Articolo 5 della Legge 28 giugno 2024, n. 90
Articolo 4Articolo 6
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17 luglio 2024
Art. 5. Disposizioni in materia di Nucleo per la cybersicurezza 1. All' articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu' operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice ». Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui all' articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all' articolo 7 della legge n. 124 del 2007 , di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all' articolo 9 della legge n. 124 del 2007 .
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.
4.1. In relazione a specifiche questioni di particolare rilevanza concernenti i compiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu' operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri soggetti, interessati alle stesse questioni. Le amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle suddette riunioni a livello di vertice.
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».
Entrata in vigore il 17 luglio 2024