Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 24 novembre 2022
Ordinanza cautelare 22 settembre 2023
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2025REG.PROV.COLL.
N. 04469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4469 del 2023, proposto da LA PR UR in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda agricola, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della prima, sito in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentate pro tempore , non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle entrate riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto (Sezione terza) n. 1791 del 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ader-Agenzia delle entrate riscossione;
Visto l’atto di rinunzia all’appello depositato in data 22 marzo 2024;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza n. 1088/2024 con la quale sono stati disposti incombenti istruttori, eseguita da Ader - Agenzia delle entrate riscossione;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
uditi nell’udienza pubblica del 28novembre 2024 l’avv. Angela Palmisano, su delega dell’avv. Maddalena Aldegheri, per la parte appellante e l’avv. Massimo Di Benedetto per Ader;
Considerato che:
- con sentenza n. 1791 del 2022 il T.a.r. per il Veneto, sez. III, aveva rigettato, previa declaratoria di inammissibilità di alcune doglianze, il ricorso proposto dalla parte privata avverso la « cartella di pagamento n. 07720210008941531000 intestata all’Agenzia delle entrate riscossione competente per la provincia di Padova […]» con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 31.046,10 per « prelievi latte relativi ai periodi 1996/97 e 1999/00, interessi, nonché oneri di riscossione »;
- la parte privata ha interposto appello, chiedendo la riforma della predetta sentenza, sulla base di plurimi motivi di gravame;
- si è costituita Ader- Agenzia delle entrate riscossione la quale ha depositato memoria;
- con ordinanza n. 1088/2024 – considerato che la parte appellante aveva inoltrato al concessionario della riscossione istanza di rateizzazione dei debiti oggetto della vicenda contenziosa, derivanti da quote latte – questo Consiglio di Stato ha disposto, ai fini della decisione (anche in punto di valutazione della persistenza dell’interesse), misura istruttoria volta ad ottenere copia del provvedimento (reso o da rendersi) di definizione della predetta richiesta di rateizzazione;
- in data successiva a siffatto approfondimento istruttorio concluso con il deposito di documenti da parte di Ader- Agenzia delle entrate riscossione, con atto datato 22 marzo 2024, la difesa della parte privata, appellante, ha dichiarato di « rinunciare al ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a. », specificando che tale rinuncia è intervenuta « ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 8 quater, commi 1, 2, 3, e 8 quinquies, commi 1, 2 e 6, D.L. n. 5/2009 convertito con modificazioni in Legge n. 33/2009, e dell’art. 19, comma 3 ter, D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 51/2022, avendo presentato istanza di rateizzazione dei debiti oggetto della cartella di pagamento impugnata in primo grado, relativa ai debiti iscritti nel Registro nazionale, derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte »;
Ritenuto che:
- la dichiarazione resa dalla difesa appellante, pur non potendo essere qualificata come rinuncia rituale al giudizio, essendo priva dei requisiti di cui all’art. 84 c.p.a., costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse all’appello, anche in relazione alle citate previsioni ex d.l. n. 5 del 2009;
- il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, mentre non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di Agea, non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del grado tra le parti costituite; nulla per le spese nei confronti di Agea.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO