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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/09/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI IVREA
- SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI -
riunito in camera di consiglio nelle persone magistrati dott.ssa Antonia Mussa Presidente dott.ssa Meri Papalia Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel proc. n. 4/2025 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentata da c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Pastore del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Corso Francia n. 131, giusta procura in atti, nei confronti di c.f./p.IVA Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
, con sede legale in Ivrea via dei Mulini n. 28, rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giancalro Guarini del Foro di Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ivrea via Monte Brogliero n. 6, giusta procura in atti;
* * * * * *
Visti gli atti e i documenti di causa;
letto il ricorso proposto dal Parte_1 esaminati i documenti in atti;
preso atto del contenuto delle informative acquisite dal giudice istruttore;
sentite le parti alle udienze del 12.6.2025 e del 30.7.2025; ascoltato il giudice relatore;
§. Premessa: - il sig. ha depositato in data 8.1.2025 ricorso per l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale della società atteso il Controparte_1 mancato pagamento di somme (pari a euro 32.193,66) derivanti da crediti per retribuzione e TFR come da decreto ingiuntivo emesso in data 22.7.2024 dal
Tribunale di Ivrea e di cui a precetto notificato in data 24.7.2024 (doc. 2 ricorso);
- con decreto dell'11.1.2025 il G.R. ha fissato udienza in data 11.6.2025;
- visto il ricorso depositato in data 6.6.2025 e successive integrazioni per la concessione del termine ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII e delle misure protettive ex art. 54 co. 2 CCII da parte convenuta per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e segnatamente piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64 bis CCII;
- con decreto emesso in data 17.6.2025 il Giudice designato ha confermato le misure protettive richieste ex art. 54 CCII per la durata di giorni 120;
- con decreto emesso in data 19.6.2025 il Tribunale ha concesso il termine ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII fino al 28.7.2025 nominando il Commissario giudiziale e disponendo il versamento delle spese di procedure e gli obblighi informativi;
- all'udienza dell'11.6.2025 il G.R., dando atto di quanto sopra, ha rinviato al
9.9.2025;
- in data 2.7.2025 la società debitrice ha depositato informativa dando atto dell'impossibilità di pagare le spese di procedura a causa della sospensione del pagamento da parte di GSE s.p.a. del corrispettivo dovuto ex art. 48 bis d.P.R. n.
602/1973 chiedendo misure protettive atipiche e cautelari ex art. 54 CCII;
- in data 7.7.2025 e in data 24.7.2025 il Commissario ha segnalato il mancato versamento delle spese di procedura e il mancato assolvimento degli obblighi informativi;
- con decreto del 13.7.2025 il Presidente designato ha fissato udienza ex art. 44 co
2 e ex art. 55 CCII in data 30.7.2025;
- in data 24.7.2025 la società debitrice ha depositato istanza di proroga del termine ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII;
- con decreto emesso in data 8.9.2025 il Tribunale ha disposto la revoca del termine e non luogo provvedere sull'istanza di proroga;
- all'udienza del 30.7.2025 presente il creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale il quale ha dichiarato di insistere nella propria domanda;
-all'udienza del 30.7.2025 all'esito della discussione il Presidente relatore ha riservato di riferire al collegio.
§. Nel merito.
Preliminarmente si dà atto che con decreto depositata in pari data il Tribunale ha revocato la concessione del termine ex art. 44 co. 2 CCII e le misure protettive concesse ex art. 54 CCII dichiarando non luogo a provvedere sull'istanza di proroga del termine.
Ciò posto:
- Ritenuta la competenza del giudice adito in quanto l'impresa ha la sede legale, principale ed effettiva, in un Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale.
- Rilevato che la società debitrice deve essere considerata un imprenditore commerciale oltre le soglie di cui agli artt. 2 e 121 CCII e come tale assoggettabile a liquidazione giudiziale per quanto si ricava dal certificato camerale in atti, dai bilanci depositati, dalla natura dell'attività svolta e dalla caratteristica del rapporto sotteso al credito azionato.
- Rilevato che lo stato di insolvenza si ricava da una pluralità di elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto: a) dall'inadempimento nei confronti del creditore principale avente ad oggetto il mancato pagamento di retribuzione e TFR per un importo netto di oltre 25.000,00 euro nonché dai mancati pagamenti delle retribuzioni anche nei confronti di altri dipendenti per oltre 100.000,00 tutti portati da decreti ingiuntivi non opposti di cui a precetto con esito negativo di pignoramento mobiliare presso la sede della società (cfr. doc. 3, 4 e 5 ricorso); b) dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario come emergente dalle informative in atti e pari a circa euro
200.000,00; c) dalla rilevante perdita d'esercizio per oltre 1.000.000,00 riferibile all'anno 2022 e, in ogni caso, dalla situazione di evidente squilibrio finanziario a partire dall'anno 2021, dalla totale incapienza della società attesa l'impossibilità di versare le spese di procedura pari a euro 10.000 nell'ambito del ricorso ex art. 44 co. 1 lett. a) CCII depositato in pendenza della presente procedura a seguito del mancato pagamento di un credito;
d) dal mancato deposito dei bilanci successivi al 2022 (cfr. visura camerale in atti aggiornata al 20.5.2025);
- Sentite le parti all'udienza del 30.7.2025 nell'ambito del procedimento di revoca del termine ex art. 44 co. 2 CCII;
- Rilevato, dunque, che dalle indagini esperite, risultano sicuramente sorpassate le soglie di cui all'art. 2 CCII, così come l'indebitamento appare superiore ad euro 30.000,00. Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 49 CCII.
In punto spese, in virtù del principio della soccombenza parte resistente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo in considerazione dell'attività svolta (parametro dichiarazione di fallimento)e del valore e complessità della causa (importo del credito).
P.Q.M.
Visti gli artt. 2, 37, 41, 44, 49 e 256 CCII
DICHIARA
la liquidazione giudiziale dell'impresa , c.f./p.IVA Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Pt_2
, con sede legale in Ivrea via dei Mulini n. 28,
[...]
NOMINA
la dott.ssa Antonia Mussa Giudice delegato della procedura;
NOMINA
Dott. Mario Leonardo Marta, noto all'ufficio, curatore della liquidazione giudiziale della procedura mandando al Giudice delegato di nominare il comitato dei creditori
ORDINA
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII
STABILISCE
che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del
10.12.2025 ore 10.00 Ufficio del Presidente Tribunale di Ivrea
REVOCA
L'udienza fissata in data 9.9.2025;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza fissata per l'esame dello stato passivo per l'inoltro delle domande di insinuazione al curatore con le modalità di cui all'art. 201 CCII
AUTORIZZA
Il curatore con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla l. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
CONDANNA
La società , c.f./p.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del liquidatore e legale rappresentante pro tempore sig. , alla refusione delle Parte_2 spese di lite nei confronti di parte ricorrente quantificate in euro 1.470,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A.
AUTORIZZA
la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
DICHIARA
la sentenza immediatamente produttiva di effetti.
Così deciso in camera di consiglio in data 30.07.2025
Il Presidente est.
Antonia Mussa