Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 59/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Ares Parte_1 C.F._1
Ricorrente
E
. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti Cataldo Canalicchio e Flavio Agostini
Resistente
E
(già (P.IVA: , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cataldo Canalicchio e
Flavio Agostini
Resistente
OGGETTO: mansioni superiori, lavoro subordinato e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver lavorato alle dipendenze Parte_1
della (in persona del legale rappresentante pro tempore), industria Controparte_1
metalmeccanica operante prevalentemente nel settore delle costruzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con la qualifica di impiegato di terzo livello prevista dal CCNL applicato alle P.M.I. metalmeccaniche, con decorrenza dal 04.10.2016 al
31.12.2016 e poi più volte prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 18.04.2019 (data delle dimissioni), e di aver percepito per l'intero periodo una retribuzione mensile pari a circa
€ 1.600,00; - di essere stato ininterrottamente preposto allo svolgimento di mansioni altamente qualificate e ben superiori a quelle formalmente attribuitegli ex contractu ed, in particolare, di essere stato nominato, a far data dal 27.02.2017 (e fino alla fine del rapporto di
1
continuando a percepire una retribuzione mensile pari a quella prevista dal C.C.N.L. di categoria per gli impiegati di terzo livello;
- di aver, quindi, diritto all'inquadramento nella superiore qualifica corrispondente alla “9° Categoria - Quadri Livello A” o quantomeno alla
“8° Categoria – Quadri Livello B” e al pagamento delle relative maggiori retribuzioni sin dal marzo 2017; - di essere creditore della oltre che per le predette differenze Controparte_1
retributive, anche della somma pari a € 2.502,18, quale saldo del TFR ancora non interamente corrisposto;
- di essere stato, inoltre, incaricato in data 28.02.2017, in qualità di consulente esterno nominato a tempo indeterminato, di svolgere le medesime funzioni di anche Pt_2
per la (oggi ET s.r.l. in liquidazione), altra società Controparte_3
metalmeccanica riconducibile alla medesima direzione e proprietà della Controparte_1
(avente, inoltre, il medesimo amministratore unico e legale rappresentante, nella persona di
), nonché di aver svolto tale funzione sino all'08.06.2018, senza aver mai Parte_3 percepito i compensi spettanti per l'attività svolta;
- che l'attività di R.S.P.P. prestata dal ricorrente sotto le mentite spoglie di consulente esterno (assenza di qualunque contratto di collaborazione esterna ovvero di lavoro autonomo) celava di fatto un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della - che, anche ove il rapporto Controparte_3
Con intercorso tra il ricorrente e la avesse effettivamente avuto natura autonoma (e non subordinata) ma non gratuita, al sarebbe spettato comunque un compenso Pt_1
(professionale) adeguato al lavoro di R.S.P.P. da questi svolto in favore della Controparte_3
la quale aveva tratto un chiaro vantaggio economico (arricchimento senza causa)
[...] dall'attività svolta dal ricorrente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, nei confronti della di: 1) “dichiarare che dallo 01/03/2017 al 18/04/2019 il Sig. ha Controparte_1 Parte_1
prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della percependo (come Controparte_1
consta dalle buste paga prodotte in atti) una retribuzione pari a quella prevista dal C.C.N.L. di riferimento per gli operai e impiegati di 3° livello”; 2) “accertare che, tuttavia, nello stesso periodo il ricorrente ha svolto de facto l'incarico di Responsabile Unico del Servizio di
Prevenzione e Protezione della ; 3) “dichiarare che per tale periodo il Controparte_1 lavoratore ha pertanto diritto all'inquadramento definitivo nella “9° Categoria – Quadri
Livello A” prevista dal C.C.N.L. di riferimento (o in subordine nella “8° Categoria – Quadri
Livello B”) e al pagamento delle relative retribuzioni”; 4) “condannare pertanto la CP_1
a versare in favore del Sig. una somma pari alla differenza tra tutte le
[...] Parte_1
retribuzioni a cui egli ha conseguentemente diritto e quelle effettivamente corrispostegli, che
2 secondo la documentazione prodotta in atti può quantificarsi in € 28.006,56 (o nella minor somma di € 20.613,80, qualora si ritenesse di dover inquadrare il lavoratore nell'8° livello del C.C.N.L. di riferimento, o in ulteriore subordine in quell'altra ritenuta provata e di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo”; 5) “condannare inoltre la a corrispondere al lavoratore l'ulteriore Controparte_1 importo di € 2.502,18 - oltre rivalutazione monetaria e interessi sino all'effettivo soddisfo - che risulta dovuto al Sig. a titolo di saldo non ancora corrisposto sul t.f.r. Parte_1
originariamente calcolato dal datore di lavoro sulla base del 3° livello contrattuale del
C.C.N.L., − condannare infine la a reintegrare il conto contributivo e Controparte_1
previdenziale del lavoratore versando ai competenti Enti tutti i contributi omessi, oltre interessi e sanzioni come per legge”.
Chiedeva, altresì, al Giudice del Lavoro adito, nei confronti della di: Controparte_3
A) “accertare che dallo 01/03/2017 allo 08/06/2018 il Sig. ha svolto per la Parte_1 [...]
(oggi ET s.r.l. in liquidazione) l'incarico di Responsabile Controparte_3
Unico del Servizio di Prevenzione e Protezione senza percepire alcun emolumento”; Con B) “ritenere che il ricorrente ha svolto tale attività alle dirette dipendenze della
(oggi ET s.r.l. in liquidazione) in qualità di lavoratore Controparte_3 subordinato”; C) “dichiarare che pertanto in tale periodo tra le parti è stato costituito un rapporto di lavoro subordinato de facto”; D) “dichiarare inoltre che in conseguenza delle attività svolta in tale periodo il lavoratore ha diritto all'inquadramento definitivo nella “9°
Categoria – Quadri Livello A” prevista dal C.C.N.L. di riferimento (o in subordine nella “8°
Categoria – Quadri Livello B”) e al pagamento delle relative retribuzioni”; E) “condannare pertanto ET s.r.l. in liquidazione (già la a corrispondere Controparte_3
in favore del Sig. una somma pari a tutte le retribuzioni a cui egli Parte_1
conseguentemente ha diritto, che secondo la documentazione prodotta in atti può quantificarsi in € 42.032,41 (o nella minor somma di € 37.904,17 qualora si ritenesse di dover inquadrare il lavoratore nell'8° livello del C.C.N.L. di riferimento, o in ulteriore subordine in quell'altra ritenuta provata e di giustizia), oltre t.f.r., rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo”; F) “condannare infine la
ET s.r.l. in liquidazione (già a reintegrare il conto Controparte_3
contributivo e previdenziale del lavoratore versando ai competenti Enti tutti i contributi omessi, oltre interessi e sanzioni come per legge”; G) “in via del tutto subordinata, accertare, ritenere e dichiarare che l'incarico di Responsabile Unico del Servizio di Prevenzione e
Protezione che il Sig. ha svolto dallo 01/03/2017 allo 09/06/2018 in favore della Parte_1
3 ha integrato un rapporto di collaborazione esterna per la quale il Controparte_3
lavoratore non ha percepito alcun compenso e condannare pertanto la ET s.r.l. in liquidazione (già a corrispondere al ricorrente una somma adeguata Controparte_3
alla quantità e qualità del lavoro da questi prestato, che può equitativamente quantificarsi in
€ 42.032,41 (o in subordine in quell'altra ritenuta provata e di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo”; H) “in via di ulteriore ed estremo subordine accertare, ritenere e dichiarare che la si è Controparte_3
indebitamente arricchita in danno del ricorrente, fruendo gratuitamente delle prestazioni di
Responsabile Unico del Servizio di Prevenzione e Protezione che il Sig. ha Parte_1
svolto in suo favore dallo 01/03/2017 allo 09/06/2018 e condannare pertanto la
ET s.r.l. in liquidazione (già a corrispondere al Controparte_3
lavoratore una somma adeguata alla quantità e qualità del lavoro da questi prestato, che può quantificarsi in € 42.032,41 (oppure in € 37.904,17 o, in ulteriore subordine, in quell'altra ritenuta provata e di giustizia), oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori dalle singole scadenze al soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio la Controparte_4
e la ET s.r.l., già (in persona del
[...] Controparte_3
medesimo legale rappresentante pro tempore), le quali resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, deducendo in particolare l'esistenza di un gruppo imprenditoriale facente capo a , socio nonché amministratore unico (e di Parte_3
conseguenza legale rappresentante) di entrambe le società citate nel presente giudizio, ovverosia la e la (già Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
, con la medesima sede legale corrente in Via Francesco Crispi n. 5, Città Giardino –
[...]
LI (SR) ma con personalità giuridica autonoma.
Le società resistenti eccepivano, preliminarmente, la nullità e/o l'inammissibilità delle richieste avversarie per difetto insanabile di allegazione e di notifica unitamente al ricorso dei criteri di calcolo adoperati, della contrattazione collettiva invocata nonché dei conteggi medesimi, oltre che per mancata deduzione in ordine alla retribuzione ordinaria ricevuta ed all'attività lavorativa effettivamente svolta, nonché la mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda, a scapito del diritto di difesa della parte resistente, oltre che la mancata indicazione e prova delle mansioni caratterizzanti il livello superiore rivendicato, la prevalenza delle mansioni espletate e riconducibili al livello superiore rispetto a quelle effettivamente svolte, la continuità e la prevalenza delle stesse e il grado di responsabilità.
4 Nel merito, la deduceva altresì: - che il ricorrente aveva interamente percepito, Controparte_1
nel corso del rapporto di lavoro, la retribuzione maturata coerentemente alle mansioni svolte, così come risultante dalle buste paga, tutte regolarmente firmate dal ricorrente e prodotte dallo stesso, le quali costituivano piena prova dei fatti in essa dedotti ed, in particolare, della quantità e della qualità del lavoro prestato;
- che l'inquadramento retributivo del ricorrente era del tutto adeguato alle mansioni svolte dallo stesso all'interno della società concludente (già dal 05.05.2015 e non, come asserito dal , a far data, solo, dal 04.10.2016) e alle Pt_1 competenze dallo stesso possedute, tant'è che, nonostante l'assunzione dell'incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (PP) a far data dal febbraio 2017, in occasione della sottoscrizione di nuovo contratto di lavoro, con validità a far data dal
04.09.2018 (proseguito poi fino a fine rapporto giuste dimissioni dello stesso) e riportante il medesimo inquadramento – con annesse mansioni e qualifica – del precedente, il ricorrente non aveva eccepito alcunché in merito a mansioni superiori relative all'incarico già allo stesso affidato in pendenza nel pregresso rapporto di lavoro;
- che, difatti, l'incarico di PP non aveva, di fatto, modificato né l'entità né tantomeno la qualità delle funzioni allo stesso assegnate e relative all'inquadramento contrattuale posseduto;
- che l'incarico di PP non poteva essere ricondotto in alcun settore identificativo di alcuna categoria del CCNL di riferimento né tantomeno poteva essere inquadrato all'interno della categoria dei quadri, di cui al citato CCNL, non avendo tale figura alcun ruolo dirigenziale, né potere direzionale nei confronti di soggetti sottoposti;
- che contestava la richiesta economica avanzata basata su conteggi eccessivi e illogici;
- che l'attività svolte dal ricorrente, per la quale richiedeva l'inquadramento nel livello superiore, veniva svolta con il supporto di un consulente esterno, Pers il Dott. poiché il era concretamente privo delle conoscenze basilari – pratiche e Pt_1
tecniche – necessitate dall'incarico, essendosi limitato quest'ultimo ad apporre soltanto la propria firma;
- che, infine, nessuna somma era dovuta al ricorrente a titolo di saldo del
T.F.R., atteso che tutto quanto allo stesso dovuto, in esecuzione dei suddetti contratti di lavoro, era stato regolarmente corrisposto (come da buste paga e bonifici in atti).
Acquisita tutta la documentazione agli atti, escussi i testimoni ammessi, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al
5 predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre preliminarmente, devono essere rigettate le eccezioni sollevate da entrambe le società resistenti di nullità/inammissibilità delle domande del ricorrente e del ricorso, atteso che, affinché possa ravvisarsi un'ipotesi di nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo, deve verificarsi che dall'esame completo dell'atto e dalla produzione documentale effettuata non sia possibile individuare esattamente la pretesa dell'attore, ostacolando così la difesa del convenuto. Deve quindi trattarsi di un'omissione o di una totale incertezza del petitum talmente grave che il convenuto non possa individuarlo attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass. civ. sent. n. 19009/2018, n. 3126/2011, n. 15966/2007, n. 17076/2004).
Nel caso in esame, l'eccezione non appare fondata e va rigettata in quanto la domanda è sufficientemente spiegata e risultano sufficientemente chiari sia petitum che causa petendi; inoltre, il combinato delle copiose allegazioni svolte nel ricorso introduttivo e delle precise contestazioni svolte nella memoria difensiva da parte del resistente consentono di individuare con chiarezza il thema decidendum e non emerge alcuna difficoltà difensiva da parte delle convenute, le quali hanno fermamente e ampiamente contestato gli assunti di parte ricorrente.
Deve, inoltre, rilevarsi che l'eccepita omessa notificazione, unitamente al ricorso, dei conteggi del consulente di parte, non determina la nullità del ricorso introduttivo né della domanda, in quanto i conteggi non costituiscono deduzione la cui notifica è necessariamente richiesta a pena di nullità e risultano, peraltro, depositati nel fascicolo di parte ricorrente assieme agli altri documenti, ragion per cui le società resistenti hanno avuto la possibilità di difendersi nello specifico consultando i documenti depositati, senza alcuna compressione del loro diritto di difesa.
Ciò posto, nel merito l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 9° (o in subordine 8°) del CCNL di riferimento, avendo egli
6 svolto alle dipendenze della dall'01.03.2017 e al 18.04.2019, le funzioni e i CP_1
compiti di PP, costituenti mansioni superiori e non rientranti nel 3° livello di inquadramento dallo stesso posseduto, con il diritto alle relative differenze retributive quantificate in € 28.006,56, (o, in subordine, € 20.613,80) oltre al saldo del TFR pari a €
2.502,18, nonché l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento al 9° livello (o in subordine all'8°) del CCNL, o in subordine con rapporto di lavoro autonomo, per l'attività di PP svolta anche in favore della Controparte_3
(oggi , dall'1.03.2017 all'8.06.2018, con diritto al pagamento delle Controparte_2 maturate retribuzioni, quantificate in € 42.032,41, oltre TFR.
Ciò posto, con riferimento alla domanda rivolta nei confronti della giova CP_1
osservare che il lavoratore che agisca in giudizio per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive deve specificamente provare l'effettivo svolgimento in concreto di mansioni corrispondenti alla qualifica invocata. Il diritto all'inquadramento superiore ed al corrispondente trattamento retributivo sorge, infatti, in favore del ricorrente adibito a mansioni superiori rispetto a quelle previste all'atto dell'assunzione, tuttavia, il lavoratore deve indicare e provare, in modo chiaro e puntuale, le superiori mansioni che abbia concretamente svolto e delle quali chiede l'accertamento (v.
Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12092/2004; Cass. civ. Sez. Lavoro, n. 8025/2003).
In particolare, nei giudizi volti al riconoscimento della qualifica superiore, con conseguente condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle differenze retributive, incombe sul lavoratore, in osservanza dei principi generali in materia di ripartizione dell'onere probatorio,
l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, costitutivi del diritto vantato, vale a dire l'espletamento in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., di mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato (Cass. civ., sez. Lavoro, n. 15406/09).
Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha, quindi, l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass n. 8025 del 21.05.2003).
In tali fattispecie, il giudice deve svolgere un procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, che si compone di tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e,
7 infine, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Civ.. Sez. Lavoro, sent. n. 28284/2009; Cass. Civ. n.
26234/2008).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha dedotto, e ampiamente documentato, di aver svolto la mansione di PP per tutto il periodo indicato in ricorso, evidenziando le mansioni previste per il livello di inquadramento posseduto nonché quelle previste dal livello di inquadramento reclamato. Di contro la ha confermato l'esistenza del rapporto di lavoro e CP_1
l'incarico affidato al (tra l'altro documentale) ma, tuttavia, ha contestato il preteso Pt_1
riconoscimento di mansioni superiori (e delle relative differenze retributive), “minimizzando”
l'attività svolta in qualità di PP e deducendo che le mansioni all'uopo svolte non giustificherebbero l'inquadramento nel superiore livello.
La prospettazione difensiva di parte ricorrente, in ordine all'attività lavorativa espletata alle dipendenze della deve ritenersi provata dalla copiosa documentazione versata in CP_6 atti, oltre che dall'espletata istruttoria testimoniale.
Ed invero, il teste escusso di parte ricorrente ( , nonché i testi Testimone_1 assunti su chiamata della resistente ( e ), tutti sentiti, Testimone_2 Testimone_3
a prova diretta e contraria, sugli artt. 1, 3 e 7 di cui al ricorso introduttivo, inerenti al rapporto di lavoro alle dipendenze della hanno fornito elementi idonei a confermare la CP_6
fondatezza delle domande del . Pt_1
In particolare, il teste di parte ricorrente, sebbene non abbia Testimone_1
confermato tutte le circostanze indicate nei suddetti articolati di prova ha precisato che “È vero invece che si occupasse della redazione dei Piani Operativi di Sicurezza e Parte_1 della verifica dei dispositivi di protezione individuale”.
Anche i testi della sentiti a prova contraria, hanno parzialmente confermato gli CP_1
assunti di parte ricorrente.
In particolare, , dipendente della dal 2011 al 2020 ed ex Testimone_2 CP_1 collega del ricorrente, ha precisato, in merito all'attività svolta dal , che “Nel cantiere Pt_1
in cui io ero capocantiere cioè Isab non è vero che si occupasse della formazione del Pt_1
personale perché la formazione ce la faceva prima direttamente Isab e poi ogni tre mesi Isab ci faceva una nuova formazione. È vero che si occupava della redazione dei CP_7
piani di sicurezza. Nel mio cantiere veniva a prendere i dispositivi di sicurezza scaduti Pt_1
per portarli alla società che si occupava della manutenzione e poi li riprendeva dopo la manutenzione della società e li riportava al cantiere.”, confermando in tal modo che, nel
8 periodo da marzo 2017 ad aprile 2019, il era il Responsabile del Servizio di Pt_1
Prevenzione e Protezione della Controparte_1
Il secondo teste, , operaio alle dipendenze della a far data dal Testimone_3 CP_1
5.02.1991, ha dichiarato che “So che faceva i piani operativi di sicurezza” , CP_7 precisando, in ordine al ruolo di PP del ricorrente, che “So che è vero. Lo so perché ricordo che nel POS risultava il nome di come PP. Io non l'ho visto mai in cantiere Pt_1
salvo due, o tre volte”. Pt_4
Ciò posto, giova osservare che dall'esame complessivo della prova testimoniale e della documentazione in atti, sebbene i testi non abbiano confermato l'attività di formazione svolta dal ricorrente, risulta chiaramente provato lo svolgimento delle mansioni di PP (anche relativamente alla formazione) che, stante la declaratoria del livello III del CCNL, esulano dal livello contrattuale posseduto dal ricorrente.
Orbene, nel settore metalmeccanico, non esiste un livello specifico del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) che definisca l'inquadramento dell'PP (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione); tuttavia, sul punto è intervenuta la Cassazione, Sez.
Lav., con la sentenza n. 7172 del 13 marzo 2019, chiarendo che “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro” e tale attività può essere agevolmente ricondotta “nell'alveo della declaratoria livello B - Quadri, figura “professional”, corrispondente al lavoratore che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei settori in cui si articola l'attività produttiva dell'azienda, realizza “studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovative....”.
Sulla scorta della superiore pronuncia, al ricorrente deve essere riconosciuto, per il periodo dall'1.03.2017 al 18.04.2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore), l'inquadramento nel superiore livello contrattuale, per come dallo stesso richiesto in subordine, nella “8° Categoria – Quadri Livello B”, con diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate, tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante per effetto del nuovo inquadramento, per come quantificate dal ricorrente in seno alla relazione contabile allegata al ricorso (cfr. all. 16) e contestate solo genericamente dalla resistente, pari ad € 20.613,80, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze mensili sino all'effettivo soddisfo;
deve, tuttavia, rigettarsi la domanda di regolarizzazione previdenziale in quanto l' , nei giudizi volti ad CP_8
9 ottenere, anche, il pagamento dei contributi previdenziali maturati, è litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c e, nel giudizio odierno, non risulta evocato in giudizio.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto di essere stato incaricato in data 28.02.2017, in qualità di consulente esterno nominato a tempo indeterminato, a svolgere le medesime funzioni di
R.S.P.P. anche per la (oggi ET s.r.l. in liquidazione), altra Controparte_3
società metalmeccanica riconducibile alla medesima direzione e proprietà della CP_1 nonché di aver svolto tale funzione sino all'08.06.2018 (quindi contestualmente a quella svolta in favore della , senza aver mai percepito i compensi spettanti per l'attività CP_6
svolta.
Il ricorrente ha altresì asserito che l'attività di R.S.P.P. dallo stesso prestata in favore della sotto le mentite spoglie di consulente esterno, avrebbe celato di fatto un Controparte_3
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto dello stesso all'inquadramento nella “9° Categoria – Quadri Livello A” prevista dal C.C.N.L. di riferimento (o in subordine nella “8° Categoria – Quadri Livello B”), precisando che, anche Con ove il rapporto intercorso tra il ricorrente e la avesse effettivamente avuto natura autonoma (e non subordinata), in assenza di uno specifico accordo inerente alla gratuità dell'incarico, avrebbe comunque avuto diritto a percepire il relativo compenso
(professionale).
La resistente nella memoria di costituzione, si è limitata a dedurre che Controparte_3
la e la (oggi ET s.r.l. in liquidazione) sono società CP_6 CP_3
appartenenti al medesimo gruppo e alla stessa proprietà, senza contestare specificamente gli assunti del ricorrente;
tuttavia, nelle note riepilogative dell'attività istruttoria, depositate il
02.04.2024, ha fatto rilevare che, tra marzo 2017 e giugno 2018, il lavoratore sarebbe stato distaccato dalla alla introducendo in giudizio fatti del tutto CP_1 Controparte_3
nuovi rispetto a quelli allegati in comparsa.
L'attività svolta per la invero, risulta non solo non contestata in modo puntuale e CP_3
specifico ma ampiamente provata dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, dalla quale emerge chiaramente che il ricorrente, designato PP con lettera d'incarico del
28.02.2017: - ha gestito la formazione mediante addestramenti mensili, dai cui verbali risulta
“ADDESTRAMENTO … TENUTO DA: (PP)”; - ha ricevuto Parte_1
formazione specifica in materia sicurezza sul lavoro;
- ha elaborato il Piano di sicurezza impresa in data 15.03.2017 controfirmato per controllo dall'allora responsabile di cantiere e controfirmato per approvazione da (datore di lavoro e Amministratore unico CP_9 Pt_3
Con della e della ); - ha redatto, sempre in qualità di PP, il Piano Operativo di CP_6
10 Sicurezza datato 18.09.2017, controfirmato per presa visione dal Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), dal Responsabile di Cantiere (Straccali), dal Medico
Competente e dal datore di lavoro.
Inoltre, dall'istruttoria espletata mediante assunzione del teste di parte ricorrente (
[...]
), nonché dei testi chiamati dalla Metacostruzione s.r.l (già , sebbene le Tes_4 CP_3
dichiarazioni rese risultino solo parzialmente confermative delle circostanze indicate nei capitolati di prova e talvolta contraddittorie, sono comunque emersi elementi idonei a provare gli assunti di parte ricorrente.
In particolare, il teste di parte ricorrente, , sentito a prova diretta sugli Testimone_4
articolati artt. 9-12-13 e 14 (inerenti il rapporto di lavoro tra il e la Pt_1 Controparte_3
, ha dichiarato di essere stato dipendente della società resistente nel periodo compreso tra
[...]
il marzo 2017 e il maggio 2018 e di non ricordare se rivestisse il ruolo di PP della Pt_1
ma ha tuttavia specificato che, in quel periodo, il ricorrente si occupava Controparte_3
della sicurezza sul lavoro presso la (in particolare di vigilare sul corretto Controparte_3
utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuale e di revisionare i gas-detector) e di essersi rivolto allo stesso per ogni problema riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Di contro, i testi assunti su chiamata della ET s.r.l. (già , sentiti a prova CP_3
contraria sui medesimi articolati di prova, hanno negato che il si occupasse della Pt_1
sicurezza dichiarando, al contempo, di non sapere se egli fosse il Responsabile (PP).
In particolare, il teste (genero del legale rappresentante delle resistenti e Testimone_5 dipendente della dal 2003) ha dichiarato che “Io ero assunto CMIS e tra il marzo CP_1
2017 e maggio 2018 ero distaccato, nel senso che lavoravo nei cantieri della
[...]
Con
e che “Io ho seguito come capo cantiere tutti i cantieri della dal 2003 ad CP_3
Con oggi. Nel periodo marzo 2017 maggio 2018 seguivo tutti i cantieri della che erano presso il sito ISAB da impianti nord a impianti sud ed è venuto solo per portare gli estintori Pt_1
in una sola occasione e in un solo cantiere, cioè quello presso . Non mi risulta che CP_10
Con
si occupasse della sicurezza nei cantieri né che si occupasse di vigilare sul Pt_1
corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza né che si occupasse della revisione. Della sicurezza sul lavoro presso la si occupava, secondo il periodo, l'ing. o Controparte_3 CP_11
Pers l'ing. che contattavo in stabilimento in caso di bisogno o di chiarimenti. Erano loro i responsabili della sicurezza nell'attività di cantiere che io seguivo. Della vigilanza sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza mi occupavo esclusivamente io, in qualità di capo
Pers cantiere coordinandomi ove necessario con l'ing. o con ing. , della revisione si CP_11 occupano ditte esterne”; il teste ha negato, inoltre, di essersi rivolto mai al in caso di Pt_1
11 problemi riguardanti la sicurezza e ha dichiarato di non ricordare la circostanza che il , Pt_1
dal marzo 2017 al maggio 2018, rivestisse il ruolo di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione della Controparte_3
Le dichiarazioni del predetto teste risultano, tuttavia, inattendibili e sconfessate dalla documentazione prodotta in atti dal ricorrente, dalla quale emerge che il teste era uno dei firmatari, in qualità di capo cantiere, sia del Piano di sicurezza impresa datato 15.03.2017 nonché del Piano Operativo di Sicurezza datato 18.09.2017, entrambi redatti e firmati dal in qualità di per la apparendo, dunque, poco credibile che, Pt_1 Pt_2 Controparte_3 in sede di escussione testimoniale, il teste stesso abbia negato l'attività svolta dal ricorrente e dichiarato di non ricordare che il abbia rivestito tale ruolo. Pt_1
Il secondo teste consulente per della e della (oggi Tes_6 CP_6 CP_3
ET s.r.l.) dal 2011, ha riferito di non essere a conoscenza delle attività inerenti la sicurezza sul lavoro svolte dal presso la di non ricordare se il ricorrente Pt_1 CP_3
fosse e ha negato di essersi rivolto mai al in caso di problemi di sicurezza sul Pt_2 Pt_1 lavoro, precisando però che “So che nel periodo precedente alla mia nomina a PP Golino Con aveva qualcosa a che fare con la sicurezza della ma non so cosa facesse e formalmente quale incarico avesse, perché io venivo solo interpellato come consulente”.
Sebbene l'esito della prova testimoniale si sia rivelato solo parzialmente confermativo della Con prospettazione difensiva del ricorrente, avendo i testi assunti a richiesta della reso dichiarazioni non univoche, nonché contraddittorie e contrastanti con le testimonianze rese
Con dai testi di parte resistente, tuttavia l'attività svolta dal per la quale PP deve Pt_1
comunque ritenersi sufficientemente dimostrata dalla copiosa documentazione prodotta.
Non può però riconoscersi che tale attività sia stata svolta in regime di subordinazione.
Difatti, va evidenziato che il lavoratore che agisce per veder dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, oltre che per il pagamento di differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua natura, la durata, le mansioni esplicate e l'orario di lavoro osservato.
Nella fattispecie, sebbene l'attività svolta non sia contestata, tuttavia il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far emergere il regime di subordinazione, nè ha dedotto o provato l'orario di lavoro osservato presso la inoltre, lo svolgimento di tale attività CP_3
contestualmente all'attività lavorativa resa, con orario full time, alle dipendenze della
[...]
CP_
collide con la configurazione di un altro rapporto di lavoro subordinato full time.
Non può neanche accogliersi la propsettazione difensiva delle resistenti, secondo cui il Pt_1
avrebbe prestato tale attività di PP in distacco presso la (quale società CP_3
12 appartenente allo stesso gruppo), anzitutto perché tale deduzione è stata svolta per la prima volta solo nelle note riepilogative del 02.04.2024 e, inoltre, perché le società resistenti non hanno fornito alcuna prova sull'esistenza del distacco stesso né in merito alla sussistenza dei requisiti di legittimità del distacco ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 (in sintesi, temporaneità, interesse del distaccante, sussistenza del potere direttivo, disciplinare ed organizzativo in capo all'impresa distaccante sui propri dipendenti ed assolvimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza da parte dell'impresa distaccante).
In definitiva, dalle risultanze istruttorie è emerso che l'attività di PP svolta dal Pt_1
presso la è stata effettivamente svolta, come da lettera di conferimento Controparte_3
di incarico (cfr. all. 9 del ricorso introduttivo), in qualità di consulente esterno e non come lavoratore subordinato.
Per tale ragione, atteso che il ricorrente ha lamentato di non aver percepito, per l'attività svolta in favore della alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dal CP_3 contratto di lavoro con la (tra l'altro, secondo quanto precedentemente accertato, CP_1
in misura inferiore al dovuto), e non avendo le resistenti dedotto alcunché in merito, al ricorrente deve essere riconosciuto il relativo compenso che non può, però, essere liquidato nella misura richiesta, in quanto quantificata secondo le tabelle retributive per il rapporto di lavoro subordinato al livello 9 o 8 del CCNL (non riconoscibile) ma deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto delle tariffe medie nazionali in relazione alle dimensioni e alla tipologia d'impresa, in complessivi € 5.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione dell'incarico sino all'effettivo soddisfo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è (parzialmente) fondato e deve essere accolto, con riconoscimento al della superiore qualifica per l'attività svolta Pt_1 alle dipendenze della con inquadramento, per il periodo dall'1.03.2017 al CP_1
18.04.2019 (data di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore) nel superiore livello “8° Categoria – Quadri Livello B”, con conseguente condanna della
[...]
CP_ (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento delle relative differenze retributive maturate, tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante per effetto delle superiori mansioni effettivamente svolte, pari ad € 20.613,80, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze mensili sino all'effettivo soddisfo;
deve altresì essere riconosciuto al il compenso per Pt_1
l'attività di PP svolta, in qualità di consulente esterno, in favore della Controparte_3
(oggi ET sr.l.) dal marzo 2017 al giugno 2018, con condanna della
ET sr.l.- già (in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
13 tempore) al pagamento della somma liquidata in via equitativa pari a € 5.000,00 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla fine del rapporto di consulenza fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa (in proporzione alle somme rispettivamente dovute da ciascuna delle società resistenti), della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accertato lo svolgimento delle superiori mansioni di PP da parte di alle Parte_1 dipendenze della dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento, per il periodo CP_1 dall'1.03.2017 al 18.04.2019, nella “8° Categoria – Quadri Livello B” del CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, con diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante per effetto del superiore inquadramento;
2) per l'effetto, condanna la (in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore di della Parte_1 somma pari a € 20.613,80 a titolo di differenze retributive, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze mensili sino all'effettivo soddisfo;
3) accertato, altresì, lo svolgimento da parte di dell'attività di in qualità Parte_1 Pt_2
di consulente esterno, in favore della (oggi ET s.r.l.), dal Controparte_3
marzo 2017 al giugno 2018, condanna la ET s.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore) al pagamento in favore del ricorrente della somma, liquidata in via equitativa, pari a € 5.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla fine del rapporto di consulenza fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna la (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore) e la ET s.r.l. (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese di giudizio in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi Euro 6.379,50, di cui Euro 4.379,50 a carico della CP_6
(di cui Euro 379,00 per spese e Euro 4.000,00 per compensi professionali), oltre accessori di
14 legge, ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, a carico della
ET s.r.l. (già . Controparte_3
Siracusa, 23.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
15