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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
SALI MA CLARA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2145/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRAP 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: ( come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2145/2024 R.G.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 298202390059375537 e l'avviso di accertamento esecutivo n. TY701T401226/2012, per i motivi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
( omessa notifica dell'avviso di accertamento, decadenza e prescrizione).
L'A.d.E.R non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione, regolarmente notificata, è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha sufficientemente documentato che il ricorrente ha presentato in data 30.4.2019 richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) prevista dal d.l. n. 148/2017, come si evince dalla comunicazione delle somme dovute da parte dell'agente della riscossione allo studio del dott.
EN, che non viene negato essere il commercialista del ricorrente, contenente l'accoglimento dell'istanza indicata nella comunicazione. Appare francamente inverosimile che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia falsificato un'istanza di adesione alla definizione agevolata.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato certamente notificato (primo motivo infondato) e non è stato impugnato quanto meno entro 60 giorni dal 30.4.2019, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione e preclusione di ogni questione relativa al merito della pretesa (prescrizione e decadenza), stante l'irretrattabilità del credito (Vedasi Cass. S.U. n. 23397/2016).
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1.500,00, oltre accessori se spettanti. Così deciso in Siracusa il 12.12.2025 G. Estensore Il Presidente
AR RA SA AN PU
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
SALI MA CLARA, Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2145/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239005937537000 IRAP 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il
08/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: ( come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2145/2024 R.G.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorre
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugnando l'intimazione di pagamento n. 298202390059375537 e l'avviso di accertamento esecutivo n. TY701T401226/2012, per i motivi da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti
( omessa notifica dell'avviso di accertamento, decadenza e prescrizione).
L'A.d.E.R non si è costituita in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, chiamata in causa, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All'udienza del 12.12.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tempestivo ricorso avverso l'avviso di intimazione, regolarmente notificata, è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha sufficientemente documentato che il ricorrente ha presentato in data 30.4.2019 richiesta di adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) prevista dal d.l. n. 148/2017, come si evince dalla comunicazione delle somme dovute da parte dell'agente della riscossione allo studio del dott.
EN, che non viene negato essere il commercialista del ricorrente, contenente l'accoglimento dell'istanza indicata nella comunicazione. Appare francamente inverosimile che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia falsificato un'istanza di adesione alla definizione agevolata.
Ne consegue che l'avviso di accertamento è stato certamente notificato (primo motivo infondato) e non è stato impugnato quanto meno entro 60 giorni dal 30.4.2019, con conseguente inammissibilità della sua impugnazione e preclusione di ogni questione relativa al merito della pretesa (prescrizione e decadenza), stante l'irretrattabilità del credito (Vedasi Cass. S.U. n. 23397/2016).
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
1.500,00, oltre accessori se spettanti. Così deciso in Siracusa il 12.12.2025 G. Estensore Il Presidente
AR RA SA AN PU