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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza dell'11.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11852/2023 R.G.L. avente a oggetto “Risarcimento danni, mobilità personale pubblico”;
PROMOSSA DA
con l'Avv. Enrico Nicolò Parte_1
Buscemi;
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Cesare Santuccio;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 20.11.2023, le parti attrici hanno adito la presente sede deducendo:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato dell' resistente dal 1992 con il CP_1
profilo professionale di istruttore direttivo categoria C – posizione economica 6 del
Contratto collettivo regionale comparto non dirigenziale dei dipendenti della Regione
Siciliana;
1 - che l' è un ente pubblico strumentale di Controparte_1
interesse regionale dotato di autonomia statutaria e sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- che l' si compone di due unità operative di base (id est: unità affari generali e CP_1
unità tecnico-gestionale) a loro volta articolate in uffici semplici, mentre la dotazione organica è costituita da 31 dipendenti di cui 30 istruttori di categoria C e 1 funzionario di categoria D;
- che con l'art. 2 della L.R. n. 17/2019 è stata disposta la rimodulazione della pianta organica dell'Istituto riducendosi a 18 il numero dei dipendenti (12 operatori di categoria
A, 1 collaboratore di categoria B, 3 istruttori di categoria C, 1 funzionario di categoria D e
1 unità dirigenziale);
- che la normativa citata ha altresì previsto che per le eccedenze di personale risultanti dalla rimodulazione della pianta organica si sarebbero applicate le procedure di mobilità ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001;
- che, inoltre, la L.R. n. 17/2019 ha previsto la possibilità di regolare le eccedenze facendo ricorso all'istituto del distacco del personale di cui all'art. 62 del CCRL senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che a distanza di quasi un anno dall'entrata in vigore della predetta legge regionale e per dare asserita attuazione sono stati posti in essere i passaggi indicati in ricorso, di cui essi ricorrenti hanno avuto informale notizia;
- che in data 15.9.2020 si è tenuta una riunione nel corso della quale l'Istituto ha informato le organizzazioni sindacali della necessità di avviare la procedura per la dichiarazione di esubero del personale;
- che con D.A. n. 116 del 2.11.2020 è stato nominato un Commissario ad acta per dare attuazione alle procedure di rimodulazione della pianta organica;
- che nell'ambito di varie riunioni, nel corso delle quali non è stato deciso né concertato nulla tra le parti, il Commissario ad acta ha prospettato alle organizzazioni sindacali una soluzione consistente nel coprire i sedici posti disponibili nella nuova pianta organica
(ossia i dodici posti di categoria A, il posto di categoria B e i tre posti di categoria C) con l'acquisizione del consenso dei dipendenti dell' a un declassamento nelle categorie CP_1
inferiori A e B e attribuendo i tre posti di categoria C ai dipendenti muniti di “asserita acquisita professionalità nel profilo” documentabile mediante precedenti ordini di servizio;
2 - che con delibera n. 1 del 9.3.2021 il Commissario ad acta ha dichiarato in mobilità il personale nei ruoli eccedentario rispetto alla pianta organica rimodulata e ha precisato di non considerare eccedentario il personale che avesse dato la disponibilità a ricoprire i posti inferiori di categoria A e B sino a esaurimento degli stessi, nonché quello munito di acquisita professionalità nei ruoli dell'Istituto sino ai posti disponibili in pianta organica in categoria C, affermando nel resto che sarebbero state attuate per il personale in mobilità le previsioni dell'art. 2 L.R. 17/2019 e dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001;
- che con determinazione n. 80 del 14.5.2021 il Direttore dell'Istituto ha stabilito di mantenere in servizio, con salvezza della retribuzione acquisita e salvo riassorbimento in futuro, i dipendenti ivi indicati in relazione alle diverse categorie A, B e C e per le ragioni ivi indicate;
- che con la medesima determina sono stati posti in mobilità – tra gli altri – anche essi ricorrenti in quanto non idonei o idonei con limitazioni all'attività fisica o con carichi familiari inferiori rispetto agli altri dipendenti riassorbiti;
- che la predetta determina ha previsto l'attivazione dall'1.7.2021 delle procedure di mobilità del personale in esubero, secondo quanto previsto dalla circolare n. 2060/2004 dell'Assessorato Regionale del Lavoro e dalla circolare n. 31764/2021 dell'Assessorato
Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale e dalle norme vigenti in materia;
- che essi ricorrenti sono stati quindi collocati in disponibilità dal 21.7.2021, con esonero dalla prestazione di alcuna attività lavorativa e riconoscimento, per un periodo di
24 mesi, di una indennità pari all'80% del trattamento economico da ultimo in godimento;
- che con l'art. 13 co. 80 L.R. n. 13/2022 è stato abrogato l'art. 2 L.R. n. 17/2019 e, dunque, l' ha disposto la riammissione in servizio dei dipendenti eccedentari – tra CP_1
cui essi ricorrenti – dal 14.6.2022;
- che, sebbene riammessi in servizio, essi ricorrenti hanno interesse a censurare la legittimità della procedura di mobilità al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, consistente nella differenza tra la retribuzione che gli stessi avrebbero percepito nel periodo di collocamento in disponibilità dal 21.7.2021 al 14.6.2022 e l'indennità percepita pari all'80% della retribuzione.
Nel merito, i ricorrenti hanno dedotto la “…Illegittimità della procedura attivata dal resistente e dal Commissario ad Acta finalizzata per dare attuazione ed CP_1
esecuzione alla L.R. 17-2019 con la quale è stata rimodulata la pianta organica, ed in via derivata sulla illegittimità delle note provvedimento con le quali i ricorrenti sono stati
3 collocati in disponibilità per n. 24 mesi (Violazione dell'art.33 e 34 del Testo Unico sul
Pubblico Impiego, Violazione di alcuna previa concertazione e/o informativa sindacale sui criteri da seguire per individuare il personale da mantenere alle dipendente dell'Ente e quello da considerare eccedentario – Violazione dell'art.97 della Costituzione)” e la
“…illegittimità della Determina n.80 del 14-05-2021 (e comunque anche della delibera commissariale n.1 del 09-03-2021) nella parte in cui ha pretermesso ai ricorrenti di potere essere reinquadrati in categoria A- B – C e nella parte in cui ha inserito quindi i ricorrenti tra il personale eccedentario da collocare in disponibilità”, nei termini descritti in ricorso.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni: “…A) accertare, ritenere e dichiarare che gli atti amministrativi adottati dal resistente e CP_1
dal Commissario ad Acta nominato dalla Regione Siciliana ed in epigrafe descritti, a mezzo dei quali è stato disposto dapprima il collocamento in mobilità dei ricorrenti e successivamente il collocamento in disponibilità, sono illegittimi per i motivi indicati in ricorso =
B) Per l'effetto condannare il resistente a titolo di risarcimento del danno CP_1
patrimoniale sofferto dai ricorrenti al pagamento in favore di una somma pari alla differenza tra le retribuzioni non percepite dagli stessi nel periodo dal 21-7-2021 al 13-06-
2022 (data di riammissione in servizio avvenuta infatti in data 14-06-2022), e quanto percepito nello stesso periodo a titolo di indennità di collocazione in disponibilità, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
C) Con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Con memoria difensiva depositata in data 8.3.2024, si è costituito in giudizio l' svolgendo ampie difese volte a suffragare la Controparte_1 legittimità dei provvedimenti censurati e l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti e formulando, pertanto, le seguenti proprie conclusioni: “…rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Spese e compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in una recente pronuncia di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle
4 questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 243/2025 emessa in data 21.1.2025 nel proc. n.
3995/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino).
Siccome già affermato nel richiamato precedente, deve premettersi che “…Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69. […]” (cfr. sentenza del Tribunale di
Catania n. 243/2015, cit.).
2.2. Nella specie, come detto, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi il proprio diritto al risarcimento del danno subito durante la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dall' resistente a seguito della contestata procedura di mobilità ed esubero de qua. CP_1
L'assunto attoreo appare fondato.
2.3. Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza n. 243/2025 di questo Tribunale:
“…va evidenziato che il ricorso appare fondato, non essendo stata fornita adeguata prova del tentativo di ricollocazione dei ricorrenti presso altre amministrazioni, come prescritto dall'art. 33, co. 5, d.lgs. 165/2001 ovvero dell'impossibilità della ricollocazione
(v. Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, n. 3475).
Inoltre, la dichiarazione di esubero dei ricorrenti non appare fondata su rispetto di criteri oggettivi e trasparenti, previamente determinati, di cui non vi è adeguata allegazione prova,
e che sono necessari al fine di procedere all'individuazione del personale in esubero.
[…]
La previa determinazione di criteri oggettivi e trasparenti e la necessità che i medesimi siano oggetto di esame congiunto con le organizzazioni sindacali sono state peraltro più volte evidenziate dalla Suprema Corte (v. tra le tante, Cassazione civile sez. lav.,
13/02/2017, n.3738; Cassazione civile sez. lav., 31/05/2019, n.15008) ed appaiono rispondere ai necessari criteri di imparzialità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, direttamente discendenti dagli artt. 97 e 3 Cost., nonché dalle norme interposte. […]” (cfr. sentenza n. 243/2025 del Tribunale di Catania cit.).
2.4. Nel caso di specie, peraltro, gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati in esubero e posti in mobilità in quanto “…non in possesso d'idoneità fisica e/o con limitazioni all'idoneità fisica con carichi familiari inferiori rispetto al personale indicato al punto 2
5 c)”, ossia del personale mantenuto in servizio (cfr. doc. 15 parte ricorrente e doc. 2 parte resistente).
Tale motivazione appare tuttavia priva di consistenza stante che, per un verso, dalla documentazione in atti risulta che è stato valutato idoneo alla Parte_1
“Custodia dei beni immobili” e una valutazione analoga non ha impedito al dipendente il mantenimento in servizio con inquadramento nella categoria C sulla Parte_2 base della generica considerazione “…per professionalità acquisita in quanto [ha] espletato mansioni superiori concernenti tale categoria da oltre cinque anni, nel settore economico finanziario […]”, a fronte dell'incontestato inquadramento formale dei ricorrenti nella stessa categoria C (cfr. doc. n. 15 di parte ricorrente e doc. nn. 2 e 8 di parte resistente).
Per altro verso, con riguardo al ricorrente è stata formulata Parte_1 una “Controindicazione alla movimentazione di carichi > a 10 kg. Se non opportunamente coadiuvato – az. – oggi il suo stato di salute si è aggravato”, ma sono stati CP_2
mantenuti in servizio seppure in possesso di una valutazione analoga i dipendenti
[...]
, , e nella categoria A, il dipendente Per_1 CP_3 Persona_2 Persona_3
nella categoria B e il dipendente nella categoria C (cfr. Persona_4 Persona_5
doc. nn. 2 e 8 parte resistente); né, peraltro, si tratta di specifichi giudizi di inidoneità alle mansioni collocabili nei profili citati ovvero risultano documentati ulteriori e decisivi elementi di preferenza in capo ai predetti dipendenti mantenuti in servizio (con precipuo riguardo ai dipendenti mantenuti nella categoria C, v. quanto sopra detto in ordine alla genericità e irrilevanza dell'asserita “…professionalità acquisita in quanto hanno espletato mansioni superiori concernenti tale categoria da oltre cinque anni” a fronte dell'analogo inquadramento formale dei ricorrenti in tale categoria).
2.5. Per quanto sopra, la procedura posta in essere dall' resistente appare CP_1
illegittima, con conseguente illegittimità della dichiarazione di esubero dei ricorrenti e di tutti gli atti conseguenti (tra cui il provvedimento di sospensione del rapporto) e fondatezza della domanda di risarcimento dei danni proposta dai predetti, in misura corrispondente alla differenza tra la retribuzione che avrebbero percepito in assenza di sospensione del rapporto di lavoro e gli importi percepiti durante tale periodo di sospensione (id est: dal
21.7.2021 all'avvenuta reintegra del 13.6.2022).
Sul punto, nella richiamata sentenza n. 243/2025, con argomentazioni pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame, è stato in particolare osservato quanto segue:
6 “…L'illegittimità della procedura determina l'illegittimità della dichiarazione di esubero dei ricorrenti e di tutti gli atti conseguenti (tra cui il provvedimento di sospensione del rapporto) ed il conseguente diritto al risarcimento dei danni, nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo retributivo che avrebbero percepito, proseguendo il rapporto lavorativo, ed il quantum percepito nelle more dello stato di sospensione del rapporto, fino all'avvenuta reintegra.
In particolare, si ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui “In tema di eccedenze di personale e di mobilità collettiva tra amministrazioni pubbliche, già regolate dall'art. 35 del d.lg. n. 29 del 1993 ed ora dall'art. 33 del d.lg. n. 165 del 2001, nei casi di violazione dei criteri di scelta fissati dalla contrattazione collettiva o (in loro assenza) di quelli legali
e nei casi di mancato rispetto del prescritto iter procedurale, non potendo il lavoratore pubblico fruire dell'apparato di tutela previsto nel rapporto di lavoro privato, il suddetto lavoratore, che denunzia l'illegittimità della condotta della p.a. facendo valere le suddette violazioni, ha diritto al risarcimento dei danni, commisurato alla differenza tra l'indennità goduta durante il periodo di mobilità ed il trattamento di cui avrebbe goduto se il suo rapporto lavorativo non fosse stato sospeso” (Cassazione civile sez. lav., 24/05/2006,
n.12241).
La domanda risarcitoria… va pertanto accolta. […]” (cfr. sentenza del Tribunale di
Catania n. 243/2025, cit.).
2.6. Sulla base delle superiori e assorbenti argomentazioni, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa dichiarato in ricorso e facendo altresì applicazione dell'art. 4 co. 2 del citato D.M. 55/2014, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, l' resistente al risarcimento CP_1
dei danni subiti dai ricorrenti e per Parte_1 Parte_1 effetto dell'illegittimo collocamento in mobilità e in disponibilità oggetto di causa,
7 quantificati in misura pari alla differenza tra le retribuzioni mensili (compresa la tredicesima mensilità) che gli stessi non hanno potuto percepire per l'avvenuta sospensione dal rapporto fino alla reintegra e le somme che gli stessi hanno percepito nel medesimo periodo (a titolo di indennità o altro titolo reddituale), oltre accessori come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.338,35 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore.
Catania, 11 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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