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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1694/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1694/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Giacosa del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte il 26 maggio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 7 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 21 giugno 1997, che dalla loro unione sono nati i figli (divenuti entrambi maggiorenni) e (quest'ultimo privo di indipendenza economica), Per_1 Per_2 che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 5 giugno 2008 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento del figlio e a questioni a questa accessorie). Per_2
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 26 maggio 2025, concludendo congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si deve prendere atto di tali condizioni, in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, ovvero perché, in altra parte, afferenti a diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 21 giugno 1997, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
183, Parte II, Serie A, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 24 febbraio 2025 e depositato il 7 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1694/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Giacosa del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte il 26 maggio 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 7 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Parma, il 21 giugno 1997, che dalla loro unione sono nati i figli (divenuti entrambi maggiorenni) e (quest'ultimo privo di indipendenza economica), Per_1 Per_2 che la loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 5 giugno 2008 e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento del figlio e a questioni a questa accessorie). Per_2
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 26 maggio 2025, concludendo congiuntamente per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n.2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si deve prendere atto di tali condizioni, in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, ovvero perché, in altra parte, afferenti a diritti disponibili degli interessati.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Parma, il 21 giugno 1997, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
183, Parte II, Serie A, Anno 1997 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 24 febbraio 2025 e depositato il 7 marzo 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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