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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. MA G. Di AR Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°923 R.G.A.2023 promossa in grado di appello
D A
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Tinaglia. Parte_1
- parte appellante -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- parte appellata - OGGETTO: risarcimento danni - altre ipotesi.
All'udienza del 2.10.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale G.L. di Palermo, depositato il 16.12.2019, Pt_1 deduceva che:
[...]
- “La Prof.ssa presta servizio quale docente di ruolo di Lingua Parte_1 francese- classe di concorso A25 presso la Scuola di istruzione secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo “Cassarà – Guida” sin dal 01.09.2011.
- A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 alla stessa, che precedentemente aveva avuto assegnate, oltre alle classi di altri due sezioni, le classi della Sez. E, vengono assegnate le classi di una diversa sezione e tale assegnazione viene poi ripetuta negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.
- Nell'a.s. 2016/2017 la assegnazione alle classi della Prof.ssa muta Pt_1 ulteriormente e le vengono riassegnate soltanto alcune classi per n.10 ore settimanali di insegnamento e le restanti 8 ore settimanali, necessarie per integrare l'orario di cattedra, le vengono assegnate come ore di potenziamento, sottraendole alla docente che le deteneva in quanto pervenuta presso l'Istituto a seguito di trasferimento su cattedra di potenziamento, ed utilizzando la Prof.ssa in dette otto ore prevalentemente per supplire insegnanti Pt_1 assenti. Tali provvedimenti sono stati sempre contestati dalla Prof.ssa sia Pt_1 oralmente, sia per iscritto, e anche a mezzo di lettere inviate da legali dalla stessa adibiti. Tutto ciò non ha però avuto esito alcuno. Tali assegnazioni alle classi sono radicalmente illegittime perché adottate in violazione della normativa al riguardo. Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, è stato arbitrariamente mutato l'organico dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria, sostituendo nella classe 1^ A l'insegnamento della lingua francese con l'insegnamento della lingua spagnola e proseguendo negli anni successivi ad estendere tale insegnamento, non solo nel corso A, ma anche nella 1^ e 2^ B;
conseguentemente dal prossimo anno in tutte le classi del corso B sarà impartito l'insegnamento della lingua spagnola al posto della lingua francese, precedentemente impartita. Parallelamente a quanto sopra esposto il Dirigente Scolastico dell'Istituto ha omesso di tutelare la salute della lavoratrice, prof.ssa provocando un aggravamento delle Pt_1 sue condizioni di salute nonché l'insorgere di problematiche psichiche conseguenti. Dalla documentazione sanitaria che si produce risulta l'esistenza di infermità che rendono difficoltosa la deambulazione della odierna ricorrente. In relazione a ciò la stessa ha chiesto invano il ripristino dell'impianto di ascensore che pur esistendo era disabilitato e il Dirigente Scolastico ha a sua volta girato la richiesta all'Amministrazione comunale, che avrebbe dovuto provvedere ai lavori di ripristino senza però mai sollecitarla a provvedere, stante le esigenze improcrastinabili di ordine sanitario della docente. Non solo, ma di fronte alla richiesta alternativa di spostamento al piano terra delle classi nelle quali prestava servizio la Prof.ssa non ha in un primo momento provveduto e, in un secondo momento, vi Pt_1 ha provveduto parzialmente. Per l'anno scolastico in corso, 2019/2020 alla Prof.ssa sono state assegnate Pt_1
n 6 classi per complessive n. 12 ore settimanali più 6 ore di potenziamento, ma predisponendo un provvedimento che ha costretto la ricorrente a dover scegliere tra due alternative entrambe lesive dei suoi diritti. Infatti il Dirigente scolastico, con nota prot. 4800/U del 16.09.2019 interpellato la Prof.ssa per conoscere se la stessa si fosse resa “disponibile a svolgere attività Pt_1 didattica al piano primo” con avvertenza che “qualora la S.V. non dovesse dare la propria disponibilità questa dirigenza scolastica cercherà soluzioni alternative e, nel caso non fosse possibile diversamente provvederà a modificare il proprio provvedimento di assegnazione dei docenti alle classi”, costringendo così la docente a dare la propria disponibilità. Poiché la Prof.ssa ha dovuto effettuare cure e terapie mediche (camera Pt_1 iperbarica) nelle prime ore di alcune giornate, la stessa ha chiesto che il suo orario di servizio venisse disposto in modo tale da consentirle di sottoporsi a tali cure, ma anche su ciò non ha ottenuto la soluzione necessaria, vedendosi costretta a chiedere ore di permesso da recuperare. Anche l'illegittima modificazione dell'insegnamento della seconda lingua straniera ha determinato conseguenze sullo stato psichico della ricorrente, in quanto la sua progressiva estensione determinerà a carico della Prof.ssa con il trascorrere degli anni, la Pt_1 condizione di insegnante soprannumeraria, destinata ad essere trasferita d'ufficio in altra sede”. Concludeva, quindi, chiedendo:
- “annullare i provvedimenti di assegnazione alle classi disposti dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Cassarà – Guida relativi agli anni CP_3 scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”;
- “conseguentemente ordinare la riassegnazione della docente a tutte le classi del corso E”;
- “annullare il provvedimento di trasformazione dell'organico dell'I.C. “Cassarà – Guida” di Partinico relativamente all'insegnamento della seconda lingua comunitaria”;
- “accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze”;
- “conseguentemente condannare il Controparte_4
in persona del pro tempore a risarcire il danno subito dalla ricorrente nella
[...] CP_2 misura di € 373.703,00 o nella diversa, maggiore o minore somma determinata in corso di causa”. Costituitosi il convenuto, disposta ctu medica (“al fine di accertare CP_1 la sussistenza delle affezioni patologiche lamentate dalla ricorrente nonché se, ed eventualmente in che misura, sussistesse un nesso eziologico tra la compromissione dell'efficacia psico-fisica eventualmente riscontrata nella ricorrente e gli eventi descritti in atti”), depositato l'elaborato peritale e i richiesti chiarimenti, l'adito Tribunale, con sentenza n.789/2023, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite. Il decidente, respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, riteneva che le condotte addebitate al Dirigente dell'Istituto Comprensivo “Cassarà
– Guida” (omessa riparazione dell'ascensore del plesso scolastico, mancata assegnazione alla docente di un orario di servizio con esclusione della prima ora così impedendole di fatto di sottoporsi a terapie mediche, riduzione dei posti di insegnamento per la lingua francese, attribuzione alla docente di classi site ai piani superiori dell'edificio scolastico) non avessero determinato un aggravamento delle condizioni di salute della Pt_1
Giungeva a tale determinazione riprendendo le conclusioni del CTU il quale
– dopo aver rilevato che la ricorrente era affetta da “postumi di pregressa fascite necrotizzante alla gamba ed al piede sinistro ad incidenza funzionale;
Rettocolite ulcerosa in IV stadio e sacroileite sieronegativa in terapia specifica;
spondiloartrosi diffusa del rachide vertebrale;
gonartrosi bilaterale;
ipotiroidismo in trattamento sostitutivo in esito a tiroidectomia per adenoma tiroideo in gozzo multinodulare;
sindrome ansiosa di grado lieve”, nonché da una “sindrome ansioso-depressiva in epoca di molto anteriore ai fatti di causa” – aveva escluso la sussistenza di un nesso di causalità o di concausalità tra le patologie da cui la ricorrente è affetta e le condizioni di lavoro, “considerato che le patologie croniche suddette prescindono dalle condizioni di lavoro della ricorrente (assenza dell'ascensore e assegnazione al primo piano di classi) né possono subire un aggravamento per esse”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato l'11.09.2023, lamentando: Parte_1
- “il vizio di omessa pronuncia sulle autonome domande di annullamento dei provvedimenti impugnati e di ripristino dei diritti fatti valere dalla ricorrente”, nonché “il vizio di motivazione, stante la contraddittorietà tra la duplicità delle domande (di annullamento e ripristino del diritto e della domanda risarcitoria) rispetto all'interpretazione del Giudice secondo la quale il ricorso era univocamente rivolto ad ottenere il risarcimento del danno subito per il quale era sufficiente individuare l'illiceità degli atti e dei comportamenti causativi del danno ed il nesso di causalità tra essi e il danno subito”;
- l'omessa valutazione delle osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio per avere il Tribunale “aderito acriticamente alle conclusioni della CTU senza una specifica motivazione”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 17.09.2025, il
[...]
, deducendo l'infondatezza delle avverse censure e Controparte_1 rilevando, nelle forme dell'appello incidentale condizionato, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ravvisato un'illegittimità nella condotta dell'Amministrazione. Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 2.10.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa, come da dispositivo steso in calce alla presente.
*************** Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento. L'adito Tribunale, nel respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'amministrazione convenuta, ha richiamato una consolidata giurisprudenza di legittimità per la quale “l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare in base non già al criterio della «prospettazione», bensì a quello del «petitum» sostanziale, quale può determinarsi indagando sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio, di guisa che la giurisdizione del giudice ordinario, con riguardo ad una domanda proposta dal privato nei confronti della P.A., non può essere esclusa per il solo fatto che la domanda medesima contenga la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, posto che, ove tale richiesta si ricolleghi alla tutela di una posizione di diritto soggettivo, quella giurisdizione va ugualmente affermata, fermo restando il potere del giudice ordinario di provvedere alla sola disapplicazione dell'atto amministrativo nel caso concreto, in quanto lesivo di detto diritto soggettivo” (tra le tante: Cass civ., SS.UU., n. 7507/2003). Principio poi ripreso da altro pronunciamento della Suprema Corte “La giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo. In proposito, inoltre, non rileva che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale deve essere inquadrato, in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale, all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio” (Cass. SS.UU. n.14846/2006). In applicazione di tali regole ermeneutiche il decidente, in ragione della prospettazione attorea come desumibile da un'esaustiva lettura del ricorso di prime cure, così ha delimitato l'oggetto del contendere rientrante nella propria giurisdizione: “Più specificamente, la docente lamenta che l'Istituto, non provvedendo alla riparazione dell'ascensore presente nel plesso scolastico e omettendo di assegnarle un orario di servizio con esclusione della prima ora (impedendole, di fatto, di sottoporsi a ter apie mediche), oltre che, a monte, riducendo i posti di insegnamento per la lingua francese, ha determinato un aggravamento delle sue condizioni di salute e l'insorgere di disturbi psichici”. Lamenta la ricorrente che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche in merito alla domanda di annullamento degli ulteriori provvedimenti adottati dal Dirigente scolastico (l'assegnazione alla dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. Pt_1
2015/2016 di classi diverse da quella Sezione E;
la contrazione a sole 10 delle ore di insegnamento per l'a.s. 2016/2017 con attribuzione delle ulteriori 8 ore necessarie al completamento della cattedra ad attività di potenziamento). Tale assunto non può essere condiviso in quanto in entrambi i gradi del giudizio l'istante non ha specificato quale diritto soggettivo – il cui esame proprio in conformità alle summenzionate pronunce della Suprema Corte, sarebbe potuto rientrare nella giurisdizione del Tribunale ordinario e non quello amministrativo – sarebbe stato leso dai summenzionati provvedimenti dirigenziali, qualora, eventualmente, dichiarati illegittimi. Basti in proposito riprendere le conclusioni redatte in calce al ricorso di prime cure, con le quali si sollecitava il Tribunale ad “annullare i provvedimenti di assegnazione alle classi disposti dal Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
“Cassarà – Guida” di relativi agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, CP_3
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”, e “conseguentemente” ordinare la riassegnazione della docente a tutte le classi del corso E”. Lacuna allegatoria ulteriormente certificata dallo stretto legame funzionale prospettato, invece, dalla tra le ulteriori condotte datoriali (“annullare il Pt_1 provvedimento di trasformazione dell'organico dell'I.C. “Cassarà – Guida” di Partinico relativamente all'insegnamento della seconda lingua comunitaria”;
“accertare e dichiarare l'inadempimento dell'Amministrazione datrice di lavoro della ricorrente all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro alle sue dipendenze”) e il pregiudizio all'integrità psicofisica sofferto dalla docente (“conseguentemente condannare il in persona Controparte_4 del Ministro protempore a risarcire il danno subito dalla ricorrente nella misura di
€ 373.703,00 o nella diversa, maggiore o minore somma determinata in corso di causa”).
Emblematiche in tal senso sono poi le generiche deduzioni trascritte nel ricorso in appello (pag.15):
-“Non avendo il Giudice di primo grado pronunciato su alcune delle domande avanzata in ricorso, esse dovrebbero essere riproposte espressamente in appello secondo il disposto dell'art. 346 c.p.c.
- “Tuttavia non esiste più interesse attuale alla riproposizione, in quanto nelle more la Prof.ssa è stata trasferita in altro Istituto a decorrere dal 01 Pt_1
Settembre 2021”;
- “Tuttavia rimane l'interesse in ordine alla impugnativa della sentenza a causa della omessa pronuncia, in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado hanno prodotto effetti lesivi dei diritti della odierna appellante negli anni scolastici di permanenza nell'Istituto Comprensivo “Cassarà – Guida”. L'evidente genericità nella descrizione di tale ultimo petitum e la sostanziale ammissione dell'inesistenza di un attuale interesse della docente alla riassegnazione delle classi del corso E, rende inaccoglibile il gravame sul punto. Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello, avendo il CTU nominato dal Tribunale di Palermo esaustivamente chiarito, nella relazione perital e e nei sollecitati chiarimenti, le ragioni per le quali ha escluso il ventilato nesso di causalità L'ausiliario ha precisato che:
- “Con riferimento alle patologie da cui la ricorrente è affetta e diagnosticate dallo scrivente ctu (postumi di pregressa fascite necrotizzante alla gamba ed al piede sinistro ad incidenza funzionale, rettocolite ulcerosa in IV stadio e sacroileite sieronegativa in terapia specifica, spondiloartrosi diffusa del rachide vertebrale, gonartrosi bilaterale, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo in esito a tiroidectomia per adenoma tiroideo in gozzo multinodulare, sindrome ansiosa di grado lieve), si ribadisce che trattasi di patologie croniche ad andamento recidivante, eccetto la patologia tiroidea in terapia sostitutiv a con ormone tiroideo dopo tiroidectomia e, pertanto, non più suscettibile di peggioramenti sul piano funzionale”.
- “In particolare, con riferimento al quesito “verifichi gli aggravamenti di tutte le patologie che affliggono la ricorrente dal 2013 in poi ed anche dopo il 2015” si rappresenta che, dall'esigua documentazione sanitaria in atti, la patologia che ha subito progressivamente un peggioramento riguarda l'arto inferiore sinistro (ulcera trofica nel 2013, divenuta fascite necrotizzante a seguito di infezione e di pioderma gangrenoso nel 2015, di cui sono perdurati gli esiti senza completa risoluzione delle lesioni trofiche nel 2017 e nel 2019, fino agli attuali esiti riepitelizzati con un quadro funzionale che all'esame obiettivo peritale evidenzia in atto una stabilizzazione e un miglioramento rispetto al passato)”;
- “La rettocolite ulcerosa, definita in quarto stadio nel 2019, già all'esordio era una patologia con compromissione dello stato generale, come da IV stadio;
a tale riguardo il verbale del 2002 documenta;
infatti, una pancolite (cioè una patologia interessant e tutto il colon) e sin dall'esordio è stata in trattamento continuo con Mesalazina e corticosteroidi associati per lunghi periodi. Il decorso di tale patologia, non documentato cronologicamente, può essere soggetto a riacutizzazioni”;
- “Per ciò che concerne la patologia osteoarticolare, il sottoscritto ctu non è in grado di rispondere nel senso di un sostanziale peggioramento poiché non sono prodotti in atti, con riferimento agli anni 2013 e successivi, referti strumentali da cui desumere con precisione l'andamento nel tempo della patologia a carico della colonna vertebrale e delle articolazioni delle ginocchia e delle sacro-iliache, patologia quest'ultima da cui la ricorrente risulta essere affetta da epoca imprecisata e diagnosticata nel 2017 come “esiti di sacroileite”. Occorre anche rilevare che la patologia osteoarticolare tende naturalmente al peggioramento per i processi infiammatori e/o degenerativi che si associano all'avanzare dell'età”;
- “Analogamente, per ciò che concerne la sindrome ansioso-depressiva, il sottoscritto ctu fa presente di non potere valutare l'eventuale aggravamento di tale patologia stante l'esigua o addirittura assente documentazione sanitaria attestante la sua evoluzione temporale”;
- “Con riguardo al quesito “verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra tutte le patologie (e non solo quella psichica) ed il loro aggravamento e le condizioni di lavoro, sulla scorta dei fatti dedotti e provati in causa (tra cui ad esempio assenza dell'ascensore e assegnazione di classi site ai piani superiori dell'edificio scolastico)” il sottoscritto ctu ritiene che non sussista il nesso di causalità o di concausalità tra le patologie da cui la ricorrente è affetta e le condizioni di lavoro considerato che le patologie croniche suddette prescindono dalle condizioni di lavoro della ricorrente (assenza dell'ascensore e assegnazione al primo piano di classi) né possono subire un aggravamento per esse. A tale riguardo si precisa che, la ricorrente risultava essere affetta da sindrome ansioso-depressiva in epoca di molto anteriore ai fatti di causa, come documentato dal verbale per l'invalidità civile del 20/01/1993, che attesta la suddetta patologia unitamente alla rettocolite ulcerosa con decadimento generale, all'adenoma tiroideo e all'ipercifosi dorsale con discopatie cervico- dorsali, in assenza di patologia riguardante l'arto inferiore sinistro e di altre patologie osteoarticolari (gonartrosi, sacroilete) sopravvenute molti anni dopo”;
- “Inoltre, va evidenziato che la patologia infiammatoria cronica intestinale è molto frequentemente associabile ad una sindrome ansioso-depressiva o a disturbi a carattere nevrotico, come noto in letteratura medica. Occorre, peraltro, rilevare l'assoluta mancanza in atti di documentazione sanitaria di strutture ospedaliere o territoriali preposte alla diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici negli anni precedenti e seguenti il 2013 e il 2015, l'assoluta mancanza di referti di visite psichiatriche o di sedute di psicoterapia o di certificazioni di prescrizioni di terapie specifiche e dettagliate di psicofarmaci impiegati e dei rispettivi dosaggi eccetto una generica menzione di terapie con “farmaci antidepressivi, benzodiazepine e sedute di psicoterapia” contenuta nella relazione del ctp di parte, in alcun modo supportata da altra documentazione sanitaria al riguardo”;
- “Pertanto, in mancanza di idonee certificazioni sanitarie oggettivamente valutabili dal punto di vista medico-legale e alla luce della modesta obiettività clinica presentata dalla ricorrente in occasione della visita peritale, si è evidenziata una sindrome ansiosa di grado lieve che, come peraltro dichiarato durante le operazioni peritali dalla stessa ricorrente, in atto richiede solo al bisogno una blanda terapia ansiolitica (8 gtt di Xanax), ben diversamente da quanto richiederebbe una grave patologia psichiatrica cronica, come la depressione maggiore o una grave depressione endoreattiva cronicizzata con le connotazioni riportate nella relazione del ctp di parte ricorrente”. Ritiene, invece, l'appellante che:
- “il consulente, dopo aver rilevato, sulla base delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte dell'Amministrazione resistente che l'eziopatogenesi della sindrome depressiva fosse multifattoriale, aveva concluso senza alcuna motivazione di non potere affermare con certezza che i motivi di contrasto in ambito lavorativo fossero univocamente correlabili con una eventuale riacutizzazione del quadro depressivo”;
- “non poteva valere come motivazione il successivo riferimento al verbale di accertamento dell'handicap del 07.11.2015 ove non viene documentata né menzionata alcuna patologia depressiva, in quanto la mancata menzione sta soltanto a significare che in tale diverso procedimento, peraltro rivolto ad altri fini, la Prof.ssa non avesse preso in considerazione come causa idonea Pt_1 all'accertamento dell'handicap la sindrome depressiva, ma non può significare che tale sindrome non esistesse in atto”;
- “il CTU si era limitato a dedurre l'impossibilità di rispondere al quesito a causa della esigua documentazione sanitaria in atti e senza tener conto che i fatti principali di causa, come peraltro rilevato nell'Ordinanza dell'11.05.2022, risultavano dedotti e provati mentre il Consulente, “nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti può acquisire, anche prescindendo dalle acquisizioni delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni”;
- “il consulente, dopo aver rilevato, sulla base delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte dell'Amministrazione resistente che l'eziopatogenesi della sindrome depressiva fosse multifattoriale, ha concluso, senza alcuna motivazione di non potere affermare con certezza che i motivi di contrasto in ambito lavorativo fossero univocamente correlabili con una eventuale riacutizzazione del quadro depressivo”. Argomentazioni difensive infondate tenuto conto che il Tribunale ha escluso la riconducibilità alla condotta datoriale della lamentata sindrome depressiva sulla base di dati oggettivamente riscontrabili:
- “l'assoluta mancanza in atti di documentazione sanitaria di strutture ospedaliere o territoriali preposte alla diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici negli anni precedenti e seguenti il 2013 e il 2015”;
- “l'assoluta mancanza di referti di visite psichiatriche o di sedute di psicoterapia o di certificazioni di prescrizioni di terapie specifiche e dettagliate di psicofarmaci impiegati e dei rispettivi dosaggi eccetto una generica menzione di terapie con “farmaci antidepressivi, benzodiazepine e sedute di psicoterapia” contenuta nella relazione del ctp di parte, in alcun modo supportata da altra documentazione sanitaria al riguardo”;
- l'assenza “di idonee certificazioni sanitarie oggettivamente valutabili dal punto di vista medico-legale”;
- la “modesta obiettività clinica presentata dalla ricorrente in occasione della visita peritale”, estrinsecatasi in “una sindrome ansiosa di grado lieve che, come peraltro dichiarato durante le operazioni peritali dalla stessa ricorrente, in atto richiede solo al bisogno una blanda terapia ansiolitica (8 gtt di Xanax)”. Inoltre, nel sollecitare una più intensa attività investigativa da parte del CTU, l'istante omette di precisare quali “necessari” documenti l'ausilio tecnico, non vincolato dalle “preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti”, avrebbe dovuto
“acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli”.
Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza può trovare integrale conferma. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.789/2023, emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 9 marzo 2023. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite, che liquida in
€3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art.13, comma 1 bis, dpr n.115/02. Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
MA G. Di AR