Articolo 120 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 119Articolo 121
Versione
20 settembre 1975
Art. 120.
L' articolo 278 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 278 - Indagini sulla paternita' o maternita'. - Le indagini sulla paternita' o sulla maternita' non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi e' vietato.
Possono essere ammesse dal giudice quando vi e' stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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