Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 11573/2024 RG;
T R A
, CF: , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Pirolo; ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente esponeva che il ricorrente, pensionato, in data 10.06.2024 aveva ricevuto dall' con lettera datata 23.5.2024 la richiesta di restituzione della somma di € 838,29
CP_1 relativa alla indennità di malattia percepita dalla moglie deceduta il 30.10.2008, relativamente al periodo 10.04.2000 al 11.06.2000 e che tale richiesta di pagamento era determinata secondo quanto esposto dall' dalla “mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi
CP_1 nominativi dei lavoratori agricoli” (cfr. doc. in atti); che l' esponeva nell'anzidetto
CP_1 provvedimento che la somma sarebbe stata recuperata attraverso una trattenuta mensile di sulla pensione del ricorrente cat. VO n.14029386; che l' aveva effettuato nei mesi di
CP_1 agosto, settembre ed ottobre 2024 sulla pensione del ricorrente una illegittima trattenuta (cfr. copia cedolini della pensione in atti). Chiedeva l'accertamento della prescrizione del diritto dell' di chiedere la ripetizione
CP_1 della somma di €838,29 essendo maturata la prescrizione decennale e la condanna dell'
CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente recuperate. Si costituiva l' , producendo Provvedimento del 6.10.2024 di annullamento in Autotutela
CP_1 del provvedimento notificato in data 10.06.2024, sopra menzionato in motivazione, e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Nel merito, il Provvedimento di annullamento determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere. La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr.
Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
2010). Deve rilevarsi che, nonostante l'emissione del suddetto provvedimento in autotutela, l' CP_1 non ha fornito la prova di aver provveduto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2024 sulla pensione del ricorrente, essendo
1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico dell' , in CP_1 ragione della circostanza che non è stata fornita la prova della restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di accertamento della prescrizione del diritto dell' di chiedere la ripetizione della somma di €838,29 (cfr. CP_1 comunicazione dell' datata 23.5.2024 prodotta in atti); CP_1
- condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, della somma di €251,48 oltre alla CP_1 rivalutazione monetaria ed agli interessi legali da calcolarsi ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in €400,00 oltre rimborso spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso il 06.06.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
2