Art. 14. (Copertura finanziaria) 1. Per la realizzazione del programma IGNITOR e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142, e convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1994, n. 183), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico", e' il seguente:
"5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b)".
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilita' di cui all' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 , e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell' art. 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142, e convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1994, n. 183), recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico", e' il seguente:
"5. L'importo di lire 700 miliardi e' ripartito nel modo seguente:
a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b)".