Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 44014/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel
GiudiceDott. Valentina Di Peppe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 10/12/2024 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 20/05/1967 a SRI LANKA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in 26 Controparte_1 con l'Avv. MATERA MANUELA ERICA e PIANIGIANI MARIO ALESSANDRO elettivamente domiciliato VIA PAPA GREGORIO XIV, 16 20123 MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_2 data e luogo di nascita: 22/11/1964 a SRI LANKA cittadinanza: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 7 20143 MILANO ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 dicembre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE e SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO EX ART 473 BIS .49
C.P.C.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 10 giugno 2025 parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a continuare a vivere separati nel reciproco rispetto;
- nulla statuire sulla casa familiare che è tutt'oggi occupata ed abitata dal solo signor_CP_2
-- decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncerà la separazione personale fra coniugi, accertare e dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza fra coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma due, lettera b legge 898/1970
e per l'effetto, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori Parte_2 e in BO (Sri Lanka) in data 14.01.1999 e trascritto nel registro Controparte_2 dello stato civile del Comune di Milano anno 2018, numero 0131, registro 07, parte 2, serie C1, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere con le dovute annotazioni.
Riservata la richiesta di spese e compensi professionali anche all'esito delle difese della controparte..
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sri Lanka 14/01/1999 atto trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Milano, MILANO (anno 2018, atto n0131, parte II reg 07, serieC1) Dall'unione sono nati nata a Milano il 20.06.2000, maggiorenne,Persona_1 economicamente indipendente (All.3);
- Controparte_3 nato a [...] il [...], maggiorenne, economicamente indipendente (All.3); Parte_3 nato a [...] il [...], maggiorenne, economicamente indipendente (All.3); tutti attualmente conviventi nel Regno Unito con la madre
Con ricorso iscritto a ruolo in data 10/12/2024 Parte_2 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e decorso il termine di legge lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, del 10 giugno 2025 è comparsa la parte attrice ed il giudice
Delegato verificata la regolarità dell notifica ex art 140 c.p.c. ha dichiarato la contumacia di parte convenuta.
Parte attrice ha dichiarato:
MI voglio separare.
Non vedo e non sento mio marito da sette anni.
Nemmeno i figli lo vedono. Forse lo sentono.
Voglio solo separarmi e poi divorziare
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
*******
Sulla domanda di separazione personale La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio.
Parte attrice ha proposto anche domanda di scioglimento del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.: la causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice delegato come da separata ordinanza con riferimento a detta domanda.
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.44014/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 2 e che hanno contratto matrimonio in Sri Lanka Controparte_2
14/01/1999 atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Milano, MILANO (anno
2018, atto n0131, parte II reg 07, serieC1) 2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Chiara Delmonte;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Laura Maria Cosmai