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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 538/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da e , quali genitori esercenti potestà Parte_1 Parte_2
sulla minore , con l'avv. Giorgia Rulli;
Persona_1
ricorrenti
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento con metodo ABA.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.1.2025, e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti potestà sulla minore ,
[...] Persona_1
chiedevano condannarsi l' ad erogare il Controparte_1
trattamento riabilitativo con metodo ABA per sei ore settimanali e il trattamento di logopedia per un'ora settimanale, in via diretta o indiretta,
1 ovvero sostenendo le spese della terapia erogata da struttura privata,
nonché a rimborsare le spese già sostenute in misura di euro 36.968,50.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, e pur in difetto di specifica eccezione di parte,
trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c., deve affermarsi la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, e ciò in quanto nel caso in esame, avendo l' , per il Pt_3
tramite della propria struttura a ciò preposta, ovvero il centro autismo territoriale, riconosciuto reiteratamente in sede amministrativa l'utilità del trattamento dei disturbi dello spettro autistico da cui è affetta la minore mediante il metodo ABA (applied behaviour analysis), autorizzando altresì
la prosecuzione del programma terapeutico individuale in corso presso una struttura privata secondo le stesse modalità già in atto, non viene in rilievo l'attività discrezionale – amministrativa o tecnica – della p.a., e conseguentemente non trova applicazione l'art. 133 co. 1 lett. c) d.l.vo
2.7.2010 n. 104, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla p.a.: cfr. Cass. Sez. Un. 20.1.2022 n. 1781.
Ancora in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione attiva della minore – nel cui esclusivo interesse hanno agito i genitori quali suoi rappresentanti legali –
2 in relazione alla domanda di rimborso delle spese già sostenute, e ciò in quanto, essendo pacificamente la minore l'unico soggetto titolare del diritto alla erogazione del trattamento in questione, in via diretta o indiretta, ella è anche l'unico soggetto legittimato ad agire per il rimborso delle spese sostenute, che integra la concreta modalità di attuazione della erogazione del trattamento in via indiretta.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 26 co. 1 l. 23.12.1978 n. 833 stabilisce che “le prestazioni sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle Unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge
(…)”.
L'art. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 502 dispone che “il servizio sanitario nazionale
assicura (…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano
sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona
umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché all'economicità nell'impiego delle risorse” (co. 2), ed aggiunge che “sono poste a carico del servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo
3 beneficio i termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
servizio sanitario nazionale unicamente le tipologie di assistenza, i servizi e
le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali
tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al
co. 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche
disponibili (…); c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare
le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità
nell'impiego delle risorse (…)” (co. 7).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di efficacia e appropriatezza della terapia non può essere eluso dalla mera carenza di evidenze scientifiche disponibili: cfr. Cass. 10.4.2015 n. 7279.
Per insegnamento della S.C., inoltre, l'economicità nell'impiego delle risorse richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate: cfr. Cass.
3.4.2019 n. 9292.
Il d.p.c.m. 12.1.2017, nel definire i nuovi livelli essenziali di assistenza
(LEA), stabilisce all'art. 60 che “il servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi
precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego
di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” e dispone all'art. 25 che “il servizio sanitario nazionale garantisce ai minori
4 con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo la presa in
carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico
individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che
include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche,
diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più
avanzate evidenze scientifiche necessarie e appropriate”.
Le linee guida dell del 2015 affermano che Controparte_2
“l'intervento ABA risulta più efficace rispetto al trattamento standard o
all'istruzione scolastica regolare nel migliorare il funzionamento
intellettuale, la comprensione del linguaggio e le abilità comunicative in
tutti gli studi inclusi”, ed aggiungono che “tra i programmi intensivi
comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale
applicata (ABA): gli sudi sostengono una sua efficacia nel migliorare le
abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei
bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche
se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel
trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”.
La delibera di giunta della Regione Puglia n. 1086 del 31.7.2023, nel prevedere che la Regione concorre a garantire l'attuazione delle prestazioni in favore dei cittadini con disturbo dello spettro autistico anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche o altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, stabilisce che “a seguito dell'emanazione della l.
5 134/2015 e del d.p.c.m. 12.1.2017 di aggiornamento dei LEA le prestazioni
sanitarie e sociosanitarie in favore di minori e adulti con disturbo dello
spettro autistico devono essere erogate con oneri a carico del servizio
sanitario regionale da parte delle strutture e servizi pubblici e privati
accreditati ai sensi della l.r. 9/2017” e precisa che “il contributo in oggetto
rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie
come previsto dall'art. 72 l.r. 32/2022”.
In definitiva, il metodo ABA è riconosciuto, in via generale, quale trattamento provvisto dei requisiti di efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego delle risorse, e pertanto da erogarsi a cura e spese del servizio sanitario nazionale.
Anche nel caso specifico per cui è causa, come attestato dalla documentazione in atti, l' ha, già in fase amministrativa, Pt_3
reiteratamente riconosciuto la ricorrenza dei suddetti requisiti,
prescrivendo, mediante il competente centro autistico territoriale, la prosecuzione del trattamento con metodo ABA, cui la minore è sottoposta presso una struttura privata, evidenziando la impossibilità di erogazione di tale trattamento da parte di strutture pubbliche o accreditate, ed omettendo di segnalare la eventuale esistenza di altre forme di assistenza,
meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta ad erogare all'istante il trattamento riabilitativo con metodo ABA secondo le modalità operative già in atto, in forma diretta o indiretta (ovvero sostenendo le relative
6 spese), nonché a pagare all'istante l'importo di euro 36.968,50, quale differenza tra quello di euro 38.778,00 a tale titolo versato dallo stesso istante, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, e quello di euro 1.809,50 da lei percepito a titolo di contributo regionale, ed in assenza di specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412, decorrenti dalla data della messa in mora (6.12.2024).
Il rigetto della domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, integrando una ipotesi di soccombenza reciproca rispetto all'accoglimento della domanda di merito, costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna l ad erogare all'istante il trattamento riabilitativo con Pt_3
metodo ABA in misura di sei ore settimanali oltre a un'ora settimanale di logopedia, in via diretta o indiretta;
condanna altresì l' a Pt_3
corrispondere all'istante la somma di euro 36.968,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412 a decorrere dal 6.12.2024; spese compensate.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 538/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da e , quali genitori esercenti potestà Parte_1 Parte_2
sulla minore , con l'avv. Giorgia Rulli;
Persona_1
ricorrenti
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: trattamento con metodo ABA.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 20.1.2025, e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti potestà sulla minore ,
[...] Persona_1
chiedevano condannarsi l' ad erogare il Controparte_1
trattamento riabilitativo con metodo ABA per sei ore settimanali e il trattamento di logopedia per un'ora settimanale, in via diretta o indiretta,
1 ovvero sostenendo le spese della terapia erogata da struttura privata,
nonché a rimborsare le spese già sostenute in misura di euro 36.968,50.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, e pur in difetto di specifica eccezione di parte,
trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo ex art. 37 co. 1 c.p.c., deve affermarsi la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, e ciò in quanto nel caso in esame, avendo l' , per il Pt_3
tramite della propria struttura a ciò preposta, ovvero il centro autismo territoriale, riconosciuto reiteratamente in sede amministrativa l'utilità del trattamento dei disturbi dello spettro autistico da cui è affetta la minore mediante il metodo ABA (applied behaviour analysis), autorizzando altresì
la prosecuzione del programma terapeutico individuale in corso presso una struttura privata secondo le stesse modalità già in atto, non viene in rilievo l'attività discrezionale – amministrativa o tecnica – della p.a., e conseguentemente non trova applicazione l'art. 133 co. 1 lett. c) d.l.vo
2.7.2010 n. 104, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a provvedimenti adottati dalla p.a.: cfr. Cass. Sez. Un. 20.1.2022 n. 1781.
Ancora in via preliminare, deve disattendersi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di legittimazione attiva della minore – nel cui esclusivo interesse hanno agito i genitori quali suoi rappresentanti legali –
2 in relazione alla domanda di rimborso delle spese già sostenute, e ciò in quanto, essendo pacificamente la minore l'unico soggetto titolare del diritto alla erogazione del trattamento in questione, in via diretta o indiretta, ella è anche l'unico soggetto legittimato ad agire per il rimborso delle spese sostenute, che integra la concreta modalità di attuazione della erogazione del trattamento in via indiretta.
Nel merito, la domanda è fondata.
L'art. 26 co. 1 l. 23.12.1978 n. 833 stabilisce che “le prestazioni sanitarie
dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono
erogate dalle Unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità
sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente,
vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui
abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge
(…)”.
L'art. 1 d.l.vo 30.12.1992 n. 502 dispone che “il servizio sanitario nazionale
assicura (…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano
sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona
umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della
qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche
esigenze, nonché all'economicità nell'impiego delle risorse” (co. 2), ed aggiunge che “sono poste a carico del servizio sanitario le tipologie di
assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche
condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo
3 beneficio i termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
servizio sanitario nazionale unicamente le tipologie di assistenza, i servizi e
le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessità assistenziali
tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale di cui al
co. 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza,
ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche
disponibili (…); c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare
le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità
nell'impiego delle risorse (…)” (co. 7).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il principio di efficacia e appropriatezza della terapia non può essere eluso dalla mera carenza di evidenze scientifiche disponibili: cfr. Cass. 10.4.2015 n. 7279.
Per insegnamento della S.C., inoltre, l'economicità nell'impiego delle risorse richiede di valutare la presenza di altre forme di assistenza, meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate: cfr. Cass.
3.4.2019 n. 9292.
Il d.p.c.m. 12.1.2017, nel definire i nuovi livelli essenziali di assistenza
(LEA), stabilisce all'art. 60 che “il servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi
precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego
di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche” e dispone all'art. 25 che “il servizio sanitario nazionale garantisce ai minori
4 con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo la presa in
carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico
individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che
include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche,
diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e
riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più
avanzate evidenze scientifiche necessarie e appropriate”.
Le linee guida dell del 2015 affermano che Controparte_2
“l'intervento ABA risulta più efficace rispetto al trattamento standard o
all'istruzione scolastica regolare nel migliorare il funzionamento
intellettuale, la comprensione del linguaggio e le abilità comunicative in
tutti gli studi inclusi”, ed aggiungono che “tra i programmi intensivi
comportamentali il modello più studiato è l'analisi comportamentale
applicata (ABA): gli sudi sostengono una sua efficacia nel migliorare le
abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi nei
bambini con disturbi dello spettro autistico. Le prove a disposizione, anche
se non definitive, consentono di consigliare l'utilizzo del modello ABA nel
trattamento dei bambini con disturbi dello spettro autistico”.
La delibera di giunta della Regione Puglia n. 1086 del 31.7.2023, nel prevedere che la Regione concorre a garantire l'attuazione delle prestazioni in favore dei cittadini con disturbo dello spettro autistico anche mediante l'erogazione di un contributo a sostegno delle spese sanitarie sostenute per terapie logopediche o altri metodi sostenuti da evidenza scientifica, stabilisce che “a seguito dell'emanazione della l.
5 134/2015 e del d.p.c.m. 12.1.2017 di aggiornamento dei LEA le prestazioni
sanitarie e sociosanitarie in favore di minori e adulti con disturbo dello
spettro autistico devono essere erogate con oneri a carico del servizio
sanitario regionale da parte delle strutture e servizi pubblici e privati
accreditati ai sensi della l.r. 9/2017” e precisa che “il contributo in oggetto
rimane una modalità provvisoria di erogazione di prestazioni sanitarie
come previsto dall'art. 72 l.r. 32/2022”.
In definitiva, il metodo ABA è riconosciuto, in via generale, quale trattamento provvisto dei requisiti di efficacia, appropriatezza ed economicità nell'impiego delle risorse, e pertanto da erogarsi a cura e spese del servizio sanitario nazionale.
Anche nel caso specifico per cui è causa, come attestato dalla documentazione in atti, l' ha, già in fase amministrativa, Pt_3
reiteratamente riconosciuto la ricorrenza dei suddetti requisiti,
prescrivendo, mediante il competente centro autistico territoriale, la prosecuzione del trattamento con metodo ABA, cui la minore è sottoposta presso una struttura privata, evidenziando la impossibilità di erogazione di tale trattamento da parte di strutture pubbliche o accreditate, ed omettendo di segnalare la eventuale esistenza di altre forme di assistenza,
meno costose ma di efficacia comparabile, volte a soddisfare le medesime esigenze ed erogabili dalle strutture pubbliche o convenzionate.
Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta ad erogare all'istante il trattamento riabilitativo con metodo ABA secondo le modalità operative già in atto, in forma diretta o indiretta (ovvero sostenendo le relative
6 spese), nonché a pagare all'istante l'importo di euro 36.968,50, quale differenza tra quello di euro 38.778,00 a tale titolo versato dallo stesso istante, come attestato dalla documentazione prodotta in giudizio, e quello di euro 1.809,50 da lei percepito a titolo di contributo regionale, ed in assenza di specifica contestazione in ordine al quantum debeatur, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412, decorrenti dalla data della messa in mora (6.12.2024).
Il rigetto della domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, integrando una ipotesi di soccombenza reciproca rispetto all'accoglimento della domanda di merito, costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna l ad erogare all'istante il trattamento riabilitativo con Pt_3
metodo ABA in misura di sei ore settimanali oltre a un'ora settimanale di logopedia, in via diretta o indiretta;
condanna altresì l' a Pt_3
corrispondere all'istante la somma di euro 36.968,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n.
412 a decorrere dal 6.12.2024; spese compensate.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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