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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/07/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili riunite iscritte in secondo grado al n. 164/2020 R.G. C.A.
e al n. 165/2020 R.G.C.A.
PROMOSSE
La n. 164/2020 R.G.C.A., avente ad oggetto l'Appello avverso la sentenza non definitiva n. 583/2016 del 07.12.2016, depositata in pari data, e la sentenza definitiva n. 159/2020 del 30.04.2020, depositata in data
06.05.2020, emesse entrambe dal Tribunale di Caltanissetta, l'ultima delle quali notificata in data 21 maggio 2020
DA
(C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
San Cataldo, via Padre Rosario Pirrelli n. 14, rappresentata e difesa per procura in calce all'Atto di citazione in appello dagli Avvocati Arturo Tirrito
e Giuseppe Domenico Tirrito, presso lo studio dei quali in San Cataldo (CL),
Corso Sicilia n. 32 è elettivamente domiciliata.
1 CONTRO
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
l'01.08.1973, e (C.F. ), nata Controparte_2 C.F._3
a San Cataldo il 05.12.1977, entrambi elettivamente domiciliati in San
Cataldo, Via Caltanissetta 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Riggi, che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla Comparsa di costituzione in appello.
La n. 165/2020 R.G.C.A., avente ad oggetto l'Appello avverso la sentenza definitiva n. 159/2020 emessa dal Tribunale di Caltanissetta il30.04.2020,
depositata in data 06.05.2020 e notificata il 21 maggio 2020
DA
(C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._4
Cataldo Viale Indipendenza n. 15, rappresentato e difeso per procura in calce all'Atto di citazione in appello dagli Avvocati Arturo Tirrito e Giuseppe
Domenico Tirrito, presso lo studio dei quali in San Cataldo (CL), Corso
Sicilia n. 32, è elettivamente domiciliato.
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
l'01.08.1973, e (C.F. ), nata Controparte_2 C.F._3
a San Cataldo il 05.12.1977, elettivamente domiciliati in San Cataldo, Via
Caltanissetta 19, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Riggi, che li rappresenta e difende giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta e atto di appello incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante : “insiste per l'accoglimento Parte_1
delle conclusioni formulate nel proprio atto di citazione in appello, che si
2 ripetono per comodità della Corte: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Caltanissetta, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata,
a) in via principale, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma
della Sentenza n. 583/2016 e della Sentenza n. 159/2020 del Tribunale di
Caltanissetta dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti dei coniugi a sensi dell'art. 1667 cod. civ., ovvero ai sensi Parte_3
dell'art. 1669 cod. civ. e dell'art. 2495 cod. civ. e, per l'effetto, dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla sig.ra nei CP_3
confronti dei coniugi per difetto di costruzione Parte_3
dell'Appartamento;
b) in via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello e in totale
riforma della Sentenza n. 159/2020 del Tribunale di Caltanissetta, dichiarare
che non sussiste alcuna responsabilità in capo alla sig.ra nei CP_3
confronti dei coniugi per difetto di costruzione Parte_3
dell'Appartamento e, per l'effetto, dichiarare infondate e rigettare le domande svolte dai coniugi nei confronti della sig.ra Parte_3 [...]
nel giudizio di primo grado;
per l'effetto CP_3
c) in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della Sentenza n.
159/2020 del Tribunale di Caltanissetta, (i) dichiarare che nulla è dovuto da
parte della sig.ra ai coniugi a Parte_1 Parte_3
titolo di risarcimento del danno e/o a titolo di rimborso delle spese per la
coibentatura, per le consulenze tecniche di parte ricevute prima del giudizio
e nel corso dello stesso, e per le indagini termografiche;
(ii) dichiarare che
le spese per il procedimento per a.t.p. celebrato innanzi al Tribunale di
Caltanissetta con r.g.n. 718/2013 sono a carico dei coniugi e Parte_3
porre dette spese a loro carico;
(iii) dichiarare che le spese per la CTU resa
nel corso del giudizio di primo grado con r.g.n. 1734/2014 sono a carico dei
3 coniugi e porre dette spese a loro carico;
(iv) revocare la Parte_3
condanna alle spese del giudizio di primo grado a carico della sig.ra Pt_1
e condannare i coniugi , in solido tra Parte_1 Parte_3
loro, al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado in favore
della sig.ra ; CP_3
d) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento
parziale dei motivi di appello e in parziale riforma della Sentenza n.
159/2020 del Tribunale di Caltanissetta, condannare la sig.ra
[...]
al risarcimento danni e al rimborso spese per l'importo ritenuto di CP_3
giustizia, assumendo ogni susseguente provvedimento in relazione alla
quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese
di CTU, e delle spese del procedimento per a.t.p. da porre a carico di
entrambe le parti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del primo e del secondo grado
del giudizio.”.
Per l'appellante : “il sig. , come Parte_2 Parte_2
sopra rappresentato e difeso, con le presenti note di trattazione scritta si
riporta a quanto dedotto e richiesto nel proprio atto di citazione in appello e
nel corso delle udienze sin qui celebrate, reiterando le osservazioni e le
richieste ivi formulate in relazione alle istanze istruttorie formulate nel
presente giudizio e, allo stato, non ammesse.
In particolare, insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto di citazione in appello, che si ripetono per comodità della Corte:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi di appello e in parziale riforma della Sentenza n.
159/2020 del Tribunale di Caltanissetta, condannare gli appellati sig.ri
e , in solido fra loro, in quanto CP_1 Controparte_2
4 totalmente soccombenti nel giudizio di primo grado celebrato innanzi al
Tribunale di Caltanissetta con r.g.n. 1734/2014, al pagamento in favore
della parte totalmente vittoriosa sig. delle spese legali Parte_2
del predetto giudizio, per l'importo di euro 5.560,25 o per il diverso importo ritenuto di giustizia da quantificarsi ai sensi del D.M. 55/14. Con vittoria di
spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Insiste, inoltre, per il rigetto dell'appello incidentale svolto dai sig.ri e , in quanto CP_1 CP_2
infondato in fatto e in diritto;
a tal riguardo, si riporta a quanto già osservato nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza del 17 marzo 2021 e si riserva puntuale replica nella comparsa conclusionale e di replica”.
Per gli appellati - appellanti incidentali nel procedimento n. 165/2020
R.G., e : “precisano le conclusioni CP_1 Controparte_2
riportandosi rispettivamente a quelle formulate nella comparsa di
costituzione depositata nel presente giudizio ed a quelle formulate nella
comparsa costitutiva e di appello incidentale depositata nel procedimento
riunito n. 165/2020, che di seguito si riportano CONCLUSIONI reiectis
adversis ritenere e dichiarare infondati e, per l'effetto, rigettare gli appelli
proposti da avverso la sentenza non definitiva Parte_1
n. 583/2016 e la sentenza definitiva n. 159/2020 del Tribunale di
Caltanissetta e da avverso la sentenza n. 159/2020 del Parte_2
Tribunale di Caltanissetta;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto nel giudizio riunito n.
165/2020 R.G., riformare i capi primo e secondo dell'impugnata sentenza e per l'effetto: - premesso il definitivo accertamento della responsabilità della disciolta società “ Controparte_4
per i difetti di costruzione dell'appartamento oggetto della
[...]
compravendita del 18/07/2007, condannare , quale Parte_2
5 socio accomandatario di fatto e apparente della società “
[...]
, a norma del Controparte_4
combinato disposto degli artt. 2324 e 2312 c. 2, al pagamento, in favore dei coniugi e , della somma di € 9.800,00 CP_1 Controparte_2
per l'eliminazione dei vizi dell'appartamento; - condannare altresì Parte_2
, per le medesime motivazioni, al pagamento, in favore dei
[...]
concludenti, della somma di € 6.263,50 quale rimborso delle spese che questi ultimi hanno dovuto affrontare a causa dei difetti dell'alloggio; - condannare, infine, , al pagamento, in favore dei Parte_2
concludenti, di tutte le spese, tecniche, giudiziali e di difesa, che gli stessi
hanno dovuto sostenere per il procedimento di a.t.p., così come liquidate
nella sentenza di primo grado, nonché al rimborso di tutte le spese, per c.t.u.,
c.t.p. e di difesa, relativa al giudizio di merito di primo grado.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo e le difese svolte dalle parti nel giudizio di prime cure sono adeguatamente compendiati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito si trascrivono: “Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e convenivano al CP_1 Controparte_2
giudizio di questo Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiarare ammissibile, a norma dell'art. 698 cpc, comma 3, la consulenza tecnica
espletata nel procedimento per a.t.p. iscritto al n. 718/13, ordinando di conseguenza l'acquisizione del relativo fascicolo;
nel merito, ritenere e dichiarare che l'appartamento oggetto della compravendita del 18/07/2007 è viziato da gravi difetti di costruzione ex art.
1669 cod. civ.;
6 ritenere e dichiarare responsabile dei difetti di costruzione la disciolta società ; Controparte_4
condannare in solido tra loro, a norma del combinato disposto degli artt.
2324 e 2312 c. 2, i convenuti , quale socio Parte_1
accomandatario e liquidatore della società costruttrice, e Parte_2
, quale socio accomandatario di fatto e apparente della stessa, al
[...]
pagamento, in favore degli attori, della somma di € 9.800,00 per
l'eliminazione dei vizi dell'appartamento; condannare altresì i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 6.263,50 quale rimborso delle spese che questi ultimi hanno dovuto affrontare a causa dei difetti dell'alloggio; condannare, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore
degli attori, di tutte le spese, tecniche, giudiziali e di difesa, che gli stessi
hanno dovuto sostenere per il procedimento di a.t.p., previa liquidazione
degli onorari di difesa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti i quali,
in via preliminare, eccepivano la decadenza dal diritto alla garanzia e la prescrizione dell'azione incoata dagli attori. Nel merito, il convenuto
contestava le deduzioni attoree relative alla presunta Parte_2
sua qualità di socio di fatto e apparente della . Controparte_4
Entrambi i convenuti contestavano il fondamento delle domande spiegate ex
adverso per i motivi meglio spiegati nelle comparse di costituzione, e
instavano per il rigetto delle avverse pretese, con condanna degli attori al
risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., e mutata la persona del
Giudice, all'udienza del 16 novembre 2016 veniva pronunciata ex art. 281
7 sexies c.p.c. sentenza non definitiva con la quale venivano rigettate le
eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti.
Con ordinanza di pari data, veniva disposta la rimessione sul ruolo del
procedimento per la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande
avanzate dagli attori.
Assunte le prove testimoniali, all'udienza del 13 dicembre 2017 la causa
veniva trattenuta in decisione. Successivamente veniva disposta la
rimessione sul ruolo e disposta nuova CTU.
Indi, all'udienza del 23 ottobre 2019, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei
termini ex art. 190 c.p.c.”.
Il Tribunale di Caltanissetta definiva il giudizio con la sentenza n. 159/2020 con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti del convenuto
. Parte_2
Compensa le spese di lite tra gli attori e il convenuto.
In accoglimento della domanda spiegata dagli attori nei confronti della
convenuta, condanna , per le ragioni di cui in Parte_1
parte motiva, al pagamento in loro favore della somma di € 9.800,00, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 6.263,50, il tutto oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria.
Condanna alla refusione agli attori delle spese Parte_1
legali relative al procedimento per ATP iscritto al N. 718/2013 RG che si liquidano in € 1.395,94, di cui € 1.215,00 per compensi ed € 180,94 per
8 spese, oltre oneri e accessori, e oltre ancora le spese per la CTU come
liquidate nella fase di ATP.
Condanna la convenuta soccombente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio che si liquidano in complessivi € 3.482,12, di cui € 264,12 per spese vive ed € 3.218,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate con separato decreto di pari data a carico della convenuta”.
2. Per la riforma di detta sentenza e della sentenza non definitiva n. 583/2016
del 07.12.2016, depositata in pari data, con cui il Tribunale di Caltanissetta, aveva così disposto: “Non definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: Rigetta le eccezioni
preliminari di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti. Dispone
rimettersi la causa sul ruolo come da separata e contestuale ordinanza in
ordine alle domande avanzate dagli attori. Dispone che la regolamentazione delle spese di lite sia demandata alla decisione definitiva della causa”,
ha interposto tempestivo gravame, censurando Parte_1
la sentenza non definitiva n. 583/2016: 1) perché irritualmente emessa in quanto il primo giudice avrebbe dovuto rinviare la decisione sulle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti con la sentenza di merito;
2) per avere il Giudice “ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1669 cod. civ. in assenza di una verifica aggiornata dei luoghi e, inoltre, in totale
contrasto con le risultanze della perizia svolta in a.t.p., effettuata tre anni
prima, nel corso della quale erano stati riscontrati fenomeni di certo non qualificabili come gravi difetti, tali da rendere l'Appartamento inutilizzabile”; 3) per avere il primo Giudice identificato il dies a quo per il computo del termine di decadenza per la denuncia del difetto con la consegna
9 della perizia del geom. , avvenuta in data 21 aprile 2011, anziché CP_5
farlo risalire a data anteriore al 9 settembre 2010; 4) per avere il Giudice
ritenuto che la lettera del 7 marzo 2012, indicata da parte attrice come l'atto di denuncia dei vizi, era atto valido ai fini della denuncia alla . Parte_2
E censurando la sentenza n. 159/2020 sostenendo: che le doglianze degli attori non avevano trovato alcuna conferma nel corso del giudizio di primo grado e nessuna prova era stata fornita che i fenomeni lamentati avessero reso inutilizzabile il loro appartamento e che i difetti denunciati fossero riconducibili a un difetto di costruzione imputabile alla Controparte_4
che nel corso del giudizio non era stata individuata una causa dei fenomeni lamentati dagli attori, né individuato un difetto di costruzione idoneo a causarli;
che il primo giudice aveva errato nell'aver ricollegato l'insorgenza dei fenomeni verificatisi nell'appartamento degli attori al fatto che la non avesse depositato la relazione tecnica prevista dalla Controparte_4
L. 10/91; l'inutilizzabilità ai fini della decisione della CTU resa in sede di
A.T.P. e della CTU espletata in giudizio;
che il primo giudice aveva errato nel qualificare i fenomeni riscontrati nell'appartamento degli attori come vizi ex art. 1667 c.c. e non come difetti ex art. 1669 c.c. e nell'avere accolto la domanda risarcitoria degli attori che invece avrebbe dovuto rigettarsi perché priva di prova sull'an ed indeterminata nel quantum;
e infine l'esorbitante ed incongrua condanna al rimborso delle spese di lite.
Nel relativo giudizio, portante il n. 164/2020 R.G., gli appellati si sono costituiti contestando il proposto gravame e chiedendone il rigetto.
3. Con separato atto ha impugnato la sentenza n. Parte_2
159/2020 del Tribunale di Caltanissetta lamentando l'illegittima compensazione delle spese legali nonostante la soccombenza in giudizio dei coniugi . Parte_3
10 Nel relativo giudizio, portante il n. 165/2020 R.G., gli appellati si sono costituiti contestando il proposto gravame e spiegando appello incidentale con il quale censurano l'impugnata sentenza laddove era stata rigettata la domanda spiegata in danno del convenuto compensate Parte_2
le spese di lite tra esse parti. Sostengono che accertata la responsabilità della per i fenomeni di condensa e muffa nell'appartamento, Controparte_4
il avrebbe dovuto essere condannato, quale socio accomandatario Parte_2
di fatto e apparente della al pagamento dei medesimi Controparte_4
importi chiesti a . Controparte_6
La Corte con Ordinanza riservata del 2 dicembre 2020 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della Sentenza 159/20 del Tribunale di
Caltanissetta, revocando il decreto presidenziale di sospensione inaudita altera parte in date 16 ottobre 2020-20 ottobre 2020.
La Corte con Ordinanza del 17 marzo 2021 disponeva la riunione del procedimento portante il n. 165/2020 R.G. a quello portante il n. 164/2020
R.G.
La Corte con Ordinanza del 16 aprile 2021 dichiarava inammissibili le istanze di ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi avanzate dall'appellante e disponeva nuova Parte_1
CTU con l'Ing. . Persona_1
La Corte all'udienza del 22.04.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 583/16.
Il gravame proposto è destituito di fondamento.
11 Ed invero, in ordine alla eccezione di irritualità della sentenza se ne ravvisa l'infondatezza, dovendosene ritenere al contrario la correttezza essendosi con detta sentenza il Tribunale pronunciato ai sensi dell'art. 279 n. 4 c.p.c. sulle eccezioni di decadenza e prescrizione, sollevate da parte convenuta, che rientrano, a pieno titolo, tra le questioni preliminari di merito, senza definire il giudizio e disponendo per l'ulteriore istruzione con separata ordinanza.
Esente da censure è inoltre la ritenuta applicabilità nella fattispecie dell'art. 1669 cod. civ., avendo gli attori agito nei confronti del costruttore – venditore ex art. 1669 c.c., facendo valere l'azione di garanzia di cui alla norma citata, denunciando e lamentando gravi difetti di costruzione dell'immobile acquistato in data 18 luglio 2017, così come il computo del termine di decadenza per la denuncia del difetto con la consegna della perizia del geom.
, in aderenza al costante e consolidato orientamento della Suprema CP_5
Corte che identifica il momento in cui deve ritenersi verificata tale scoperta quando il danneggiato consegue un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera; circostanza che avviene a seguito di una perizia tecnica o di un parere di un esperto, non essendo sufficiente,
almeno di regola, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo e neppure manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti, ad eccezione che si tratti di manifestazioni di indubbio significato quali cadute o rovine estese (Cass. Civ. n. 13707/2023; Cass. Civ. n. 777/2020; Cass. Civ. n.
4249/2010; Cass. Civ. n. 2460/2008; Cass. Civ. n. 567/2005; Cass. Civ. n.
11740/2003).
5. Sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 159/20.
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
12 All'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie e della
CTU espletata in questo grado ritiene la Corte che i vizi riscontrati nell'appartamento di proprietà , acquistato nel 2007 dalla Parte_3
consistenti in Controparte_4
macchie di muffa e di umidità che si evidenziano nei mesi invernali, non rendono inutilizzabile l'appartamento medesimo e non possono ritenersi riconducibili a un difetto di costruzione imputabile alla Controparte_4
Depongono in tal senso le risultanze della CTU espletata in questo grado dall'Ing. , con la quale il perito, accertato che “la presenza delle Per_1
muffe e/e condensa si sono manifestate nel periodo compreso tra dicembre e
marzo, e negli stessi punti e nello stesso periodo della CTU del 2019 come si
rileva dalla documentazione fotografica allegata alle note del CTP ing.
foto di pag.1 e pag.
2 - della documentazione fotografica del Persona_2
03.01.2019-; il rigonfiamento del pannello parate NORD è rimasto nelle
condizioni della in CTU e altresì la ruggine presente nei paraspigoli degli stipiti degli infissi”, e che “La presenza di muffa e/o condensa nell'alloggio sono da imputare alla temperatura e alla umidita relativa”, ha ritenuto che
“per eliminare le criticità nell'alloggio dei coniugi si Parte_4
dovrebbe ragionare sulla umidità relativa infatti come sopra descritto i
fenomeni di condensa e/o di muffa si raggiungono quando l'aria diventa
satura e nei punti più freddi delle pareti esterno ove la temperatura si attesta al punto di rugiada e/o di muffa”, concludendo nei seguenti termini: “In conclusione secondo lo scrivente per eliminare la formazione di muffe e/o
condensa nei ponti termici, sopra descritti e più ampiamente dettagliate nella
relazione dell'ing. , necessita la collocazione di impianti puntuali di Per_3
Ventilazione Meccanica Controllata nei vani cucina, letto e cameretta.” (cfr.
Relazione CTU Ing. depositata il 31 maggio 2022). Per_1
13 Tali risultanze appaiono, invero, tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e sorrette da condivisibili argomentazioni e possono, pertanto,
essere pienamente condivise e fatte proprie dalla Corte.
Del resto dagli ulteriori accertamenti peritali acquisiti in giudizio risultanti dall'ATP espletata dall'Ing. che aveva accertato che i fenomeni Per_4
erano completamente assenti in estate e si manifestavano in inverno, e indicato genericamente che la formazione delle muffe era da ricondursi non ad un intermittente gestione dell'impianto termico e all'ipotizzata insufficiente aerazione degli ambienti, ma a carenze costruttive ed impiantistiche dell'appartamento, non specificatamente indicate, e la CTU espletata in primo grado dall'Arch. , che dava atto che nel giugno Per_5
2018 non era stato riscontrato nessuno dei fenomeni lamentati dagli attori,
non possono trarsi elementi certi ed inconfutabili per ritenersi che le macchie di muffa e di umidità che si manifestano nell'appartamento dei coniugi
– solo in alcuni ambienti e nei mesi invernali rendano CP_1 CP_2
l'appartamento inutilizzabile e siano riconducibili a difetti di costruzione imputabili alla Controparte_4
Né prova di ciò può desumersi dall'inconducente circostanza che la
[...]
impresa costruttrice del fabbricato, avesse depositato la CP_4
relazione tecnica prevista dalla L. 10/91 soltanto in data 30.12.2011, pur essendo già stato rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità in data antecedente, cioè il 2.04.2007, e che detta relazione, secondo il perito dell'ATP, evidenziasse delle anomalie rispetto al progetto presentato.
In conseguenza di ciò le domande spiegate dagli attori in primo grado nei confronti di già socio accomandatario e Parte_1
liquidatore della società, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale,
devono essere rigettate, con riforma sul punto della sentenza impugnata.
14 La sentenza impugnata andrà conseguenzialmente del pari riformata anche in ordine al disposto regolamento delle spese di lite, che per effetto del rigetto delle domande attrici, dovranno porsi interamente a carico dei coniugi e alle spese della CTU espletata in CP_1 Controparte_2
primo grado ed alle spese relative al procedimento per ATP iscritto al N.
718/2013 RG, che pure vanno poste a carico degli stessi.
6. Sull'appello spiegato da avverso la sentenza n. Parte_2
159/20.
L'appellante lamenta l'erronea compensazione delle spese di lite disposta dal
Tribunale nonostante la soccombenza in giudizio dei coniugi . Parte_3
La censura è fondata.
Nel caso di specie, in ordine al rapporto controverso, e CP_1 [...]
per effetto del rigetto della domanda dagli stessi proposta nei CP_2
confronti di , sono risultati totalmente soccombenti. Parte_2
Ciò nonostante il Tribunale senza indicarne il motivo e limitandosi al generico riferimento “all'esito della controversia e delle questioni affrontate”, ha provveduto a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Formule generiche come quella adottata dal Tribunale non assolvono il dovere del giudice di motivare specificamente le ragioni della compensazione (Cass. n. 41742 del 2021 e Cass. n. 24178 del 2022).
Il capo di sentenza oggetto di gravame va dunque riformato ed in applicazione del principio della soccombenza e CP_1 CP_2
vanno condannati al pagamento in favore dell'appellante delle spese
[...]
di lite del giudizio di primo grado come liquidate in dispositivo.
7. Va infine rigettato l'appello incidentale proposto da e CP_1
avverso la sentenza n. 159/20, con il quale gli Controparte_2
15 appellanti si dolgono del mancato accoglimento delle domande spiegate nei confronti di , citato in giudizio in quanto ritenuto dagli Parte_2
attori socio accomandatario di fatto e apparente della disciolta “
[...]
, in quanto l'espletata Controparte_4
istruttoria e, segnatamente, le dichiarazioni rese dai testi di parte attrice
, , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, sentiti nel corso dell'udienza del 22 marzo 2017, non ha Testimone_4
consentito di ritenere raggiunta la prova che il fosse Parte_2
socio di fatto e apparente della ed in giudizio non è Controparte_4
stato dimostrato che egli avesse assunto decisioni gestionali, o compiuto atti comunque connessi alla titolarità della carica di amministratore o liquidatore della società, della quale la figlia era socio Parte_1
accomandatario, così come rilevato dal primo giudice.
Rileva inoltre la Corte che essendo nel corso del giudizio, come detto, rimasto escluso che le macchie di muffa e di umidità che si manifestano nell'appartamento dei coniugi – solo in alcuni ambienti e nei CP_1 CP_2
mesi invernale rendono l'appartamento inutilizzabile e che le stesse possano essere riconducibili a difetti di costruzione imputabili alla
[...]
le domande spiegate dagli appellanti incidentali nei confronti CP_4
del non avrebbero potuto in alcun modo trovare Parte_2
accoglimento.
8. All'accoglimento degli appelli proposti da e Parte_1
segue la condanna degli appellati e Parte_2 CP_1
al pagamento in favore di ciascuno di essi delle spese Controparte_2
di lite del presente grado, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi
16 aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato negli atti di appello).
Le spese della CTU espletata in questo grado sono poste definitivamente a carico di e CP_1 Controparte_2
9. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti incidentali CP_1
e il pagamento di un ulteriore importo a titolo
[...] Controparte_2
di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sugli appelli proposti da
, e e Parte_1 Parte_2 CP_1 [...]
avverso le sentenze n. 583/16 e n. 159/20 del Tribunale di CP_2
Caltanissetta, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 583/16 del Tribunale di Caltanissetta.
Accoglie gli appelli proposti e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 159/20 ed in riforma della stessa:
[...]
- rigetta la domanda spiegata da e nei CP_1 Controparte_2
confronti di con l'atto introduttivo del giudizio Parte_1
di primo grado;
- condanna e alla refusione in favore CP_1 Controparte_2
dei convenuti e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge;
- pone a carico di e le spese della CTU CP_1 Controparte_2
espletata nel giudizio di primo grado;
17 - pone a carico di e le spese relative al CP_1 Controparte_2
procedimento per ATP iscritto al N. 718/2013 RG;
-conferma nel resto la sentenza impugnata.
Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_2
avverso la sentenza 159/20 del Tribunale di Caltanissetta.
[...]
Condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese del presente grado, che Parte_1
liquida in complessivi € 6.191,00, di cui € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e cpa come per legge.
Condanna e alla refusione in favore di CP_1 Controparte_2
delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in Parte_2
complessivi € 6.191,00, di cui € 382,50 per spese ed € 5.809,00, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Pone definitivamente a carico di e le CP_1 Controparte_2
spese della CTU espletata in questo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24
dicembre 2012, n. 228 per il versamento da parte degli appellanti incidentali e dell'ulteriore importo pari a quello CP_1 Controparte_2
previsto a titolo di contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 19 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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