Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 129
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa contributiva

    La Corte ha affermato che l'ente impositore ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Nel caso di specie, il Consorzio ha assolto tale onere producendo il piano di classifica, legittimamente approvato e vigente, e la giurisprudenza ha confermato la natura tributaria del contributo consortile di bonifica, qualificandolo come contributo di scopo, per cui il beneficio per il consorziato-contribuente, consistente nella fruibilità dell'attività di bonifica, è presunto in caso di inclusione dell'immobile nel comprensorio e di esistenza del piano di classifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 129
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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