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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4387/2022 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 24.01.2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate in Sant'Antimo (Na) alla Via Roma n. 157, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ferrara (c.f. ), che le rappresenta e difende, C.F._3 giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
(P.iva , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, (C.F. , con sede in P.IVA_2
Napoli via Diaz, n. 11.
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), nato a [...] il [...] _2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la - Controparte_1 deducendo di essere creditrice nei confronti di dell'importo di € _2
284.930,51, in qualità di ente preposto alla riscossione per la provincia di Napoli e di ulteriori € 888.524,26, in qualità di ente preposto alla riscossione per la provincia di
Roma - citava dinanzi al Tribunale di Napoli Nord i convenuti , _2
e , affinché il giudice adìto accertasse i Parte_1 Parte_2 presupposti per la revoca: dell'atto, a rogito del notaio (Rep. n. Persona_1
11369, Racc. n. 7527), stipulato in Sant'Antimo il 17/12/2015 ,intervenuto in sede di costituzione della società di , con cui Controparte_3 Parte_1 venivano conferiti alla neocostituita società, ad opera di , diritti reali _2 aventi ad oggetto: a) la quota pari ad 1/2 del diritto di proprietà sull'intero fabbricato sito in Corso Italia, composto da quattordici unità immobiliari riportate nel catasto dei fabbricati del Comune di Sant'Antimo al foglio 6, particella 1611 sub 2, categoria C1, classe 4, mq. 154; foglio 6, particella 1611 sub 3, categoria A2, classe
3, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 4, categoria A2, classe 3, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 5, categoria A2, classe 6, vani 3,5; foglio 6, particella 1611 sub
6, categoria A2, classe 6, vani 4,5; foglio 6, particella 1611 sub 7, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 8, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio
6, particella 1611 sub 9, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub
10, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 11, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 12, categoria A2, classe 5, vani 4; foglio 6, particella 1611 sub 14, categoria C2, classe 1, mq. 487; foglio 6, particella
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.2 1611 sub 15 (ex sub 13), categoria A2, classe 6, vani 16; foglio 6, particella 1611 sub 16 (ex sub 13), categoria A2, classe 6, vani 9,5; b) la proprietà del fabbricato sito in Sant'Antimo alla via Fratelli Cervi n. 5 riportato nel catasto dei fabbricati del
Comune di Sant'Antimo al foglio 6, part. 923, sub.39, cat. C6, classe 4, mq. 17; nonché del successivo atto di trasformazione a rogito del notaio Persona_1
(Rep. 11971 – Racc. 7956), stipulato in Sant'Antimo il 10/03/2016, con cui la
[...]
era stata trasformata in società a responsabilità limitata, il cui Controparte_3 capitale sociale veniva sottoscritto per il 75% da e per il restante _2
25% da;
dell'ulteriore atto a rogito del Notaio Parte_1 Persona_1
(Rep. 12590 – Racc. 8251), stipulato il 2/05/2016 in Sant'Antimo, con cui _2
cedeva alla moglie la propria quota di partecipazione alla
[...] Parte_2
Patty Immobiliare s.r.l. al prezzo di € 75.000,00; dell'ulteriore atto a rogito del
Notaio (Rep. 17435 – Racc. 11867), stipulato il 3/05/2018 in Persona_1
Sant'Antimo, con cui la società Patty Immobiliare s.r.l. veniva trasformata in una comunione d'azienda il cui patrimonio veniva attribuito a e ad Parte_1
. Parte_2
A fondamento dell'iniziativa giudiziaria intrapresa, l' deduceva la ricorrenza CP_1 dei presupposti di cui agli artt. 2901 e ss. cod. civ. e il carattere fraudolento dell'originario atto di conferimento, che aveva ridotto in maniera consistente la garanzia patrimoniale di , per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo a _2 suo carico, ostacolando in questo modo la soddisfazione del credito.
Sotto il profilo oggettivo, prospettava la natura di atto dispositivo del negozio di conferimento di beni immobili nel patrimonio sociale e la sua idoneità a compromettere le possibilità di realizzazione del credito. Sotto il profilo soggettivo, rappresentava che alla data dell'atto revocando erano già state notificate al debitore parte delle cartelle di pagamento a lui destinate, per un importo pari ad € 64.471,79, circostanza idonea a radicare il consilium fraudis, mentre la natura gratuita dell'atto dispositivo avrebbe reso irrilevante la conoscenza del pregiudizio in capo alle convenute.
In conclusione, instava per la declaratoria di inefficacia dell'originario atto di conferimento dei beni immobili nel patrimonio della società Controparte_4
e, a cascata, dell'atto di trasformazione societaria, dell'atto di
[...]
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.3 cessione della quota e dell'atto di trasformazione della società in comunione d'azienda, con condanna delle controparti alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio sollevando preliminarmente eccezione di _2 inammissibilità dell'azione per genericità della domanda e per infondatezza del credito, per non avere parte attrice ottemperato ai propri oneri probatori nella esposizione delle ragioni e delle tipologie di credito sottese agli estratti di ruolo.
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'azione revocatoria, tanto oggettivi quanto soggettivi, deducendo l'esiguità delle somme pretese alla data di sottoscrizione dell'atto che si assumeva lesivo, pari a soli
€ 64.471,79, a fronte di un'adeguata capacità reddituale del debitore. Sotto il profilo soggettivo, affermava che gli atti di disposizione descritti dall'attrice erano inseriti in un più ampio piano di riassetto dei beni personali e familiari, conseguente all'accordo di separazione dei coniugi e _2 Parte_2 omologato con decreto del Tribunale di Napoli del 13/1/2017. Chiedeva quindi il rigetto integrale delle domande e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituivano inoltre le convenute e , con Parte_1 Parte_2 separata comparsa di risposta nella quale, oltre ad associarsi alle difese già esposte, deducevano che la loro posizione di terzi subacquirenti a titolo oneroso in buona fede rendeva infondata la domanda nei loro confronti ai sensi dell'art. 2652, n. 5 co.
2 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 2901 co. 4 cod. civ.
2. Con sentenza n. 3163/2022, pubblicata il 13.09.2022, notificata in data 16.09.2022, a definizione della causa R.G. n. 4022/2019, il Tribunale di Napoli Nord, provvedendo sull'azione revocatoria proposta dall' Controparte_1
nei confronti delle odierne appellanti e del debitore la
[...] _2 accoglieva parzialmente, dichiarando, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto di conferimento per costituzione società, a rogito del Notaio (Rep. N. Persona_1
11369 -Racc. n. 7527), stipulato in Sant'Antimo il 17/12/2015 e trascritto presso la
Conservatoria di Napoli 2 il 5/01/2016 (RG 439 e RP 378), con cui _2 costituiva insieme alla figlia una società in accomandita semplice, Parte_1 denominata con capitale sociale di € 100.000,00 di cui € Controparte_3
75.000,00 versati dal (socio accomandante), mediante conferimento dei _2 diritti reali sulle unità immobiliari site nel comune di Sant'Antimo, elencate e
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.4 specificamente descritte in atti;
dell'atto del 2/05/2016, a rogito del Notaio Per_1
(Rep. 12590 -Racc. 8251), stipulato in Sant'Antimo e registrato il
[...]
23/05/2016, con cui cedeva alla moglie l'intera _2 Parte_2 sua quota di partecipazione alla Patty Immobiliare s.r.l. al suo stesso valore (€
75.000,00); dell'atto del 3/05/2018, a rogito del Notaio (Rep. 17435 Persona_1
-Racc. 11867), stipulato in Sant'Antimo e trascritto in Conservatoria di Napoli 2 il
31/05/2018 (RG 24812 –RP 19209), con cui la società Patty Immobiliare S.r.l. veniva trasformata in una comunione d'azienda, con attribuzione a titolo oneroso del patrimonio aziendale alle sole socie e Parte_1 Parte_2 condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € 9.694,00 per compensi Controparte_5 professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva, ed € 1.686,00 per contributo unificato, quest'ultimo subordinato all'effettivo versamento da parte dell' CP_1
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di nullità della domanda per genericità della stessa, la riteneva fondata con riguardo agli atti da ultimo menzionati - e con esclusione del solo atto di trasformazione della società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, trattandosi di operazione che non aveva realizzato alcun effetto traslativo dei cespiti immobiliari da un soggetto ad un altro - osservando che l aveva fornito la prova dei requisiti oggettivi e soggettivi a Controparte_1 sostegno dell'azione revocatoria.
Con riguardo ai presupposti oggettivi, infatti, ad avviso del Giudice di prime cure, parte attrice aveva fornito prova dell'esistenza del credito alla data degli atti di disposizione posti in essere da , tramite produzione degli estratti di _2 ruolo e degli avvisi di accertamento, essendo irrilevante la mancata indicazione esplicativa delle ragioni giustificative della pretesa;
peraltro, l'attrice aveva dimostrato di aver notificato al non solo estratti di ruolo, ma anche cartelle _2 esattoriali, una delle quali anteriormente all'atto di conferimento, recanti una succinta esposizione delle ragioni della pretesa, che non era stata specificamente contestata dal . _2
Il Tribunale, poi, riteneva sussistente la prova che gli atti dispositivi in questione fossero pregiudizievoli per la creditrice, in quanto l'atto di conferimento di beni in natura nel patrimonio sociale integra un atto dispositivo di carattere traslativo del
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.5 diritto di proprietà su beni in favore della società conferitaria, con cui viene sostituito, nel patrimonio del cedente, al bene ceduto alla società un titolo di partecipazione al “capitale di rischio”.
Inoltre, la successione cronologica tra la notifica delle cartelle di pagamento e l'atto di conferimento veniva reputata idonea a dimostrare il consilium fraudis, anche per il rapporto di parentela tra il disponente e la socia accomandataria _2 della costituenda società , che ne era in tale qualità anche legale Parte_1 rappresentante, sintomatico della partecipazione del nucleo familiare all'operazione fraudolenta progettata per sottrarre i beni alla disponibilità dei creditori del conferente.
Sulla scorta di tale stretto legame familiare, integrante un elemento presuntivo di indubbia consistenza, il giudice di prime cure ravvisava poi la ricorrenza dello stato di malafede anche del terzo acquirente , che era stata coniuge del Parte_2 conferente ed era madre di , amministratrice della società beneficiaria Parte_1 dei conferimenti.
Nell'esaminare gli atti successivi all' atto di conferimento, il Tribunale di Napoli
Nord riconosceva inoltre la natura pregiudizievole del trasferimento della quota sociale di alla , come dell'atto di trasformazione della _2 Parte_2 società a responsabilità limitata in comunione di azienda, perché ritenuti ricompresi nella sequenza di atti volti a sottrarre i beni del conferente alle pretese creditorie, escludendo per converso, come già accennato, la natura pregiudizievole della trasformazione della società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, osservando che tale operazione non aveva realizzato alcun effetto traslativo di cespiti immobiliari da un soggetto ad un altro.
3. Avverso la suindicata sentenza, hanno spiegato appello e Parte_1 [...]
, deducendo a sostegno tre motivi. Parte_2
L'atto di appello veniva notificato in data 14.10.2022 sia all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che ad
[...] _2
, rimasto contumace, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo
[...] difensore nel giudizio di primo grado, avv. Nicola Marzocchella.
Le appellate erano convenute per il giorno 6.07.2023 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 20.10.2022.
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.6 4. Con comparsa di costituzione, depositata in data 10 novembre 2022, si costituiva in giudizio l' che resisteva al gravame, concludendo Controparte_1 per il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
5. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 14.10.2022, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta il
16.09.2022.
6. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è evidentemente infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
7. E' in primo luogo infondato il primo motivo di gravame, con cui le appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente affermato la ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'esercizio dell'azione revocatoria, ossia l'esistenza del credito e il pregiudizio arrecato agli interessi dei creditori.
Hanno in particolare denunciato un errore logico-giuridico in cui, a loro dire, sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che aveva appunto ritenuto provato il pregiudizio derivante dagli atti dispositivi, nonostante il credito vantato dall'
[...]
fosse limitato, all'epoca dell'atto di conferimento del 17/12/2015, ad € CP_1
64.471,79.
Invero, la mera indicazione numerica dell'entità della pretesa creditoria, senza alcuna specificazione dei fatti costitutivi della stessa, era inidonea ad integrare il requisito di cui all'art. 163, comma 1, n. 4, c.p.c., in materia di azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., non essendo stato il convenuto posto in grado di dedurre alcuna eccezione estintiva del credito vantato, né di comprendere la causa di una pretesa creditoria così sproporzionata;
inoltre, nell'assunto delle appellanti, difetterebbe la prova del pregiudizio che gli atti dispositivi avrebbero arrecato alle ragioni creditorie.
Gli argomenti che precedono non appaiono in alcun modo condivisibili.
Sembra invero opportuno precisare che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.7 permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cassazione civile, sentenza 23.9.2004, n. 19131).
In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. ex multis, Cassazione Civile, sentenze nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).
L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).
La citata norma, pertanto, come costantemente chiarito dalla Suprema Corte, non distingue tra le varie categorie di crediti e le relative fonti, ed accoglie una nozione molto ampia di credito, comprensiva della ragione od aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità: ciò, in linea con la specifica funzione della revocatoria, che, come si è già detto, non ha intenti restauratori nei confronti del debitore ovvero del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori e, quindi, anche a quelli meramente eventuali (cfr. sostanzialmente in tal senso, ex plurimis,
Cassazione Civile, sentenze nn. 3981/2003, 14166/2001, 12672/2001, 12144/99;
Cass. sez. 3, sentenza n. 24757 del 07/10/2008; Cass. sez. 3, sentenza n. 5359 del
05/03/2009).
Come infatti ripetutamente affermato, anche in tempi recenti, dal Giudice di legittimità, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori. ( cfr., anche in motivazione, Cass. sez. 6 - 3, ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.8 La Corte di Cassazione, pertanto, nell'affermare che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito, come si evince dalla giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass. 16293/16 e 1084/11) ha ritenuto sufficiente che non si tratti di un credito manifestamente pretestuoso (da ultimo
Cass. 11755/18); come affermato da Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004, la ragione di credito costituisce infatti "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria per cui non vi è, da parte del giudice di quest'ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione.
Sulla scorta di tali consolidati principi, appare allora evidente l'infondatezza della prospettazione della parte impugnante che, a fronte della notevole creditoria indicata in citazione, risultante dagli estratti di ruolo versati in atti, per un importo complessivo eccedente € 1.000.000,00, e della pacifica notificazione, anche in epoca antecedente l'atto di conferimento del 17.12.2015, di cartelle esattoriali- contenenti specifica indicazione dei crediti tributari vantati – per un importo pari ad €
64.471,79, si è limitata ad invocare genericamente il difetto di determinatezza della pretesa creditoria, assumendo di non aver potuto compiutamente eccepire eventuali fatti estintivi.
Del resto, come opportunamente rimarcato dall'appellata nel dedurre CP_1
l'infondatezza della censura, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella di pagamento (così Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22464; Cass. Sez. 3, n. 11141 e n. 11142 del 2015,) e contiene dunque tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Pertanto, non sussiste un onere, in capo all'agente di riscossione, di produrre in giudizio copia integrale della cartella di pagamento neppure ai fini dell'esecuzione forzata (Cass. Sez. 3 n. 10326 del
13/05/2014, Rv. 630907); conclusioni che, con ogni evidenza, “vanno mantenute ferme, a maggior ragione, in caso di azione revocatoria, nel cui ambito la prova del credito dell'attore non deve essere necessariamente piena” (così, in esatti termini, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22464).
Evidentemente infondata, poi, è anche l'ulteriore doglianza costituente oggetto del secondo motivo, tesa a protestare la carenza di prova di un effettivo pregiudizio.
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.9 Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004, n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n.
15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144;
Cassazione civile, sentenza 8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998,
n. 4578).
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione del danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare indubitabile che l'attrice in revocatoria, dimostrando il conferimento in una società di capitali di un numero
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.10 cospicuo di beni di proprietà del debitore ( quattordici unità immobiliari ubicate in
Sant'Antimo, al Corso Italia, e un fabbricato ubicato in Sant'Antimo, alla via Fratelli
Cervi, n.5) analiticamente indicati nella sentenza gravata, abbia adeguatamente assolto il suo onere probatorio in ordine al contestato presupposto dell'eventus damni.
Ciò anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, citata dal Giudice di prime cure, secondo cui il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali - che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell'acquisto della personalità giuridica, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente - è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, in quanto sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio" rispetto a quello dei singoli beni conferiti e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), è impugnabile con azione revocatoria, che non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell'art. 2332 cod. civ.), né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede. (Cass. sez. 1, sentenza n. 2817 del 11/03/1995; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 10359 del 22/11/1996; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27290 del
16/09/2022, che evidenzia la maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria, in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale).
Né, a fronte di tali evidenze, il debitore conferente ha offerto prova che il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578); evenienza, invero, senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame, ove si consideri che l'impugnante si è limitato a protestare, del tutto genericamente, che il primo Giudice sarebbe in corso in un “travisamento dei fatti”, reputando sfornita di prova “la solidità della situazione reddituale del debitore atta a far fronte alla presunta pretesa creditoria”.
8. Né meritano miglior sorte gli ulteriori due motivi di impugnazione che, per evidenti ragioni di connessione - in quanto tesi a contestare la ricorrenza dei presupposti
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.11 soggettivi della scientia damni e della partecipatio fraudis in capo a Parte_1
e – si reputa opportuno trattare congiuntamente Parte_2
Segnatamente, con entrambi i motivi di gravame, le appellanti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il presupposto soggettivo ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, hanno censurato l'iter logico seguito dal Tribunale nel ritenere provato il requisito del consilium fraudis in capo a e anche con riferimento agli atti dispositivi posti Parte_2 Parte_1
a valle dell'iniziale conferimento di immobili in società, quali il trasferimento della partecipazione societaria da a e la trasformazione _2 Parte_2 della società a responsabilità limitata in comunione d'azienda - in quanto basato su elementi presuntivi, integrati dalla successione cronologica degli atti dispositivi e dallo stretto rapporto di parentela intercorrente con il debitore.
Hanno al riguardo dedotto che l'atto di conferimento era finalizzato alla creazione di una società e non ad una operazione distrattiva e che erroneamente il Tribunale aveva ascritto alla società conferitaria la partecipazione alla frode, fondandosi su delle presunzioni, quali il rapporto di parentela e la carica di amministratore della socia accomandataria . Parte_1
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, in particolare, le appellanti hanno poi denunciato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva esteso la declaratoria di inefficacia agli atti successivi al conferimento, ritenendo Parte_1
e partecipi della frode. Hanno infatti evidenziato di essere
[...] Parte_2 acquirenti in buona fede, avendo acquisito i beni a titolo oneroso e in virtù di titoli trascritti prima della domanda di revocatoria;
quanto, poi, al trasferimento della partecipazione societaria da a , hanno dedotto che _2 Parte_2 quest'ultima aveva acquisito la quota societaria in adempimento di un accordo intercorso con il debitore, ai fini della regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'esito della separazione in corso, dovendo escludersi qualsiasi partecipazione ad un disegno fraudolento.
I rilievi che precedono non colgono nel segno, ponendosi in diretto contrasto con il consolidato orientamento della Corte Cassazione, secondo cui, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate, come nella fattispecie in esame, sulla qualità
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.12 delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cassazione civile sez. III, 27/09/2017, n.22464 Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008, Rv. 605253).
La motivazione spesa al riguardo dal primo Giudice, nel valorizzare l'intenso legale di parentela intercorrente tra il debitore , la figlia e la _2 Parte_1 ex moglie nonché la stretta successione cronologica degli atti Parte_2 dispositivi – risalendo il conferimento al 17.12.2015 ( e cioè a circa sei mesi dopo la notificazione della cartella esattoriale n.07120150066766686, del 30.6.2015) e la cessione della quota societaria al 10.5.2016 – appare dunque pienamente conforme al precitato orientamento della Suprema Corte.
Infatti, come correttamente affermato dal primo Giudice, gli atti di cui si richiede la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., vanno senz'altro considerati successivi alla nascita del credito e qualificati come atti a titolo oneroso, postulandosi pertanto che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori fosse conosciuto, oltreché dal debitore, anche da , altro socio fondatore e Parte_1 comunque legale rappresentante della neocostituita società, e da Parte_2 quale acquirente della partecipazione societaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. comma 1
n. 2 (v. Cassazione civile n.1131/2000).
Sotto il profilo della prova, va pure ribadito che il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato si desume pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore, con la ovvia conseguenza di dover ritenere sussistente, in via presuntiva, la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere maggiormente difficile l'attivazione coattiva del credito.
Quanto poi alla posizione delle odierne appellanti, appare altresì conferente il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n.
2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova, come già chiarito, può essere fornita anche mediante presunzioni. Segnatamente, nel caso in cui, come nella fattispecie il debitore disponga del suo patrimonio mediante il trasferimento contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.13 e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa ( cfr., Cass. sez. 1, sentenza n. 10430 del 18/05/2005; Cass. sez. 2, sentenza n. 7507 del 27/03/2007 Sez. 3, Sentenza n. 18034 del 25/07/2013 Sez. 3, Sentenza n.
3676 del 15/02/2011). Nel caso di specie, inoltre, come pure rilevato dal primo
Giudice, dall'atto costitutivo della società Controparte_4 risultava che gli immobili conferiti dal erano gravati da due ipoteche in _2 favore della Equitalia Polis s.p.a., circostanza sintomatica della conoscenza in capo alla socia accomandataria della situazione debitoria del padre.
Del tutto priva di riscontro probatorio, infine, è la prospettazione delle impugnanti secondo cui il trasferimento della quota societaria, da all'ex coniuge _2
, per l'importo di € 75.000,00, troverebbe giustificazione, non già Controparte_6 nel disegno distrattivo riscontrato dal primo Giudice, ma nell'esigenza di adempimento di un accordo intercorso tra gli ex coniugi, nell'ambito della regolamentazione consensuale degli effetti della crisi coniugale.
Di tale funzione solutoria, e più in generale della riconducibilità degli atti dispositivi oggetto di causa ad una regolamentazione negoziale degli effetti della separazione tra i coniugi, non vi è infatti alcuna traccia documentale in atti, non rinvenendosi alcun riferimento a tale accordo né nell'atto di vendita di quota sociale del 2 maggio
2016, né nell'ordinanza presidenziale del 21 luglio 2016, contenente i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi degli artt. 708 e 709 c.p.c., né, tanto meno, nella sentenza di separazione del Tribunale di Napoli Nord n.93/2017, che alcun riferimento contiene agli atti dispositivi oggetto di causa.
In ragione degli argomenti che precedono, non risultando prospettate censure idonee a sovvertire il segno della pronunzia gravata, l'impugnazione proposta non potrà che essere disattesa.
9. La soccombenza delle appellanti governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022 - tenuto conto, ai fini della determinazione dello scaglione di riferimento, del principio codificato dall'art.5 del DM n. 55/2014, laddove prevede che nei giudizi per azione revocatoria “ si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta”; considerate le fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimezzati i compensi
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.14 medi in considerazione dell'attività difensiva espletata - si liquidano come da dispositivo che segue.
10. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
3163/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna le appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata , che liquida Controparte_1 nell'importo di € 12.033,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
R.G. n. 4387/2022- sentenza- pag.15