Articolo 2 della Legge 18 aprile 1962, n. 209
Articolo 1
Versione
24 maggio 1962
Art. 2.
Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1962. Per il recupero della maggiore imposta dovuta sui redditi che siano gia' stati iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla formazione di ruoli speciali, il cui carico e' ripartito in tre rate bimestrali uguali.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 24 maggio 1962