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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10113 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 21246/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21246/2020 promossa da:
(C.F. e P.Iva n. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO SALZANO, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(PI e CF: ), nella persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t. con il patrocinio dell'avv. GABRIELE COMINOTTI giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
7/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/10/20, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo di aver acquistato, in data Controparte_1
29/04/20, dalla n. 30.000 mascherine Face Mask KN95-FFP2, Controparte_1 dotate di marcatura CE, importate dalla Cina, al prezzo complessivo di € 72.468,00, pagina 1 di 9 al fine di poter far fronte ai numerosi ordini delle farmacie con cui la stessa aveva rapporti commerciali. Tra le parti veniva pattuito che, dal ricevimento del pagamento del 50% dell'indicato in fattura, la merce sarebbe stata consegnata entro e non oltre gli 8-10 giorni successivi;
il pagamento dell'acconto avveniva in data 30/04/20, per la cifra di € 36.234,00, ma, in data 20/05/20, ovvero dopo 20 giorni dal pagamento dell'acconto, la non aveva ancora provveduto a consegnare le Controparte_1 mascherine alla .. In data 03/06/20, l'amministratore della Parte_1 comunicava, a mezzo email, che la mancata consegna era legata Controparte_1 alle nuove regole imposte dal Governo della Cina per le stampe e gli imballaggi delle mascherine e, in data 08/06/20, stante l'enorme ritardo nella consegna, la provvedeva, a mezzo email, ad annullare l'ordine, chiedendo la Parte_1 restituzione di quanto pagato. Successivamente, il 10/06/20, in ottemperanza al principio della buona fede contrattuale, la , sollecitata dalla società Parte_1 venditrice, rimodulava l'ordine chiedendo alla la consegna del solo Controparte_1
50% delle mascherine inizialmente ordinate (per un numero, quindi, di 15.000) da ricevere entro e non oltre il 12/06/20; solo in data 19/06/20, perveniva presso l'attrice un pacco – senza precisa indicazione del mittente – che, pertanto, veniva rifiutato dall'attrice, stante il grave ritardo nella consegna e l'intervenuto annullamento degli ordini, da parte di tutte la Farmacie della propria rete di vendita, con relativo danno all'immagine e danno economico.
Esposti i fatti di causa, la società attrice, ha dedotto la sussistenza di un grave inadempimento della per la ritardata consegna della merce Controparte_1 ordinata, con il diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 36.234,00, indebitamente pagata alla convenuta per le mascherine non ricevute.
Ha, perciò, così concluso: “In via preliminare: - accertare ex art. 1455 c.c.
l'inadempimento non di scarsa importanza della attuatosi nella Controparte_1 mancata consegna della merce ordinata in un ragionevole limite temporale di tollerabilità e nel termine concesso ex art. 1183 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dell'ordine; per l'effetto, ancora: - condannare parte convenuta alla restituzione dell'acconto versato dalla di € 36.234,00, da aggiornare Parte_1 fino al pagamento, oltre interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta, anche in via equitativa, al risarcimento di tutti i danni pagina 2 di 9 patrimoniali e non subiti e quantificati in € 2.000,00, nello specifico del danno da ritardo, danno da perdita di chance per le numerose occasioni d'affari perse nel corso del periodo di inadempimento contrattuale, nonché il danno all'immagine.
Ricorrendone i presupposti, chiede disporre con ordinanza ex artt. 186 bis l'immediato pagamento delle somme non contestate. Il tutto con condanna del convenuto alla refusione delle spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società impugnando e contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto introduttivo. In particolare, la convenuta ha eccepito - rispetto alla ricostruzione fornita dalla - che il ritardo della consegna della merca Parte_1 era da attribuirsi alla GD SA MEDICINE CO.,LTD, società a cui era stato inoltrato e pagato l'ordine, che nonostante le credenziali si era rivelata incapace ad evadere l'ordine per le nuove normative predisposte in Cina;
pertanto, la convenuta era riuscita a riottenere l'acconto, prima versato, dalla suddetta società cinese, reindirizzandolo, agli inizi di giugno 2020, ad altra società cinese TO
Zhongxiang Texiles Co. TD, avente le credenziali per perfezionare l'ordine. Inoltre, ha dedotto che, in data 10/6/20, la dopo aver annullato l'ordine, lo Parte_1 aveva rimodulato, riducendo lo stesso al numero di 15.000 mascherine, da consegnare entro il 12/06/20; le mascherine, così ordinate, erano pervenute all'attrice il 19/6/2020 e dunque con soli pochi giorni di ritardo, rispetto alla data fissata, e pertanto doveva ritenersi del tutto ingiustificato il rifiuto al ritiro delle mascherine, operato dall'attrice.
Alla luce di quanto chiarito, la convenuta ha eccepito che il proprio inadempimento era configurabile nella casistica disciplinata dall' art. 1455 cc, stante il minimo ritardo dall'ultima modifica dell'ordine, avvenuta in data 10/06/20; in subordine, ha eccepito che in caso di riconoscimento di un eventuale suo inadempimento, esso comunque rientrava nella disciplina dell'art. 1381 cc, stante la chiara ed unica responsabilità in merito al ritardo della consegna, da parte della società cinese
DO NH DI Co. TD ,che aveva fornito false garanzie circa la fornitura delle mascherine emergenziali;
in via ancora subordinata e gradata, ha eccepito l'applicabilità al caso di specie del cd. Factum principis, ex art. 1256 cc stante l'impossibilità di eseguire la fornitura per il sopraggiungere di provvedimenti pagina 3 di 9 leglislativi e/o amministrativi dovuti alla pandemia, che avevano reso impossibile la prestazione.
Ha, perciò, concluso, chiedendo: “- in via preliminare, disporre un rinvio del presente procedimento sino all'esaurimento del pendente procedimento di negoziazione assistita;
- in via preliminare, in subordine, per tutti quanti i motivi detti e in forza di quanto prodotto, rigettare la richiesta di controparte di un qualsivoglia provvedimento anticipatorio di condanna, tipo la richiesta ordinanza 186 bis cpc;
- nel merito, in via principale, per tutte le ragioni esposte, accertata l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale, o ritardo nell'adempimento contrattuale, di grande rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art 1455 c.c. da parte della Controparte_1 rigettare tutte le domande attoree;
- nel merito, in via subordinata, accertata
l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale, o ritardo di adempimento contrattuale, da parte della per fatto del terzo, rigettare tutte le Controparte_1 domande attoree;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertata l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale o ritardo di adempimento contrattuale da parte della per il cd "factum principis", rigettare tutte le domande Controparte_1 attoree. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza esecutiva ex art. 186 bis cpc del 31/05/21 è stato ordinato l'immediato pagamento della somma non contestata di € 36.234,00, alla rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la Controparte_1 causa, matura per la decisione, all'udienza del 7/7/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, per le motivazioni che di seguito si diranno.
Dall'analisi della documentazione versata agli atti dalle parti processuali, in particolare uno scambio copioso di email, è emerso, in maniera pacifica, che il rapporto negoziale in essere tra le parti, consisteva in una vendita di mascherine
KN95-FFP2, ordinate in data 29/04/2020 (Cfr.all.4 parte convenuta), in piena pandemia per il Covid 19. Specificatamente, il contratto, perfezionatosi tra la pagina 4 di 9 e la prevedeva l'acquisto di 30.000 pezzi, per un Parte_1 Controparte_1 importo di € 72.468,00, da esportarsi direttamente dalla Cina, previa apposizione di certificazione CE, per renderle idonee alla vendita nella Comunità Europea;
tale ordine doveva consegnarsi, come espressamente concordato dalle parti, entro un massimo di 8-10 giorni dal pagamento dell'acconto, pari al 50% del prezzo complessivo, pagamento che avveniva regolarmente, in data 30/04/2020 (Cfr. all. 2
e 3 produzione parte attrice). Attesa la mancata consegna della merce ordinata nel termine convenuto (8-10 giorni dal pagamento dell'acconto), in data 08/06/20
l'attrice provvedeva, a mezzo email, ad annullare l'ordine, con contestuale richiesta di restituzione dell'importo versato (Cfr.all.7 produzione parte attrice); in data
10/06/20, su impulso della convenuta, la rimodulava l'ordine Parte_1 riducendolo a sole 15.000 mascherine, da consegnarsi tassativamente entro il termine perentorio del 12/06/20; anche questa volta, la società convenuta non rispettava il termine pattuito, posto che, diversamente da quanto concordato, la consegna avveniva solo in data 19/06/20 e, pertanto, la stessa non veniva accettata dall'attrice.
All'esito della ricostruzione del fatto storico, ritiene, il Tribunale, che sia stato sufficientemente provato l'inadempimento della società convenuta, la quale non rispettava il termine essenziale fissato dalle parti per la consegna della merce ordinata.
Non può porsi in dubbio, invero, che le parti pattuivano, per la consegna delle mascherine, un termine essenziale, sia con la pattuizione del 29/4/20, sia con la successiva pattuizione del 10/6/20; tanto emerge sia dalle espressioni delle parti utilizzate nelle mails (in cui viene espressamente ribadita, dalla società acquirente, la necessità della consegna entro il termine indicato), sia dal contesto in cui avveniva l'ordine (gli ordini venivano effettuati in periodo di piena pandemia, in cui la doveva soddisfare tempestivamente le diverse richieste delle farmacie da Pt_1 essa rifornite). Dunque, sia in base alle espressioni adoperate dai contraenti sia sulla base della natura e dell'oggetto del contratto, può ritenersi inequivocabile la volontà della parte acquirente di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine. “Il termine per l'adempimento può essere
pagina 5 di 9 ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. in tal senso Cass. 9529/25).
Ciò posto, alcun dubbio sussiste sul fatto che la consegna delle mascherine non avveniva nel termine essenziale pattuito, sia nel contratto del 29/4/20 (8-10 giorni dal pagamento dell'acconto), sia nella successiva pattuizione – modificativa della precedente – del 12/6/20. Ne consegue l'automatica risoluzione del contratto, ope legis, ai sensi dell'art. 1457 c.c., non avendo, parte attrice, manifestato la volontà di ricevere la prestazione (di cui alla seconda pattuizione), anche dopo la scadenza del termine fissato.
Per quanto detto, devono ritenersi infondate tutte le eccezioni formulate dalla
Controparte_1
In particolare, infondata è, principalmente, l'eccezione di mancato inadempimento o di un inadempimento di lieve entità, ai sensi dell'art.1455 cc.
Occorre rilevare che nei casi in cui venga accertata la pattuizione di un termine essenziale dalle parti per l'esecuzione della prestazione, il mancato rispetto del termine determina ope legis la risoluzione del contratto, senza che sia necessario alcun altro accertamento, e, dunque, indipendentemente dalla valutazione di gravità
o meno dell'inadempimento della parte, valutazione che, pertanto, non va fatta dal
Giudice (cfr. Cass. n. 8881/2000 secondo la quale “In presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde da una indagine sulla rilevanza dell'inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso”). Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “La deduzione, da parte di uno dei contraenti, della presenza di un termine essenziale nel contratto tra di essi
pagina 6 di 9 intercorso, impedisce di procedere all'esame delle rispettive condotte, dovendosi prima verificare se, effettivamente, la pattuizione contempli, o meno, il detto termine essenziale. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui l'inosservanza di un termine previsto nel contratto può costituire inadempimento di non scarsa importanza, ove il ritardo ecceda il limite della ordinaria tolleranza, soltanto dopo che sia stata esclusa la natura essenziale del termine stesso (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3688 del 29/03/1995, Rv. 491472; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del
02/05/2006, Rv. 589459; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016, Rv.
639412). Prima, pertanto, occorre stabilire se nel contratto sia previsto un termine e se esso abbia natura essenziale, o meno;
e solo laddove ciò sia escluso, può procedersi alla valutazione della rilevanza del mancato rispetto del predetto termine ai fini della verifica della sussistenza, in concreto, di una ipotesi di grave inadempimento imputabile all'una o all'altra delle parti stipulanti. Ne' sussiste dubbio sulla differenza tra le due domande, di risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., da un lato, e di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., dall'altro lato. La prima, infatti, è fondata sulla verifica dell'esistenza, nel contratto, di un termine essenziale e del suo mancato rispetto, mentre la seconda implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta (nel cui ambito rientra anche l'inosservanza di un termine non essenziale), si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso”.
Dunque, va disattesa l'eccezione del convenuto, secondo la quale il suo inadempimento sarebbe stato lieve e di scarsa importanza, e, come tale, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., sussistendo un termine essenziale ed applicandosi, pertanto, la disciplina dell'art. 1457 c.c..
Altresì, priva di fondamento è l'eccezione formulata in merito all'applicabilità dell'art. 1381 cc, secondo il quale “Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”. Con il contratto intercorso tra la e la , Pt_1 CP_1 quest'ultima si impegnava ad eseguire la prestazione, non promettendo un'obbligazione di un terzo;
la società fornitrice della rimaneva CP_1 assolutamente estranea al rapporto intercorso tra e la , così Pt_1 CP_1 pagina 7 di 9 come l'odierna attrice rimaneva del tutto estranea al rapporto tra la convenuta e la società DO NH DI Co. TD., società scelta per la fornitura delle mascherine.
Infine, ugualmente priva di pregio è l'ultima eccezione formulata dalla convenuta, in merito all'applicabilità, al caso di specie, del “Factum Principis” disciplinato dall'art. 1256 cc (“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”), adducendo a sostegno di tale eccezione, la sopravvenienza di presunti provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che avrebbero reso impossibile la prestazione nei termini, ritardando le necessarie autorizzazioni al commercio in Europa delle mascherine. Tali circostanze appaiono solo genericamente dedotte, senza una specifica indicazione dei provvedimenti che avrebbero reso concretamente impossibile la prestazione della società venditrice, e senza alcuna prova al riguardo, pertanto, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Per tutti i suindicati motivi, va accolta la domanda della società attrice e va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del 20/04/20 stipulato dalle parti, con condanna della società convenuta alla restituzione, in favore della Parte_1
delle somme da quest'ultima pagate, pari ad € 36.234,00, oltre interessi legali
[...] dalla data del pagamento (30/4/20) fino al soddisfo. Va conseguentemente confermata l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in data 31/5/21.
Va invece, rigettata la domanda proposta dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento dei danni - patrimoniali e non, compresi i danni all'immagine - lamentati dalla . Trattasi, infatti, di danni solo genericamente dedotti e Parte_1 in alcun modo provati, sia nell'an che nel quantum, non avendo prodotto in giudizio,
l'attrice, alcuna documentazione atta a comprovare sia gli ordini delle farmacie, cui la stessa doveva far fronte, sia l'effettivo annullamento dei detti ordini (non essendo a ciò sufficiente l'elenco depositato in atti, predisposto dalla stessa attrice); né pagina 8 di 9 poteva superare la suddetta insufficienza probatoria, la prova testimoniale articolata dalla non ammessa sia perché da provare con documentazione, sia Parte_1 perché comunque eccessivamente generica e non diretta a specificare le farmacie dalle quali provenivano gli annullamenti degli ordini e le dedotte decisioni di sospensione di collaborazione. Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda accolta), della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Controparte_1 nei confronti di disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie, in parte, la domanda della società attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., e - a conferma dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa - condanna a restituire, alla l'importo di € Controparte_1 Parte_1
36.234,00, oltre interessi al tasso legale dal 30/4/20 al soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore della Società Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in € 545,00 per Parte_1 spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Salzano, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 5/11/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21246/2020 promossa da:
(C.F. e P.Iva n. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALBERTO SALZANO, giusta mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(PI e CF: ), nella persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 legale p.t. con il patrocinio dell'avv. GABRIELE COMINOTTI giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
7/7/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/10/20, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo di aver acquistato, in data Controparte_1
29/04/20, dalla n. 30.000 mascherine Face Mask KN95-FFP2, Controparte_1 dotate di marcatura CE, importate dalla Cina, al prezzo complessivo di € 72.468,00, pagina 1 di 9 al fine di poter far fronte ai numerosi ordini delle farmacie con cui la stessa aveva rapporti commerciali. Tra le parti veniva pattuito che, dal ricevimento del pagamento del 50% dell'indicato in fattura, la merce sarebbe stata consegnata entro e non oltre gli 8-10 giorni successivi;
il pagamento dell'acconto avveniva in data 30/04/20, per la cifra di € 36.234,00, ma, in data 20/05/20, ovvero dopo 20 giorni dal pagamento dell'acconto, la non aveva ancora provveduto a consegnare le Controparte_1 mascherine alla .. In data 03/06/20, l'amministratore della Parte_1 comunicava, a mezzo email, che la mancata consegna era legata Controparte_1 alle nuove regole imposte dal Governo della Cina per le stampe e gli imballaggi delle mascherine e, in data 08/06/20, stante l'enorme ritardo nella consegna, la provvedeva, a mezzo email, ad annullare l'ordine, chiedendo la Parte_1 restituzione di quanto pagato. Successivamente, il 10/06/20, in ottemperanza al principio della buona fede contrattuale, la , sollecitata dalla società Parte_1 venditrice, rimodulava l'ordine chiedendo alla la consegna del solo Controparte_1
50% delle mascherine inizialmente ordinate (per un numero, quindi, di 15.000) da ricevere entro e non oltre il 12/06/20; solo in data 19/06/20, perveniva presso l'attrice un pacco – senza precisa indicazione del mittente – che, pertanto, veniva rifiutato dall'attrice, stante il grave ritardo nella consegna e l'intervenuto annullamento degli ordini, da parte di tutte la Farmacie della propria rete di vendita, con relativo danno all'immagine e danno economico.
Esposti i fatti di causa, la società attrice, ha dedotto la sussistenza di un grave inadempimento della per la ritardata consegna della merce Controparte_1 ordinata, con il diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 36.234,00, indebitamente pagata alla convenuta per le mascherine non ricevute.
Ha, perciò, così concluso: “In via preliminare: - accertare ex art. 1455 c.c.
l'inadempimento non di scarsa importanza della attuatosi nella Controparte_1 mancata consegna della merce ordinata in un ragionevole limite temporale di tollerabilità e nel termine concesso ex art. 1183 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dell'ordine; per l'effetto, ancora: - condannare parte convenuta alla restituzione dell'acconto versato dalla di € 36.234,00, da aggiornare Parte_1 fino al pagamento, oltre interessi dal fatto al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- condannare parte convenuta, anche in via equitativa, al risarcimento di tutti i danni pagina 2 di 9 patrimoniali e non subiti e quantificati in € 2.000,00, nello specifico del danno da ritardo, danno da perdita di chance per le numerose occasioni d'affari perse nel corso del periodo di inadempimento contrattuale, nonché il danno all'immagine.
Ricorrendone i presupposti, chiede disporre con ordinanza ex artt. 186 bis l'immediato pagamento delle somme non contestate. Il tutto con condanna del convenuto alla refusione delle spese e competenze di causa da attribuirsi al procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è costituita la società impugnando e contestando il contenuto Controparte_1 dell'atto introduttivo. In particolare, la convenuta ha eccepito - rispetto alla ricostruzione fornita dalla - che il ritardo della consegna della merca Parte_1 era da attribuirsi alla GD SA MEDICINE CO.,LTD, società a cui era stato inoltrato e pagato l'ordine, che nonostante le credenziali si era rivelata incapace ad evadere l'ordine per le nuove normative predisposte in Cina;
pertanto, la convenuta era riuscita a riottenere l'acconto, prima versato, dalla suddetta società cinese, reindirizzandolo, agli inizi di giugno 2020, ad altra società cinese TO
Zhongxiang Texiles Co. TD, avente le credenziali per perfezionare l'ordine. Inoltre, ha dedotto che, in data 10/6/20, la dopo aver annullato l'ordine, lo Parte_1 aveva rimodulato, riducendo lo stesso al numero di 15.000 mascherine, da consegnare entro il 12/06/20; le mascherine, così ordinate, erano pervenute all'attrice il 19/6/2020 e dunque con soli pochi giorni di ritardo, rispetto alla data fissata, e pertanto doveva ritenersi del tutto ingiustificato il rifiuto al ritiro delle mascherine, operato dall'attrice.
Alla luce di quanto chiarito, la convenuta ha eccepito che il proprio inadempimento era configurabile nella casistica disciplinata dall' art. 1455 cc, stante il minimo ritardo dall'ultima modifica dell'ordine, avvenuta in data 10/06/20; in subordine, ha eccepito che in caso di riconoscimento di un eventuale suo inadempimento, esso comunque rientrava nella disciplina dell'art. 1381 cc, stante la chiara ed unica responsabilità in merito al ritardo della consegna, da parte della società cinese
DO NH DI Co. TD ,che aveva fornito false garanzie circa la fornitura delle mascherine emergenziali;
in via ancora subordinata e gradata, ha eccepito l'applicabilità al caso di specie del cd. Factum principis, ex art. 1256 cc stante l'impossibilità di eseguire la fornitura per il sopraggiungere di provvedimenti pagina 3 di 9 leglislativi e/o amministrativi dovuti alla pandemia, che avevano reso impossibile la prestazione.
Ha, perciò, concluso, chiedendo: “- in via preliminare, disporre un rinvio del presente procedimento sino all'esaurimento del pendente procedimento di negoziazione assistita;
- in via preliminare, in subordine, per tutti quanti i motivi detti e in forza di quanto prodotto, rigettare la richiesta di controparte di un qualsivoglia provvedimento anticipatorio di condanna, tipo la richiesta ordinanza 186 bis cpc;
- nel merito, in via principale, per tutte le ragioni esposte, accertata l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale, o ritardo nell'adempimento contrattuale, di grande rilevanza ai sensi e per gli effetti dell'art 1455 c.c. da parte della Controparte_1 rigettare tutte le domande attoree;
- nel merito, in via subordinata, accertata
l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale, o ritardo di adempimento contrattuale, da parte della per fatto del terzo, rigettare tutte le Controparte_1 domande attoree;
- nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertata l'esclusione di qualsivoglia inadempimento contrattuale o ritardo di adempimento contrattuale da parte della per il cd "factum principis", rigettare tutte le domande Controparte_1 attoree. - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Con ordinanza esecutiva ex art. 186 bis cpc del 31/05/21 è stato ordinato l'immediato pagamento della somma non contestata di € 36.234,00, alla rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti e ritenuta, la Controparte_1 causa, matura per la decisione, all'udienza del 7/7/25, la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda dell'attore sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, per le motivazioni che di seguito si diranno.
Dall'analisi della documentazione versata agli atti dalle parti processuali, in particolare uno scambio copioso di email, è emerso, in maniera pacifica, che il rapporto negoziale in essere tra le parti, consisteva in una vendita di mascherine
KN95-FFP2, ordinate in data 29/04/2020 (Cfr.all.4 parte convenuta), in piena pandemia per il Covid 19. Specificatamente, il contratto, perfezionatosi tra la pagina 4 di 9 e la prevedeva l'acquisto di 30.000 pezzi, per un Parte_1 Controparte_1 importo di € 72.468,00, da esportarsi direttamente dalla Cina, previa apposizione di certificazione CE, per renderle idonee alla vendita nella Comunità Europea;
tale ordine doveva consegnarsi, come espressamente concordato dalle parti, entro un massimo di 8-10 giorni dal pagamento dell'acconto, pari al 50% del prezzo complessivo, pagamento che avveniva regolarmente, in data 30/04/2020 (Cfr. all. 2
e 3 produzione parte attrice). Attesa la mancata consegna della merce ordinata nel termine convenuto (8-10 giorni dal pagamento dell'acconto), in data 08/06/20
l'attrice provvedeva, a mezzo email, ad annullare l'ordine, con contestuale richiesta di restituzione dell'importo versato (Cfr.all.7 produzione parte attrice); in data
10/06/20, su impulso della convenuta, la rimodulava l'ordine Parte_1 riducendolo a sole 15.000 mascherine, da consegnarsi tassativamente entro il termine perentorio del 12/06/20; anche questa volta, la società convenuta non rispettava il termine pattuito, posto che, diversamente da quanto concordato, la consegna avveniva solo in data 19/06/20 e, pertanto, la stessa non veniva accettata dall'attrice.
All'esito della ricostruzione del fatto storico, ritiene, il Tribunale, che sia stato sufficientemente provato l'inadempimento della società convenuta, la quale non rispettava il termine essenziale fissato dalle parti per la consegna della merce ordinata.
Non può porsi in dubbio, invero, che le parti pattuivano, per la consegna delle mascherine, un termine essenziale, sia con la pattuizione del 29/4/20, sia con la successiva pattuizione del 10/6/20; tanto emerge sia dalle espressioni delle parti utilizzate nelle mails (in cui viene espressamente ribadita, dalla società acquirente, la necessità della consegna entro il termine indicato), sia dal contesto in cui avveniva l'ordine (gli ordini venivano effettuati in periodo di piena pandemia, in cui la doveva soddisfare tempestivamente le diverse richieste delle farmacie da Pt_1 essa rifornite). Dunque, sia in base alle espressioni adoperate dai contraenti sia sulla base della natura e dell'oggetto del contratto, può ritenersi inequivocabile la volontà della parte acquirente di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine. “Il termine per l'adempimento può essere
pagina 5 di 9 ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. in tal senso Cass. 9529/25).
Ciò posto, alcun dubbio sussiste sul fatto che la consegna delle mascherine non avveniva nel termine essenziale pattuito, sia nel contratto del 29/4/20 (8-10 giorni dal pagamento dell'acconto), sia nella successiva pattuizione – modificativa della precedente – del 12/6/20. Ne consegue l'automatica risoluzione del contratto, ope legis, ai sensi dell'art. 1457 c.c., non avendo, parte attrice, manifestato la volontà di ricevere la prestazione (di cui alla seconda pattuizione), anche dopo la scadenza del termine fissato.
Per quanto detto, devono ritenersi infondate tutte le eccezioni formulate dalla
Controparte_1
In particolare, infondata è, principalmente, l'eccezione di mancato inadempimento o di un inadempimento di lieve entità, ai sensi dell'art.1455 cc.
Occorre rilevare che nei casi in cui venga accertata la pattuizione di un termine essenziale dalle parti per l'esecuzione della prestazione, il mancato rispetto del termine determina ope legis la risoluzione del contratto, senza che sia necessario alcun altro accertamento, e, dunque, indipendentemente dalla valutazione di gravità
o meno dell'inadempimento della parte, valutazione che, pertanto, non va fatta dal
Giudice (cfr. Cass. n. 8881/2000 secondo la quale “In presenza di un termine essenziale la risoluzione di diritto del contratto prescinde da una indagine sulla rilevanza dell'inadempimento (essendo stata tale importanza valutata anticipatamente dai contraenti) postulando solo la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento stesso”). Ancora, la Suprema Corte ha affermato che “La deduzione, da parte di uno dei contraenti, della presenza di un termine essenziale nel contratto tra di essi
pagina 6 di 9 intercorso, impedisce di procedere all'esame delle rispettive condotte, dovendosi prima verificare se, effettivamente, la pattuizione contempli, o meno, il detto termine essenziale. Sul punto, va ribadito il principio secondo cui l'inosservanza di un termine previsto nel contratto può costituire inadempimento di non scarsa importanza, ove il ritardo ecceda il limite della ordinaria tolleranza, soltanto dopo che sia stata esclusa la natura essenziale del termine stesso (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3688 del 29/03/1995, Rv. 491472; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del
02/05/2006, Rv. 589459; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4314 del 04/03/2016, Rv.
639412). Prima, pertanto, occorre stabilire se nel contratto sia previsto un termine e se esso abbia natura essenziale, o meno;
e solo laddove ciò sia escluso, può procedersi alla valutazione della rilevanza del mancato rispetto del predetto termine ai fini della verifica della sussistenza, in concreto, di una ipotesi di grave inadempimento imputabile all'una o all'altra delle parti stipulanti. Ne' sussiste dubbio sulla differenza tra le due domande, di risoluzione di diritto ex art. 1457 c.c., da un lato, e di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., dall'altro lato. La prima, infatti, è fondata sulla verifica dell'esistenza, nel contratto, di un termine essenziale e del suo mancato rispetto, mentre la seconda implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta (nel cui ambito rientra anche l'inosservanza di un termine non essenziale), si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso”.
Dunque, va disattesa l'eccezione del convenuto, secondo la quale il suo inadempimento sarebbe stato lieve e di scarsa importanza, e, come tale, inidoneo a determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., sussistendo un termine essenziale ed applicandosi, pertanto, la disciplina dell'art. 1457 c.c..
Altresì, priva di fondamento è l'eccezione formulata in merito all'applicabilità dell'art. 1381 cc, secondo il quale “Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”. Con il contratto intercorso tra la e la , Pt_1 CP_1 quest'ultima si impegnava ad eseguire la prestazione, non promettendo un'obbligazione di un terzo;
la società fornitrice della rimaneva CP_1 assolutamente estranea al rapporto intercorso tra e la , così Pt_1 CP_1 pagina 7 di 9 come l'odierna attrice rimaneva del tutto estranea al rapporto tra la convenuta e la società DO NH DI Co. TD., società scelta per la fornitura delle mascherine.
Infine, ugualmente priva di pregio è l'ultima eccezione formulata dalla convenuta, in merito all'applicabilità, al caso di specie, del “Factum Principis” disciplinato dall'art. 1256 cc (“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento.
Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”), adducendo a sostegno di tale eccezione, la sopravvenienza di presunti provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che avrebbero reso impossibile la prestazione nei termini, ritardando le necessarie autorizzazioni al commercio in Europa delle mascherine. Tali circostanze appaiono solo genericamente dedotte, senza una specifica indicazione dei provvedimenti che avrebbero reso concretamente impossibile la prestazione della società venditrice, e senza alcuna prova al riguardo, pertanto, l'eccezione deve ritenersi infondata.
Per tutti i suindicati motivi, va accolta la domanda della società attrice e va dichiarata la risoluzione del contratto di vendita del 20/04/20 stipulato dalle parti, con condanna della società convenuta alla restituzione, in favore della Parte_1
delle somme da quest'ultima pagate, pari ad € 36.234,00, oltre interessi legali
[...] dalla data del pagamento (30/4/20) fino al soddisfo. Va conseguentemente confermata l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in data 31/5/21.
Va invece, rigettata la domanda proposta dall'attrice, volta ad ottenere il risarcimento dei danni - patrimoniali e non, compresi i danni all'immagine - lamentati dalla . Trattasi, infatti, di danni solo genericamente dedotti e Parte_1 in alcun modo provati, sia nell'an che nel quantum, non avendo prodotto in giudizio,
l'attrice, alcuna documentazione atta a comprovare sia gli ordini delle farmacie, cui la stessa doveva far fronte, sia l'effettivo annullamento dei detti ordini (non essendo a ciò sufficiente l'elenco depositato in atti, predisposto dalla stessa attrice); né pagina 8 di 9 poteva superare la suddetta insufficienza probatoria, la prova testimoniale articolata dalla non ammessa sia perché da provare con documentazione, sia Parte_1 perché comunque eccessivamente generica e non diretta a specificare le farmacie dalle quali provenivano gli annullamenti degli ordini e le dedotte decisioni di sospensione di collaborazione. Pertanto, la domanda risarcitoria va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come aggiornati con il DM 147/22, tenuto conto del valore della causa (ovvero della domanda accolta), della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività processuale svolta dal procuratore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di Controparte_1 nei confronti di disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione, Parte_1 così provvede:
1. Accoglie, in parte, la domanda della società attrice e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1457 c.c., e - a conferma dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa - condanna a restituire, alla l'importo di € Controparte_1 Parte_1
36.234,00, oltre interessi al tasso legale dal 30/4/20 al soddisfo;
2. Condanna al pagamento in favore della Società Controparte_1 delle spese processuali che si liquidano in € 545,00 per Parte_1 spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Salzano, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 5/11/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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