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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 263/2025 R.G. promossa dal
semplice, con sede legale a Perugia, via Pievaiola Parte_1
n.21, P. Iva , in persona del socio e legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
C.F. , che interviene anche in proprio e quale obbligato in solido, CodiceFiscale_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bellingacci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Spoleto, via dei Filosofi n.59, in forza di mandato apposto a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
pagina 1 di 8 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Perugia, via degli Offici n.14;
-Appellato=
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello, e cioè: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Perugia, contrariis reiectis e con ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento
del proposto appello, anche previa ammissione dei mezzi istruttori formulati e non
ammessi, riformare la sentenza a verbale del Tribunale di Spoleto n.793/2024 del 29
ottobre 2024 pronunciata tra le parti e per l'effetto, annullare la sanzione dichiarando
l'infondatezza e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ed in estremo
subordine ritenere non applicabile la sanzione per l'esimente della buona fede. In ogni
caso con vittoria di spese di entrambi i gradi, Iva e Cpa come per legge”;
Per parte appellata come da comparsa di risposta, e cioè: “Voglia il giudice adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello ex adverso
proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.793/24 il Tribunale di Spoleto, in riferimento alla causa n.2372/2023
R.G., ha respinto il ricorso in opposizione proposto da , sia in proprio Parte_2
che quale legale rappresentante della , e condannato Parte_3
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opposto
[...]
. Controparte_1
Il giudizio ha avuto ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.341/2023 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €.417,52 a titolo di pagina 2 di 8 sanzione per la violazione della normativa indicata (la legge n.238/2016), vale a dire quella attinente agli obblighi di pagamento dei costi sostenuti dal Parte_4
, che rappresenta il sistema di controllo di una docg all'interno della quale è
[...]
inserita la società opponente (segnatamente l'art. 81, “tutela dei consorzi incaricati dei controlli”, e l'art. 41 “consorzi di tutela”, al comma n.7).
Gli opponenti avevano in pratica dedotto che la pretesa sanzionatoria, relativa al mancato pagamento del contributo annuale per l'anno 2017 al Parte_5
, dovesse ritenersi infondata, vista la transazione intervenuta tra il
[...] Parte_4
e il ” nel 2011, contratto con il quale era stato definito ogni rapporto Parte_1
passato, presente e futuro tra le parti, sostenendo inoltre la nullità del provvedimento sanzionatorio impugnato in ragione dell'assenza di un criterio di calcolo del contributo;
con ulteriori motivi di doglianza gli opponenti avevano eccepito l'illegittimità
dell'operato del , nei cui bilanci non era contenuta una trasparente Parte_4
rendicontazione dei servizi prestati a favore dei consorziati e di quelli resi a favore dei non soci, oltre che l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, data l'esimente della buona fede.
Radicatosi il contraddittorio il aveva resistito all'opposizione, contestando CP_1
tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dai ricorrenti, e chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Il Tribunale di Spoleto, istruita la causa solo sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 29.10.24, con sentenza n.793/24 ha respinto l'opposizione e condannato parte opponente al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Spoleto ha proposto appello Parte_2
, sia in proprio che quale legale rappresentante della
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 , per tre motivi (vale a dire: “erronea e contraddittoria ricostruzione dei Parte_3
fatti e della loro qualificazione giuridica”, “erronea e contraddittoria motivazione sui
presupposti della sanzione” ed “esimente della buona fede – erroneità della sentenza –
illogicità della motivazione”) che sostanzialmente ripropongono le stesse argomentazioni già spese innanzi al primo giudice e da quello disattese.
Tanto premesso gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione n.341/23, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
che ha contestato l'appello e concluso per la conferma della sentenza
[...]
gravata.
Istruita solo in base alla documentazione prodotta e già acquisita, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 17.7.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da , sia in proprio che quale Parte_2
legale rappresentante della , non possa trovare Parte_3
accoglimento.
Risulta incontestato che gli odierni appellanti abbiano omesso il pagamento del contributo annuale 2017 al adducendo come Parte_5
principale motivo il fatto che il 22.12.2011 le parti fossero addivenute ad una transazione, che aveva valore per gli anni a venire, onde l'atto d'impugnazione richiama l'atto di transazione e reitera il primo motivo di opposizione respinto dal Tribunale di
Spoleto.
In buona sostanza l'atto di appello censura la sentenza del primo giudice deducendo che l'accordo conciliativo non sia stato preso nella giusta considerazione, avendo il pagina 4 di 8 Tribunale liquidato la questione con una motivazione sbrigativa ed apodittica (cfr. pagg.
9 e 10 del ricorso in appello) che ha escluso dal perimetro della transazione gli obblighi pecuniari successivi all'accordo (pag.2 della sentenza gravata).
La tesi dell'appellante non è fondata.
La contribuzione è stata infatti richiesta sulla base di una norma di legge introdotta ben cinque anni dopo la transazione e, com'è ovvio, l'atto transattivo non poteva ricomprendere obblighi pecuniari previsti da norme successive all'accordo.
In altri termini l'impegno assunto dal nell'atto transattivo del 2011 non Parte_4
poteva certo definire le future eventuali prestazioni ed i pagamenti ad esse connessi,
vieppiù considerando che la disciplina del pagamento dei costi sostenuti dai consorzi autorizzati per le attività svolte (anche per i soggetti non aderenti al ) è oggi Parte_4
normativamente disciplinata dall'art.41 c.7 della legge n.238/2016 e non consente deroghe, avendo la legge portata generale ed astratta.
Al riguardo non è poi superfluo rilevare che l'attività espletata dal in favore Parte_4
degli appellanti non è stata messa in discussione, quindi l'appellante non può rifiutare il pagamento dell'annualità 2017 (per prestazioni svolte dal nel 2016) sulla base Parte_4
di un atto di transazione – stipulato anni prima – che era diretto a definire una controversia avente ad oggetto servizi / prestazioni effettuate dal fino all'anno Parte_4
2011.
In definitiva è del tutto ragionevole ritenere che la transazione avesse definito con la cifra di €.9.000,00 le spettanze fin lì maturate (o supposte tali), non certo quelle relative a prestazioni successive di anni, previste da una norma entrata in vigore molto tempo dopo l'accordo (cioè la legge n.238/2016, posta a base della pretesa pecuniaria).
Da ciò deriva che il primo motivo di appello va respinto.
***** pagina 5 di 8 Col secondo motivo d'impugnazione la sentenza del Tribunale di Spoleto è stata censurata sotto il profilo del difetto di prova circa “l'esistenza della situazione debitoria”
(cfr. pag.14 del ricorso in appello), il cui onere era naturalmente a carico dell'odierna appellata (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della
P.A. ingiungente vedi, tra le tante, Cass. Ord. n.1921/2019).
Invero osserva questa Corte che l'Amministrazione, a seguito della segnalazione effettuata dal , ha reso e successivamente depositato in atti il documento da cui Parte_4
si ricava il calcolo dettagliato determinante il contributo dell'anno 2017, con l'indicazione di “uva prodotta”, “vino prodotto” e “vino imbottigliato” relativi a vendemmia ed anno solare del 2016 (doc.1).
Tanto premesso è chiaro che, a fronte delle indicazioni fornite dal , faceva Parte_4
carico alla parte opponente contestare specificatamente le singole voci -ritenute non dovute o comunque erronee- e non limitarsi a sollevare dubbi generici.
In effetti, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, l'adesione al Parte_4
in qualità di socio non costituisce presupposto imprescindibile per sopportarne i costi
(che sono dovuti anche da soggetti non aderenti al , ma nei cui interessi il Parte_4
ha agito), quindi il fatto che il non avesse Parte_4 Parte_3
la qualifica di associato non giustificava il mancato pagamento delle attività di valorizzazione / promozione / tutela svolte dal (e, a conferma di ciò, si osservi Parte_4
che al era stato richiesto solo il contributo per attività “erga omnes”, che Parte_1
comprendeva soci e non soci;
cfr. il citato doc.1).
Riassumendo, le prestazioni rese dal devono ritenersi pacifiche e le Parte_4
contestazioni formulate dagli opponenti non possono risolversi in doglianze generiche,
ma indicare quali somme richieste non siano dovute e specificarne i motivi, ciò che non ricorre nel caso di specie. pagina 6 di 8 Da quanto esposto consegue che anche il secondo motivo di appello non merita di essere accolto.
*****
Rimane da esaminare il terzo motivo d'impugnazione, col quale gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto applicabile l'esimente della buona fede,
ricavabile dagli elementi positivi della stipula del contratto di transazione “e soprattutto
dal fatto concludente che dal 2011 al 2020 nessuna richiesta sul punto è mai pervenuta”
(pag.17 del ricorso).
Invero la tesi degli appellanti si fonda su un presupposto di fatto inesistente, date le richieste di pagamento ricevute (docc.1 di parte resistente) che escludevano in radice un errore incolpevole.
In ogni caso non è superfluo rilevare che la pretesa sanzionatoria in oggetto si fonda su una norma di legge e, se è lecito argomentare a contrario, si dovrebbe ritenere che sarebbe sufficiente ignorare il dettato legislativo per godere dell'esimente della buona fede ed escludere l'elemento soggettivo dell'illecito (art.3 L.689/81), ciò che non è
sostenibile per costante e consolidata giurisprudenza dalla quale non si ha motivo per discostarsi.
Del resto a seguito delle richieste di adempimento non vi erano più incertezze di sorta e la mancata conoscenza della normativa non poteva certo essere attribuita ad errore incolpevole.
Insomma l'invocata buona fede non può dirsi fondata su elementi oggettivi, anche avuto riguardo al fatto che attraverso l'ordinaria diligenza la ditta appellante avrebbe dovuto rendersi conto che la transazione del 22.12.2011 non poteva derogare a disposizioni di legge sopravvenute.
Da quanto argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del modestissimo valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del socio e legale rappresentante Parte_6 Pt_2
che agisce anche in proprio, nei confronti del
[...] [...]
Controparte_2
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza emessa
[...]
dal Tribunale di Spoleto n.793/24, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 263/2025 R.G. promossa dal
semplice, con sede legale a Perugia, via Pievaiola Parte_1
n.21, P. Iva , in persona del socio e legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
C.F. , che interviene anche in proprio e quale obbligato in solido, CodiceFiscale_1
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Bellingacci ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Spoleto, via dei Filosofi n.59, in forza di mandato apposto a margine del ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
Controparte_1
[...]
in persona del legale rappresentante pro
[...]
pagina 1 di 8 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Perugia presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Perugia, via degli Offici n.14;
-Appellato=
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI:
Per parte appellante come all'atto di appello, e cioè: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di
Perugia, contrariis reiectis e con ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento
del proposto appello, anche previa ammissione dei mezzi istruttori formulati e non
ammessi, riformare la sentenza a verbale del Tribunale di Spoleto n.793/2024 del 29
ottobre 2024 pronunciata tra le parti e per l'effetto, annullare la sanzione dichiarando
l'infondatezza e l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ed in estremo
subordine ritenere non applicabile la sanzione per l'esimente della buona fede. In ogni
caso con vittoria di spese di entrambi i gradi, Iva e Cpa come per legge”;
Per parte appellata come da comparsa di risposta, e cioè: “Voglia il giudice adito,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello ex adverso
proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con sentenza n.793/24 il Tribunale di Spoleto, in riferimento alla causa n.2372/2023
R.G., ha respinto il ricorso in opposizione proposto da , sia in proprio Parte_2
che quale legale rappresentante della , e condannato Parte_3
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opposto
[...]
. Controparte_1
Il giudizio ha avuto ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.341/2023 con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di €.417,52 a titolo di pagina 2 di 8 sanzione per la violazione della normativa indicata (la legge n.238/2016), vale a dire quella attinente agli obblighi di pagamento dei costi sostenuti dal Parte_4
, che rappresenta il sistema di controllo di una docg all'interno della quale è
[...]
inserita la società opponente (segnatamente l'art. 81, “tutela dei consorzi incaricati dei controlli”, e l'art. 41 “consorzi di tutela”, al comma n.7).
Gli opponenti avevano in pratica dedotto che la pretesa sanzionatoria, relativa al mancato pagamento del contributo annuale per l'anno 2017 al Parte_5
, dovesse ritenersi infondata, vista la transazione intervenuta tra il
[...] Parte_4
e il ” nel 2011, contratto con il quale era stato definito ogni rapporto Parte_1
passato, presente e futuro tra le parti, sostenendo inoltre la nullità del provvedimento sanzionatorio impugnato in ragione dell'assenza di un criterio di calcolo del contributo;
con ulteriori motivi di doglianza gli opponenti avevano eccepito l'illegittimità
dell'operato del , nei cui bilanci non era contenuta una trasparente Parte_4
rendicontazione dei servizi prestati a favore dei consorziati e di quelli resi a favore dei non soci, oltre che l'assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, data l'esimente della buona fede.
Radicatosi il contraddittorio il aveva resistito all'opposizione, contestando CP_1
tutte le eccezioni e le deduzioni formulate dai ricorrenti, e chiesto la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Il Tribunale di Spoleto, istruita la causa solo sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione del 29.10.24, con sentenza n.793/24 ha respinto l'opposizione e condannato parte opponente al rimborso delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Spoleto ha proposto appello Parte_2
, sia in proprio che quale legale rappresentante della
[...] Parte_1
pagina 3 di 8 , per tre motivi (vale a dire: “erronea e contraddittoria ricostruzione dei Parte_3
fatti e della loro qualificazione giuridica”, “erronea e contraddittoria motivazione sui
presupposti della sanzione” ed “esimente della buona fede – erroneità della sentenza –
illogicità della motivazione”) che sostanzialmente ripropongono le stesse argomentazioni già spese innanzi al primo giudice e da quello disattese.
Tanto premesso gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione n.341/23, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
che ha contestato l'appello e concluso per la conferma della sentenza
[...]
gravata.
Istruita solo in base alla documentazione prodotta e già acquisita, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 17.7.2025.
*****
Ritiene il Collegio che l'appello proposto da , sia in proprio che quale Parte_2
legale rappresentante della , non possa trovare Parte_3
accoglimento.
Risulta incontestato che gli odierni appellanti abbiano omesso il pagamento del contributo annuale 2017 al adducendo come Parte_5
principale motivo il fatto che il 22.12.2011 le parti fossero addivenute ad una transazione, che aveva valore per gli anni a venire, onde l'atto d'impugnazione richiama l'atto di transazione e reitera il primo motivo di opposizione respinto dal Tribunale di
Spoleto.
In buona sostanza l'atto di appello censura la sentenza del primo giudice deducendo che l'accordo conciliativo non sia stato preso nella giusta considerazione, avendo il pagina 4 di 8 Tribunale liquidato la questione con una motivazione sbrigativa ed apodittica (cfr. pagg.
9 e 10 del ricorso in appello) che ha escluso dal perimetro della transazione gli obblighi pecuniari successivi all'accordo (pag.2 della sentenza gravata).
La tesi dell'appellante non è fondata.
La contribuzione è stata infatti richiesta sulla base di una norma di legge introdotta ben cinque anni dopo la transazione e, com'è ovvio, l'atto transattivo non poteva ricomprendere obblighi pecuniari previsti da norme successive all'accordo.
In altri termini l'impegno assunto dal nell'atto transattivo del 2011 non Parte_4
poteva certo definire le future eventuali prestazioni ed i pagamenti ad esse connessi,
vieppiù considerando che la disciplina del pagamento dei costi sostenuti dai consorzi autorizzati per le attività svolte (anche per i soggetti non aderenti al ) è oggi Parte_4
normativamente disciplinata dall'art.41 c.7 della legge n.238/2016 e non consente deroghe, avendo la legge portata generale ed astratta.
Al riguardo non è poi superfluo rilevare che l'attività espletata dal in favore Parte_4
degli appellanti non è stata messa in discussione, quindi l'appellante non può rifiutare il pagamento dell'annualità 2017 (per prestazioni svolte dal nel 2016) sulla base Parte_4
di un atto di transazione – stipulato anni prima – che era diretto a definire una controversia avente ad oggetto servizi / prestazioni effettuate dal fino all'anno Parte_4
2011.
In definitiva è del tutto ragionevole ritenere che la transazione avesse definito con la cifra di €.9.000,00 le spettanze fin lì maturate (o supposte tali), non certo quelle relative a prestazioni successive di anni, previste da una norma entrata in vigore molto tempo dopo l'accordo (cioè la legge n.238/2016, posta a base della pretesa pecuniaria).
Da ciò deriva che il primo motivo di appello va respinto.
***** pagina 5 di 8 Col secondo motivo d'impugnazione la sentenza del Tribunale di Spoleto è stata censurata sotto il profilo del difetto di prova circa “l'esistenza della situazione debitoria”
(cfr. pag.14 del ricorso in appello), il cui onere era naturalmente a carico dell'odierna appellata (sul fatto che la prova dei fatti costitutivi dell'illecito sia sempre a carico della
P.A. ingiungente vedi, tra le tante, Cass. Ord. n.1921/2019).
Invero osserva questa Corte che l'Amministrazione, a seguito della segnalazione effettuata dal , ha reso e successivamente depositato in atti il documento da cui Parte_4
si ricava il calcolo dettagliato determinante il contributo dell'anno 2017, con l'indicazione di “uva prodotta”, “vino prodotto” e “vino imbottigliato” relativi a vendemmia ed anno solare del 2016 (doc.1).
Tanto premesso è chiaro che, a fronte delle indicazioni fornite dal , faceva Parte_4
carico alla parte opponente contestare specificatamente le singole voci -ritenute non dovute o comunque erronee- e non limitarsi a sollevare dubbi generici.
In effetti, come correttamente rilevato anche dal primo giudice, l'adesione al Parte_4
in qualità di socio non costituisce presupposto imprescindibile per sopportarne i costi
(che sono dovuti anche da soggetti non aderenti al , ma nei cui interessi il Parte_4
ha agito), quindi il fatto che il non avesse Parte_4 Parte_3
la qualifica di associato non giustificava il mancato pagamento delle attività di valorizzazione / promozione / tutela svolte dal (e, a conferma di ciò, si osservi Parte_4
che al era stato richiesto solo il contributo per attività “erga omnes”, che Parte_1
comprendeva soci e non soci;
cfr. il citato doc.1).
Riassumendo, le prestazioni rese dal devono ritenersi pacifiche e le Parte_4
contestazioni formulate dagli opponenti non possono risolversi in doglianze generiche,
ma indicare quali somme richieste non siano dovute e specificarne i motivi, ciò che non ricorre nel caso di specie. pagina 6 di 8 Da quanto esposto consegue che anche il secondo motivo di appello non merita di essere accolto.
*****
Rimane da esaminare il terzo motivo d'impugnazione, col quale gli appellanti si dolgono del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto applicabile l'esimente della buona fede,
ricavabile dagli elementi positivi della stipula del contratto di transazione “e soprattutto
dal fatto concludente che dal 2011 al 2020 nessuna richiesta sul punto è mai pervenuta”
(pag.17 del ricorso).
Invero la tesi degli appellanti si fonda su un presupposto di fatto inesistente, date le richieste di pagamento ricevute (docc.1 di parte resistente) che escludevano in radice un errore incolpevole.
In ogni caso non è superfluo rilevare che la pretesa sanzionatoria in oggetto si fonda su una norma di legge e, se è lecito argomentare a contrario, si dovrebbe ritenere che sarebbe sufficiente ignorare il dettato legislativo per godere dell'esimente della buona fede ed escludere l'elemento soggettivo dell'illecito (art.3 L.689/81), ciò che non è
sostenibile per costante e consolidata giurisprudenza dalla quale non si ha motivo per discostarsi.
Del resto a seguito delle richieste di adempimento non vi erano più incertezze di sorta e la mancata conoscenza della normativa non poteva certo essere attribuita ad errore incolpevole.
Insomma l'invocata buona fede non può dirsi fondata su elementi oggettivi, anche avuto riguardo al fatto che attraverso l'ordinaria diligenza la ditta appellante avrebbe dovuto rendersi conto che la transazione del 22.12.2011 non poteva derogare a disposizioni di legge sopravvenute.
Da quanto argomentato deriva che l'appello non può trovare accoglimento. pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza (art.91 cpc) e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del modestissimo valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona del socio e legale rappresentante Parte_6 Pt_2
che agisce anche in proprio, nei confronti del
[...] [...]
Controparte_2
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed avverso la sentenza emessa
[...]
dal Tribunale di Spoleto n.793/24, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
così decide:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido, al rimborso delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché la parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 17 Luglio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8