TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/11/2025, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12232/2023
TRIBUNALE LO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11/11/2025 ad ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Elisa Tonelli in sostituzione dell'avv. Igor Brunello la quale dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande. Nessuno è presente per il , né per il Pubblico Ministero. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 16.00 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 16.00 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 16.10
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 12232/2023 RG. promossa da:
nata a [...], USA il 28/08/1965 e residente in Parte_1 GU CH (California, USA), in Forest Avenue, 430,
nata in [...], USA) il 20/12/2004 e residente a Parte_2 GU CH (California, USA) in Forest Avenue, 43
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. BRUNELLO IGOR e dall'avv. BORTOLANI CLAUDIA con domicilio eletto in VIA MONTEGRAPPA 2/F 36016 THIENE contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
• Accertare e dichiarare che le signore nata a [...], USA Parte_1 il 28/08/19565 e nata in [...], USA) il 20/12/2004 sono Parte_2 cittadine italiane jure sanguinis per i motivi tutti sopra esposti.
• Per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo pagina 2 di 6 ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
• Con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 27/09/2023, le ricorrenti, entrambe cittadine americane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto dirette discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato negli stati Uniti e naturalizzatosi americano soltanto in data 11/06/1954 (doc.n.4), 33 anni dopo la nascita della figlia (doc.n.3). Per_2
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati in data 18/03/2025 a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria anche al P.M., in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, in data 17/03/2025, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari con la precisazione che la signora ha Parte_1 rilasciato la propria procura alle liti in Italia, con firma autentica dal difensore nominato, mentre la signora ha agito in giudizio rappresentata da un difensore nominato con regolare Parte_2 procura rilasciata all'estero.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque pagina 3 di 6 la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“Le ricorrenti, madre e figlia, cittadine americane, sono discendenti del cittadino italiano
[...] Pers
(conosciuto, in America, anche con il nome inglesizzato di , nato a [...] il Per_1
16/09/1894 (doc.1).
L'avo è emigrato negli Stati Uniti d'America, dove il 21/07/1917, a Haverhill, Massachussets, USA, ha sposato la signora (doc.2). Persona_4
Dall'unione, in data 02/01/1921, ad Haverhill (USA) è nata (doc. 3). Per_2
Il signor i è naturalizzato americano in data 11/06/1954 (dc.4), 33 anni dopo la nascita della Per_1 figlia che, il 13/04/1941, ha sposato il cittadino americano (doc. 5). Persona_5
Dall'unione, il 30/03/1942 è nata, ad Haverhill, (doc. 6), rispettivamente madre Persona_6 e nonna delle ricorrenti, che, in data 07/10/1961, a Granada Hills (California), ha sposato
[...]
(doc.7). Persona_7
Dall'unione, in data 28/08/1965, è nata, a VA NU (California), la signora Parte_1 (doc. 8), odierna ricorrente, che, in data 20/12/2004 ha dato alla luce, a New Port Beach
[...] (California), (doc.9)”. Parte_2
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane in qualità di discendenti dell'avo italiano , il quale ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla Persona_1 propria figlia (nata il [...]) e questa ai propri discendenti sino ad arrivare alle odierne Per_2 ricorrenti.
Tuttavia, nel caso in esame si registra un passaggio generazionale per linea materna - relativo a Per_6 (figlia di nata il giorno 30/03/1942 - di talché appare necessario richiamare
[...] Per_8
pagina 4 di 6 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Occorre poi precisare che la naturalizzazione di (causa di perdita della cittadinanza Persona_1 italiana ai sensi dell'art. 8 legge 555/1912) è avvenuta nel 1954 (doc.4), senza alcun effetto sulla trasmissione della cittadinanza alla figlia, nata 33 anni prima, quando lui era pacificamente italiano.
Quando il 13/04/1941, ha sposato il cittadino americano (doc.5), ha Per_2 Persona_5 (apparentemente) perso la cittadinanza italiana ex art. 10, comma 3 legge 555/1912 e, quando, il 30/03/1942 (doc.6) è nata sua figlia non poteva (apparentemente) trasmetterla a Persona_6 quest'ultima, essendo in vigore l'art. 1 della legge 555/1912 (che contemplava la trasmissione solo in via maschile).
Tuttavia, in forza dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 4466/2009 sopra richiamata “Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabilì, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che, ai fini della pretesa civitatis attorea, ancora tutelabile in questa sede, gli effetti negativi delle suddette norme devono ritenersi come non prodotti, con trasmissione della cittadinanza da a Per_2 Persona_6
Alla luce degli stessi principi, ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Persona_6 [...]
, nata il [...] (doc.8), che l'ha a sua volta trasmessa ad nata il Parte_1 Parte_2 20/12/2004 (doc.9) ex art. 1 legge 91/92.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova, infine, riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata a [...], USA il 28/08/1965 e residente in Parte_1 GU CH (California, USA), in Forest Avenue, 430,
nata in [...], USA) il 20/12/2004 e residente a Parte_2 GU CH (California, USA) in Forest Avenue, 43 sono cittadine italiane iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 11/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
TRIBUNALE LO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 11/11/2025 ad ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
l'avv. Elisa Tonelli in sostituzione dell'avv. Igor Brunello la quale dichiara di precisare le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande. Nessuno è presente per il , né per il Pubblico Ministero. Controparte_1
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 16.00 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 16.00 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 16.10
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LO
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 12232/2023 RG. promossa da:
nata a [...], USA il 28/08/1965 e residente in Parte_1 GU CH (California, USA), in Forest Avenue, 430,
nata in [...], USA) il 20/12/2004 e residente a Parte_2 GU CH (California, USA) in Forest Avenue, 43
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. BRUNELLO IGOR e dall'avv. BORTOLANI CLAUDIA con domicilio eletto in VIA MONTEGRAPPA 2/F 36016 THIENE contro
Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis,
• Accertare e dichiarare che le signore nata a [...], USA Parte_1 il 28/08/19565 e nata in [...], USA) il 20/12/2004 sono Parte_2 cittadine italiane jure sanguinis per i motivi tutti sopra esposti.
• Per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo pagina 2 di 6 ad ogni eventuale necessaria comunicazione ad Autorità Consolari o ad altre Autorità comunque competenti.
• Con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 27/09/2023, le ricorrenti, entrambe cittadine americane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto dirette discendenti del cittadino italiano
, nato a [...] il [...] (doc.n.1) Persona_1 emigrato negli stati Uniti e naturalizzatosi americano soltanto in data 11/06/1954 (doc.n.4), 33 anni dopo la nascita della figlia (doc.n.3). Per_2
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati in data 18/03/2025 a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria anche al P.M., in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, in data 17/03/2025, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari con la precisazione che la signora ha Parte_1 rilasciato la propria procura alle liti in Italia, con firma autentica dal difensore nominato, mentre la signora ha agito in giudizio rappresentata da un difensore nominato con regolare Parte_2 procura rilasciata all'estero.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque pagina 3 di 6 la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Infatti, nel caso di specie, l'interesse ad agire può ritenersi sussistente tenuto conto, in particolare, che la P.A. non consente di presentare apposita domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli nati prima dell'anno 1948 da donna italiana e gli interessati possono quindi richiedere il riconoscimento della cittadinanza solamente attraverso un procedimento giudiziale.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
“Le ricorrenti, madre e figlia, cittadine americane, sono discendenti del cittadino italiano
[...] Pers
(conosciuto, in America, anche con il nome inglesizzato di , nato a [...] il Per_1
16/09/1894 (doc.1).
L'avo è emigrato negli Stati Uniti d'America, dove il 21/07/1917, a Haverhill, Massachussets, USA, ha sposato la signora (doc.2). Persona_4
Dall'unione, in data 02/01/1921, ad Haverhill (USA) è nata (doc. 3). Per_2
Il signor i è naturalizzato americano in data 11/06/1954 (dc.4), 33 anni dopo la nascita della Per_1 figlia che, il 13/04/1941, ha sposato il cittadino americano (doc. 5). Persona_5
Dall'unione, il 30/03/1942 è nata, ad Haverhill, (doc. 6), rispettivamente madre Persona_6 e nonna delle ricorrenti, che, in data 07/10/1961, a Granada Hills (California), ha sposato
[...]
(doc.7). Persona_7
Dall'unione, in data 28/08/1965, è nata, a VA NU (California), la signora Parte_1 (doc. 8), odierna ricorrente, che, in data 20/12/2004 ha dato alla luce, a New Port Beach
[...] (California), (doc.9)”. Parte_2
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane in qualità di discendenti dell'avo italiano , il quale ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla Persona_1 propria figlia (nata il [...]) e questa ai propri discendenti sino ad arrivare alle odierne Per_2 ricorrenti.
Tuttavia, nel caso in esame si registra un passaggio generazionale per linea materna - relativo a Per_6 (figlia di nata il giorno 30/03/1942 - di talché appare necessario richiamare
[...] Per_8
pagina 4 di 6 l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Occorre poi precisare che la naturalizzazione di (causa di perdita della cittadinanza Persona_1 italiana ai sensi dell'art. 8 legge 555/1912) è avvenuta nel 1954 (doc.4), senza alcun effetto sulla trasmissione della cittadinanza alla figlia, nata 33 anni prima, quando lui era pacificamente italiano.
Quando il 13/04/1941, ha sposato il cittadino americano (doc.5), ha Per_2 Persona_5 (apparentemente) perso la cittadinanza italiana ex art. 10, comma 3 legge 555/1912 e, quando, il 30/03/1942 (doc.6) è nata sua figlia non poteva (apparentemente) trasmetterla a Persona_6 quest'ultima, essendo in vigore l'art. 1 della legge 555/1912 (che contemplava la trasmissione solo in via maschile).
Tuttavia, in forza dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 4466/2009 sopra richiamata “Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabilì, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”, con la conseguenza che, ai fini della pretesa civitatis attorea, ancora tutelabile in questa sede, gli effetti negativi delle suddette norme devono ritenersi come non prodotti, con trasmissione della cittadinanza da a Per_2 Persona_6
Alla luce degli stessi principi, ha trasmesso la cittadinanza alla figlia Persona_6 [...]
, nata il [...] (doc.8), che l'ha a sua volta trasmessa ad nata il Parte_1 Parte_2 20/12/2004 (doc.9) ex art. 1 legge 91/92.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova, infine, riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda delle ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata a [...], USA il 28/08/1965 e residente in Parte_1 GU CH (California, USA), in Forest Avenue, 430,
nata in [...], USA) il 20/12/2004 e residente a Parte_2 GU CH (California, USA) in Forest Avenue, 43 sono cittadine italiane iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 11/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6