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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2704/2021 R.G. degli Affari Contenziosi Civili, II grado, avente a oggetto: “Bancari” vertente tra
(C.F. , in persona del procuratore speciale pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Batini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cecilia Guainai sito in Cascina (PI), Via Belgio, n. 1, giusta procura alle liti allegata dell'atto di citazione in appello
APPELLANTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio CP_1 C.F._1
Davini e Christian Ciferri, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pisa, loc.
Ospedaletto, Via Novecchio n. 10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
CONCLUSIONI
Appellante:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di appello, riformare
l'impugnata sentenza n. 376/2021 del Giudice di Pace di Pisa, Avv. Dario Bongiorno, emessa in data 25/28.05.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 1929/2020 e notificata in data
07.06.2021, per i motivi dedotti e come richiesto in narrativa e, per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'esponente Istituto di Credito nei confronti del Sig.
a fronte della risoluzione anticipata del contratto di finanziamento per cui è CP_1 causa;
voglia, quindi, condannare l'appellato alle restituzione delle somme tutte allo stesso corrisposte da parte dello scriventi Istituto di credito per compulsum in forza della appellata sentenza, comprensive delle spese legali liquidate in sentenza, ammontanti ad euro
3.378.,66.=oltre interessi . Vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio”. Appellato:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e preliminare, dichiarare inammissibile l'appello e, sempre in via principale ma in subordine, rigettare l'appello proposto dalla società Parte_2 avverso la sentenza n. 376/2021 del Giudice di Pace di Pisa, confermando l'impugnata sentenza, IN OGNI CASO, condannando l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre di una somma a titolo di risarcimento danni per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. In ogni caso con richiesta di distrazione delle spese processuali a favore dell'Avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 18 Giugno 2009 n. 69, si omette l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 06.07.2021, ha interposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 376/2021 emessa dal Giudice di pace di Pisa in data 28.05.2021
(procedimento R.G. n. 1929/2020), notificata in data 07.06.2021, con la quale è stata accolta la domanda proposta da volta ad accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere CP_1 il rimborso della quota parte delle spese di istruttoria e delle commissioni rete distributiva di cui al contratto di finanziamento di Cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 29.01.2014, pari a complessivi € 1.932,89, oltre interessi.
Ha sostenuto:
A) Con il primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato l'art. 125 sexies, primo comma, TUB alla luce della direttiva 2008/48/CE e della nota sentenza Lexitor;
- che infatti, il dato letterale emergente dall'art. 125 sexies TUB appare, infatti, chiaro e non fraintendibile, non risultando necessaria alcuna interpretazione differente;
- che la suddetta norma fa esplicito riferimento al diritto del consumatore ad ottenere, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso della sola parte del costo totale del credito che matura in funzione di attività che si protraggono per tutta la durata del prestito
(c.d. costi recurring), escludendo la parte che remunera attività svolte ed esaurite nella fase preliminare e di stipula del contratto (c.d. costi up front);
B) con il secondo motivo, che il Giudice di pace ha fatto erronea applicazione degli artt. 33 e
143 del Codice del consumo nella parte in cui ha ritenuto inefficace l'art. 8 delle condizioni generali di contratto in quanto pattuito in violazione della normativa consumeristica;
- che l'art. 8 del contratto non solo non viola la disciplina contenuta nel TUB in relazione ai diritti restitutori in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, ma risulta più favorevole per il contraente prevedendo la restituzione fino al e non oltre il 60% delle commissioni di rete distributiva;
- che, in assenza di tale pattuizione, la non sarebbe stata tenuta a rimborsare neppure CP_2
l'importo pari a € 1.691,99 immediatamente riconosciuto;
- che è pertanto esclusa, nel caso di specie, qualsiasi ipotesi di vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo.
Si è costituito in giudizio , contestando integralmente le opposte deduzioni e CP_1 chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
In particolare, ha dedotto:
- in rito, che l'atto di citazione in appello non apporta alcun motivo sufficiente a sovvertire l'esito della pronuncia di primo grado, configurandosi come pretestuoso;
- che il diritto a ricevere la restituzione della somma di € 1.932,89, oltre ad essere supportato dalle norme del TUB interpretate alla luce della giurisprudenza della CGUE e della
Cassazione, è stato sancito anche dal Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- che il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in conseguenza di una pronuncia della CGUE;
- che l'entrata in vigore dell'art. 11 octies della L. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del
D. L. 73/2021 (D. Sostegni bis) ha previsto la sostituzione dell'articolo 125 sexies previgente recependo integralmente l'interpretazione resa dalla Corte di Giustizia;
- che il diritto alla riduzione del costo totale del credito è sancito indiscutibilmente da entrambi i disposti (Direttiva art. 16 e norma interna art. 125 sexies TUB);
- che la mera interpretazione letterale dell'art. 125 sexies TUB non permette di pervenire ad una distinzione certa tra costi up front e recurring;
- che, prevedendo l'art. 125 sexies TUB il rimborso proporzionale di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la clausola elusiva del rimborso per alcuni costi - contenuta nel contratto di finanziamento - è da ritenersi nulla in quanto contraria a norme imperative;
- che le pattuizioni contrattuali finalizzate ad escludere il rimborso sono vessatorie anche ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo;
- che, nel caso di specie, non è intercorsa alcuna trattativa specifica tra professionista e consumatore rilevante ai sensi dell'art. 34 del Codice del consumo;
- che anche l'art. 127 TUB prevede che le parti non possano derogare alla normativa se non nel senso più favorevole al Consumatore;
- che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
***** Anteponendosi la disamina delle questioni di rito su quelle di merito (arg. ex art. 276,
comma II, c.p.c.), il Tribunale rileva che l'atto di appello, a dispetto della prospettazione di
, si sottrae alle censure d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. CP_1
Ciò premesso, l'impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole dell'errata interpretazione dell'art. 125 sexies, primo comma, TUB alla luce della direttiva 2008/48/CE e della nota sentenza “Lexitor” della CGUE.
La censura è infondata, apparendo condivisibile tanto la soluzione interpretativa del Giudice di
Pace, quanto l'impianto motivazionale, chiaro ed esaustivo, a mezzo del quale perviene alla stessa.
In sintesi, volendo ripercorrere i punti fondamentali della sentenza Lexitor della Corte di
Giustizia dell'Unione europea (11 settembre 2019, C-383/18), la divisione dei costi in due categorie, ripetibili e irripetibili – sostenuta in passato dagli interpreti e ribadita in questa sede Co da – minaccia l'effettività del diritto del cliente, perché stimolerebbe il finanziatore a sfruttare tutto il “margine di manovra” di cui dispone nella predisposizione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, per presentare una parte della propria remunerazione come irripetibile, caricando il “piatto” delle commissioni upfront, circostanza che già era stata osservata dalla
Banca d'Italia negli orientamenti di vigilanza.
Non può, allora, ammettersi “la presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [..] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” né la riduzione dei “soli costi espressamente correlati alla durata del contratto” poiché ciò “comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto” (punto 32 sentenza). Infine, “il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punto 33) e mette in discussione la stessa ammissibilità della suddivisione dei costi in due tipologie distinte, per causa e/o tempo di maturazione, in quanto in grado di pregiudicare l'effettività del diritto alla riduzione del costo totale del credito, cui deve darsi respiro alla stregua di un'interpretazione utile dell'art. 16 par.
1.
Sul punto, vi è oramai sempre maggiore convergenza in diritto vivente (cfr. Corte App. Firenze,
n. 1689/2024; Tribunale Napoli, sez. II, n. 10538/2024; Tribunale Lecco n. 619/2024; Tribunale
Torino 29/3/2023). Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
Esso si fonda sulla presenza di una clausola contrattuale deteriore rispetto alla disciplina di legge e, nella prospettazione della Banca insuscettibile di essere fulminata di nullità alla stregua degli artt. 33 e 143 Codice del Consumo.
Prospettazione, tuttavia, smentita da un oramai consolidato orientamento di giurisprudenza di legittimità e di merito, a cui il Tribunale aderisce, e per il quale “La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore…[omissis]”. Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola (Cass. sez.
II, n. 25977/2023; vedi anche Cass. Sez. I, n. 16550/2024). E ancora, sul punto, la previsione convenzionale di un'irripetibilità dei costi in senso totale o deteriore – come nel caso in esame – rispetto a quella normativamente prevista ex art. 125-sexies TUB (sulla cui interpretazione, anche prima della novella intervenuta, vedi ancora Cass. sez. II n. 25977/2023), è da ritenersi invalida. Come sostenuto in tema, “L'obbligo di rimborso non può, infatti, essere efficacemente escluso da una clausola contrattuale, come quella fatta valere dalla banca, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB)” (Trib. Livorno, n.
509/2020).
In definitiva, l'appello è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto della natura della controversia, avuto riguardo ai parametri medi, scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della concreta attività svolta.
Non sussistono i presupposti per l'invocata responsabilità ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore degli avv.ti Fabio Davini e Parte_1
Christian Ciferri in solido, dichiarati antistatari, delle spese di lite, liquidate in € 1.300,00 per compensi oltre spese generali 15% e C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. n. 115/2002.
Pisa, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.