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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 738/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4228/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE18404 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE12451 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE10500 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE7781 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha presentato ricorso per l'annullamento parziale di quattro avvisi di accertamento IMU relativi agli anni dal 2020 al 2023, tutti notificati il 07/07/2025:
1. Avviso n. T3/RE – 18404 per IMU anno 2020
2. Avviso n. T3/RE – 12451 per IMU anno 2021
3. Avviso n. T3/RE – 10500 per IMU anno 2022
4. Avviso n. T3/RE – 7781 per IMU anno 2023
Il Ricorrente contesta l'errata determinazione delle sanzioni amministrative relative agli anni 2020-2023, sostenendo che tali sanzioni sono state calcolate in violazione dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 472/92, che disciplina la modalità di irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni plurime accertate con unico processo verbale o atto di accertamento e chiede, in via principale, l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento sopra indicati, limitatamente alla parte riguardante le sanzioni amministrative ritenute erroneamente calcolate.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, secondo la normativa vigente (art. 1, comma 161, L. 296/2006 e art. 13 D.Lgs 471/1993), la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell'IMU è fissa e proporzionale per ogni singola annualità e non è cumulabile.
Il Comune ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, che esclude l'applicazione del cumulo giuridico alle violazioni relative al mancato versamento di imposte già liquidate. Pertanto, ha chiesto la conferma integrale degli avvisi impugnati e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi de quibus sono stati emessi per il mancato versamento dell'Imposta IMU, oltre interessi e sanzioni determinate nella misura del 30% per ciascuna annualità ritenuti censurabili dalla ricorrente per la mancata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico, che porterebbe ad una sanzione di minore importo rispetto a quella irrogata.
Il primo comma dell'art. 13, D.Lgs. 471/1997 dispone che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Parte Ricorrente ritiene di avere diritto all'applicazione del più favorevole sistema sanzionatorio del cd cumulo giuridico, previsto dall'art.12 del D.Lgs 472/1997, che in presenza di più infrazioni dello stesso tenore e della stessa indole, prevede l'irrogazione di un'unica sanzione che tenga conto della complessiva condotta omissiva o commissiva del soggetto portando ad una sanzione che risulterebbe meno gravosa rispetto a quella che scaturirebbe dalla sommatoria dei pesi imposti per le singole infrazioni commesse.
Tale disposizione, non può però essere applicata al caso che ci occupa che riguarda le violazioni di omesso/ parziale versamento, per le quali la normativa, comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, prevede espressamente l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento dell'imposta (o maggiore imposta) dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente.
La sanzione per omesso/parziale versamento, riguardando violazioni oggettive ed individuali non si presta ad alcuna agevolazione, salvo per quanto riguarda la tardività dei versamenti, in relazione ai quali lo stesso legislatore ha previsto delle riduzioni nel testo stesso dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni e l'ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
Nel solco dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. 5744/2021), che nell'affrontare la medesima questione giuridica, ricordando che l'art. 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997 deve coordinarsi con il successivo art. 13, ha stabilito che: “(le violazioni tributarie) che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dal d.lgs.
n. 472/1997, articolo 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento
è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale il d.lgs. n. 471/1997 (articolo 13) dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento”, l'agevolazione invocata dal ricorrente si ritiene non applicabile al caso di specie.
Ne consegue che i motivi di ricorso sono infondati e il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate a favore del
Comune di Milano in Euro 2.000,00.
Il Relatore Il Presidente
IE MA SC ER IC
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IC RT, Presidente
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Relatore
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4228/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE18404 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE12451 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE10500 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3/RE7781 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ordine dei Farmacisti delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha presentato ricorso per l'annullamento parziale di quattro avvisi di accertamento IMU relativi agli anni dal 2020 al 2023, tutti notificati il 07/07/2025:
1. Avviso n. T3/RE – 18404 per IMU anno 2020
2. Avviso n. T3/RE – 12451 per IMU anno 2021
3. Avviso n. T3/RE – 10500 per IMU anno 2022
4. Avviso n. T3/RE – 7781 per IMU anno 2023
Il Ricorrente contesta l'errata determinazione delle sanzioni amministrative relative agli anni 2020-2023, sostenendo che tali sanzioni sono state calcolate in violazione dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 472/92, che disciplina la modalità di irrogazione delle sanzioni in caso di violazioni plurime accertate con unico processo verbale o atto di accertamento e chiede, in via principale, l'annullamento parziale degli avvisi di accertamento sopra indicati, limitatamente alla parte riguardante le sanzioni amministrative ritenute erroneamente calcolate.
Il Comune di Milano si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, secondo la normativa vigente (art. 1, comma 161, L. 296/2006 e art. 13 D.Lgs 471/1993), la sanzione per omesso o insufficiente versamento dell'IMU è fissa e proporzionale per ogni singola annualità e non è cumulabile.
Il Comune ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, che esclude l'applicazione del cumulo giuridico alle violazioni relative al mancato versamento di imposte già liquidate. Pertanto, ha chiesto la conferma integrale degli avvisi impugnati e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli avvisi de quibus sono stati emessi per il mancato versamento dell'Imposta IMU, oltre interessi e sanzioni determinate nella misura del 30% per ciascuna annualità ritenuti censurabili dalla ricorrente per la mancata applicazione dell'istituto del cumulo giuridico, che porterebbe ad una sanzione di minore importo rispetto a quella irrogata.
Il primo comma dell'art. 13, D.Lgs. 471/1997 dispone che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
Parte Ricorrente ritiene di avere diritto all'applicazione del più favorevole sistema sanzionatorio del cd cumulo giuridico, previsto dall'art.12 del D.Lgs 472/1997, che in presenza di più infrazioni dello stesso tenore e della stessa indole, prevede l'irrogazione di un'unica sanzione che tenga conto della complessiva condotta omissiva o commissiva del soggetto portando ad una sanzione che risulterebbe meno gravosa rispetto a quella che scaturirebbe dalla sommatoria dei pesi imposti per le singole infrazioni commesse.
Tale disposizione, non può però essere applicata al caso che ci occupa che riguarda le violazioni di omesso/ parziale versamento, per le quali la normativa, comma 1 dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, prevede espressamente l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento dell'imposta (o maggiore imposta) dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente.
La sanzione per omesso/parziale versamento, riguardando violazioni oggettive ed individuali non si presta ad alcuna agevolazione, salvo per quanto riguarda la tardività dei versamenti, in relazione ai quali lo stesso legislatore ha previsto delle riduzioni nel testo stesso dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni e l'ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
Nel solco dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. 5744/2021), che nell'affrontare la medesima questione giuridica, ricordando che l'art. 12, c. 2, D.Lgs. 471/1997 deve coordinarsi con il successivo art. 13, ha stabilito che: “(le violazioni tributarie) che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dal d.lgs.
n. 472/1997, articolo 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento
è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale il d.lgs. n. 471/1997 (articolo 13) dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun mancato pagamento”, l'agevolazione invocata dal ricorrente si ritiene non applicabile al caso di specie.
Ne consegue che i motivi di ricorso sono infondati e il ricorso deve essere respinto e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese liquidate a favore del
Comune di Milano in Euro 2.000,00.
Il Relatore Il Presidente
IE MA SC ER IC