Art. 2. (Classificazione)
Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Essi sono classificati come segue:
Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;
1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;
2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;
3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;
4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o
lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica; ((2)) 5ª categoria (coefficiente 139):
A) LETTERA ABROGATA L. 28 MARZO 1962, N. 143 ; (1)
B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili; ((2)) 6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che la presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , e' inquadrato nelle categorie di cui alla tabella C annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:
Capi operai Categoria capi operai
1ª categoria (operai spe- Categoria operai specializ-
cializzati) zati
2ª categoria (operai quali- Categoria operai qualificati ficati) e primi verificatori
3ª categoria- (operai comu- Categoria operai comuni
ni e operai di controllo) di 1ª classe e verificato-
ri
5ª categoria (operaie ad- Categoria operai comuni.
dette alla lavorazione
del tabacco e all'impac
chettamento del sale)
Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza.
Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Essi sono classificati come segue:
Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;
1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali e' richiesto il piu' elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale del mestiere;
2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacita' nella qualifica professionale di mestiere;
3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacita' nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;
4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o
lavori per i quali non e' richiesta alcuna capacita' specifica; ((2)) 5ª categoria (coefficiente 139):
A) LETTERA ABROGATA L. 28 MARZO 1962, N. 143 ; (1)
B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili; ((2)) 6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 marzo 1962, n. 143 ha disposto (con l'art. 27) che la presente legge ha effetto dal 10 luglio 1961.
Ha inoltre disposto (con l'art. 21, commi 1 e 2) che "Il personale inquadrato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle categorie di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , e' inquadrato nelle categorie di cui alla tabella C annessa alla presente legge in base al seguente quadro di equiparazione:
Capi operai Categoria capi operai
1ª categoria (operai spe- Categoria operai specializ-
cializzati) zati
2ª categoria (operai quali- Categoria operai qualificati ficati) e primi verificatori
3ª categoria- (operai comu- Categoria operai comuni
ni e operai di controllo) di 1ª classe e verificato-
ri
5ª categoria (operaie ad- Categoria operai comuni.
dette alla lavorazione
del tabacco e all'impac
chettamento del sale)
Gli operai comuni e gli operai di controllo inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge nella 3ª categoria di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , assumono, rispettivamente, nella nuova categoria, la qualifica di operai comuni di 1ª classe e di verificatori; gli operai inquadrati nella 2ª categoria assumono la qualifica di operai qualificati". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "Gli operai che, alla data medesima risultino inquadrati nella 4ª e 5ª categoria di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , sono collocati, anche in soprannumero, nella categoria degli operai comuni della rispettiva pianta organica, ferma restando, anche agli effetti degli aumenti periodici della paga, l'anzianita' di servizio posseduta nella categoria di provenienza.