Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. CO Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5631/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA AGRIGENTO N.51, presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in PALERMO, CORSO CAMILLO FICOCCHIARO
APRILE N. 124, presso lo studio dell'Avv. GANCI ROSALIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 3/7/2009 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6/12/2024; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 4/12/2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1 . Status delle parti
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Assegnazione casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in Palermo
Passaggio Ciaikovsky n.14, individuata in Catasto Comune di Palermo al foglio
38, P.lla 4252, subalterno 22, con quanto in essa contenuto, resterà assegnata, alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai Parte_2 figli minori. Il sig. , entro il 31\12\2024, preleverà dalla casa Parte_1 coniugale, quanto di sua appartenenza, nonché i beni pertinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa come ad esempio: scrivania, impianto audio, televisione, stampante etc.
3. Affidamento figli minori e tempi di cura
I figli CO e resteranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con domicilio prevalente, ai fini anagrafici, presso l'abitazione coniugale assegnata alla sig.ra Parte_2
I sigg.ri eserciteranno congiuntamente la Parte_3 responsabilità sui minori provvedendo a curarne la crescita, l'educazione,
l'istruzione scolastica seguendone le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per i figli minori, i genitori dovranno confrontarsi, sempre, nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per i figli, relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie.
2 Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sui minori.
CO e trascorreranno con il padre i seguenti giorni: Per_1
SETTIMANA I – CO e saranno accuditi dal padre dal giovedì Per_1 uscita scuola sino al lunedì rientro a scuola.
SETTIMANA II – CO e saranno accuditi dal padre il Per_1 mercoledì uscita scuola sino al venerdì rientro scuola.
E così a rotazione nelle settimane successive.
Nei periodi non scolastici (tranne il periodo di vacanza estiva regolato successivamente) il prelievo dei minori e la riconsegna sarà effettuata presso il domicilio materno in Palermo Passaggio Ciaikovsky n.14, in orari concordati tra i genitori in relazione alle esigenze dei bambini ed alle attività lavorative svolte dai genitori.
Festività Natalizie
Durante le festività Natalizie, CO e trascorreranno, ad anni Per_1 alterni e seguendo il criterio della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il restante periodo di vacanze scolastiche sarà suddiviso tra i genitori per far sì che CO e possano trascorrere periodi continuativi, con l'uno o con l'altro, Per_1 dividendo equamente il periodo di vacanze scolastiche. I minori trascorreranno il 24 dicembre 2024 con la madre ed il 25 dicembre 2024 dalle ore 10,00 sino al 26 dicembre ore 10,00 con il padre, dal 26 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal 30 dicembre alle ore 19,00 al giorno 2 gennaio
2025 ore 19,00 con il padre, negli anni successivi le date sopra indicate saranno alternate.
Festività Pasquali
I minori trascorreranno le festività Pasquali, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore. La Pasqua e il Lunedì dell'Angelo 2025 saranno trascorsi dai minori con la madre.
Festività civili e religiose
Le ulteriori festività civili e religiose rimangono assorbite dai normali turni di accudimento.
Vacanze estive
3 Nel periodo di vacanze estive, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo esclusivo e continuativo con CO e di 15 giorni ad Per_1 agosto, in virtù di accordi che i genitori prenderanno in ordine alle date di riferimento che dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ciascun anno.
Nei periodi di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare i figli.
Ricorrenze figli e genitori
Durante tutte le ricorrenze importanti per i figli, i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa.
I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con i figli.
Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle esigenze dei minori, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di CO e
. Per_1
Deleghe per la scuola
I genitori potranno delegare persona di fiducia per accompagnare o prelevare i figli da scuola.
4. Contributo mantenimento figli minori
Considerati i tempi paritari di accudimento di CO e , Per_1 entrambi i genitori, provvederanno in maniera diretta al loro mantenimento, mentre condivideranno, al 50% le spese straordinarie secondo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori spese mediche relative a:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
4 sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es.
5 lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
6 5. Assegno unico per i figli
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla sig.ra ciò anche per conto del sig. e sarà versato, Parte_2 Parte_1 mensilmente, sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, Unicredit
n. 300231668 ed utilizzato per spese di abbigliamento, con eventuale integrazione nella misura del 50% ciascuno.
6. Dichiarazione di indipendenza economica
Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti con conseguente reciproca rinuncia a richiedere un contributo per il loro mantenimento.
7. Clausole accessorie - ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi
In ordine alla ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi si precisa che i coniugi sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno e indiviso, dei seguenti beni immobili:
a. appartamento sito in Palermo Passaggio Ciaikowsky n. 14, individuato in
Catasto Comune di Palermo al foglio 38, P.lla 4252, subalterno 22, interno 6, piano 2, Cat. A2 e relativa pertinenza individuata catastalmente Comune di
Palermo al foglio 38, P.lla 4252, subalterno 50, piano S1, Cat. C2, giusta atto di compravendita del 26.07.2011 ai rogiti del Notaio Avv. (Rep. Persona_2
n. 12764; Racc. n. 7625);
b. immobile sito in Cinisi (PA) in Contrada Jacopuzzi Camarrone snc, distinto al Catasto del Comune di Cinisi al foglio 10, p.lla 400, piano T, categoria A/7, giusta decreto di trasferimento del Tribunale di Palermo del
16.12.2013 n. Rep. 365/2013.
I coniugi precisano che sono coobbligati al pagamento della rata di mutuo n. 0813061017611 contratto, giusta atto pubblico ai rogiti del Notaio Avv.
(Rep. n. 12765; Racc. n. 7626) del 26.07.2011, con Persona_2 [...]
per l'acquisto dell'immobile indicato al punto a) per un Controparte_1 importo mensile di € 560,00 circa.
Le parti volendo definire, con il presente atto, ogni rapporto di natura personale e patrimoniale, convengono quanto segue:
La rata di mutuo indicata sopra verrà corrisposta mensilmente dalla sig.ra a partire dal mese successivo all'allontanamento dalla casa Parte_2
7 coniugale del sig. che si trasferirà in altro alloggio, sito in Parte_1
Palermo, Passaggio Ciaikowsky n.3, ove fisserà la dimora ove coabitare con
CO e nei giorni di personale accudimento mentre fisserà la Per_1 residenza anagrafica in Cinisi, Via Enrico Fermi n.14. La sig.ra Parte_2 nulla pretenderà dal marito a titolo di quota parte del mutuo corrisposto, tenuto conto che il sig. , rilasciando la casa coniugale prende in Parte_1 locazione un immobile di proprietà della famiglia per un canone Parte_2 di locazione di € 500,00 mensili, con contratto di locazione sottoscritto entro il 10 dicembre 2024 e con decorrenza dal 1° gennaio 2025. Ai fini di una perfetta equiparazione degli esborsi per la reciproca esigenza abitativa è, comunque, convenuto che il sig. verserà mensilmente alla Parte_1 sig.ra la differenza economica, pro quota parte del Parte_2
50%, tra la maggiore rata di mutuo e il minor importo del canone di locazione ciò fino alla concorrenza di un canone mensile pari all'importo della rata di mutuo mentre non ci sarà nessun dare/avere tra le parti qualora il sig.
[...]
dovesse locare altro e diverso immobile per un importo maggiore ad Parte_1
€ 560,00=.
La superiore pattuizione è espressamente condizionata all'esistenza contestuale di un contratto di locazione a nome del sig. ,in Parte_1 assenza della quale il predetto sarà obbligato a compartecipare per la sua quota parte al pagamento mensile della rata di mutuo fino alla naturale estinzione dello stesso.
La fruizione della cantina, pertinenza della casa coniugale, individuata catastalmente Comune di Palermo al foglio 38, P.lla 4252, subalterno 50, piano S1, Cat. C2, sarà garantita anche al sig. che, in detto locale, Parte_1 potrà continuare a custodire oggettistica di sua proprietà.
La fruizione dell'immobile indicato al punto b), che sarà la residenza anagrafica del sig. , sarà quadrimestrale con uso e godimento Parte_1 esclusivo, in modo alternato tra i comproprietari nei periodi di ciascun anno così suddivisi: dal 1° gennaio al 30 aprile, dal 1° maggio al 31 agosto e dal 1° settembre al 31 dicembre, ciò a rotazione in modo che vi sia un uso paritetico dell'immobile in comproprietà. La presente pattuizione ha decorrenza dal giorno 01 gennaio 2025 ed è stabilito che il primo periodo (01.01.2025-
8 30.04.2025) è dato in favore del sig. , poi seguirà l'alternanza Parte_1 nei periodi indicati e ciascuno dei comproprietari assumerà i costi di manutenzione ordinaria per il periodo di competenza.
Le spese di straordinaria manutenzione rimangono a carico di entrambi i comproprietari secondo le disposizioni codicistiche.
Nell'ipotesi in cui, nel periodo di rispettivo uso esclusivo detto immobile venga locato a terze persone, il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50% al netto delle spese di diretta imputazione.
8. Trasferimento sede legale Parte_4
Entro il 31 dicembre 2024 il sig. si obbliga a rimuovere la sede Parte_1 legale dello in altra sede. Parte_4
9. Oneri professionali
I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Caterina Mirto e Rosalia Ganci sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
10. Trasmissione atti allo Stato Civile competente
Disporre la trasmissione delle sentenze all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Palermo affinché proceda ai successivi adempimenti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 5631/2024:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 6/12/2024 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa
9 al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo n. 78 P. 2,
S. A, Anno 2009).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore CO Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
10