Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 07/02/2023, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 00868/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04929/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4929 del 2022, proposto da
MA PA IL, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ragone e Vincenzo Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
HE CO Di LA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. N.0024384/2022 del 23/09/2022 del Comune di Procida con la quale è stato denegato l'accesso agli atti formulato dallo stesso in data 11.08.2022;
- della nota prot. N.0026688/2022 del 17/10/2022, con la quale il Dirigente comunale Luca Imparato conferma la conclusione prevista nella nota del 23/09/2022 prot. 24384 ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con la domanda giudiziale in esame esponeva:
- di essere proprietario dell’immobile sito in Procida alla via Salette, n. 10, all’angolo con vico Cannetiello;
- che nell’edificio al civico n. 8 della medesima via Salette sarebbero stati in corso interventi edilizi di ampliamento verticale delle unità immobiliari esistenti;
- che, sul suddetto ristrutturando edificio sarebbe stato esposto un cartello con il n. SCIA 14465 del 06.07.2021 ed il nome del richiedente, CO di LA HE;
- che il mutamento della sagoma originaria, l’aumento di superfici e volumi dell’edificio in oggetto avrebbe fatto sorgere nel ricorrente l’interesse a conoscere lo stato dell’arte relativo al procedimento amministrativo autorizzativo, quindi ad “accedere alla SCIA ed ai relativi atti per fini difensivi”.
1.1. Di qui la istanza di accesso a tali atti, presentata al Comune di Procida in data 11 agosto 2022.
1.2. Con nota prot. n. 0024384/2022 del 23/9/2022 il Comune negava l’ostensione dei documenti, atteso “ che non risulta chiaro il rapporto di proprietario confinante dell’istante ovvero il requisito della vicinitas ”.
1.3. Il diniego, di poi, veniva confermato con atto del 17 ottobre 2022.
1.4. Avverso tali atti insorge il ricorrente avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso e, in particolare, che “ le abitazioni del ricorrente e del controinteressato sono separata dal vico Cannetiello, stradina avente una carreggiata di larghezza inferiore a 2 m. e, soprattutto, quella di proprietà del PA IL è totalmente sovrastata dagli ampliamenti e sopraelevazioni che sta realizzando il controinteressato ”, all’uopo corroborando le allegazioni anche mercè documentazione fotografica.
1.5. Non si costituiva il Comune di Procida e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 18 gennaio 2023.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. E, invero, indubbia è la legittimazione all’accesso della parte ricorrente, comechè funzionale:
- all’esercizio delle proprie indefettibili guarentigie di titolare del diritto dominicale sul bene immobile confinante;
- a consentire, indi, la verifica della correttezza della posizione del confinante, e dei lavori da questi eseguiti sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
2.2. Non è dubbia la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto del ricorrente all’ottenimento degli atti sulla scorta dei quali -sull’area viciniore- risulterebbero realizzati taluni lavori edilizi che si assumono lesivi della sfera giuridica di parte ricorrente.
2.3. Invero, la posizione “conoscitiva” azionata dal ricorrente con la istanza dell’11 agosto 2022 è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al retto godimento del proprio diritto di proprietà ed alla esigenza di verificare che -su detto diritto- non abbia inciso l’ agere illegittimo di altri soggetti, segnatamente di quelli aventi una relazione di inerenza immediata con un fondo confinante.
2.4. E tanto basta a disvelare la esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti richiesti (ove sussistenti) e indi costituivo di una posizione legittimante.
2.3. Del resto, è insegnamento ricevuto quello in forza del quale il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l’immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quodammodo , si ignori la effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare:
- di un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell’organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente (CdS, VI, 18 maggio 2020, n. 3120; Id. id., 9 gennaio 2020, n. 183; TAR Campania, VII, 4515/19; TAR Campania 4426/16); sussiste, invero, l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante, formulatagli dal relativo proprietario, il quale, per tale aspetto che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività, subendo gli effetti nocivi immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà, onde egli è titolare di una posizione di interesse legittimo all'esercizio dei tali poteri di vigilanza e, quindi, può proporre l'azione a seguito del silenzio ai sensi dell’art. 31 c.p.a. (TAR Campania, VI, 15 giugno 2020, n. 2385; TAR Lombardia, II, 28 settembre 2018 n. 2171);
- ancor prima, ed in guisa preventiva, di un interesse diretto, concreto e attuale, a conoscere gli atti e i documenti relativi alle attività edilizie del confinante.
2.4. Dalle considerazioni tutte innanzi esposte discende la illegittimità del contegno negativo e serbato sulla istanza di accesso avanzata dal ricorrente e, dunque, l’accoglimento del ricorso, con il conseguente obbligo per il Comune di Procida di esibire tutta la documentazione richiesta con la domanda del 11 agosto 2022, vale a dire:
- “ SCIA 14465 del 06.07.2021, richiedente CO di LA HE;
- documentazione relativa agli esiti di eventuali sopralluoghi, con particolare riferimento al verbale completo di documentazione fotografica ed agli eventuali provvedimenti sanzionatori emessi” .
3. Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla intimata Amministrazione di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna il Comune di Procida al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO