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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3865/2019 posta in deliberazione il giorno 16.10.2024
TRA
( ) Pt_1 Controparte_1 C.F._1
Avv. TESTA GIANFRANCO;
E
) CP_2 P.IVA_1
Avv.ti PESENTI MARCO, DAMINELLI SIMONA, Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
E
[...]
) Controparte_7 P.IVA_2
Avv. PISELLI FRANCESCO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1300/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza non definitiva cui si rinvia per lo svolgimento del processo questa
Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha così disposto:
“Dichiara che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non è dovuta per il conto 401241110 per l'intera durata del rapporto e per il conto
65111632 poi 400919455 fino al 16.6.2006. Rigetta i motivi di appello concernenti la nullità della clausola relativa agli interessi per il contratto di finanziamento e la nullità della fideiussione. “; ha inoltre disposto un supplemento di ctu per accertare “ il saldo debitore del conto401241110 e del conto 400919455 ed il debito del finanziamento contabilizzando tempo per tempo i singoli pagamenti effettuati dalla verificandone l'incidenza CP_8
sul saldo alla revoca del finanziamento ovvero sul saldo finale.”
Espletata la ctu, precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
2, Preliminarmente si osserva che essendo subentrata, quale Controparte_7
cessionaria, nella posizione creditoria di sussiste la CP_2
legittimazione passiva, non avendo il giudizio ad oggetto una ripetizione dell'indebito.
3. Va premesso che ogni questione decisa con la sentenza non definitiva non è riesaminabile in questa sede .
4. La ctu espletata integrata dai chiarimenti forniti in data 26.9.2024 è esente da vizi e meritevole di pieno consenso anche in relazione alle condivisibili risposte alle osservazioni dei cc.tt.pp che si intendono integralmente richiamate.
Va premesso, con riferimento a quanto osservato dall'appente nella comaprsa sonclsionale, che non si verte in una questione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, non essendo stato contestato che esso fosse stato stipulato per iscritto, ma di difetto di produzione dello stesso e che l'accertamento peritale è stato circoscritto alle specifiche doglianze contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ( illegittimità della capitalizzazione trimestrale e usurarietà)
2 non essendo state contestate le altre condizioni contrattuali, sicchè correttemante il ctu ha applicato le altre condizioni contrattuali non attinte da nullità)
In sintesi dalla ctu è risultato quanto segue.
“ Conto corrente n. 401241110
Il CTU, considerata la mancanza in atti del contratto, ha provveduto alla ricostruzione delle operazioni del conto dal 26.11.2009 al 16.07.2014, con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, con esclusione della cms e delle spese. Il saldo del conto corrente ricalcolato risulta pari a - € 207.313,77, dato da -174.197,19 oltre interessi ricalcolati non capitalizzati pari ad € 11.373,65 ( rectius € 33.116,58 come da chiarimenti in data 26.9.2024) ; il saldo banca alla stessa data risultava - € 302.675,14. Conto corrente n. 65111632 poi 400919455 Il CTU ha provveduto al ricalcolo delle operazioni relative al suddetto conto dal 10.12.1998 al 03.09.2014 escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi, con applicazione dei tassi e delle spese contrattualmente previste ed esclusione della CMS non validamente determinata. Il saldo ricalcolato risulta pari ad - € 124.661,11 dato da - € 85.528,40 oltre interessi ricalcolati non capitalizzati pari ad - € 39.132,71; il saldo risultante dagli estratti conto bancari alla chiusura del rapporto era pari ad - € 146.998,30. Finanziamento Contr Il CTU, considerando i versamenti effettuati dal per incentivi alla data del 31.08.2014 ed alla data del 31.10.2018 (come risultante dalla documentazione in atti), espone le seguenti risultanze: Contr
- versamenti da ottobre 2011 ad agosto 2014 € 150.303,20: pertanto alla suddetta data il debito residuo del finanziamento è dato dalla differenza tra € 370.863,17 - € 150.303,20, pari ad € 220.559,97; Contr
- versamenti alla data del 31.10.2018 € 332.248,09: pertanto alla suddetta data il debito residuo del finanziamento è dato dalla differenza tra € 370.863,17 -
€ 332.248,09, pari ad € 38.615,08.
A tale proposito il ctu nei chiarimenti ha specificato: “ Inoltre, con riferimento agli Contr incentivi il CTU, ai fini della corretta rappresentazione del debito residuo per il rimborso del mutuo chirografario, ha rilevato che tra ed Controparte_9 il gestore dei servizi energetici era stata stipulata, in data 10.10.2011, CP_8 apposita convenzione relativa alle tariffe del fotovoltaico. Successivamente, con scrittura privata in data 19.10.2011 per atto Notaio in Terracina, Persona_1 rep. n. 98332, registrato a Latina il 20.10.2011 al n. 14019, società CP_9
[... aveva ceduto pro solvendo alla tutti i crediti presenti e futuri CP_2 Contr vantati verso il derivanti dalla suddetta convenzione per il riconoscimento
3 delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, realizzati da nel sito ubicato in Castelforte (LT) via CP_9 delle Terme 417. Contr Il CTU ha rilevato che agli atti di causa risultano depositati prospetti del relativi alle fatture rimborsate alla società per incentivi relative Controparte_9 al periodo da ottobre 2011 ad ottobre 2018, riportanti gli importi effettivamente erogati senza alcun'altra specificazione, non risulta inoltre alcun prospetto con evidenza specifica delle singole rate di ammortamento pagate, pertanto ha provveduto a sommare i suddetti importi.
Contr Osserva infine la Corte che le fatture che verranno rimborsate dal esse andranno ad incidere sul debito da finanziamento per periodi non oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che il debito degli appellanti per i saldi dei conti correnti ammonta ad € 331.974,88 ( 207.313,77 + 124.661,11), mentre il debito del contratto di finanziamento ammonta ad € 38.615,08.
Gli appellanti vanno pertanto condannati a pagare i suddetti importi.
Il notevole divario tra petitum della e liquidato impone la compensazione CP_10
dei 2/3 delle spese di lite, che vanno pertanto riliquidate anche per il primo grado dovendosi tenere conto del diverso valore della pretesa creditoria.
Ex art.92 tutte le spese di ctu, sia del primo grado, sia di questo grado , vanno poste a carico in solido dei creditori dato il notevole divario delle risultanze contabili prive di affidabilità.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido
[...]
e a pagare a € CP_11 Controparte_12 Controparte_7
331.974,88, oltre interessi )nonché € 38.615,08 e alla rifusione in favore e di in solido fra loro ex latere Controparte_7 CP_2
creditorum , di 1/3 delle spese di lite, quota che liquida come segue : per il primo grado in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, per questo grado in €
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Pone definitivamente a carico di e di tutte le spese di ctu. Controparte_7 CP_2
4 Roma, 4.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3865/2019 posta in deliberazione il giorno 16.10.2024
TRA
( ) Pt_1 Controparte_1 C.F._1
Avv. TESTA GIANFRANCO;
E
) CP_2 P.IVA_1
Avv.ti PESENTI MARCO, DAMINELLI SIMONA, Controparte_3
, , , Controparte_4 Controparte_5
Controparte_6
E
[...]
) Controparte_7 P.IVA_2
Avv. PISELLI FRANCESCO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1300/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con sentenza non definitiva cui si rinvia per lo svolgimento del processo questa
Corte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ha così disposto:
“Dichiara che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non è dovuta per il conto 401241110 per l'intera durata del rapporto e per il conto
65111632 poi 400919455 fino al 16.6.2006. Rigetta i motivi di appello concernenti la nullità della clausola relativa agli interessi per il contratto di finanziamento e la nullità della fideiussione. “; ha inoltre disposto un supplemento di ctu per accertare “ il saldo debitore del conto401241110 e del conto 400919455 ed il debito del finanziamento contabilizzando tempo per tempo i singoli pagamenti effettuati dalla verificandone l'incidenza CP_8
sul saldo alla revoca del finanziamento ovvero sul saldo finale.”
Espletata la ctu, precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
2, Preliminarmente si osserva che essendo subentrata, quale Controparte_7
cessionaria, nella posizione creditoria di sussiste la CP_2
legittimazione passiva, non avendo il giudizio ad oggetto una ripetizione dell'indebito.
3. Va premesso che ogni questione decisa con la sentenza non definitiva non è riesaminabile in questa sede .
4. La ctu espletata integrata dai chiarimenti forniti in data 26.9.2024 è esente da vizi e meritevole di pieno consenso anche in relazione alle condivisibili risposte alle osservazioni dei cc.tt.pp che si intendono integralmente richiamate.
Va premesso, con riferimento a quanto osservato dall'appente nella comaprsa sonclsionale, che non si verte in una questione di nullità dei contratti per difetto di forma scritta, non essendo stato contestato che esso fosse stato stipulato per iscritto, ma di difetto di produzione dello stesso e che l'accertamento peritale è stato circoscritto alle specifiche doglianze contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ( illegittimità della capitalizzazione trimestrale e usurarietà)
2 non essendo state contestate le altre condizioni contrattuali, sicchè correttemante il ctu ha applicato le altre condizioni contrattuali non attinte da nullità)
In sintesi dalla ctu è risultato quanto segue.
“ Conto corrente n. 401241110
Il CTU, considerata la mancanza in atti del contratto, ha provveduto alla ricostruzione delle operazioni del conto dal 26.11.2009 al 16.07.2014, con applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, senza alcuna capitalizzazione degli interessi, con esclusione della cms e delle spese. Il saldo del conto corrente ricalcolato risulta pari a - € 207.313,77, dato da -174.197,19 oltre interessi ricalcolati non capitalizzati pari ad € 11.373,65 ( rectius € 33.116,58 come da chiarimenti in data 26.9.2024) ; il saldo banca alla stessa data risultava - € 302.675,14. Conto corrente n. 65111632 poi 400919455 Il CTU ha provveduto al ricalcolo delle operazioni relative al suddetto conto dal 10.12.1998 al 03.09.2014 escludendo ogni forma di capitalizzazione degli interessi, con applicazione dei tassi e delle spese contrattualmente previste ed esclusione della CMS non validamente determinata. Il saldo ricalcolato risulta pari ad - € 124.661,11 dato da - € 85.528,40 oltre interessi ricalcolati non capitalizzati pari ad - € 39.132,71; il saldo risultante dagli estratti conto bancari alla chiusura del rapporto era pari ad - € 146.998,30. Finanziamento Contr Il CTU, considerando i versamenti effettuati dal per incentivi alla data del 31.08.2014 ed alla data del 31.10.2018 (come risultante dalla documentazione in atti), espone le seguenti risultanze: Contr
- versamenti da ottobre 2011 ad agosto 2014 € 150.303,20: pertanto alla suddetta data il debito residuo del finanziamento è dato dalla differenza tra € 370.863,17 - € 150.303,20, pari ad € 220.559,97; Contr
- versamenti alla data del 31.10.2018 € 332.248,09: pertanto alla suddetta data il debito residuo del finanziamento è dato dalla differenza tra € 370.863,17 -
€ 332.248,09, pari ad € 38.615,08.
A tale proposito il ctu nei chiarimenti ha specificato: “ Inoltre, con riferimento agli Contr incentivi il CTU, ai fini della corretta rappresentazione del debito residuo per il rimborso del mutuo chirografario, ha rilevato che tra ed Controparte_9 il gestore dei servizi energetici era stata stipulata, in data 10.10.2011, CP_8 apposita convenzione relativa alle tariffe del fotovoltaico. Successivamente, con scrittura privata in data 19.10.2011 per atto Notaio in Terracina, Persona_1 rep. n. 98332, registrato a Latina il 20.10.2011 al n. 14019, società CP_9
[... aveva ceduto pro solvendo alla tutti i crediti presenti e futuri CP_2 Contr vantati verso il derivanti dalla suddetta convenzione per il riconoscimento
3 delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, realizzati da nel sito ubicato in Castelforte (LT) via CP_9 delle Terme 417. Contr Il CTU ha rilevato che agli atti di causa risultano depositati prospetti del relativi alle fatture rimborsate alla società per incentivi relative Controparte_9 al periodo da ottobre 2011 ad ottobre 2018, riportanti gli importi effettivamente erogati senza alcun'altra specificazione, non risulta inoltre alcun prospetto con evidenza specifica delle singole rate di ammortamento pagate, pertanto ha provveduto a sommare i suddetti importi.
Contr Osserva infine la Corte che le fatture che verranno rimborsate dal esse andranno ad incidere sul debito da finanziamento per periodi non oggetto del presente giudizio.
Ne consegue che il debito degli appellanti per i saldi dei conti correnti ammonta ad € 331.974,88 ( 207.313,77 + 124.661,11), mentre il debito del contratto di finanziamento ammonta ad € 38.615,08.
Gli appellanti vanno pertanto condannati a pagare i suddetti importi.
Il notevole divario tra petitum della e liquidato impone la compensazione CP_10
dei 2/3 delle spese di lite, che vanno pertanto riliquidate anche per il primo grado dovendosi tenere conto del diverso valore della pretesa creditoria.
Ex art.92 tutte le spese di ctu, sia del primo grado, sia di questo grado , vanno poste a carico in solido dei creditori dato il notevole divario delle risultanze contabili prive di affidabilità.
PQM
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in solido
[...]
e a pagare a € CP_11 Controparte_12 Controparte_7
331.974,88, oltre interessi )nonché € 38.615,08 e alla rifusione in favore e di in solido fra loro ex latere Controparte_7 CP_2
creditorum , di 1/3 delle spese di lite, quota che liquida come segue : per il primo grado in € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen, per questo grado in €
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Pone definitivamente a carico di e di tutte le spese di ctu. Controparte_7 CP_2
4 Roma, 4.12.2024
IL PRESIDENTE EST.
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