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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3052/2024 promossa da:
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 07.07.1957 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua JO Resende Costa Pai, 562; C.F._1
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 02.02.1983 (C.F.C.P.F. Controparte_1
) e residente a [...]alla Rua JO Resende Costa Pai, 562; C.F._2 [...]
, nato a [...]-MG (BRASILE), il 20.07.1984 (C.F.C.P.F. ) CP_2 C.F._3
e residente a [...]alla Rua da Groelandia, 255; , Controparte_3 nata a [...]-MG (BRASILE), il 25.09.1960 (C.F. C.P.F. ) e residente a [...]C.F._4
Horizonte-MG alla Rua Paulo Diniz Carneiro, 191, apto 1202; nata a Controparte_4
Rio De Janeiro-RJ (BRASILE), il 03.05.1987 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._5
Horizonte-MG alla Rua Expedicionario Alicio, 245; , nata a [...] Controparte_5
Horizonte-MG (BRASILE), il 20.08.1959 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._6 alla Rua Pamplona, 191, apto 104; , nato a [...]-SE Controparte_6 Parte_2
(BRASILE), il 04.01.1973 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Ribeiro C.F._7 de Barros, 253, apto 165; nato a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_7
26.02.1985 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]
Figueiredo, 193, interno 30; nata a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_8
1 18.09.1986 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]
Quintiliano Silva, 37, interno 602; nata a [...] Controparte_9
Fabriciano-MG (BRASILE), il 25.10.1962 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._10
a Alameda Sao Gotardo, 523; nata a [...]-MG CP_10 Controparte_9
(BRASILE), il 29.10.1980 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]a Alameda C.F._11
Lucerna, 960; nata -M (BRASILE), il 28.01.1964 Parte_3
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Chicago, 146, apto 802; C.F._12
nato a [...]-MG (BRASILE), il 11.07.1996 (C.F.C.P.F. Controparte_11
) e residente a [...]alla Rua Chicago, 146, apto 802; C.F._13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo (C.F.
; fax 091.7656684; pec: ed elettivamente C.F._14 Email_1 domiciliati presso il suo studio legale sito in Palermo, via r.l. 24, n.8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1
ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_1 Persona_1 [...] ovvero ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_2 Persona_2 CP_13 ovvero ovvero ovvero nato a CP_14 Persona_2 CP_15 Persona_3
Portigliola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 25.11.1859 da padre ignoto e Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 3) il quale aveva sposato in Italia in data 15.05.1885 (cfr. Persona_5
2 doc. in atti n. 5) ed era successivamente emigrato con la moglie in Brasile. Dalla loro unione matrimoniale erano nate in Brasile le figlie: in data 04.08.1894 (cfr. doc. in atti n. 6) e Persona_6 in data 04.03.1905 (cfr. doc. in atti n. 25). Persona_7
L'avo italiano una volta emigrato in Brasile, era morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_6
- ella in data 16.04.1920 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 7) e da questa unione nascevano i figli: in data Controparte_16
25.03.1928 (cfr. doc. in atti n. 8) e in data 25.06.1933 (cfr. doc. in Controparte_6 Pt_1 atti n. 20).
- , in data 11.06.1952, contraeva matrimonio con Controparte_16 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale nascevano le figlie: Persona_9
1) , in data 07.07.1957 (cfr. doc. in atti n. 10) - odierna Parte_1 ricorrente - la quale, in data 16.12.1978 contraeva matrimonio con (cfr. CP_17 Pt_1 doc. in atti n. 11) e da questa unione nascevano i figli: in data Controparte_1 Pt_1
02.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 12) - odierna ricorrente; in data Controparte_2
20.07.1984 (cfr. doc. in atti n. 14) - odierno ricorrente;
2) , in data 25.09.1960 (cfr. doc. in atti n. 15) - odierna Controparte_3 ricorrente - la quale, in data 31.12.1982, contraeva matrimonio con CE HO
GA (cfr. doc. in atti n. 16) e da questa unione nasceva la figlia CP_4 in data 03.05.1987 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierna ricorrente – la quale, in data
[...]
02.07.2009, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18). Persona_10
- , in data 17.02.1956, contraeva matrimonio con Persona_11 Controparte_18
(cfr. doc. in atti n. 21) e da questa unione nascevano i figli:
[...]
1) in data 20.08.1959 (cfr. doc. in atti n. 22) – odierna ricorrente Controparte_5
- la quale in data 09.06.1990 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_12 atti n. 23);
2) in data 04.01.1973 (cfr. doc. in atti n. 24) – odierno Persona_13
3 ricorrente.
Con riferimento alla discendenza di Persona_7
- ella in data 06.03.1923 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_14
26) e dalla loro unione coniugale nascevano le figlie:
1) in data 29.02.1924 (cfr. doc. in atti n. 27); Persona_15
2) in data 01.02.1930 (cfr. doc. in atti n. 35). Persona_16
- contraeva matrimonio in data 02.05.1952 con (cfr. doc. Persona_15 Persona_17 in atti n. 28) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 14.10.1957 il figlio Persona_18
(cfr. doc. in atti n. 29) il quale, in data 10.09.1984 contraeva matrimonio con
[...] Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 30) e da questa unione nascevano gli odierni ricorrenti:
[...] [...]
in data 26.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 31) e in data CP_7 Controparte_8
18.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 33).
- contraeva matrimonio in data 05.05.1961 con Persona_16 Persona_20
(cfr. doc. in atti n. 36) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
1) in data 25.10.1962 (cfr. doc. in atti n. 37) la quale sposava Controparte_9 il 24.05.1980 e da questa unione nasceva in data 29.10.1980 Persona_21 [...]
– odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio con Persona_22 [...]
(cfr. doc. in atti n. 40); Persona_23
2) in data 28.01.1964 (cfr. doc. in atti n. 41), la quale in data Parte_3
14.01.1989 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_24
42) e da questa unione nasceva in data 11.07.1996 (cfr. Controparte_11 doc. in atti n. 43) – odierno ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna
4 che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CP_12 CP_12 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
08.04.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_12 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa. In tema di infondatezza della domanda, il CP_12 argomentava, invece, che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis; in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Crocè Giovanna per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
5 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali l'avo capostipite sia stato generalizzato come
[...]
ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_2 Persona_2 Persona_2
ovvero ovvero ovvero ovvero CP_13 CP_14 Persona_2 CP_15 Per_3
, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la
[...] corrispondenza della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre
(eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_19 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_19
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato
6 elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alle figlie e al momento della nascita. Persona_6 Persona_25
Tuttavia, entrambe le figlie avevano contratto matrimonio con cittadini brasiliani in epoca pre- costituzionale, generando, sempre in epoca pre-costituzionale, la loro prole.
In particolare, aveva sposato in data 16.04.1920 il cittadino brasiliano JO Persona_6 Per_8
(cfr. doc. in atti n. 7) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati
[...] Persona_8 [...]
in data 25.03.1928 (cfr. doc. in atti n. 8) e Controparte_16 Controparte_6
7 CP_1
in data 25.06.1933 (cfr. doc. in atti n. 20). aveva contratto matrimonio con il Persona_25 cittadino brasiliano in data 06.03.1923 (cfr. doc. in atti n. 26) e Persona_14 dall'anzidetta unione coniugale erano nate le figlie in data 29.02.1924 e Persona_15 [...]
in data 01.02.1930 (cfr. doc. in atti n. 35). Da tali sequenze genealogiche rileva la Persona_16 discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da e Persona_6 Per_25 ai loro discendenti, ricorrenti inclusi.
[...]
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Le cittadine e rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non Persona_6 Persona_25 potevano trasmettere il proprio status civitatis ai rispettivi figli , Controparte_16
, e Ciò in quanto la già Persona_26 Persona_15 Persona_16 menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato,
8 ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Costituisce fatto notorio, infatti, l'attuale orientamento dei che considera cittadini italiani Parte_4 iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra e i propri figli Persona_6 Controparte_16
(nata il [...]) e (nato il [...]) e tra
[...] Persona_26
e le proprie figlie (nata il [...]) e Persona_25 Persona_15 Persona_16
(nata il [...]) questi avrebbero avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbero potuta tramandare ai loro discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318). Sul punto si evidenzia che parte resistente non ha allegato né provato l'esistenza di una espressa rinunzia o di qualsivoglia atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa) della cittadinanza italiana da parte dell'avo capostipite.
11 Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. Persona_27
3), il quale era deceduto in Brasile senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n.
rilasciato in data 26.11.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria NumeroDiCartaIden_1
Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge che
“fino alla presente data NON RISULTA NESSUN REGISTRO DI NATURALIZZAZIONE in nome di o Persona_1 Persona_1
o o o Persona_1 Persona_2 Per_2
o o o
[...] CP_13 CP_14 Persona_28 CP_15
o , figlio di e di , nato in [...] il [...]” Persona_3 Persona_4 Per_29
(cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_27 per via paterna alle figlie e le quali per rapporto di maternità, l'hanno Persona_6 Persona_25 trasmessa ai rispettivi figli, e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 07.07.1957; ,
[...] Controparte_1 nata a [...]-MG (BRASILE), il 02.02.1983; nato a [...] Controparte_2
Horizonte-MG (BRASILE), il 20.07.1984; , nata a [...]- Controparte_3
MG (BRASILE), il 25.09.1960; nata a [...]-RJ (BRASILE), Controparte_4 il 03.05.1987; , nata a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_5
20.08.1959; , nato a [...]-SE (BRASILE), il 04.01.1973; Persona_13
12 nato a [...]-MG (BRASILE), il 26.02.1985; Controparte_7 CP_8
nata a [...]-MG (BRASILE), il 18.09.1986;
[...] Controparte_9
nata a [...]-MG (BRASILE), il 25.10.1962; nata
[...] Persona_22
a EL Fabriciano-MG (BRASILE), il 29.10.1980; nata Parte_3
-M (BRASILE), il 28.01.1964; nato a [...]- Controparte_11
MG (BRASILE), il 11.07.1996, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_20 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
9 3 Ibidem
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3052/2024 promossa da:
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 07.07.1957 (C.F. Parte_1
C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua JO Resende Costa Pai, 562; C.F._1
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 02.02.1983 (C.F.C.P.F. Controparte_1
) e residente a [...]alla Rua JO Resende Costa Pai, 562; C.F._2 [...]
, nato a [...]-MG (BRASILE), il 20.07.1984 (C.F.C.P.F. ) CP_2 C.F._3
e residente a [...]alla Rua da Groelandia, 255; , Controparte_3 nata a [...]-MG (BRASILE), il 25.09.1960 (C.F. C.P.F. ) e residente a [...]C.F._4
Horizonte-MG alla Rua Paulo Diniz Carneiro, 191, apto 1202; nata a Controparte_4
Rio De Janeiro-RJ (BRASILE), il 03.05.1987 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._5
Horizonte-MG alla Rua Expedicionario Alicio, 245; , nata a [...] Controparte_5
Horizonte-MG (BRASILE), il 20.08.1959 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._6 alla Rua Pamplona, 191, apto 104; , nato a [...]-SE Controparte_6 Parte_2
(BRASILE), il 04.01.1973 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Ribeiro C.F._7 de Barros, 253, apto 165; nato a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_7
26.02.1985 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]
Figueiredo, 193, interno 30; nata a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_8
1 18.09.1986 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]
Quintiliano Silva, 37, interno 602; nata a [...] Controparte_9
Fabriciano-MG (BRASILE), il 25.10.1962 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]C.F._10
a Alameda Sao Gotardo, 523; nata a [...]-MG CP_10 Controparte_9
(BRASILE), il 29.10.1980 (C.F.C.P.F. ) e residente a [...]a Alameda C.F._11
Lucerna, 960; nata -M (BRASILE), il 28.01.1964 Parte_3
(C.F.C.P.F. ) e residente a [...]alla Rua Chicago, 146, apto 802; C.F._12
nato a [...]-MG (BRASILE), il 11.07.1996 (C.F.C.P.F. Controparte_11
) e residente a [...]alla Rua Chicago, 146, apto 802; C.F._13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Stella La Malfa del Foro di Palermo (C.F.
; fax 091.7656684; pec: ed elettivamente C.F._14 Email_1 domiciliati presso il suo studio legale sito in Palermo, via r.l. 24, n.8, giusta procura alle liti autenticata, tradotta e apostillata in foglio separato e allegato al presente atto.
-ricorrenti-
contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_12 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
) e domiciliato ope legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria P.IVA_2
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1
ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_1 Persona_1 [...] ovvero ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_2 Persona_2 CP_13 ovvero ovvero ovvero nato a CP_14 Persona_2 CP_15 Persona_3
Portigliola, comune in provincia di Reggio Calabria (RC), il 25.11.1859 da padre ignoto e Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 3) il quale aveva sposato in Italia in data 15.05.1885 (cfr. Persona_5
2 doc. in atti n. 5) ed era successivamente emigrato con la moglie in Brasile. Dalla loro unione matrimoniale erano nate in Brasile le figlie: in data 04.08.1894 (cfr. doc. in atti n. 6) e Persona_6 in data 04.03.1905 (cfr. doc. in atti n. 25). Persona_7
L'avo italiano una volta emigrato in Brasile, era morto senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In particolare, nell'atto introduttivo, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Persona_6
- ella in data 16.04.1920 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_8 atti n. 7) e da questa unione nascevano i figli: in data Controparte_16
25.03.1928 (cfr. doc. in atti n. 8) e in data 25.06.1933 (cfr. doc. in Controparte_6 Pt_1 atti n. 20).
- , in data 11.06.1952, contraeva matrimonio con Controparte_16 [...]
(cfr. doc. in atti n. 9) e dalla loro unione coniugale nascevano le figlie: Persona_9
1) , in data 07.07.1957 (cfr. doc. in atti n. 10) - odierna Parte_1 ricorrente - la quale, in data 16.12.1978 contraeva matrimonio con (cfr. CP_17 Pt_1 doc. in atti n. 11) e da questa unione nascevano i figli: in data Controparte_1 Pt_1
02.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 12) - odierna ricorrente; in data Controparte_2
20.07.1984 (cfr. doc. in atti n. 14) - odierno ricorrente;
2) , in data 25.09.1960 (cfr. doc. in atti n. 15) - odierna Controparte_3 ricorrente - la quale, in data 31.12.1982, contraeva matrimonio con CE HO
GA (cfr. doc. in atti n. 16) e da questa unione nasceva la figlia CP_4 in data 03.05.1987 (cfr. doc. in atti n. 17) - odierna ricorrente – la quale, in data
[...]
02.07.2009, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 18). Persona_10
- , in data 17.02.1956, contraeva matrimonio con Persona_11 Controparte_18
(cfr. doc. in atti n. 21) e da questa unione nascevano i figli:
[...]
1) in data 20.08.1959 (cfr. doc. in atti n. 22) – odierna ricorrente Controparte_5
- la quale in data 09.06.1990 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_12 atti n. 23);
2) in data 04.01.1973 (cfr. doc. in atti n. 24) – odierno Persona_13
3 ricorrente.
Con riferimento alla discendenza di Persona_7
- ella in data 06.03.1923 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_14
26) e dalla loro unione coniugale nascevano le figlie:
1) in data 29.02.1924 (cfr. doc. in atti n. 27); Persona_15
2) in data 01.02.1930 (cfr. doc. in atti n. 35). Persona_16
- contraeva matrimonio in data 02.05.1952 con (cfr. doc. Persona_15 Persona_17 in atti n. 28) e dalla loro unione coniugale nasceva in data 14.10.1957 il figlio Persona_18
(cfr. doc. in atti n. 29) il quale, in data 10.09.1984 contraeva matrimonio con
[...] Persona_19
(cfr. doc. in atti n. 30) e da questa unione nascevano gli odierni ricorrenti:
[...] [...]
in data 26.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 31) e in data CP_7 Controparte_8
18.09.1986 (cfr. doc. in atti n. 33).
- contraeva matrimonio in data 05.05.1961 con Persona_16 Persona_20
(cfr. doc. in atti n. 36) e dalla loro unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
1) in data 25.10.1962 (cfr. doc. in atti n. 37) la quale sposava Controparte_9 il 24.05.1980 e da questa unione nasceva in data 29.10.1980 Persona_21 [...]
– odierna ricorrente, la quale contraeva matrimonio con Persona_22 [...]
(cfr. doc. in atti n. 40); Persona_23
2) in data 28.01.1964 (cfr. doc. in atti n. 41), la quale in data Parte_3
14.01.1989 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_24
42) e da questa unione nasceva in data 11.07.1996 (cfr. Controparte_11 doc. in atti n. 43) – odierno ricorrente.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti richiamano l'uniforme Giurisprudenza italiana, ormai consolidatasi sul punto a seguito della nota sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha definitivamente fissato il principio cardine e dirimente secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna
4 che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege CP_12 CP_12 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data
08.04.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di CP_12 interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di avere presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa. In tema di infondatezza della domanda, il CP_12 argomentava, invece, che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione c.d. di massa basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte, che, pertanto, non vanta alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis; in particolare, evidenziava che, nel caso di specie, l'avo italiano era emigrato in Brasile prima dell'entrata in vigore della L. n. 555 del 1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15 maggio 2025, innanzi allo scrivente giudice, compariva per i ricorrenti l'avv.
Crocè Giovanna per delega dell'avv. La Malfa Maria Stella, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. Il difensore si riportava integralmente al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso rassegnate, chiedendo il rigetto delle eccezioni avversarie. Il
Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
5 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliano, nei quali l'avo capostipite sia stato generalizzato come
[...]
ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero ovvero ovvero
[...] Persona_2 Persona_2 Persona_2
ovvero ovvero ovvero ovvero CP_13 CP_14 Persona_2 CP_15 Per_3
, si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la
[...] corrispondenza della maternità, della data e del luogo di nascita. Stesso dicasi per tutte le altre
(eventuali) difformità anagrafiche riscontrate in capo ai discendenti, atteso che, anche in questo caso, sono risultate corrispondenti le relative paternità, maternità, date e luoghi di nascita, fugando qualsiasi dubbio riguardo la loro identità.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n° 56-6/420 Controparte_19 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_19
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n° 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato
6 elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che, ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto, si osserva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile. La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano, trasmettendo pertanto iure sanguinis la cittadinanza italiana alle figlie e al momento della nascita. Persona_6 Persona_25
Tuttavia, entrambe le figlie avevano contratto matrimonio con cittadini brasiliani in epoca pre- costituzionale, generando, sempre in epoca pre-costituzionale, la loro prole.
In particolare, aveva sposato in data 16.04.1920 il cittadino brasiliano JO Persona_6 Per_8
(cfr. doc. in atti n. 7) e dall'anzidetta unione coniugale erano nati
[...] Persona_8 [...]
in data 25.03.1928 (cfr. doc. in atti n. 8) e Controparte_16 Controparte_6
7 CP_1
in data 25.06.1933 (cfr. doc. in atti n. 20). aveva contratto matrimonio con il Persona_25 cittadino brasiliano in data 06.03.1923 (cfr. doc. in atti n. 26) e Persona_14 dall'anzidetta unione coniugale erano nate le figlie in data 29.02.1924 e Persona_15 [...]
in data 01.02.1930 (cfr. doc. in atti n. 35). Da tali sequenze genealogiche rileva la Persona_16 discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre-costituzionale da e Persona_6 Per_25 ai loro discendenti, ricorrenti inclusi.
[...]
Sulla scorta della normativa allora vigente si sarebbe determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte
Costituzionale, ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
Le cittadine e rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non Persona_6 Persona_25 potevano trasmettere il proprio status civitatis ai rispettivi figli , Controparte_16
, e Ciò in quanto la già Persona_26 Persona_15 Persona_16 menzionata legge del 1912 prevedeva la trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato,
8 ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”.
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n.
555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
In tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che: “Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che:
“Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2 .
Gli interventi della Corte appena menzionati, miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Invero, si era giunti alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, seppur definita da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, continuava a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna nati ante 01.01.1948, atteso che quest'ultima, perdendo illegittimamente lo status civitatis italiano, non poteva trasmetterlo ai propri figli. In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha statuito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”3.
E pertanto, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria anche ai figli legittimi di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Le norme precostituzionali riconosciute per effetto di sentenze del Giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale (cfr. Trib. Roma 06.04.2017).
Tanto posto, affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai consolati, le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto certamente ad un diniego.
Costituisce fatto notorio, infatti, l'attuale orientamento dei che considera cittadini italiani Parte_4 iure sanguinis i discendenti delle emigranti italiane purché nati dopo il 1° gennaio 1948. Tale principio, pertanto, si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta.
Orbene, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra e i propri figli Persona_6 Controparte_16
(nata il [...]) e (nato il [...]) e tra
[...] Persona_26
e le proprie figlie (nata il [...]) e Persona_25 Persona_15 Persona_16
(nata il [...]) questi avrebbero avuto diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbero potuta tramandare ai loro discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Quanto poi all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo
e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318). Sul punto si evidenzia che parte resistente non ha allegato né provato l'esistenza di una espressa rinunzia o di qualsivoglia atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa) della cittadinanza italiana da parte dell'avo capostipite.
11 Stabilito ciò, si può ritenere che la trasmissione della cittadinanza proviene, per via generazionale, dall'avo italiano nato il [...] a [...] (cfr. doc. in atti n. Persona_27
3), il quale era deceduto in Brasile senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione n.
rilasciato in data 26.11.2024 dal Dipartimento di Migrazione, Segreteria NumeroDiCartaIden_1
Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge che
“fino alla presente data NON RISULTA NESSUN REGISTRO DI NATURALIZZAZIONE in nome di o Persona_1 Persona_1
o o o Persona_1 Persona_2 Per_2
o o o
[...] CP_13 CP_14 Persona_28 CP_15
o , figlio di e di , nato in [...] il [...]” Persona_3 Persona_4 Per_29
(cfr. doc. in atti n. 4).
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_27 per via paterna alle figlie e le quali per rapporto di maternità, l'hanno Persona_6 Persona_25 trasmessa ai rispettivi figli, e così da genitore in figlio/a fino alle generazioni più prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
, nata a [...]-MG (BRASILE), il 07.07.1957; ,
[...] Controparte_1 nata a [...]-MG (BRASILE), il 02.02.1983; nato a [...] Controparte_2
Horizonte-MG (BRASILE), il 20.07.1984; , nata a [...]- Controparte_3
MG (BRASILE), il 25.09.1960; nata a [...]-RJ (BRASILE), Controparte_4 il 03.05.1987; , nata a [...]-MG (BRASILE), il Controparte_5
20.08.1959; , nato a [...]-SE (BRASILE), il 04.01.1973; Persona_13
12 nato a [...]-MG (BRASILE), il 26.02.1985; Controparte_7 CP_8
nata a [...]-MG (BRASILE), il 18.09.1986;
[...] Controparte_9
nata a [...]-MG (BRASILE), il 25.10.1962; nata
[...] Persona_22
a EL Fabriciano-MG (BRASILE), il 29.10.1980; nata Parte_3
-M (BRASILE), il 28.01.1964; nato a [...]- Controparte_11
MG (BRASILE), il 11.07.1996, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_20 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Così deciso in Reggio Calabria, 12.06.2025
Il giudice
dott. Flavio Tovani
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem
9 3 Ibidem
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