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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR NA UC
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4034 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 24.09.2024 il Tribunale di Roma accertava la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 in capo alla ricorrente, a decorrere dal maggio 2024; precisato che detto decreto veniva notificato all' presso le sedi competenti in data CP_1
25.09.2024 e che in pari data si inoltrava anche il modulo AP 70; rilevata inoltre la sussistenza dei requisiti socio economici ed allegato di non essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell'Ente all'erogazione della prestazione e dei ratei CP_1
maturati.
L' non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso e del CP_1
decreto di comparizione.
1 La domanda proposta è fondata, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti (decreto di omologa e relativa notifica e del modello AP 70 contente l'autodichiarazione) nonché dall'assenza di prova della liquidazione della prestazione e dei ratei maturati e/o dalla insussistenza della condizione di esigibilità costituita dal mancato ricovero in strutture a carico dello Stato.
L' va pertanto condannato all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1
relativi ratei a decorrere da maggio 2024 oltre interessi ed oltre le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (scaglione compreso tra 5.200 e 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, considerata la serialità del contenzioso e la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche.
P.Q.M.
1) condanna l' all'erogazione, in favore della ricorrente, della prestazione di cui all'art. CP_1
1 L. n. 18/1980 ed al pagamento dei ratei maturati a decorrere da maggio 2024 oltre interessi;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma, 3.6.2025
Il Giudice
FR NA UC
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa FR NA UC
All'esito dell'udienza del 27/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4034 /2025 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Pagamento ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.02.2025 la ricorrente, premesso che con decreto di omologa del 24.09.2024 il Tribunale di Roma accertava la sussistenza dei requisiti medico- legali di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 in capo alla ricorrente, a decorrere dal maggio 2024; precisato che detto decreto veniva notificato all' presso le sedi competenti in data CP_1
25.09.2024 e che in pari data si inoltrava anche il modulo AP 70; rilevata inoltre la sussistenza dei requisiti socio economici ed allegato di non essere mai stata ricoverata a lungodegenza a carico dello stato o di altro ente pubblico;
stante il comportamento omissivo dell' ha chiesto la condanna dell'Ente all'erogazione della prestazione e dei ratei CP_1
maturati.
L' non si è costituito in giudizio malgrado la rituale notifica del ricorso e del CP_1
decreto di comparizione.
1 La domanda proposta è fondata, tanto emergendo dalla documentazione depositata in atti (decreto di omologa e relativa notifica e del modello AP 70 contente l'autodichiarazione) nonché dall'assenza di prova della liquidazione della prestazione e dei ratei maturati e/o dalla insussistenza della condizione di esigibilità costituita dal mancato ricovero in strutture a carico dello Stato.
L' va pertanto condannato all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei CP_1
relativi ratei a decorrere da maggio 2024 oltre interessi ed oltre le spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, sulla scorta del valore della causa (scaglione compreso tra 5.200 e 26.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50%, considerata la serialità del contenzioso e la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche.
P.Q.M.
1) condanna l' all'erogazione, in favore della ricorrente, della prestazione di cui all'art. CP_1
1 L. n. 18/1980 ed al pagamento dei ratei maturati a decorrere da maggio 2024 oltre interessi;
2) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in € CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma, 3.6.2025
Il Giudice
FR NA UC
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'UPP Claudia Candi
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