CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RG 93/2023
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 93/2023 RGAC vertente tra:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CL RA
APPELLANTE
E
), nella qualità di amministratore unico e legale CP_1 C.F._2 rappresentante pro tempore della società , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Sebastiano Pangallo
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 856/2020, pubblicata in data 07.07.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G.3103/2016
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 859/2020, pubblicata in data
07.07.2022, nella causa avente RG n. 3103/2016, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 527/2016, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 24.05.2026 nell'ambito del procedimento n. 1016/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 51.480,00, oltre spese, in favore della società ; in via riconvenzionale l'opponente Controparte_2 chiedeva l'accertamento del diritto, anche mediante compensazione dei canoni scaduti, alla somma di € 52.000,00 a titolo di migliorie apportate e di indennità per incremento del valore dell'azienda.
Con la presente impugnazione l'odierno appellante ha domandato l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno derivante dall'omessa registrazione del contratto di affitto di azienda avente ad oggetto il ramo d'azienda con sede in via Pio XI, non applicandosi la nullità prevista dall'art. 1 comma 346 della L. 311/2004 ai contratti aventi ad oggetto beni mobili. Sul punto l'appellante ha evidenziato che non veniva eccepita la nullità del contratto, ma l'inadempimento posto in essere dall'appellato, che aveva determinato un grave danno per il quale, pertanto, veniva richiesto il riconoscimento in via equitativa. Ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dovuta l'indennità di incremento del valore aziendale, evidenziando che avrebbe dovuto essere applicato al caso di specie l'art. 2561 c.c. Infine, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione dei canoni scaduti con il credito costituito dal valore delle migliorie apportate all'azienda, rappresentando che, non essendo stata ammessa la ctu tecnico contabile, l'appellante non ha avuto la possibilità di provarle.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ accogliere l'appello proposto e conseguentemente nel merito, riformulare quella parte della sentenza che prevede “Il
2 Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3103/2016 R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
527/2016 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute”, riconoscendo
“nel merito accertare e/o dichiarare per i motivi di cui in premessa l'illegittimità e/o nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 527/2016 emesso dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Dott.ssa Patrizia Maria Morabito;
- per l'effetto, revocare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 527/2016 in quanto infondato in fatto ed in diritto - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi Parte_1 riconosciuta, anche mediante compensazione dei canoni scaduti, la somma di € 52.000,00, dovuta sia in riferimento alle migliorie apportate che in ragione dell'indennità per
l'incremento del valore dell'azienda”; insistendo, in via istruttoria sull'ammissione della ctu tecnico contabile.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1 ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, ha contestato la difesa avversaria, evidenziando la correttezza della qualificazione dei contratti di affitto di azienda con conseguente applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 1615 e ss. c.c. Ha precisato che la cessazione del rapporto non è dipesa dalla mancata registrazione del contratto ma dalla volontà del conduttore in conseguenza di una sua autonoma valutazione commerciale. Ha dedotto che correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale in quanto l'appellante non ha mai comunicato al locatore l'esigenza o la necessità di porre in essere interventi di natura straordinaria sui beni immateriali e sulle attrezzature dell'azienda; con riguardo al presunto diritto all'indennità per l'incremento del valore dell'azienda, ha precisato che l'appellante non è titolare di alcun credito correlato all'avviamento o all'incremento, essendo escluso dal contratto e risultando totalmente debitore delle somme richieste. Ha, infine, precisato che la società convenuta ha fornito la prova del
3 proprio credito senza contestazioni da parte dell'appellante e, pertanto, il credito vantato dalla società nei confronti del debitore è risultato certo, liquido e determinato. Controparte_2
Ha, dunque, concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.07.2025, fissata per la trattazione del procedimento innanzi al collegio, la parte appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza) sicché il giudizio è stato rinviato, ex art 348 comma 2 c.p.c., all'udienza del giorno 16.10.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio, con ordinanza del 12.11.2025, ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
E' difatti univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. civ. 8173/2024).
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€ 52.000,00), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre
4 dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi € 4996,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
5
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere
Dr ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 93/2023 RGAC vertente tra:
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CL RA
APPELLANTE
E
), nella qualità di amministratore unico e legale CP_1 C.F._2 rappresentante pro tempore della società , rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Sebastiano Pangallo
APPELLATO
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 856/2020, pubblicata in data 07.07.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G.3103/2016
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato appello Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 859/2020, pubblicata in data
07.07.2022, nella causa avente RG n. 3103/2016, con cui il giudice di prime cure aveva rigettato l'opposizione dallo stesso proposta, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 527/2016, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 24.05.2026 nell'ambito del procedimento n. 1016/2016, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 51.480,00, oltre spese, in favore della società ; in via riconvenzionale l'opponente Controparte_2 chiedeva l'accertamento del diritto, anche mediante compensazione dei canoni scaduti, alla somma di € 52.000,00 a titolo di migliorie apportate e di indennità per incremento del valore dell'azienda.
Con la presente impugnazione l'odierno appellante ha domandato l'integrale riforma della pronuncia di primo grado, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il danno derivante dall'omessa registrazione del contratto di affitto di azienda avente ad oggetto il ramo d'azienda con sede in via Pio XI, non applicandosi la nullità prevista dall'art. 1 comma 346 della L. 311/2004 ai contratti aventi ad oggetto beni mobili. Sul punto l'appellante ha evidenziato che non veniva eccepita la nullità del contratto, ma l'inadempimento posto in essere dall'appellato, che aveva determinato un grave danno per il quale, pertanto, veniva richiesto il riconoscimento in via equitativa. Ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dovuta l'indennità di incremento del valore aziendale, evidenziando che avrebbe dovuto essere applicato al caso di specie l'art. 2561 c.c. Infine, ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di compensazione dei canoni scaduti con il credito costituito dal valore delle migliorie apportate all'azienda, rappresentando che, non essendo stata ammessa la ctu tecnico contabile, l'appellante non ha avuto la possibilità di provarle.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ accogliere l'appello proposto e conseguentemente nel merito, riformulare quella parte della sentenza che prevede “Il
2 Tribunale di Reggio Calabria, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3103/2016 R.G. come in epigrafe promossa, ogni contraria domanda ed eccezione disattese, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
527/2016 del Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute”, riconoscendo
“nel merito accertare e/o dichiarare per i motivi di cui in premessa l'illegittimità e/o nullità
e/o annullabilità del decreto ingiuntivo n. 527/2016 emesso dal Tribunale Civile di Reggio
Calabria, Dott.ssa Patrizia Maria Morabito;
- per l'effetto, revocare e/o rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 527/2016 in quanto infondato in fatto ed in diritto - in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del Sig. a vedersi Parte_1 riconosciuta, anche mediante compensazione dei canoni scaduti, la somma di € 52.000,00, dovuta sia in riferimento alle migliorie apportate che in ragione dell'indennità per
l'incremento del valore dell'azienda”; insistendo, in via istruttoria sull'ammissione della ctu tecnico contabile.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello CP_1 ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. non avendo il gravame ragionevole probabilità di essere accolto, ha contestato la difesa avversaria, evidenziando la correttezza della qualificazione dei contratti di affitto di azienda con conseguente applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 1615 e ss. c.c. Ha precisato che la cessazione del rapporto non è dipesa dalla mancata registrazione del contratto ma dalla volontà del conduttore in conseguenza di una sua autonoma valutazione commerciale. Ha dedotto che correttamente il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale in quanto l'appellante non ha mai comunicato al locatore l'esigenza o la necessità di porre in essere interventi di natura straordinaria sui beni immateriali e sulle attrezzature dell'azienda; con riguardo al presunto diritto all'indennità per l'incremento del valore dell'azienda, ha precisato che l'appellante non è titolare di alcun credito correlato all'avviamento o all'incremento, essendo escluso dal contratto e risultando totalmente debitore delle somme richieste. Ha, infine, precisato che la società convenuta ha fornito la prova del
3 proprio credito senza contestazioni da parte dell'appellante e, pertanto, il credito vantato dalla società nei confronti del debitore è risultato certo, liquido e determinato. Controparte_2
Ha, dunque, concluso per l'inammissibilità dell'appello e comunque per il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 10.07.2025, fissata per la trattazione del procedimento innanzi al collegio, la parte appellante non ha depositato note scritte (condotta equipollente alla mancata comparizione in udienza) sicché il giudizio è stato rinviato, ex art 348 comma 2 c.p.c., all'udienza del giorno 16.10.2025.
Neppure a tale nuova udienza l'appellante ha depositato note scritte;
pertanto, il Collegio, con ordinanza del 12.11.2025, ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
2. Alla luce di quanto precede, atteso il verificarsi dei presupposti di legge, occorre dichiarare l'improcedibilità del gravame per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva, essendo pacifico, ex art. 348 comma 2 c.p.c., che “se una parte, allora, pur avendo dato impulso mediante la proposizione di un'impugnazione ed essersi costituita, per due volte di seguito non compare davanti al giudice, è ragionevole ritenere che l'impulso sia venuto meno”, a ciò non potendo che conseguire, senza alcuna discrezionalità, la declaratoria di improcedibilità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 6/03/2019, n. 6439).
E' difatti univoco l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, l'appello è improcedibile, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli (Cass. civ. 8173/2024).
3. Le spese processuali del presente grado di giudizio, in forza del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata, alla luce del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, secondo il valore della controversia (€ 52.000,00), parametri minimi tenuto conto della bassa complessità e dell'esito della lite.
Infine, trattandosi di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228/2012) e risultando il “regime del raddoppio del contributo unificato
… previsto per” tutte “le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante”, “categoria”, “quest'ultima”, in cui “rientra l'improcedibilità comminata dall'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Corte cost., 30/05/2016, n. 120), occorre
4 dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13 comma 1 quater T.U.S.G. (cfr. Cass. civ. SU 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) dichiara improcedibile, ex art. 348 comma 2 c.p.c., il gravame avanzato;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi € 4996,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza del presupposto processuale di cui alla prima parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 25 novembre 2025
La consigliera est. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott.Natalino Sapone
5