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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9337 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 33667/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33667/2024 R.G. promossa dalla:
Società già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
La Società (C.F./P. I.V.A. , in persona del Legale Controparte_3 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 288;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 24.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 29.10.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 (contenente anche la dichiarazione di contumacia della Società Resistente) ed il processo verbale dell'udienza del
29.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società già Controparte_4 [...]
(nel prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei Parte_2 Pt_2 confronti della Società nel prosieguo anche solo Resistente o Controparte_3
Conduttrice) al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, di indennizzo per mancata restituzione dei beni locati, di risarcimento del maggior danno, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 124-28802 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 14.10-3.11.2021 (cfr. doc. n. 2, pg. 1, di Parte Ricorrente), relativo alla locazione di un impianto telefonico “Alcatel OXO”, oltre accessori, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di € 2.535,04, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- la Società Resistente ha pagato solo i primi 5 canoni trimestrali di locazione, per complessivi €
38.025,60, I.V.A. esclusa;
- con raccomandata datata 19.1.2024, spedita tramite pec e ricevuta il 24.1.2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo di , comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento Pt_2 Pt_2 ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con lettera datata 13.2.2024, comunicava alla Società Conduttrice Pt_2
l'accettazione di un accordo di dilazione del debito prevedente il pagamento dell'importo complessivo di € 55.865,55 (da pagarsi in 4 rate, di cui la prima, pari ad € 13.037,22, da versarsi al momento della sottoscrizione del predetto accordo) (cfr. doc. n. 7 della Ricorrente);
- la Società Resistente effettuava il pagamento di sole tre rate del piano di rientro concordato, per complessivi € 41.589,66, e, pertanto, con comunicazione datata 3.9.2024, ricevuta tramite pec dalla Conduttrice in data 6.9.2024, ribadiva le richieste di pagamento del dovuto e di Pt_2 restituzione dei Beni oggetto della locazione operativa (cfr. n. 8 del fascicolo di;
Pt_2
pagina 2 di 7 - la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. NE ME
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa a mezzo clausola risolutiva espressa e, per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente Controparte_3
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_2 dell'importo complessivo di Euro 75.590,82 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sugli altri importi), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di Pt_2 inviando una email a Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014 e della maggiroazione di 1/3 rispetto ai valori medi ex art. 4 c. 8 D.M. 55/2014 ss.mm.ii, per l'evidente fondatezza del presente ricorso”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_5
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della
Resistente che non si è costituita.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_2 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, tra le parti oggi in causa, e recante le sottoscrizioni della Resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal OR (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di Trasporto Pt_2 attestante la consegna del bene al Conduttore con il relativo rapporto di assistenza tecnica di installazione (cfr. doc. n. 4 di Parte Ricorrente).
pagina 3 di 7 Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
Nel caso di specie, la Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, tramite lettera datata 19.1.2024
(consegnata a controparte a mezzo pec il 24.1.2024 - cfr. doc. n. 6 della Ricorrente), a causa dell'inadempimento della Società Resistente. difatti, si è correttamente avvalsa della Pt_2 clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo
12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva Parte_2 costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo Parte_2 contrattualmente dovuto … omissis …”.
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica sottoscrizione, previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, è stato legittimamente risolto da il Pt_2
24.1.2024.
pagina 4 di 7 Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna della Società Resistente al Pt_2 pagamento delle fatture insolute - oltre interessi di mora -, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto (ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di Contratto), all'indennizzo per mancata restituzione dei Beni (ex art. 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto), all'indennizzo per la ritardata restituzione dei Beni (ex art. 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto), nonché il maggior danno subito ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C.
Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica sottoscrizione, previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 75.590,84 (così come così come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.10.2025), come di seguito calcolato:
• € 3.041,28, I.V.A. inclusa, per i canoni insoluti di cui alle fatture nn. 1097818 del 19.12.2022,
1284706 del 20.12.2022, 141597 del 24.3.2022, 492041 del 24.6.2023, 1028688 del 18.12.2023 e
1194705 del 19.12.2023 (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente), al netto dei pagamenti effettuati dalla
Conduttrice (dopo la intervenuta risoluzione del contratto in data 24.1.2024), a seguito dell'accordo di dilazione datato 13.2.2024, pari ad € 44.630,94, I.V.A. inclusa;
• € 27.885,44 per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata, prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto calcolata nella misura “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici” (n. 11 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.4.2024 al 1.10.2026, pari ad € 83.656,32 (€ 7.605,12 x11: 3);
pagina 5 di 7 • € 22.815,36 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto per il mese intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale, 24.1.2024, e la data di redazione del ricorso, 1.10.2024 (canone trimestrale, I.V.A. esclusa, di € 7.605,12x3 trimestri);
• € 21.786,34 per il maggior danno previsto dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto (così calcolati: € 152.102,40 a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto di I.V.A., - €
38.025,60 per i 5 canoni corrisposti sino alla risoluzione contrattuale, oltre I.V.A., - € 41.589,66 per i versamenti del piano di dilazione, - € 27.885,44 per la penale per risoluzione anticipata - €
22.815,36 per la mancata restituzione del Materiale);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 per le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale.
Risulta, inoltre, dovuto a da parte del Resistente, il pagamento degli interessi moratori di Pt_2 legge come da domanda, dal dovuto sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 delle
Condizioni Generali di Contratto.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di Pt_2 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-
3.11.2021, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto l Conduttore dovrà immediatamente restituire il Materiale nel luogo indicato dal Locatore … omissis …”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 24.1.2024 del contratto di locazione operativa n. 104-
28802 del 14.10-3.11.2021, stipulato tra già Parte_1 [...]
(P. I.V.A. ) e la Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
pagina 6 di 7 (C.F./P. I.V.A. , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per P.IVA_2 inadempimento della parte conduttrice;
2. condanna la (C.F./P. I.V.A. ), in CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare a favore di Parte_1
(P. I.V.A. ) l'importo complessivo di € 75.590,82, come meglio quantificato e P.IVA_1 dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna la C.F./P. I.V.A. , in persona CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro-tempore, alla immediata restituzione a favore di
[...]
(P. I.V.A. ) dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. Parte_1 P.IVA_1
104-28802 del 14.10-3.11.2021;
4. condanna la C.F./P. I.V.A. , in persona CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro-tempore), al pagamento delle spese processuali in favore di
(P. I.V.A. che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed Parte_1 P.IVA_1
€ 4.217,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 33667/2024 R.G. promossa dalla:
Società già (P. IVA ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso WE BRIDGE – Tax Legal Compliance, sito in Milano, via
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
La Società (C.F./P. I.V.A. , in persona del Legale Controparte_3 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 288;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 24.10.2025 (cfr. p.v. di udienza del 29.10.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 (contenente anche la dichiarazione di contumacia della Società Resistente) ed il processo verbale dell'udienza del
29.10.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la Società già Controparte_4 [...]
(nel prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei Parte_2 Pt_2 confronti della Società nel prosieguo anche solo Resistente o Controparte_3
Conduttrice) al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, di indennizzo per mancata restituzione dei beni locati, di risarcimento del maggior danno, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 124-28802 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 14.10-3.11.2021 (cfr. doc. n. 2, pg. 1, di Parte Ricorrente), relativo alla locazione di un impianto telefonico “Alcatel OXO”, oltre accessori, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di € 2.535,04, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- la Società Resistente ha pagato solo i primi 5 canoni trimestrali di locazione, per complessivi €
38.025,60, I.V.A. esclusa;
- con raccomandata datata 19.1.2024, spedita tramite pec e ricevuta il 24.1.2024 (cfr. doc. 6 del fascicolo di , comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento Pt_2 Pt_2 ai sensi dell'articolo 12 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione di Beni oggetto della locazione operativa;
- successivamente, con lettera datata 13.2.2024, comunicava alla Società Conduttrice Pt_2
l'accettazione di un accordo di dilazione del debito prevedente il pagamento dell'importo complessivo di € 55.865,55 (da pagarsi in 4 rate, di cui la prima, pari ad € 13.037,22, da versarsi al momento della sottoscrizione del predetto accordo) (cfr. doc. n. 7 della Ricorrente);
- la Società Resistente effettuava il pagamento di sole tre rate del piano di rientro concordato, per complessivi € 41.589,66, e, pertanto, con comunicazione datata 3.9.2024, ricevuta tramite pec dalla Conduttrice in data 6.9.2024, ribadiva le richieste di pagamento del dovuto e di Pt_2 restituzione dei Beni oggetto della locazione operativa (cfr. n. 8 del fascicolo di;
Pt_2
pagina 2 di 7 - la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. NE ME
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto di locazione operativa a mezzo clausola risolutiva espressa e, per l'effetto,
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, il Resistente Controparte_3
(C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento P.IVA_2 dell'importo complessivo di Euro 75.590,82 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sugli altri importi), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di Pt_2 inviando una email a Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014 e della maggiroazione di 1/3 rispetto ai valori medi ex art. 4 c. 8 D.M. 55/2014 ss.mm.ii, per l'evidente fondatezza del presente ricorso”.
All'esito della discussione finale il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_5
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti della
Resistente che non si è costituita.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria Pt_2 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, tra le parti oggi in causa, e recante le sottoscrizioni della Resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal OR (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di Trasporto Pt_2 attestante la consegna del bene al Conduttore con il relativo rapporto di assistenza tecnica di installazione (cfr. doc. n. 4 di Parte Ricorrente).
pagina 3 di 7 Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
Nel caso di specie, la Resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stata formalmente citata - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di Parte Ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società Ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, tramite lettera datata 19.1.2024
(consegnata a controparte a mezzo pec il 24.1.2024 - cfr. doc. n. 6 della Ricorrente), a causa dell'inadempimento della Società Resistente. difatti, si è correttamente avvalsa della Pt_2 clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo
12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva Parte_2 costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo Parte_2 contrattualmente dovuto … omissis …”.
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica sottoscrizione, previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-3.11.2021, è stato legittimamente risolto da il Pt_2
24.1.2024.
pagina 4 di 7 Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna della Società Resistente al Pt_2 pagamento delle fatture insolute - oltre interessi di mora -, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto (ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di Contratto), all'indennizzo per mancata restituzione dei Beni (ex art. 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto), all'indennizzo per la ritardata restituzione dei Beni (ex art. 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto), nonché il maggior danno subito ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C.
Cass. n. 470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica sottoscrizione, previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 75.590,84 (così come così come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 24.10.2025), come di seguito calcolato:
• € 3.041,28, I.V.A. inclusa, per i canoni insoluti di cui alle fatture nn. 1097818 del 19.12.2022,
1284706 del 20.12.2022, 141597 del 24.3.2022, 492041 del 24.6.2023, 1028688 del 18.12.2023 e
1194705 del 19.12.2023 (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente), al netto dei pagamenti effettuati dalla
Conduttrice (dopo la intervenuta risoluzione del contratto in data 24.1.2024), a seguito dell'accordo di dilazione datato 13.2.2024, pari ad € 44.630,94, I.V.A. inclusa;
• € 27.885,44 per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata, prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto calcolata nella misura “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici” (n. 11 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 1.4.2024 al 1.10.2026, pari ad € 83.656,32 (€ 7.605,12 x11: 3);
pagina 5 di 7 • € 22.815,36 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto per il mese intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale, 24.1.2024, e la data di redazione del ricorso, 1.10.2024 (canone trimestrale, I.V.A. esclusa, di € 7.605,12x3 trimestri);
• € 21.786,34 per il maggior danno previsto dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto (così calcolati: € 152.102,40 a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto di I.V.A., - €
38.025,60 per i 5 canoni corrisposti sino alla risoluzione contrattuale, oltre I.V.A., - € 41.589,66 per i versamenti del piano di dilazione, - € 27.885,44 per la penale per risoluzione anticipata - €
22.815,36 per la mancata restituzione del Materiale);
• € 62,40 in base al disposto dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2002 per le spese di recupero del credito in sede stragiudiziale.
Risulta, inoltre, dovuto a da parte del Resistente, il pagamento degli interessi moratori di Pt_2 legge come da domanda, dal dovuto sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 delle
Condizioni Generali di Contratto.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di Pt_2 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 104-28802 stipulato, in data 14.10-
3.11.2021, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto l Conduttore dovrà immediatamente restituire il Materiale nel luogo indicato dal Locatore … omissis …”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 24.1.2024 del contratto di locazione operativa n. 104-
28802 del 14.10-3.11.2021, stipulato tra già Parte_1 [...]
(P. I.V.A. ) e la Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
pagina 6 di 7 (C.F./P. I.V.A. , in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per P.IVA_2 inadempimento della parte conduttrice;
2. condanna la (C.F./P. I.V.A. ), in CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 persona del Legale Rappresentante pro-tempore, a pagare a favore di Parte_1
(P. I.V.A. ) l'importo complessivo di € 75.590,82, come meglio quantificato e P.IVA_1 dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna la C.F./P. I.V.A. , in persona CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro-tempore, alla immediata restituzione a favore di
[...]
(P. I.V.A. ) dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. Parte_1 P.IVA_1
104-28802 del 14.10-3.11.2021;
4. condanna la C.F./P. I.V.A. , in persona CP_5 Controparte_3 P.IVA_2 del Legale Rappresentante pro-tempore), al pagamento delle spese processuali in favore di
(P. I.V.A. che si liquidano in € 786,00 per esborsi ed Parte_1 P.IVA_1
€ 4.217,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 29.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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