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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/10/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 20/10/2025 nella causa n. 674/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, assistiti dagli avv.ti BRUNOLDI ENRICO, VOLANTE GIANLUCA e FORLENZA ROBERTA
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.6.2024, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , tutti docenti alle dipendenze del Parte_8 Parte_9 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno Controparte_1 lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
: 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
1 RGL n. 674/2024
: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
: 2022/2023 Parte_4
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_5
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_6
: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_7
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_8
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Parte_9
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconoscere, per i rispettivi periodi di cui in narrativa ed in applicazione delle norme di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 e dei principi alla base dell'art
4 Accordo Quadro della Direttiva comunitaria 199/70/CE, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo e con le modalità ex lege previste per tale beneficio, dalla legge e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, a riconoscere in favore dei ricorrenti, ciascuno Controparte_1 CP_2 per il periodo di cui in narrativa, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente, per un importo corrispondente a quello perduto e così quantificato: per € 2.000,per € 1.000, per € 1.500, per € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
500, per € 2.500, per € 2.500, per € 2.500, per Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 1.500 per € 2.500 –o le somme come meglio viste in corso di Parte_8 Parte_9 causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo
• Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Il , nonostante la regolarità della notifica e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il difensore dei ricorrenti, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle domande e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
2 RGL n. 674/2024
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di contratti di supplenza Parte_1 fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021 e Parte_2
2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. Parte_3
3 RGL n. 674/2024
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; è stata destinataria di un contratto di Parte_4 supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di contratti di Parte_5 supplenza fino a termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine Parte_6 delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di contratti Parte_7 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata Parte_8 destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_9 negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 (v. contratti prodotti da parte ric.).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti di assunzione a tempo determinato per l'a.s. in corso o indeterminato medio tempore intervenuto).
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che
“Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 2.000,00 Parte_1
€ 1.000,00 Parte_2
€ 1.500,00 Parte_3
4 RGL n. 674/2024
€ 500,00 Parte_4
€ 2.500,00 Parte_5
€ 2.500,00 Parte_6
€ 2.500,00 Parte_7
€ 1.500,00 Parte_8
€ 2.500,00; Parte_9
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.100,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Brunoldi Enrico, Forlenza
RT e NT EP.
Alessandria, il 20.10.2025.
Il Giudice
LV RA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice LV RA all'udienza del 20/10/2025 nella causa n. 674/2024 RGL, promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , , e
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, assistiti dagli avv.ti BRUNOLDI ENRICO, VOLANTE GIANLUCA e FORLENZA ROBERTA
[...]
PARTE RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Carta Docente
Premesso che: con ricorso depositato in data 28.6.2024, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , tutti docenti alle dipendenze del Parte_8 Parte_9 [...]
in forza di plurimi contratti annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, hanno Controparte_1 lamentato di non avere avuto diritto a fruire della c.d. Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma
121, della Legge n. 107/2015 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari, nonostante abbiano svolto le medesime mansioni e siano stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato, durante il corso dei seguenti anni scolastici:
: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_1
: 2020/2021 e 2021/2022 Parte_2
1 RGL n. 674/2024
: 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 Parte_3
: 2022/2023 Parte_4
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_5
: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 Parte_6
: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_7
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_8
: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Parte_9
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “• Dichiarare il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconoscere, per i rispettivi periodi di cui in narrativa ed in applicazione delle norme di cui alla legge 13 luglio 2015 n. 107 art. 1 comma 121 e dei principi alla base dell'art
4 Accordo Quadro della Direttiva comunitaria 199/70/CE, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'importo e con le modalità ex lege previste per tale beneficio, dalla legge e, conseguentemente, dichiarare tenuto e condannare il
[...]
, in persona del pro tempore, a riconoscere in favore dei ricorrenti, ciascuno Controparte_1 CP_2 per il periodo di cui in narrativa, il beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente, per un importo corrispondente a quello perduto e così quantificato: per € 2.000,per € 1.000, per € 1.500, per € Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
500, per € 2.500, per € 2.500, per € 2.500, per Parte_5 Parte_6 Parte_7
€ 1.500 per € 2.500 –o le somme come meglio viste in corso di Parte_8 Parte_9 causa, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla maturazione dei crediti al soddisfo
• Competenze di causa, maggiorate di rimborso generale spese 15%, C.P.N.A. 4% ed I.V.A. come per legge e da liquidarsi ai sottoscritti avvocati antistatari”.
Il , nonostante la regolarità della notifica e del pedissequo Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non si è costituito in giudizio.
All'udienza odierna il difensore dei ricorrenti, unico comparso, ha insistito per l'accoglimento delle domande e all'esito è pronunciata la presente decisione.
Considerato che: sul tema oggetto di causa si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, decidendo sul rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. promosso dal Tribunale di Taranto. In particolare, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
2 RGL n. 674/2024
della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del
1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.” (Cassazione civile sez. lav., 27/10/2023, n.29961).
Sulla base delle coordinate ermeneutiche appena illustrate, peraltro, deve essere interpretato anche l'art. 15 D.L. 69/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha previsto espressamente che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.”.
Nel caso di specie, è documentato che: è stata destinataria di contratti di supplenza Parte_1 fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021 e Parte_2
2021/2022; è stata destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. Parte_3
3 RGL n. 674/2024
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; è stata destinataria di un contratto di Parte_4 supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di contratti di Parte_5 supplenza fino a termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024; è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine Parte_6 delle attività didattiche negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata destinataria di contratti Parte_7 di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 e di un contratto di supplenza annuale nell'a.s. 2022/2023; è stata Parte_8 destinataria di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
è stata destinataria di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche Parte_9 negli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e di contratti di supplenza annuale negli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022 (v. contratti prodotti da parte ric.).
I ricorrenti hanno altresì documentato di essere attualmente inseriti nel sistema scolastico (v. contratti di assunzione a tempo determinato per l'a.s. in corso o indeterminato medio tempore intervenuto).
Deve, quindi, essere riconosciuto ai docenti istanti il beneficio economico richiesto, mediante condanna in forma specifica dell'Amministrazione all'attribuzione della Carta Elettronica, c.d.
“Carta docente”, per ciascun anno di supplenza, anche se complessivamente superiori a due.
Va infatti rilevato che la S.C., nella pronuncia citata, laddove al paragrafo 17.2 ha detto che
“Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”, ha escluso che si possa verificare una “discriminazione alla rovescia” rispetto alla situazione dei docenti assunti a tempo indeterminato percettori della “Carta docente”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo e liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore delle domande, della serialità della controversia e della pluralità delle parti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna il ad attribuire la Carta Docenti alle parti Controparte_1 ricorrenti per i seguenti importi:
€ 2.000,00 Parte_1
€ 1.000,00 Parte_2
€ 1.500,00 Parte_3
4 RGL n. 674/2024
€ 500,00 Parte_4
€ 2.500,00 Parte_5
€ 2.500,00 Parte_6
€ 2.500,00 Parte_7
€ 1.500,00 Parte_8
€ 2.500,00; Parte_9
- condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1 sostenute dalle ricorrenti, che liquida in complessivi € 5.100,00, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Brunoldi Enrico, Forlenza
RT e NT EP.
Alessandria, il 20.10.2025.
Il Giudice
LV RA
5