Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 03/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3891/2024 promossa da:
NI TU (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta delega a margine in calce all'atto di citazione dall'avv. LUBRINA ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio del medesimo RICORRENTE contro
IZ RL (C.F. [...]), RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come in atti. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Parte ricorrente, dopo aver dedotto
- di aver incardinato una procedura esecutiva immobiliare avanti a questo Tribunale
contro
NO RI (stante il mancato pagamento del credito portato da atto di precetto notificato il 25.08.2023) avente ad oggetto il pignoramento del diritto di proprietà spettante al resistente sull'immobile sito in Vergiate -via Felice Cavallotti, 39 - (in atti meglio identificato) pervenutogli, in ragione della quota di ½, a seguito dell'apertura della successione ereditaria della sorella NA NO, deceduta il 26.12.2021;
- della declaratoria di improcedibilità della predetta procedura esecutiva a seguito dell'accertamento della mancanza della continuità delle trascrizioni dell'acquisto ereditario in capo al resistente;
- del protratto possesso da parte del resistente del bene ereditario pignorato in data precedente al decesso della sorella e prolungatosi in seguito;
instava questo Tribunale per sentir dichiarare che il resistente era erede di NA NO e, pertanto, era unico proprietario dell'immobile de quo, con ogni ulteriore conseguente pronuncia. Instauratosi il contraddittorio, restava contumace parte resistente, sebbene all'udienza di trattazione, a seguito di rituale notifica, fosse comparso l'amministratore di sostegno del NO, che non si opponeva all'avversa domanda.
Trattata la causa e ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione.
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tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace” (v. Cass.15690/2020) e che “l'onere imposto dall'art. 485 c.c. al chiamato all'eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia di essa condiziona non solo la facoltà del chiamato di accettare l'eredità con beneficio di inventario ex art.484 dello stesso codice, ma anche quella di rinunciare all'eredità, ai sensi del successivo art.519, in maniera efficace…, dovendo il chiamato, allo scadere del termine stabilito per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice” (così Cass.4845/2002) e, ancora, “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art.485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (cfr.. Cass.4707/1994). Premesso ancora, per quanto qui di interesse, che la trascrizione nei registri immobiliari dell'accettazione dell'eredità è volta a soddisfare il principio della “continuità delle trascrizioni” ex art.2650, co. 2, c.c., poiché, in assenza della trascrizione dell'accettazione di eredità, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto, se non è stato trascritto l'acquisto anteriore (cd. “difetto di continuità”) con conseguente inefficacia della trascrizione dei relativi atti dispositivi eseguiti contro l'erede, inefficacia che viene eliminata con effetto ex tunc in conseguenza della trascrizione dell'accettazione dell'eredità e, dunque, della reintegrazione della continuità delle trascrizioni;
nella fattispecie concreta esaminata risulta di evidenza documentale:
pagina 2 di 3 - l'avvenuto pignoramento nei confronti dell'odierno resistente dell'immobile sito in Vergiate -via Felice Cavallotti, 39 - (in atti identificato) – (v. doc.2 allegato al ricorso);
- la mancata trascrizione dell'accettazione tacita dell'acquisto della quota ereditaria pervenuta al resistente al seguito del decesso della sorella (cfr. doc. 2 e 5 allegati al ricorso);
- il possesso del bene del bene de quo da parte del resistente, (v. doc. 4 di parte ricorrente), in quanto ivi risulta residente senza aver proceduto a redigere l'inventario dei beni ereditari, sicché lo stesso, avendo piena disponibilità del bene, è erede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 485 c.c., che impone l'acquisto automatico dell'eredità di chi si trovi nel possesso dei beni ereditari trascorsi tre mesi dall'apertura della successione senza aver redatto l'inventario, essendo sufficiente a questo scopo, si ribadisce, l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi: in ipotesi di chiamato che sia nel possesso dei beni l'accettazione "ex lege" dell'eredità è determinata dall'apertura della successione, dalla delazione ereditaria, dal possesso dei beni e dalla mancata tempestiva redazione dell'inventario (cfr. in questo senso ex multis Cass.3696/2003, Cass. 21436/2018). La documentazione prodotta nel presente processo è, pertanto, idonea a provare l'intervenuta
”accettazione cd. presunta” - ai sensi e per gli effetti di cui all'art.485 c.c. - da parte del resistente dell'eredità di cui trattasi, dovendo ritenersi accertata l'accettazione "ex lege" da parte dello stesso resistente, essendone stati verificati gli elementi costitutivi (apertura della successione, delazione ereditaria, possesso dei beni ereditari e mancata tempestiva redazione dell'inventario). Valutati, quindi, tutti gli elementi di prova forniti nel presente giudizio, può considerarsi come verificato il thema probandum della presente controversia, di talché possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'atto introduttivo e, pertanto, risulta accertato che il resistente ha acquistato la eredità devolutagli a seguito del decesso della di lui sorella e la qualità dello stesso di erede puro e semplice e proprietario dell'immobile de quo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, domande ed eccezioni devono ritenersi assorbite e/o rigettate. Infine, si reputa di dover compensare integralmente le spese di lite in considerazione del comportamento processuale di parte resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente, e per l'effetto,
2. dichiara che RI NO ha accettato l'eredità devolutagli a seguito del decesso della sorella NA NO, deceduta il 26.12.2021, e ne è erede puro e semplice;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione del presente provvedimento con esonero da responsabilità, 4. compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio il 03.04.2025
Il Giudice
A.D'Elia
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