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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/11/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG IS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. dott. BERTO FRANCESCO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. BOSCAROLLI TITO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: pagamento di indennizzo di assicurazione;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127ter cpc sino al 6.11.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano: - accertata l'operatività della polizza n.
156564820, stipulata da il 21.12.2018 con la Compagnia convenuta a garanzia del Parte_2 sinistro oggetto di causa, e il diritto dell'attrice a ottenere l'indennizzo e/o risarcimento in forza dei fatti esposti e documentati in giudizio, dichiarare tenuta e condannare la società
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 P.IVA_2 favore di dell'importo di € 107.030,00, ovvero della diversa somma accertata Parte_1 come dovuta in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. - Rifusione di spese e competenze di lite comprese TU e CT (v. preventivo ing. all. “Note scritte Per_1 udienza 3.7.25” dep. 02.07.25).”
pagina 1 di 9 di parte convenuta: “Nel merito: Voglia il Tribunale di Bolzano adito respingere le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e difese delle parti.
1.1. L'attrice quale società incorporante la soc. risulta essere Parte_1 Parte_2 proprietaria di un impianto eolico sito in località Poggio della Lama, nel Comune di Talla (AR); espone l'attrice che in data 07.11.2021, durante un temporale, la scarica di un fulmine avrebbe colpito la pala eolica di tale impianto e generato un cortocircuito che avrebbe danneggiato l'intero impianto, comportando un danno che parte attrice quantifica nel minimo di € 107.030,00, iva esclusa, e in ordine al quale chiede alla Assicurazione convenuta di essere indennizzata, in base a contratto assicurativo sottoscritto in data 21.12.2018 (cfr. doc. 2 e doc. 3 di parte attrice).
1.2. La convenuta, costituendosi, asserisce che le condizioni generali applicabili non sarebbero quelle prodotte dalla parte attrice sub doc. 3, riferite a una polizza relativa agli impianti fotovoltaici, ma quelle da essa prodotte sub proprio doc. 2, riferite alla polizza globale per impianti mini eolici 5-200 Kwh, come risulterebbe dalla polizza medesima.
Inoltre, il 07.11.2021 l'attrice non avrebbe avuto in corso alcun valido contratto di manutenzione/assistenza tecnica per l'impianto oggetto del danno, il che sarebbe presupposto essenziale per l'operatività della garanzia;
a riguardo la convenuta contesta il doc. 11 di parte attrice, in quanto altro non sarebbe che una proposta di contratto d.d. 01.06.2021, alla quale sarebbe stata apposta una firma in una data non precisata, oltre ad essere priva degli elementi essenziali del contratto.
Inoltre, se tale contratto fosse stato effettivamente valido ed efficace e i suoi effetti decorressero dal 01.06.2021, non sarebbe dato comprendere come mai in data 01.12.2021 l'odierna attrice abbia stipulato il contratto di manutenzione prodotto come doc.12 con la società Parte_3
Poiché il contratto di manutenzione sarebbe stato sottoscritto soltanto il 01.12.2021, ossia dopo che si sarebbe già verificato il sinistro, quest'ultimo dovrebbe necessariamente considerarsi non coperto da garanzia.
Infine, i danni subiti dalla pala eolica non rientrerebbero per intero nella garanzia, anche qualora quest'ultima fosse operante: infatti, la clausola A.2 lettera. Nr. 7) prevedrebbe che sarebbero esclusi i guasti, rotture meccaniche, elettriche, elettroniche o fenomeno elettrico dell'impianto.
pagina 2 di 9 Tali danni sarebbero oggetto della specifica estensione di garanzia A3), non presente nella polizza sottoscritta dall'attrice.
L'indennizzo dei danni dovrebbe avvenire a norma dell'art. A.8 delle condizioni generali, il quale prevedrebbe, fra le altre cose, che, ove il rimpiazzo dei componenti danneggiati non sia avvenuto entro sei mesi dalla data del sinistro (cioè, in concreto, entro il 07.05.2022) si dovrebbe stimare il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell'impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante, con liquidazione tenendo conto della deduzione del valore dei residui.
2. In diritto.
2.1. Sulle condizioni contrattuali applicabili.
2.1.1. Le parti non concordano sulle condizioni generali applicabili: l'attrice fa riferimento alle condizioni di cui al “modello 5016 - impianti fotovoltaici” (cfr. doc. 3 di parte attrice), essendo nell'intestazione della polizza indicata espressamente la dizione “mod. 5016” (cfr. doc. 2 di parte attrice), mentre parte convenuta ritiene applicabili le condizioni diverse per “IMPIANTI MINI
EOLICI 5-200 kWh”, alle quali la polizza farebbe invece a suo dire riferimento, mediante indicazione, nel testo della stessa, alle “Condizioni ed. 12/2024”, nonché di alcune clausole, non riportate per esteso, in sede di “doppia firma” ex art. 1341 c.c.
2.1.2. Orbene, in base all'istruttoria esperita in corso di causa deve concludersi che l'indicazione del “Mod. 5016” sia stata una aggiunta consapevole, in sede di stipula della polizza, essendo soltanto il “modello 5016” stato consegnato quale parte integrante della polizza (cfr. la deposizione del teste il quale alla domanda “Vero che la documentazione presente Tes_1 nel fascicolo di parte attrice identificata come all. n. 3, che la S.V. mi rammostra (condizioni di assicurazione), è stata consegnata in data 21.12.2018 presso l'agenzia di Bolzano, dal CP_1 suo titolare, al legale rappresentante della soc. sig. ha CP_2 Parte_4 risposto “Me la ricordo questa occasione, in quanto anch'io ho concluso, per una società, della quale ero amministratore, la stessa identica polizza in ordine ad un impianto eolico. Posso confermare che io ho la stessa identica polizza a casa mia e quindi confermo la circostanza e anche il numero ivi indicato “Modulo 5016”; inoltre, il teste ha risposto alla domanda “2) Vero che tale documentazione è stata consegnata al sig. unitamente alla polizza Parte_4
pagina 3 di 9 assicurativa riguardante un impianto eolico sito in Talla e depositata come all. n. 2 al fascicolo di parte attrice, che la S.V. mi rammostra”: “È vero, anch'io ho ricevuto lo stesso documento con indicazione di quel numero Mod. 5016, quindi posso confermare la circostanza. A.d.r. Se mi si domanda se non ho visto che la polizza era relativa ad un impianto fotovoltaico e non eolico, posso dire che ci è stato spiegato che si tratterebbe sempre della stessa cosa, in quanto la polizza riguarderebbe lo stesso identico settore, in quanto si tratterebbe di “mini-eolico che arriva fino a
200 kw”, per cui sarebbe paragonabile, per quanto a noi spiegato in quell'occasione, al fotovoltaico.”).
2.1.3. Deve quindi ritenersi che l'aggiunta espressa, nel frontespizio, della dizione “Mod. 5016” abbia efficacia derogatoria rispetto ad eventuali clausole che fanno richiamo a condizioni generali diverse e contrastanti, in base non solo ai canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1366 e
1370 c.c., ma già in base all'art. 1342 co. 1 c.c., secondo il quale, nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come nel presente caso, le clausole aggiunte al modulo o al formulario (come quella che fa riferimento al mod. 5016) prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
2.1.4. Tale indicazione aggiuntiva prevale quindi alla, generica, indicazione delle condizioni generali di assicurazione, di cui sempre alla polizza, che peraltro non trovano neanche piena corrispondenza, nella loro intestazione e nel loro contenuto, alle condizioni generali sub doc. 3 di parte attrice e in ordine alle quali parte convenuta non ha neanche provato la loro conoscibilità o conoscenza da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
2.1.5. Infatti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti possono essere efficaci nei confronti dell'altro, esclusivamente se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, per cui è da escludersi che nei confronti dell'assicurato possano valere delle condizioni generali espressamente derogate al momento della conclusione del contratto e addirittura diverse da quelle consegnate;
parte convenuta ritiene dirimente il richiamo generico alle “Condizioni ed.
12/2024” contenuto nel contratto, ma avuto anche riguardo alla mancata corrispondenza di parte delle condizioni generali indicate (“A9, A10 e A12”), con le condizioni depositate dalla stessa parte convenuta, non può neanche ritenersi che tale indicazione sarebbe sufficientemente precisa per permettere l'individuazione delle condizioni generali asseritamente applicabili, a parte che pagina 4 di 9 risultano chiaramente derogate, per quanto sopra, dalle condizioni consegnate all'assicurata e a loro volta indicate, specificamente, nella polizza.
2.2. Sull'asserita necessità di concludere un contratto di assistenza tecnica quale condizione di operatività della polizza.
2.2.1. Una condizione necessaria per la operatività della polizza, consistente nella conclusione di un contratto di assistenza tecnica, adottata da parte convenuta per negare la copertura, non emerge in realtà neanche dalle condizioni invocate dalla stesse convenuta, nelle quali si fa riferimento ad una tale necessità soltanto nella “Sezione B”— relativa però ai soli danni da assicurazione da interruzione di esercizio— mentre, nell'art. 5, in tema di “efficacia dell'assicurazione” si legge meramente: “La garanzia è efficace se l'Impianto è collaudato, collegato alla rete e soggetto al meccanismo di incentivazione (tariffa fissa omnicomprensiva) riservato agli impianti qualificati AF (impianto alimentato da fonti rinnovabili).” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
2.2.2. In ogni caso, nelle condizioni generali effettivamente applicabili (modulo 5016) non vi è nessuna clausola che impone la conclusione del contratto di assistenza tecnica quale presupposto per l'operatività della polizza, il che non è neanche stato sostenuto dalla convenuta.
2.2.3. A ciò si aggiunge che sia il teste sia il teste hanno confermato che al Tes_2 Tes_3 momento dell'evento era, in realtà, in atto un contratto di manutenzione con la CP_3 società che in concreto ha rilevato, da remoto, in tempo reale l'incidente di cui è causa, per cui le relative difese della parte convenuta appaiono del tutto infondate, per più di una ragione.
2.3. Sull'an del danno indennizzabile.
2.3.1. Le testimonianze assunte (in particolare dei testi e ) e la c.t.u. effettuata Tes_2 Tes_3 in corso di causa da parte dell'Ing. hanno confermato che il sinistro occorso in data Per_2
7.11.2021 risulta ascrivibile a causa naturale accidentale (fulminazione), rientrante pacificamente nell'oggetto della polizza.
2.4. Sulla determinazione del danno indennizzabile.
2.4.1. Secondo le uniche condizioni contrattuali applicabili non rileva la distinzione valorizzata dal c.t.u., tra danni diretti subiti “dall'elica e da alcuni componenti prettamente meccanici” e danni per fenomeni elettrici origine esterna”, coprendo la polizza sub doc. 2 di parte attrice tutti i danni da eventi naturali sino ad un massimale di € 500.000,00, con uno scoperto di 10% per sinistro (minimo di € 5000,00), mentre la convenuta non ha mai sostenuto che le disposizioni pagina 5 di 9 particolari per i “Fenomeni elettrici di origine esterna” (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 7) contengano dei presupposti che potrebbero in concreto escludere la copertura.
2.4.2. L'attrice ha prodotto documentazione contabile, confermata dal teste la quale Tes_2 riguarda sia la riparazione provvisoria dell'ala danneggiata— sin d'ora non sostituita— sia la riparazione di altri danni, riferiti agli interventi di riparazione e ripristino dell'aerogeneratore n. 4, per complessivi € 95.002,90 (al netto dell'iva), ma il c.t.u. ha ritenuto congruo e direttamente riconducibile al sinistro in oggetto, in ordine all'intervento riparativo meccanico sulla pala, soltanto un importo di € 38.645,00, oltre ad un importo di € 24.000,00 per ripristino della parte elettrica, per un importo complessivo di € 62.645,00 (si rinvia alle pagg. 30-31 della c.t.u).
2.4.3. In ordine al valore della pala da sostituire, il c.t.u. ha poi rilevato, dal punto di vista strettamente tecnico, che andrebbe valorizzato che la pala danneggiata risultava installata da meno di tre anni al momento dell'evento, per cui non andrebbe applicato un coefficiente di vetustà significativo e il valore della pala (da sostituire) dovrebbe ritenersi equivalente a quello “a nuovo”, essendo il degrado per invecchiamento trascurabile.
2.4.4. A riguardo appare rilevante l'art. 16 del mod. 5016 (cfr. doc. 3 di parte attrice) laddove prevede: “Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall' . (Sconti e prezzi di favore non Parte_5 influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).”
2.4.5. Va anche tenuto conto dell'art. 21 del mod. 5016, che in tema di determinazione del danno prevede, riassuntivamente, che si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione (importi eventualmente diminuiti del valore ricavabile dai residui al momento del sinistro).
La stessa norma contrattuale prevede che, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
b) il pagina 6 di 9 rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Peraltro, secondo la stessa norma, qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa, oltre a stimare il valore ricavabile dai residui, che va detratto.
L'art. 21 esclude poi espressamente dall'indennizzo “le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale”.
2.4.6. Nell'ipotesi di cui è causa, nel quale la pala non risulta essere stata rimpiazzata entro sei mesi e non si sono quindi verificate le condizioni di cui ai punti a) a c), seguendo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. tale norma va interpretata nel senso di ritenere indennizzabile il mero valore della pala andata distrutta, il quale, peraltro, tenuto conto della mancata vetustà accertata dal c.t.u., può essere accertato in € 50.264,80, corrispondente al valore
“a nuovo” (cfr. doc. 27 della parte attrice: importo al netto dell'iva, che non costituisce una voce di costo per l'attrice).
2.4.7. Sono poi riconoscibili le spese di riparazione (definitiva), dell'impianto elettrico, ritenuti congrui dal c.t.u. per € 24.000,00, in quanto necessarie per ripristinare lo stato funzionale dello stesso impianto.
2.4.8. Non possono riconoscersi, invece, le ulteriori spese di riparazione, meramente provvisoria, della pala, come non possono riconoscersi spese per manodopera ed altro, per quanto dettato dal citato art. 21.
2.4.9. Tenuto conto dello scoperto ai sensi della polizza, di 10%, l'importo indennizzabile ammonta quindi a complessivi € 66.838,32 (50.264,80 + € 24.000,00 = € 74.264,80- € 7.426,48).
2.4.10. Trattandosi di debito di valore (cfr. da ultima sentenza Cass. n. 7216/2025), tale somma è soggetta all'automatica rivalutazione ISTAT per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte” (Cass.
Sez. 3, 16 febbraio 2023, n. 4938) come nel presente caso.
pagina 7 di 9 2.4.11. La somma complessivamente ad oggi dovuta, comprensiva di interessi e rivalutazione, è quindi pari ad € 84.676,15 (di cui € 7.878,92 per interessi e € 9.958,91 per rivalutazione); sul solo capitale rivalutato di € 76.797,23 si applicheranno i meri interessi legali da oggi sino al saldo effettivo.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile in base al decisum (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche delle spese vive per iscrizione a ruolo e intimazione testi, risultanti dal fascicolo (€ 557,96).
3.3. Non possono essere riconosciute le spese esposte per il proprio c.t.p., avendo l'attrice depositato soltanto un “preventivo di massima” del proprio consulente (v. note scritte del
2.7.2025) che però non costituisce fattura e non contiene quietanza dell'avvenuto pagamento, per cui non risulta provato il relativo esborso;
tale prova deve ritenersi però necessaria in base alla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, trattandosi di spese che vanno anticipate e che risultano ripetibili soltanto se ed in quanto effettivamente sostenute, per la parte non ritenuta eccessiva o superflua dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21402).):
3.4. Le spese della c.t.u., come liquidate con separato decreto di liquidazione d.d. 2.7.2025, vanno invece addebitate in via definitiva, sulla base dell'esito della lite, per intero alla convenuta soccombente, che dovrà rimborsare a parte attrice le spese a riguardo sostenute.
3.5. Alla parte attrice spetta il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate nel medio tabellare (tab. 25 bis) per la sola fase di attivazione svoltasi, come da dispositivo (cfr. docc. 6 e 7 della parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo, già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino ad oggi, di € 84.676,15, oltre interessi legali, come da motivazione, da oggi sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per il pagina 8 di 9 procedimento di mediazione obbligatoria, in € 1008,00 per compensi, nonché, per questo giudizio, in € 14.103,00 per compensi ed € 557,96 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, sulle poste gravate, e successive occorrende;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico integrale della convenuta, con obbligo della stessa convenuta di rimborsare per intero quanto anticipato dalla parte attrice, a tale titolo, a favore del c.t.u.
Bolzano, 26 novembre 2025
La Giudice
RG IS
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice RG IS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 725/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. dott. BERTO FRANCESCO, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. dott. BOSCAROLLI TITO, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: pagamento di indennizzo di assicurazione;
trattenuta in decisione a seguito di concessione di un termine ex art. 127ter cpc sino al 6.11.2025, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bolzano: - accertata l'operatività della polizza n.
156564820, stipulata da il 21.12.2018 con la Compagnia convenuta a garanzia del Parte_2 sinistro oggetto di causa, e il diritto dell'attrice a ottenere l'indennizzo e/o risarcimento in forza dei fatti esposti e documentati in giudizio, dichiarare tenuta e condannare la società
[...]
c.f. , in persona del legale rappresentante, al pagamento in Controparte_1 P.IVA_2 favore di dell'importo di € 107.030,00, ovvero della diversa somma accertata Parte_1 come dovuta in corso di causa, maggiorata di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata. - Rifusione di spese e competenze di lite comprese TU e CT (v. preventivo ing. all. “Note scritte Per_1 udienza 3.7.25” dep. 02.07.25).”
pagina 1 di 9 di parte convenuta: “Nel merito: Voglia il Tribunale di Bolzano adito respingere le domande proposte perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande e difese delle parti.
1.1. L'attrice quale società incorporante la soc. risulta essere Parte_1 Parte_2 proprietaria di un impianto eolico sito in località Poggio della Lama, nel Comune di Talla (AR); espone l'attrice che in data 07.11.2021, durante un temporale, la scarica di un fulmine avrebbe colpito la pala eolica di tale impianto e generato un cortocircuito che avrebbe danneggiato l'intero impianto, comportando un danno che parte attrice quantifica nel minimo di € 107.030,00, iva esclusa, e in ordine al quale chiede alla Assicurazione convenuta di essere indennizzata, in base a contratto assicurativo sottoscritto in data 21.12.2018 (cfr. doc. 2 e doc. 3 di parte attrice).
1.2. La convenuta, costituendosi, asserisce che le condizioni generali applicabili non sarebbero quelle prodotte dalla parte attrice sub doc. 3, riferite a una polizza relativa agli impianti fotovoltaici, ma quelle da essa prodotte sub proprio doc. 2, riferite alla polizza globale per impianti mini eolici 5-200 Kwh, come risulterebbe dalla polizza medesima.
Inoltre, il 07.11.2021 l'attrice non avrebbe avuto in corso alcun valido contratto di manutenzione/assistenza tecnica per l'impianto oggetto del danno, il che sarebbe presupposto essenziale per l'operatività della garanzia;
a riguardo la convenuta contesta il doc. 11 di parte attrice, in quanto altro non sarebbe che una proposta di contratto d.d. 01.06.2021, alla quale sarebbe stata apposta una firma in una data non precisata, oltre ad essere priva degli elementi essenziali del contratto.
Inoltre, se tale contratto fosse stato effettivamente valido ed efficace e i suoi effetti decorressero dal 01.06.2021, non sarebbe dato comprendere come mai in data 01.12.2021 l'odierna attrice abbia stipulato il contratto di manutenzione prodotto come doc.12 con la società Parte_3
Poiché il contratto di manutenzione sarebbe stato sottoscritto soltanto il 01.12.2021, ossia dopo che si sarebbe già verificato il sinistro, quest'ultimo dovrebbe necessariamente considerarsi non coperto da garanzia.
Infine, i danni subiti dalla pala eolica non rientrerebbero per intero nella garanzia, anche qualora quest'ultima fosse operante: infatti, la clausola A.2 lettera. Nr. 7) prevedrebbe che sarebbero esclusi i guasti, rotture meccaniche, elettriche, elettroniche o fenomeno elettrico dell'impianto.
pagina 2 di 9 Tali danni sarebbero oggetto della specifica estensione di garanzia A3), non presente nella polizza sottoscritta dall'attrice.
L'indennizzo dei danni dovrebbe avvenire a norma dell'art. A.8 delle condizioni generali, il quale prevedrebbe, fra le altre cose, che, ove il rimpiazzo dei componenti danneggiati non sia avvenuto entro sei mesi dalla data del sinistro (cioè, in concreto, entro il 07.05.2022) si dovrebbe stimare il costo necessario per il rimpiazzo a nuovo dell'impianto o le spese necessarie per ripristinare lo stato funzionale dell'Impianto stesso, al netto del deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante, con liquidazione tenendo conto della deduzione del valore dei residui.
2. In diritto.
2.1. Sulle condizioni contrattuali applicabili.
2.1.1. Le parti non concordano sulle condizioni generali applicabili: l'attrice fa riferimento alle condizioni di cui al “modello 5016 - impianti fotovoltaici” (cfr. doc. 3 di parte attrice), essendo nell'intestazione della polizza indicata espressamente la dizione “mod. 5016” (cfr. doc. 2 di parte attrice), mentre parte convenuta ritiene applicabili le condizioni diverse per “IMPIANTI MINI
EOLICI 5-200 kWh”, alle quali la polizza farebbe invece a suo dire riferimento, mediante indicazione, nel testo della stessa, alle “Condizioni ed. 12/2024”, nonché di alcune clausole, non riportate per esteso, in sede di “doppia firma” ex art. 1341 c.c.
2.1.2. Orbene, in base all'istruttoria esperita in corso di causa deve concludersi che l'indicazione del “Mod. 5016” sia stata una aggiunta consapevole, in sede di stipula della polizza, essendo soltanto il “modello 5016” stato consegnato quale parte integrante della polizza (cfr. la deposizione del teste il quale alla domanda “Vero che la documentazione presente Tes_1 nel fascicolo di parte attrice identificata come all. n. 3, che la S.V. mi rammostra (condizioni di assicurazione), è stata consegnata in data 21.12.2018 presso l'agenzia di Bolzano, dal CP_1 suo titolare, al legale rappresentante della soc. sig. ha CP_2 Parte_4 risposto “Me la ricordo questa occasione, in quanto anch'io ho concluso, per una società, della quale ero amministratore, la stessa identica polizza in ordine ad un impianto eolico. Posso confermare che io ho la stessa identica polizza a casa mia e quindi confermo la circostanza e anche il numero ivi indicato “Modulo 5016”; inoltre, il teste ha risposto alla domanda “2) Vero che tale documentazione è stata consegnata al sig. unitamente alla polizza Parte_4
pagina 3 di 9 assicurativa riguardante un impianto eolico sito in Talla e depositata come all. n. 2 al fascicolo di parte attrice, che la S.V. mi rammostra”: “È vero, anch'io ho ricevuto lo stesso documento con indicazione di quel numero Mod. 5016, quindi posso confermare la circostanza. A.d.r. Se mi si domanda se non ho visto che la polizza era relativa ad un impianto fotovoltaico e non eolico, posso dire che ci è stato spiegato che si tratterebbe sempre della stessa cosa, in quanto la polizza riguarderebbe lo stesso identico settore, in quanto si tratterebbe di “mini-eolico che arriva fino a
200 kw”, per cui sarebbe paragonabile, per quanto a noi spiegato in quell'occasione, al fotovoltaico.”).
2.1.3. Deve quindi ritenersi che l'aggiunta espressa, nel frontespizio, della dizione “Mod. 5016” abbia efficacia derogatoria rispetto ad eventuali clausole che fanno richiamo a condizioni generali diverse e contrastanti, in base non solo ai canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362, 1366 e
1370 c.c., ma già in base all'art. 1342 co. 1 c.c., secondo il quale, nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, come nel presente caso, le clausole aggiunte al modulo o al formulario (come quella che fa riferimento al mod. 5016) prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
2.1.4. Tale indicazione aggiuntiva prevale quindi alla, generica, indicazione delle condizioni generali di assicurazione, di cui sempre alla polizza, che peraltro non trovano neanche piena corrispondenza, nella loro intestazione e nel loro contenuto, alle condizioni generali sub doc. 3 di parte attrice e in ordine alle quali parte convenuta non ha neanche provato la loro conoscibilità o conoscenza da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 c.c.
2.1.5. Infatti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti possono essere efficaci nei confronti dell'altro, esclusivamente se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza, per cui è da escludersi che nei confronti dell'assicurato possano valere delle condizioni generali espressamente derogate al momento della conclusione del contratto e addirittura diverse da quelle consegnate;
parte convenuta ritiene dirimente il richiamo generico alle “Condizioni ed.
12/2024” contenuto nel contratto, ma avuto anche riguardo alla mancata corrispondenza di parte delle condizioni generali indicate (“A9, A10 e A12”), con le condizioni depositate dalla stessa parte convenuta, non può neanche ritenersi che tale indicazione sarebbe sufficientemente precisa per permettere l'individuazione delle condizioni generali asseritamente applicabili, a parte che pagina 4 di 9 risultano chiaramente derogate, per quanto sopra, dalle condizioni consegnate all'assicurata e a loro volta indicate, specificamente, nella polizza.
2.2. Sull'asserita necessità di concludere un contratto di assistenza tecnica quale condizione di operatività della polizza.
2.2.1. Una condizione necessaria per la operatività della polizza, consistente nella conclusione di un contratto di assistenza tecnica, adottata da parte convenuta per negare la copertura, non emerge in realtà neanche dalle condizioni invocate dalla stesse convenuta, nelle quali si fa riferimento ad una tale necessità soltanto nella “Sezione B”— relativa però ai soli danni da assicurazione da interruzione di esercizio— mentre, nell'art. 5, in tema di “efficacia dell'assicurazione” si legge meramente: “La garanzia è efficace se l'Impianto è collaudato, collegato alla rete e soggetto al meccanismo di incentivazione (tariffa fissa omnicomprensiva) riservato agli impianti qualificati AF (impianto alimentato da fonti rinnovabili).” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
2.2.2. In ogni caso, nelle condizioni generali effettivamente applicabili (modulo 5016) non vi è nessuna clausola che impone la conclusione del contratto di assistenza tecnica quale presupposto per l'operatività della polizza, il che non è neanche stato sostenuto dalla convenuta.
2.2.3. A ciò si aggiunge che sia il teste sia il teste hanno confermato che al Tes_2 Tes_3 momento dell'evento era, in realtà, in atto un contratto di manutenzione con la CP_3 società che in concreto ha rilevato, da remoto, in tempo reale l'incidente di cui è causa, per cui le relative difese della parte convenuta appaiono del tutto infondate, per più di una ragione.
2.3. Sull'an del danno indennizzabile.
2.3.1. Le testimonianze assunte (in particolare dei testi e ) e la c.t.u. effettuata Tes_2 Tes_3 in corso di causa da parte dell'Ing. hanno confermato che il sinistro occorso in data Per_2
7.11.2021 risulta ascrivibile a causa naturale accidentale (fulminazione), rientrante pacificamente nell'oggetto della polizza.
2.4. Sulla determinazione del danno indennizzabile.
2.4.1. Secondo le uniche condizioni contrattuali applicabili non rileva la distinzione valorizzata dal c.t.u., tra danni diretti subiti “dall'elica e da alcuni componenti prettamente meccanici” e danni per fenomeni elettrici origine esterna”, coprendo la polizza sub doc. 2 di parte attrice tutti i danni da eventi naturali sino ad un massimale di € 500.000,00, con uno scoperto di 10% per sinistro (minimo di € 5000,00), mentre la convenuta non ha mai sostenuto che le disposizioni pagina 5 di 9 particolari per i “Fenomeni elettrici di origine esterna” (cfr. doc. 3 di parte attrice, pag. 7) contengano dei presupposti che potrebbero in concreto escludere la copertura.
2.4.2. L'attrice ha prodotto documentazione contabile, confermata dal teste la quale Tes_2 riguarda sia la riparazione provvisoria dell'ala danneggiata— sin d'ora non sostituita— sia la riparazione di altri danni, riferiti agli interventi di riparazione e ripristino dell'aerogeneratore n. 4, per complessivi € 95.002,90 (al netto dell'iva), ma il c.t.u. ha ritenuto congruo e direttamente riconducibile al sinistro in oggetto, in ordine all'intervento riparativo meccanico sulla pala, soltanto un importo di € 38.645,00, oltre ad un importo di € 24.000,00 per ripristino della parte elettrica, per un importo complessivo di € 62.645,00 (si rinvia alle pagg. 30-31 della c.t.u).
2.4.3. In ordine al valore della pala da sostituire, il c.t.u. ha poi rilevato, dal punto di vista strettamente tecnico, che andrebbe valorizzato che la pala danneggiata risultava installata da meno di tre anni al momento dell'evento, per cui non andrebbe applicato un coefficiente di vetustà significativo e il valore della pala (da sostituire) dovrebbe ritenersi equivalente a quello “a nuovo”, essendo il degrado per invecchiamento trascurabile.
2.4.4. A riguardo appare rilevante l'art. 16 del mod. 5016 (cfr. doc. 3 di parte attrice) laddove prevede: “Il valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri. Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall' . (Sconti e prezzi di favore non Parte_5 influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).”
2.4.5. Va anche tenuto conto dell'art. 21 del mod. 5016, che in tema di determinazione del danno prevede, riassuntivamente, che si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione (importi eventualmente diminuiti del valore ricavabile dai residui al momento del sinistro).
La stessa norma contrattuale prevede che, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che: a) i danni si siano verificati entro cinque anni dalla data di costruzione;
b) il pagina 6 di 9 rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Peraltro, secondo la stessa norma, qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del punto b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa, oltre a stimare il valore ricavabile dai residui, che va detratto.
L'art. 21 esclude poi espressamente dall'indennizzo “le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale”.
2.4.6. Nell'ipotesi di cui è causa, nel quale la pala non risulta essere stata rimpiazzata entro sei mesi e non si sono quindi verificate le condizioni di cui ai punti a) a c), seguendo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. tale norma va interpretata nel senso di ritenere indennizzabile il mero valore della pala andata distrutta, il quale, peraltro, tenuto conto della mancata vetustà accertata dal c.t.u., può essere accertato in € 50.264,80, corrispondente al valore
“a nuovo” (cfr. doc. 27 della parte attrice: importo al netto dell'iva, che non costituisce una voce di costo per l'attrice).
2.4.7. Sono poi riconoscibili le spese di riparazione (definitiva), dell'impianto elettrico, ritenuti congrui dal c.t.u. per € 24.000,00, in quanto necessarie per ripristinare lo stato funzionale dello stesso impianto.
2.4.8. Non possono riconoscersi, invece, le ulteriori spese di riparazione, meramente provvisoria, della pala, come non possono riconoscersi spese per manodopera ed altro, per quanto dettato dal citato art. 21.
2.4.9. Tenuto conto dello scoperto ai sensi della polizza, di 10%, l'importo indennizzabile ammonta quindi a complessivi € 66.838,32 (50.264,80 + € 24.000,00 = € 74.264,80- € 7.426,48).
2.4.10. Trattandosi di debito di valore (cfr. da ultima sentenza Cass. n. 7216/2025), tale somma è soggetta all'automatica rivalutazione ISTAT per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore
(cfr. Cass. Sez. 3, ord. 8 giugno 2023, n. 16229), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, purché sussista “una specifica domanda di parte” (Cass.
Sez. 3, 16 febbraio 2023, n. 4938) come nel presente caso.
pagina 7 di 9 2.4.11. La somma complessivamente ad oggi dovuta, comprensiva di interessi e rivalutazione, è quindi pari ad € 84.676,15 (di cui € 7.878,92 per interessi e € 9.958,91 per rivalutazione); sul solo capitale rivalutato di € 76.797,23 si applicheranno i meri interessi legali da oggi sino al saldo effettivo.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta soccombente (art. 91 c.p.c.).
3.2. Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile in base al decisum (da € 52.001,00 ad € 260.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche delle spese vive per iscrizione a ruolo e intimazione testi, risultanti dal fascicolo (€ 557,96).
3.3. Non possono essere riconosciute le spese esposte per il proprio c.t.p., avendo l'attrice depositato soltanto un “preventivo di massima” del proprio consulente (v. note scritte del
2.7.2025) che però non costituisce fattura e non contiene quietanza dell'avvenuto pagamento, per cui non risulta provato il relativo esborso;
tale prova deve ritenersi però necessaria in base alla più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, trattandosi di spese che vanno anticipate e che risultano ripetibili soltanto se ed in quanto effettivamente sostenute, per la parte non ritenuta eccessiva o superflua dal giudice (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/07/2022, n.21402).):
3.4. Le spese della c.t.u., come liquidate con separato decreto di liquidazione d.d. 2.7.2025, vanno invece addebitate in via definitiva, sulla base dell'esito della lite, per intero alla convenuta soccombente, che dovrà rimborsare a parte attrice le spese a riguardo sostenute.
3.5. Alla parte attrice spetta il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate nel medio tabellare (tab. 25 bis) per la sola fase di attivazione svoltasi, come da dispositivo (cfr. docc. 6 e 7 della parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare all'attrice, a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo, già comprensivo di rivalutazione ed interessi sino ad oggi, di € 84.676,15, oltre interessi legali, come da motivazione, da oggi sino al saldo effettivo;
condanna la convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, per il pagina 8 di 9 procedimento di mediazione obbligatoria, in € 1008,00 per compensi, nonché, per questo giudizio, in € 14.103,00 per compensi ed € 557,96 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, sulle poste gravate, e successive occorrende;
pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio in via definitiva a carico integrale della convenuta, con obbligo della stessa convenuta di rimborsare per intero quanto anticipato dalla parte attrice, a tale titolo, a favore del c.t.u.
Bolzano, 26 novembre 2025
La Giudice
RG IS
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