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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9280/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. DE SANTI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
e
.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. BORIN FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
disponendo le opportune annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con facoltà di ciascuno di fissare la residenza ove ritenuto più opportuno, con unico obbligo di comunicare eventuali modifiche delle rispettive residenze.
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1
con collocazione prevalente e anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
4) Quanto al diritto di visita del sig. al figlio minore, si prevede quanto segue: Parte_1
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati, indicativamente, dal sabato mattina al lunedì
mattina;
-il padre, trascorrerà con il figlio un giorno infrasettimanale con pernottamento nella settimana in cui terrà con sé il figlio nel weekend (indicativamente il mercoledì) e due giorni infrasettimanali con pernottamento quando il figlio trascorrerà il weekend con la mamma (indicativamente il martedì e il giovedì); con possibilità di accordo tra i genitori su giorni infrasettimanali diversi sulla base dei reciproci impegni nonchè (e soprattutto) delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore;
-alternativamente per metà del periodo natalizio, suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino alle ore 20.00 del 30.12 e dalle ore 20.00 del 30.12 alla sera precedente la ripresa della scuola, alternando così di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno;
il genitore a cui spetta il primo periodo delle vacanze natalizie, si impegna – ove possibile e previo accordo - a permettere all'altro genitore di vedere il figlio nel giorno di Natale o della Vigilia, indicativamente dalle ore 18.00 sino a dopo cena. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre,
salvo la sera del 25.12 che trascorrerà con la madre dalle ore 18.00 sino a dopo cena;
pagina 2 di 7 -i genitori staranno con il figlio minore alternativamente per metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola, curando l'alternanza del giorno di Pasqua con quello del Lunedì
dell'Angelo; resta inteso che il giorno di Pasqua 2026 il figlio starà con la madre;
-ponti scolastici suddivisi alternati a seconda della loro collocazione nel calendario. Resta inteso che,
in caso di diverso accordo, la spettanza dei ponti e delle altre vacanze verrà calcolata a partire dalla spettanza del giorno di Natale;
resta inteso che, cadendo il giorno di Ognissanti 2025 nel fine settimana si seguirà la programmazione normale, mentre l'8 dicembre 2025 spetterà alla sig.ra
CP_1
-per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa scolastica a settembre) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
-i genitori, fin da ora si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio in occasione delle trasferte;
-le parti concordano con la possibilità di prevedere ulteriori e/o diverse modalità di visita in accordo tra loro e secondo le esigenze del figlio minore;
-in caso di impegno di uno dei due genitori nel periodo di permanenza del minore presso di sé, prima di rivolgersi a persone terze (con ciò intendendosi figure diverse dai parenti di primo o secondo grado)
dovrà essere coinvolto l'altro genitore che, avendone la disponibilità, terrà con sé il minore nel caso di indisponibilità dell'altro. Se nessuno dei due genitori è disponibile, allora potrà essere individuata una persona terza (conosciuta da entrambi i genitori e su cui vi sia accordo) che si occupi del minore per le emergenze;
nel caso in cui il minore venga affidato alle cure di parenti di primo o secondo grado,
l'altro genitore verrà avvisato. Verrà ripartita la spesa della persona terza che si renda necessaria per impegni di lavoro dei genitori;
se la persona terza serve per impegni ludici degli stessi, ad accollarsi la spesa sarà il genitore che ne abbia bisogno per impegni extra lavorativi. pagina 3 di 7 5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dal mese di agosto 2025, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Per_1
750,00 € mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente indicato dalla stessa. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da agosto 2025 (con calcolo della rivalutazione, pertanto, da agosto 2026 e successivamente di anno in anno), calcolandosi sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
CP_ 6) Si dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio minore corrisposto dall' verrà
integralmente percepito dalla signora con il pieno consenso del signor Controparte_1 Parte_1
che rinuncia così alla percezione della propria quota.
[...]
7) Il signor , con decorrenza dal mese di agosto 2025, si obbliga a corrispondere Parte_1
e/o a rimborsare il 60% delle spese extra ed accessorie per il figlio minore come da Protocollo
Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona, mentre la signora corrisponderà la CP_1
restante quota del 40%.
Le parti concordano sin da ora che anche la spesa della mensa scolastica sia a carico dei genitori nella misura di cui sopra.
8) Le parti si impegnano a consultare la dott.ssa o, in futuro, un altro professionista Persona_2
concordemente individuato tra le parti al fine di valutare la ripresa del percorso di supporto alla genitorialità.
I genitori si impegnano altresì a consultare lo psicomotricista presso cui era in cura il minore, dott.ssa al fine di verificare la necessità di prosecuzione del percorso intrapreso. Persona_3
9) Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco tra le parti.
10) Le parti esonerano il Tribunale dall'ascolto del figlio minore avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione del figlio conforme ai suoi interessi. pagina 4 di 7 11) Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Persona_4
12) Le parti si impegnano alla chiusura del conto corrente bancario cointestato n.
[...] acceso presso entro 20 giorni dalla pubblicazione della CP_3
sentenza di omologa delle condizioni di separazione.
13) Con l'adempimento di quanto sopra le Parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico – patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione,
salvo quanto pattuito con riferimento al successivo divorzio anche in punto di liquidazione una tantum e salvi gli oneri di mantenimento del figlio minore.
14) I coniugi chiedono l'emissione della sentenza di omologa.
15) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza, dichiarando di rinunciare espressamente all'impugnazione della stessa.
16) Spese legali interamente compensate tra le parti.
17) Le spese del presente procedimento determinate nell'importo del contributo unificato pari ad €
86,00 saranno assunte dalle parti in giusta metà.
Si chiede, altresì, decorsi i termini di legge dal deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti, che l'intestato Tribunale, nella persona del suo
Presidente o del Giudice a ciò delegato, Voglia rimettere la causa al ruolo per la domanda di divorzio e autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 5 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/10/2025 ed in data 06/10/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne -
[...]
, nato a [...] il giorno 30 ottobre 2019 - e per egli i ricorrenti hanno trovato Persona_4
un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 6 di 7 legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in NA il 22/12/2018 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di NA (n. 318, Parte II, Serie A, anno 2018), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 9280/2025
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa con ricorso congiunto da
C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. DE SANTI SABRINA come da mandato difensivo in atti;
e
.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall' Avv. BORIN FRANCESCA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 7 All'udienza del 07/10/2025 le parti, con nota di deposito del 03/10/2025 e del 06/10/2025 hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI:
“1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
disponendo le opportune annotazioni dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
2) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con facoltà di ciascuno di fissare la residenza ove ritenuto più opportuno, con unico obbligo di comunicare eventuali modifiche delle rispettive residenze.
3) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1
con collocazione prevalente e anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
4) Quanto al diritto di visita del sig. al figlio minore, si prevede quanto segue: Parte_1
-il padre terrà con sé il minore a weekend alternati, indicativamente, dal sabato mattina al lunedì
mattina;
-il padre, trascorrerà con il figlio un giorno infrasettimanale con pernottamento nella settimana in cui terrà con sé il figlio nel weekend (indicativamente il mercoledì) e due giorni infrasettimanali con pernottamento quando il figlio trascorrerà il weekend con la mamma (indicativamente il martedì e il giovedì); con possibilità di accordo tra i genitori su giorni infrasettimanali diversi sulla base dei reciproci impegni nonchè (e soprattutto) delle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio minore;
-alternativamente per metà del periodo natalizio, suddividendo tale periodo in due parti dall'inizio delle vacanze fino alle ore 20.00 del 30.12 e dalle ore 20.00 del 30.12 alla sera precedente la ripresa della scuola, alternando così di anno in anno il giorno di Natale con Capodanno;
il genitore a cui spetta il primo periodo delle vacanze natalizie, si impegna – ove possibile e previo accordo - a permettere all'altro genitore di vedere il figlio nel giorno di Natale o della Vigilia, indicativamente dalle ore 18.00 sino a dopo cena. Per l'anno 2025 il figlio trascorrerà il primo periodo con il padre,
salvo la sera del 25.12 che trascorrerà con la madre dalle ore 18.00 sino a dopo cena;
pagina 2 di 7 -i genitori staranno con il figlio minore alternativamente per metà del periodo delle vacanze pasquali dall'inizio delle vacanze fino alla sera del giorno di Pasqua e dalla sera della Pasqua fino alla sera precedente la ripresa della scuola, curando l'alternanza del giorno di Pasqua con quello del Lunedì
dell'Angelo; resta inteso che il giorno di Pasqua 2026 il figlio starà con la madre;
-ponti scolastici suddivisi alternati a seconda della loro collocazione nel calendario. Resta inteso che,
in caso di diverso accordo, la spettanza dei ponti e delle altre vacanze verrà calcolata a partire dalla spettanza del giorno di Natale;
resta inteso che, cadendo il giorno di Ognissanti 2025 nel fine settimana si seguirà la programmazione normale, mentre l'8 dicembre 2025 spetterà alla sig.ra
CP_1
-per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (dalla fine della scuola a giugno sino alla ripresa scolastica a settembre) da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
-i genitori, fin da ora si impegnano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio in occasione delle trasferte;
-le parti concordano con la possibilità di prevedere ulteriori e/o diverse modalità di visita in accordo tra loro e secondo le esigenze del figlio minore;
-in caso di impegno di uno dei due genitori nel periodo di permanenza del minore presso di sé, prima di rivolgersi a persone terze (con ciò intendendosi figure diverse dai parenti di primo o secondo grado)
dovrà essere coinvolto l'altro genitore che, avendone la disponibilità, terrà con sé il minore nel caso di indisponibilità dell'altro. Se nessuno dei due genitori è disponibile, allora potrà essere individuata una persona terza (conosciuta da entrambi i genitori e su cui vi sia accordo) che si occupi del minore per le emergenze;
nel caso in cui il minore venga affidato alle cure di parenti di primo o secondo grado,
l'altro genitore verrà avvisato. Verrà ripartita la spesa della persona terza che si renda necessaria per impegni di lavoro dei genitori;
se la persona terza serve per impegni ludici degli stessi, ad accollarsi la spesa sarà il genitore che ne abbia bisogno per impegni extra lavorativi. pagina 3 di 7 5) Il sig. si obbliga a corrispondere alla signora con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dal mese di agosto 2025, quale contributo per il mantenimento del figlio la somma di Per_1
750,00 € mensili da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente indicato dalla stessa. Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data da agosto 2025 (con calcolo della rivalutazione, pertanto, da agosto 2026 e successivamente di anno in anno), calcolandosi sull'assegno base e corrispondendo le rivalutazioni maturate di anno in anno.
CP_ 6) Si dà atto che l'assegno unico e universale per il figlio minore corrisposto dall' verrà
integralmente percepito dalla signora con il pieno consenso del signor Controparte_1 Parte_1
che rinuncia così alla percezione della propria quota.
[...]
7) Il signor , con decorrenza dal mese di agosto 2025, si obbliga a corrispondere Parte_1
e/o a rimborsare il 60% delle spese extra ed accessorie per il figlio minore come da Protocollo
Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona, mentre la signora corrisponderà la CP_1
restante quota del 40%.
Le parti concordano sin da ora che anche la spesa della mensa scolastica sia a carico dei genitori nella misura di cui sopra.
8) Le parti si impegnano a consultare la dott.ssa o, in futuro, un altro professionista Persona_2
concordemente individuato tra le parti al fine di valutare la ripresa del percorso di supporto alla genitorialità.
I genitori si impegnano altresì a consultare lo psicomotricista presso cui era in cura il minore, dott.ssa al fine di verificare la necessità di prosecuzione del percorso intrapreso. Persona_3
9) Non viene previsto alcun assegno di mantenimento reciproco tra le parti.
10) Le parti esonerano il Tribunale dall'ascolto del figlio minore avendo i genitori raggiunto un accordo economico e sulla frequentazione del figlio conforme ai suoi interessi. pagina 4 di 7 11) Le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore . Persona_4
12) Le parti si impegnano alla chiusura del conto corrente bancario cointestato n.
[...] acceso presso entro 20 giorni dalla pubblicazione della CP_3
sentenza di omologa delle condizioni di separazione.
13) Con l'adempimento di quanto sopra le Parti dichiarano di avere regolamentato ogni aspetto economico – patrimoniale tra loro intercorso e di non avere più a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti derivanti dal matrimonio e/o dalla separazione,
salvo quanto pattuito con riferimento al successivo divorzio anche in punto di liquidazione una tantum e salvi gli oneri di mantenimento del figlio minore.
14) I coniugi chiedono l'emissione della sentenza di omologa.
15) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza, dichiarando di rinunciare espressamente all'impugnazione della stessa.
16) Spese legali interamente compensate tra le parti.
17) Le spese del presente procedimento determinate nell'importo del contributo unificato pari ad €
86,00 saranno assunte dalle parti in giusta metà.
Si chiede, altresì, decorsi i termini di legge dal deposito delle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti, che l'intestato Tribunale, nella persona del suo
Presidente o del Giudice a ciò delegato, Voglia rimettere la causa al ruolo per la domanda di divorzio e autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 5 di 7 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 03/10/2025 ed in data 06/10/2025
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Alla data di deposito del ricorso , risulta in atti la presenza di un figlio minorenne -
[...]
, nato a [...] il giorno 30 ottobre 2019 - e per egli i ricorrenti hanno trovato Persona_4
un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali, morali ed educative che viene trasfusa nella presente sentenza atteso che le condizioni relative al figlio appaiono conformi all'interesse morale e materiale della medesimo.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario , ai sensi dell' art. 473-bis. 4 c.p.c., non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto del minore in quanto manifestamente superfluo.
In merito alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa in quanto risulta equa e non in contrasto a norme imperative.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'omologa della separazione del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
NA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa, è
venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle parti.
Le condizioni di separazione di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/10/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e pagina 6 di 7 legittime tenuto anche conto che garantiscono al figlio il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori.
La causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Omologa la separazione del matrimonio celebrato in NA il 22/12/2018 tra
[...]
e regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di NA (n. 318, Parte II, Serie A, anno 2018), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) spese compensate;
4) provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/10/2025
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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