Sentenza 19 dicembre 1987
Massime • 1
La norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 - che, nelle controversie agrarie, prevede l'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione - è di carattere processuale ed attiene alle condizioni di proponibilità della domanda, con la conseguenza che essa non trova applicazione ai giudizi in corso al momento di entrata in vigore della richiamata legge, dovendo il giudizio sulla validità della proposizione della domanda - quale atto genetico della instaurazione della lite davanti al giudice - essere formulato in base alla normativa vigente nel momento in cui l'atto medesimo viene posto in essere e senza che - in difetto di una espressa previsione sulla retroattività in tema di condizioni di proponibilità della domanda - la disposizione sul tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere annoverata tra le norme di immediata applicazione ai giudizi in corso ai sensi dell'art. 53 della stessa legge. ( Conf 3995/86, mass n 446813; ( Conf 4951/85, mass n 442325; ( Conf 4676/85, mass n 422122).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/12/1987, n. 9467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9467 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1987 |
Testo completo
La norma di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982 - che, nelle controversie agrarie, prevede l'obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione - è di carattere processuale ed attiene alle condizioni di proponibilità della domanda, con la conseguenza che essa non trova applicazione ai giudizi in corso al momento di entrata in vigore della richiamata legge, dovendo il giudizio sulla validità della proposizione della domanda - quale atto genetico della instaurazione della lite davanti al giudice - essere formulato in base alla normativa vigente nel momento in cui l'atto medesimo viene posto in essere e senza che - in difetto di una espressa previsione sulla retroattività in tema di condizioni di proponibilità della domanda - la disposizione sul tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere annoverata tra le norme di immediata applicazione ai giudizi in corso ai sensi dell'art. 53 della stessa legge. ( Conf 3995/86, mass n 446813; ( Conf 4951/85, mass n 442325; ( Conf 4676/85, mass n 422122).*