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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1586/2022 depositato il 29/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 31.5.2022, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la società ricorrente (esercente attività di utilizzo di aree forestali) accertato un maggior reddito d'impresa ed un maggior valore della produzione, con applicazione di imposte Ires, Irap ed Iva ed irrogazione di sanzione amministrativa.
L'atto impugnato traeva origine da un PVC della GdF Tenenza di Vieste, redatto in data 22.12.20 all'esito di una verifica fiscale relativa al periodo dal 2015 al 2019 e sfociato nella trasmissione della notizia di reato all'A.G. di Foggia per emissione di fatture inesistenti, per omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva, per occultamento e distruzione di documenti contabili (artt. 5, 8, e 10 D.lgs. 74/2000).
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 29.3.22, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica dell'atto impugnato, consegnato a mani del legale rappresentante della società in un luogo libero e non nel domicilio eletto presso il difensore ad opera di soggetto non qualificato;
2) difetto di sottoscrizione con violazione dell'art. 42 DPR 600/73, nonché mancata attestazione di conformità tra l'originale digitale dell'atto e la copia analogica, attesa l'esistenza di dubbi di conformità per la divergenza dei valori indicati nelle conclusioni a pag. 9 e nelle considerazioni a pag. 10 ; -3) mancato assolvimento all'onere della prova gravante sull'Ufficio, attesa la natura meramente presuntiva del ragionamento posto a base della rettifica operata e la motivazione contraddittoria ed insufficiente;
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento dell'atto impugnato;
chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In primo luogo va rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sulla notifica e legittimità formale dell'atto.
Priva di pregio è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto avvenuta in luogo diverso dall'effettivo domicilio del rappresentante legale con presunta violazione dell'art. 161 c.p.p. e dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000.
Giova osservare che non ha pregio il richiamo all'art. 161 c.p.p.: infatti, l'elezione di domicilio avvenuta ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (difensore di fiducia) è limitata ai soli atti di rilevanza penale inerenti la “verifica fiscale”.
Poi, l'eventuale mera irregolarità della notifica dell'atto, che è stato consegnato nelle mani del rappresentante legale della società ricorrente (Rappresentante_1) è stata sanata per il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, c.p.c., comma 3, atteso che l'atto è venuto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. S.
U. n. 7665 del 2016).
Tale principio è idoneo a sanare anche l'eventuale irregolarità della notifica, realizzata dalla polizia locale piuttosto che dal messo comunale.
Poi, con riferimento all'eccezione di difformità della copia analogica dall'originale digitale dell'atto ed alla mancata attestazione di conformità, va rilevato che l'avviso contiene, ex comma 2-bis dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 82/2005, l'apposizione a stampa di un contrassegno, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico e verificarne la corrispondenza alla copia analogica.
Il contrassegno elettronico è un codice grafico bidimensionale generato elettronicamente che può essere apposto in formato stampabile sulla copia analogica di un documento amministrativo informatico, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate con circolare n. 62 del 30 aprile 2013 dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Il contrassegno generato elettronicamente sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa ed è sufficiente a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità necessari per la validità della notifica del provvedimento amministrativo. Pertanto, gli uffici, per la notifica degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, possono scaricare la copia con contrassegno del documento principale firmato digitalmente ed in tal modo il funzionario autorizzato non dovrà più apporre l'attestazione di 13 conformità ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla copia cartacea dell'atto. Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR-code e da alcune informazioni: la Url (indirizzo del sito internet) per accedere al servizio di verifica e il codice identificativo del documento ed il CVD (Codice di verifica del
Documento).
Giova, poi, rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1557 del 2021 ha affermato che è valido l'avviso di accertamento notificato in copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente.
Va aggiunto che la presunta difformità segnalata in ricorso è solo apparente, in quanto tale difformità viene meno attraverso la stampa a “colori” del documento piuttosto che attraverso una semplice stampa a bianco e nero.
Poi, non v'è stata alcuna violazione dell'art. 42 DPR 600/73.
Invero, l'Ufficio ha allegato l'Ordine di servizio n. 1 del 2021 (prot. n. 743 del 09/02/2022) versione n. 16 (all. doc. n. 4).
In tale atto è dato riscontrare, alla pagina 10, la competenza per delega alla firma del dott. Nominativo_1 per accertamenti con limite di valore fino ad € 50.000,00. La delega è conferita dal dott. Nominativo_2 (direttore provinciale delegante), appartenente alla carriera dirigenziale come da estratto ruolo dei dirigenti di seconda fascia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate al link amministrazione trasparente (all. doc. n. 5).
Passando a questo punto alle contestazioni attinenti ai vizi di merito dell'atto impugnato, va detto che lo stesso è corredato da una motivazione assolutamente completa, priva di vizi logici e chiara.
L'Ufficio ha certamente posto in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali senza che nessun pregiudizio fosse arrecato al corretto svolgimento del contraddittorio. L'Ufficio ha fatto proprie le risultanze della verifica fiscale condotta dalla GdF, come riassunte nel PVC sopra richiamato.
La giurisprudenza di legittimità afferma che la motivazione è del tutto legittima (cfr. sentenza n. 20943 del
2019) ove rinvia alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Gdf conosciuto dal contribuente. Si tratta della c.d. motivazione per relationem realizza solo una legittima “economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente.
Poi, va detto che l'Ufficio ha posto a fondamento dell'atto impugnato molteplici elementi probatori, idonei a dimostrare la falsità delle operazioni economiche contestate, attesa l'Omessa esibizione e/o occultamento/ distruzione dei libri registri e documenti attivi e/o passivi attinenti l'attività svolta da entrambi i soggetti economici.
Poi, è emerso che la ricorrente non ha alcuna valenza patrimoniale, ha assunto dipendenti agricoli utilizzati esclusivamente dal “Consorzio_1 ”, quali “braccianti agricoli” ed occasionalmente per altri lavori presso il Società_1, non ha versato i contributi previdenziali ed assistenziali in capo ai predetti lavoratori, non ha comprovato acquisti sostenuti per la realizzazione dei lavori relativi ai progetti previsti dal PSR PUGLIA 2007-2013 – Misura 227 – azione I e III, riguardante il “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” e tantomeno risultano atti tra le parti finalizzati a regolarizzare l'esecuzione dei presunti lavori fatturati, rientra tra i cd. Evasori totali.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato atteso che i molteplici elementi presuntivi, gravi e concordanti forniti dall'Ufficio circa la fittizietà oggettiva delle operazioni non sono scalfiti dalle difese e prove date dalla ricorrente.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle attività espletate, di valori minimi di scaglione del d.m. 147/22 attesa la semplicità della causa ed applicata la riduzione del 20% attesa la difesa dell'Ufficio resistente tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdE resistente, che liquida in € 1.000,00 omnicomprensivi.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, AT
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1586/2022 depositato il 29/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030300407 2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 31.5.2022, all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, la società ricorrente (esercente attività di utilizzo di aree forestali) accertato un maggior reddito d'impresa ed un maggior valore della produzione, con applicazione di imposte Ires, Irap ed Iva ed irrogazione di sanzione amministrativa.
L'atto impugnato traeva origine da un PVC della GdF Tenenza di Vieste, redatto in data 22.12.20 all'esito di una verifica fiscale relativa al periodo dal 2015 al 2019 e sfociato nella trasmissione della notizia di reato all'A.G. di Foggia per emissione di fatture inesistenti, per omessa dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini Iva, per occultamento e distruzione di documenti contabili (artt. 5, 8, e 10 D.lgs. 74/2000).
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato in data 29.3.22, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) inesistenza della notifica dell'atto impugnato, consegnato a mani del legale rappresentante della società in un luogo libero e non nel domicilio eletto presso il difensore ad opera di soggetto non qualificato;
2) difetto di sottoscrizione con violazione dell'art. 42 DPR 600/73, nonché mancata attestazione di conformità tra l'originale digitale dell'atto e la copia analogica, attesa l'esistenza di dubbi di conformità per la divergenza dei valori indicati nelle conclusioni a pag. 9 e nelle considerazioni a pag. 10 ; -3) mancato assolvimento all'onere della prova gravante sull'Ufficio, attesa la natura meramente presuntiva del ragionamento posto a base della rettifica operata e la motivazione contraddittoria ed insufficiente;
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento dell'atto impugnato;
chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
In primo luogo va rilevata l'infondatezza delle eccezioni preliminari sulla notifica e legittimità formale dell'atto.
Priva di pregio è l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto avvenuta in luogo diverso dall'effettivo domicilio del rappresentante legale con presunta violazione dell'art. 161 c.p.p. e dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000.
Giova osservare che non ha pregio il richiamo all'art. 161 c.p.p.: infatti, l'elezione di domicilio avvenuta ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (difensore di fiducia) è limitata ai soli atti di rilevanza penale inerenti la “verifica fiscale”.
Poi, l'eventuale mera irregolarità della notifica dell'atto, che è stato consegnato nelle mani del rappresentante legale della società ricorrente (Rappresentante_1) è stata sanata per il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, c.p.c., comma 3, atteso che l'atto è venuto a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. S.
U. n. 7665 del 2016).
Tale principio è idoneo a sanare anche l'eventuale irregolarità della notifica, realizzata dalla polizia locale piuttosto che dal messo comunale.
Poi, con riferimento all'eccezione di difformità della copia analogica dall'originale digitale dell'atto ed alla mancata attestazione di conformità, va rilevato che l'avviso contiene, ex comma 2-bis dell'art. 23 del D.
Lgs. n. 82/2005, l'apposizione a stampa di un contrassegno, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico e verificarne la corrispondenza alla copia analogica.
Il contrassegno elettronico è un codice grafico bidimensionale generato elettronicamente che può essere apposto in formato stampabile sulla copia analogica di un documento amministrativo informatico, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate con circolare n. 62 del 30 aprile 2013 dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Il contrassegno generato elettronicamente sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa ed è sufficiente a soddisfare i requisiti di attestazione di conformità necessari per la validità della notifica del provvedimento amministrativo. Pertanto, gli uffici, per la notifica degli atti impugnabili ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, possono scaricare la copia con contrassegno del documento principale firmato digitalmente ed in tal modo il funzionario autorizzato non dovrà più apporre l'attestazione di 13 conformità ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla copia cartacea dell'atto. Il contrassegno (o glifo) è costituito da un QR-code e da alcune informazioni: la Url (indirizzo del sito internet) per accedere al servizio di verifica e il codice identificativo del documento ed il CVD (Codice di verifica del
Documento).
Giova, poi, rilevare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1557 del 2021 ha affermato che è valido l'avviso di accertamento notificato in copia analogica di documento informatico sottoscritto digitalmente.
Va aggiunto che la presunta difformità segnalata in ricorso è solo apparente, in quanto tale difformità viene meno attraverso la stampa a “colori” del documento piuttosto che attraverso una semplice stampa a bianco e nero.
Poi, non v'è stata alcuna violazione dell'art. 42 DPR 600/73.
Invero, l'Ufficio ha allegato l'Ordine di servizio n. 1 del 2021 (prot. n. 743 del 09/02/2022) versione n. 16 (all. doc. n. 4).
In tale atto è dato riscontrare, alla pagina 10, la competenza per delega alla firma del dott. Nominativo_1 per accertamenti con limite di valore fino ad € 50.000,00. La delega è conferita dal dott. Nominativo_2 (direttore provinciale delegante), appartenente alla carriera dirigenziale come da estratto ruolo dei dirigenti di seconda fascia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate al link amministrazione trasparente (all. doc. n. 5).
Passando a questo punto alle contestazioni attinenti ai vizi di merito dell'atto impugnato, va detto che lo stesso è corredato da una motivazione assolutamente completa, priva di vizi logici e chiara.
L'Ufficio ha certamente posto in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali senza che nessun pregiudizio fosse arrecato al corretto svolgimento del contraddittorio. L'Ufficio ha fatto proprie le risultanze della verifica fiscale condotta dalla GdF, come riassunte nel PVC sopra richiamato.
La giurisprudenza di legittimità afferma che la motivazione è del tutto legittima (cfr. sentenza n. 20943 del
2019) ove rinvia alle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Gdf conosciuto dal contribuente. Si tratta della c.d. motivazione per relationem realizza solo una legittima “economia di scrittura” che non arreca alcun danno perché tratta di elementi già noti al contribuente.
Poi, va detto che l'Ufficio ha posto a fondamento dell'atto impugnato molteplici elementi probatori, idonei a dimostrare la falsità delle operazioni economiche contestate, attesa l'Omessa esibizione e/o occultamento/ distruzione dei libri registri e documenti attivi e/o passivi attinenti l'attività svolta da entrambi i soggetti economici.
Poi, è emerso che la ricorrente non ha alcuna valenza patrimoniale, ha assunto dipendenti agricoli utilizzati esclusivamente dal “Consorzio_1 ”, quali “braccianti agricoli” ed occasionalmente per altri lavori presso il Società_1, non ha versato i contributi previdenziali ed assistenziali in capo ai predetti lavoratori, non ha comprovato acquisti sostenuti per la realizzazione dei lavori relativi ai progetti previsti dal PSR PUGLIA 2007-2013 – Misura 227 – azione I e III, riguardante il “Sostegno agli investimenti non produttivi-foreste” e tantomeno risultano atti tra le parti finalizzati a regolarizzare l'esecuzione dei presunti lavori fatturati, rientra tra i cd. Evasori totali.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è infondato atteso che i molteplici elementi presuntivi, gravi e concordanti forniti dall'Ufficio circa la fittizietà oggettiva delle operazioni non sono scalfiti dalle difese e prove date dalla ricorrente.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza sono poste a carico della ricorrente.
Tali spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle attività espletate, di valori minimi di scaglione del d.m. 147/22 attesa la semplicità della causa ed applicata la riduzione del 20% attesa la difesa dell'Ufficio resistente tramite proprio funzionario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'AdE resistente, che liquida in € 1.000,00 omnicomprensivi.