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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/11/2024, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 180/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Fioraso, ha pronunciato all'udienza del 07/11/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 180/2021 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti CARREA ROBERTA e BECCE MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. DONATI ENRICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 16.3.2021, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 alle dipendenze della successivamente divenuta Controparte_2
in data 15.7.2020 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 avente scadenza il 14.10.2020, successivamente prorogata al 14.11.2020, data di cessazione del rapporto, con qualifica di operaio magazziniere ed inquadramento nel 5° livello CCNL
Metalmeccanica Artigianato, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, specificamente dalle ore
8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì; di aver in realtà sempre lavorato mezz'ora in più, fino alle 18:30, nei giorni infrasettimanali, oltre che il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00, ad eccezione di alcune giornate meglio specificate in ricorso;
di non aver mai ricevuto il pagamento del lavoro straordinario. Sulla base di tali premesse, egli ha chiesto la
1 RGL n. 180/2021
condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.361,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo o in subordine della somma meglio ritenuta. si è costituita in giudizio in data 30.9.2021, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che la parte ricorrente si sarebbe costituita in giudizio depositando copia della procura alle liti rilasciata in formato analogico, successivamente scansionata e digitalizzata, senza al contempo attestare la conformità dell'atto all'originale; nel merito ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto il rigetto delle domande.
Il Giudice in origine assegnatario del procedimento ha concesso termine alla parte ricorrente per regolarizzare la costituzione e la parte ha quindi depositato nel fascicolo telematico in data
18.11.2021 attestazione di conformità della procura a suo tempo rilasciata e nuovamente depositata in copia digitalizzata.
L'istanza della parte resistente di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini della parte ricorrente è stata respinta dal Giudice che è subentrato al precedente, il quale ha provveduto ad ammettere l'istruttoria, il cui espletamento è stato delegato al GOP.
A conclusione dell'attività istruttoria il GOP ha restituito il fascicolo al Giudice titolare del procedimento che ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 7.11.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa dinanzi alla scrivente medio tempore divenuta assegnataria del procedimento.
Considerato che:
− appare alla scrivente fondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente e comunque rilevabile d'ufficio;
− la normativa ratione temporis applicabile è la seguente:
l'art. 16 decies D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n.
221), introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.”; il successivo art. 16 undecies, per quanto d'interesse, prevede che “2. Quando
l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2,
l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento
2 RGL n. 180/2021
informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.”;
l'art. 16 bis, co.
9-bis, prevede altresì che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.”;
− nella specie è pacifico che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, abbia depositato telematicamente, unitamente al ricorso, copia della procura alle liti in origine analogica, poi scansionata e quindi digitalizzata, munita di firma digitale del difensore, senza al contempo depositare la relativa attestazione di conformità all'originale, in violazione dell'art. 16 decies cit.;
− il difensore ha poi provveduto ad estrarre copia analogica del ricorso e della procura alle liti depositati telematicamente, nonché copia del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, notificandoli alla controparte a mezzo Ufficiale Giudiziario senza attestazione di conformità agli originali, così violando anche il disposto degli artt. 16 bis e 16 undecies sopra riportati;
− la Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato l'inammissibilità di un ricorso ove
“la procura speciale allegata al ricorso rilasciata su supporto analogico dalla parte al
3 RGL n. 180/2021
difensore difetta dell'attestazione di conformità di quest'ultimo, già prevista dall'art. 16 undecies del d. L. n. 179 del 2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/202 e ora prevista dall'art. 196 undecies disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai processi instaurati dal 28-2-
2023”, premettendo che “la procura speciale non può essere di data posteriore a quella di notificazione del ricorso (Cass. S.U. 2077/2024 cit.), il che comporta l'impossibilità di sanatoria nel senso invocato dal ricorrente nella memoria illustrativa, con la quale è stata prodotta una procura speciale autenticata con attestazione di conformità di data 26-3-2024,
a cui non può, pertanto, attribuirsi alcuna efficacia sanante.” (Cassazione civile sez. I,
11/07/2024, (ud. 09/04/2024, dep. 11/07/2024), n.19093);
− in altro precedente recente, si legge: “Nella fattispecie si tratta di procura speciale alle liti in origine analogica, dalla quale è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente dagli avvocati, notificata via PEC insieme al controricorso nativo digitale.
La notificazione del controricorso, unitamente alla menzionata procura, non risulta munita della certificazione di conformità richiesta dall'art. 3 bis, commi 2 e 5, l. n. 53 del 1994 e, poi, la stessa procura risulta depositata con modalità telematica, sempre senza alcuna attestazione di conformità (v. procura speciale e relazione di notificazione a mezzo PEC del controricorrente in atti).
Con orientamento condiviso da questo Collegio, Cass., Sez. 1, n. 6318/2023, ha di recente affermato che, in caso di notifica di atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies d.l.
n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 3 bis l. n. 53 del 1994, verificandosi altrimenti un vizio della procura che comporta l'inammissibilità del ricorso (o del controricorso) cui accede (Cass., Sez. 1, n. 6318/2023).
Si deve precisare che le Sezioni Unite hanno esaminato la questione della mancanza dell'attestazione di conformità della copia digitale della procura alle liti in origine analogica, riferita però al deposito cartaceo del ricorso - essendo quello telematico divenuto possibile solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. in l. n. 77 del 2020, e poi obbligatorio per effetto dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. - ritenendo che la mancanza della menzionata attestazione, riferita alla procura alle liti, notificata unitamente al ricorso per cassazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3 bis l. n. 53 del 1994, non comportasse l'inammissibilità del ricorso, potendo essere sanata dal deposito cartaceo del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione in origine mancante (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020).
Tuttavia, come evidenziato da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318/2023, ciò non è possibile,
4 RGL n. 180/2021
quando viene operato il deposito telematico, poiché la procura speciale non viene depositata nel formato analogico originale, ma in copia digitale, e la mancanza dell'attestazione di conformità, in contrasto anche con il disposto dell'art. 16 decies d.l.
n. 179 del 2012, costituisce un vizio della stessa che determina l'inammissibilita dell'atto cui accede (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318 del 02/03/2023).” (Cassazione civile sez. I,
19/03/2024, (ud. 27/10/2023, dep. 19/03/2024), n.7257);
− in quel caso la notifica era stata fatta a mezzo pec, ma nella fattispecie sottoposta all'esame della scrivente nulla cambia poiché vi è altra norma, come visto, che prescrive il medesimo adempimento;
la pronuncia tuttavia è interessante in quanto fa comprendere come la sanatoria non sia possibile laddove la costituzione avvenga mediante deposito telematico;
− in ragione di quanto esposto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
− in ragione della peculiare vicenda processuale, si ritiene opportuno disporre la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, nella misura del 50%, mentre la restante parte è posta a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.250,00 (pari al 50% di € 2.500,00), oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA;
- compensa tra le parti le ulteriori spese processuali.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 07/11/2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice dr.ssa Silvia Fioraso, ha pronunciato all'udienza del 07/11/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 180/2021 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti CARREA ROBERTA e BECCE MASSIMO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
assistita dall'avv. DONATI ENRICO Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
Premesso che: con ricorso depositato in data 16.3.2021, ha dedotto di essere stato assunto Parte_1 alle dipendenze della successivamente divenuta Controparte_2
in data 15.7.2020 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato Controparte_1 avente scadenza il 14.10.2020, successivamente prorogata al 14.11.2020, data di cessazione del rapporto, con qualifica di operaio magazziniere ed inquadramento nel 5° livello CCNL
Metalmeccanica Artigianato, con orario di lavoro di 40 ore settimanali, specificamente dalle ore
8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì; di aver in realtà sempre lavorato mezz'ora in più, fino alle 18:30, nei giorni infrasettimanali, oltre che il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00, ad eccezione di alcune giornate meglio specificate in ricorso;
di non aver mai ricevuto il pagamento del lavoro straordinario. Sulla base di tali premesse, egli ha chiesto la
1 RGL n. 180/2021
condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 1.361,08, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo o in subordine della somma meglio ritenuta. si è costituita in giudizio in data 30.9.2021, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che la parte ricorrente si sarebbe costituita in giudizio depositando copia della procura alle liti rilasciata in formato analogico, successivamente scansionata e digitalizzata, senza al contempo attestare la conformità dell'atto all'originale; nel merito ha contestato le deduzioni avversarie e chiesto il rigetto delle domande.
Il Giudice in origine assegnatario del procedimento ha concesso termine alla parte ricorrente per regolarizzare la costituzione e la parte ha quindi depositato nel fascicolo telematico in data
18.11.2021 attestazione di conformità della procura a suo tempo rilasciata e nuovamente depositata in copia digitalizzata.
L'istanza della parte resistente di revoca dell'ordinanza di rimessione in termini della parte ricorrente è stata respinta dal Giudice che è subentrato al precedente, il quale ha provveduto ad ammettere l'istruttoria, il cui espletamento è stato delegato al GOP.
A conclusione dell'attività istruttoria il GOP ha restituito il fascicolo al Giudice titolare del procedimento che ha fissato udienza di discussione.
All'udienza del 7.11.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa dinanzi alla scrivente medio tempore divenuta assegnataria del procedimento.
Considerato che:
− appare alla scrivente fondata l'eccezione sollevata dalla parte resistente e comunque rilevabile d'ufficio;
− la normativa ratione temporis applicabile è la seguente:
l'art. 16 decies D.L. 179/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n.
221), introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, prevede che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita' della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.”; il successivo art. 16 undecies, per quanto d'interesse, prevede che “2. Quando
l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2,
l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento
2 RGL n. 180/2021
informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.”;
l'art. 16 bis, co.
9-bis, prevede altresì che “Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.”;
− nella specie è pacifico che parte ricorrente, nel costituirsi in giudizio, abbia depositato telematicamente, unitamente al ricorso, copia della procura alle liti in origine analogica, poi scansionata e quindi digitalizzata, munita di firma digitale del difensore, senza al contempo depositare la relativa attestazione di conformità all'originale, in violazione dell'art. 16 decies cit.;
− il difensore ha poi provveduto ad estrarre copia analogica del ricorso e della procura alle liti depositati telematicamente, nonché copia del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, notificandoli alla controparte a mezzo Ufficiale Giudiziario senza attestazione di conformità agli originali, così violando anche il disposto degli artt. 16 bis e 16 undecies sopra riportati;
− la Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato l'inammissibilità di un ricorso ove
“la procura speciale allegata al ricorso rilasciata su supporto analogico dalla parte al
3 RGL n. 180/2021
difensore difetta dell'attestazione di conformità di quest'ultimo, già prevista dall'art. 16 undecies del d. L. n. 179 del 2012, abrogato dall'art. 11 D.Lgs. 149/202 e ora prevista dall'art. 196 undecies disp. att. cod. proc. civ., applicabile ai processi instaurati dal 28-2-
2023”, premettendo che “la procura speciale non può essere di data posteriore a quella di notificazione del ricorso (Cass. S.U. 2077/2024 cit.), il che comporta l'impossibilità di sanatoria nel senso invocato dal ricorrente nella memoria illustrativa, con la quale è stata prodotta una procura speciale autenticata con attestazione di conformità di data 26-3-2024,
a cui non può, pertanto, attribuirsi alcuna efficacia sanante.” (Cassazione civile sez. I,
11/07/2024, (ud. 09/04/2024, dep. 11/07/2024), n.19093);
− in altro precedente recente, si legge: “Nella fattispecie si tratta di procura speciale alle liti in origine analogica, dalla quale è stata estratta copia informatica, sottoscritta digitalmente dagli avvocati, notificata via PEC insieme al controricorso nativo digitale.
La notificazione del controricorso, unitamente alla menzionata procura, non risulta munita della certificazione di conformità richiesta dall'art. 3 bis, commi 2 e 5, l. n. 53 del 1994 e, poi, la stessa procura risulta depositata con modalità telematica, sempre senza alcuna attestazione di conformità (v. procura speciale e relazione di notificazione a mezzo PEC del controricorrente in atti).
Con orientamento condiviso da questo Collegio, Cass., Sez. 1, n. 6318/2023, ha di recente affermato che, in caso di notifica di atto giudiziario a mezzo PEC, la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte al difensore, ai sensi dell'art. 16 undecies d.l.
n. 179 del 2012, deve essere da questi sottoscritta con firma autografa e, successivamente, trasformata in copia informatica di documento analogico, la cui conformità all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 3 bis l. n. 53 del 1994, verificandosi altrimenti un vizio della procura che comporta l'inammissibilità del ricorso (o del controricorso) cui accede (Cass., Sez. 1, n. 6318/2023).
Si deve precisare che le Sezioni Unite hanno esaminato la questione della mancanza dell'attestazione di conformità della copia digitale della procura alle liti in origine analogica, riferita però al deposito cartaceo del ricorso - essendo quello telematico divenuto possibile solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. in l. n. 77 del 2020, e poi obbligatorio per effetto dell'art. 196 quater disp. att. c.p.c. - ritenendo che la mancanza della menzionata attestazione, riferita alla procura alle liti, notificata unitamente al ricorso per cassazione a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 3 bis l. n. 53 del 1994, non comportasse l'inammissibilità del ricorso, potendo essere sanata dal deposito cartaceo del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione in origine mancante (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 29175 del 21/12/2020).
Tuttavia, come evidenziato da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318/2023, ciò non è possibile,
4 RGL n. 180/2021
quando viene operato il deposito telematico, poiché la procura speciale non viene depositata nel formato analogico originale, ma in copia digitale, e la mancanza dell'attestazione di conformità, in contrasto anche con il disposto dell'art. 16 decies d.l.
n. 179 del 2012, costituisce un vizio della stessa che determina l'inammissibilita dell'atto cui accede (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6318 del 02/03/2023).” (Cassazione civile sez. I,
19/03/2024, (ud. 27/10/2023, dep. 19/03/2024), n.7257);
− in quel caso la notifica era stata fatta a mezzo pec, ma nella fattispecie sottoposta all'esame della scrivente nulla cambia poiché vi è altra norma, come visto, che prescrive il medesimo adempimento;
la pronuncia tuttavia è interessante in quanto fa comprendere come la sanatoria non sia possibile laddove la costituzione avvenga mediante deposito telematico;
− in ragione di quanto esposto, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile;
− in ragione della peculiare vicenda processuale, si ritiene opportuno disporre la parziale compensazione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, nella misura del 50%, mentre la restante parte è posta a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.250,00 (pari al 50% di € 2.500,00), oltre rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA;
- compensa tra le parti le ulteriori spese processuali.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 07/11/2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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