Articolo 2 della Legge 30 aprile 1983, n. 132
Articolo 1Articolo 3
Versione
30 aprile 1983
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del quarto comma dell'articolo 2 e del primo e quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 , non convertito in legge, ferma restando, esclusivamente a tali fini, la competenza del soggetto indicato dal detto comma primo.
Entrata in vigore il 30 aprile 1983