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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/07/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1956/2017 R.G., posta in decisione a seguito dell'udienza del 4 aprile 2025 e promossa
D A
nata a [...] l'[...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via Libertà C.F._1
cond. 75, nello studio dell'Avv. DOMENICO MAGISTRO che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
C O N T R O
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (ME), Via G. C.F._2
Carducci n. 76, nello studio dell'Avv. GIUSEPPE TORTORA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 24.11.2017, Pt_1
conveniva in giudizio il padre, premettendo di aver subito,
[...] Parte_2
quando era ancora minorenne e per vari anni, violenze, angherie e maltrattamenti, sia fisici che psicologici, da parte di quest'ultimo; la ricorrente denunciava che i maltrattamenti subiti avevano inciso negativamente sullo stato psicologico suo, della madre e del fratello , tanto da essere divenuti CP_1 CP_2
insopportabile e pericolosi per la sua incolumità; precisava che anche i servizi sociali, intervenuti nella situazione, avevano evidenziato - in una relazione in atti allegata - il disagio e la paura vissuti dalla ricorrente;
che la madre, pertanto, aveva presentato denuncia-querela nei confronti del compagno, Parte_2
ed il Tribunale di Patti - con sentenza n. 118/2013 in atti allagata - aveva così statuito “visti gli artt 533 e 535 c.p.p. dichiara colpevole il per i reati Pt_2
ascritti - di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi - unificati dal vincolo della continuazione - e lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione e al risarcimento dei danni oltre che alla rifusione delle spese processuali sborsate dalla , CP_1 nella misura di euro 1.650,00, oltre accessori come per legge”; che la Corte
d'Appello di Messina, con sentenza n. 2287/2016, aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per i reati ascrittigli in rubrica, per essere gli stessi estinti per prescrizione, e confermato, invece, le statuizioni civili del primo grado. La ricorrente continuava eccependo di aver invitato il
[...]
unitamente alla madre ad al fratello, a risarcire i danni causati dalle sue Pt_2
reiterate azioni di maltrattamenti e lesioni gravi, ma senza ottenere nulla.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo al Tribunale di voler accertare che il danno subito dalla stessa era da ricondurre alla condotta illecita e reiterata del padre, documentalmente provata e sancita nella sentenza di condanna;
di voler riconoscere il diritto al risarcimento di tutti i danni, materiali e non, riconosciuti nella sentenza penale ma non quantificati;
con condanna del al Parte_2 risarcimento dei danni materiali e morali nella misura di € 25.000,00, ovvero nella diversa misura stabilita anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e compensi di causa.
2 Con comparsa, depositata il 20.09.2018, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo, in via preliminare, l'improponibilità, improcedibilità o Pt_2
inammissibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, in assenza di prova circa l'an ed il quantum della pretesa risarcitoria;
faceva rilevare che nessuna efficacia di giudicato era intervenuta sulla statuizione di condanna, poiché la sentenza di primo grado era stata riformata dal Giudice del gravame, con dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione;
contestava la richiesta della somma di € 25.000,00, senza alcuna specificazione delle singole voci di danno, né allegazione circa la natura e le caratteristiche del danno, necessaria anche in caso di richiesta di liquidazione in via equitativa.
Ciò premesso concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di improponibilità, improcedibilità o inammissibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di negoziazione;
sempre, in via preliminare, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.; nel merito, il rigetto delle domande, poiché infondate e spropositate.
Veniva assegnato termine per l'esperimento della procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per mancata adesione di parte resistente.
Nelle more, a seguito di rinuncia al mandato dell'Avv. Doriana Scolaro, si costituiva l'Avv. Giuseppe Tortora, nell'interesse del Sig. Parte_2
riportandosi ed insistendo in tutte le eccezioni, difese e domanda svolte in atti e verbali di causa dal precedente difensore.
Veniva disposto il mutamento del rito e assegnati i termini ex art. 183 comma 6° cpc, con deposito delle relative memorie.
Parte attrice si riportava alla propria posizione processuale, insistendo nella richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 25.000,00, ovvero della diversa somma da quantificarsi in via equitativa;
in via istruttoria articolava prova per testi, opponendosi a quella formulata da controparte e chiedendo, in caso di ammissione, di essere facultata alla prova del contrario.
3 Parte convenuta, ritenendo la causa matura per la decisone, ne chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni, e solo in subordine articolava prova per testi, opponendosi a quella richiesta da controparte e chiedendo di essere ammessa alla prova del contrario.
La causa - riassegnata allo scrivente giusto provvedimento del 30 settembre 2022 con cui ha preso servizio presso questo Tribunale - era istruita mediante l'assunzione della prova per testi, diretta e contraria, richiesta dalle parti.
Infine, ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata al 4 aprile
2025 e viene così odiernamente decisa.
In via preliminare occorre far rilevare che, nel corso del giudizio, è stata espletata la procedura di negoziazione assistita, conclusasi con esito negativo per la mancata adesione della controparte.
Passando al merito della questione, va osservato che con l'atto introduttivo del giudizio l'odierna attrice ha lamentato di aver subito violenze ed angherie continue da parte del padre con maltrattamenti, sia fisici che Parte_2
psicologici, protrattisi per anni, quando la stessa era ancora minorenne, ha eccepito che la detta situazione aveva inciso sul suo stato psicologico, ed ha chiesto l'accertamento che i danni subiti, materiali e morali, fossero da ricondurre alla illecita e reiterata condotta tenuta dal padre, con conseguente condanna dello stesso al loro risarcimento nella misura di € 25.000,00, ovvero in quella diversa da determinarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda l'attrice ha prodotto copia della sentenza di primo grado, pronunciata da questo Tribunale, e di quella della Corte d'Appello, divenuta definitiva, oltre che la relazione del Consultorio familiare di Gioiosa
Marea datata 08.06.2007.
Il convenuto ha contestato la carenza di prova sia in merito all'an che al quantum della pretesa risarcitoria di controparte, ritenuta eccesiva e spropositata.
Ciò detto occorre, in primis, valutare la sussistenza dell'an della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e contestata dal convenuto.
4 Ora, nel corso del presente giudizio, sia dalla produzione documentale che dall'attività istruttoria espletata, è emersa la piena prova dei maltrattamenti subiti dall'attrice ad opera del padre Parte_2
Le due sentenze, di primo e secondo grado, prodotte in atti, hanno accertato la sussistenza delle continue vessazioni, violenze e soprusi cui il
[...] sottopose per anni l'attrice, la di lei madre ed il fratello, con particolare Pt_2 riferimento all'episodio verificatosi il 31 maggio 2007, ma anche la situazione di angoscia e timore per la propria incolumità, vissuta dall'attrice nel detto periodo.
Ora, secondo quello che è ormai un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, “anche nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorre lo stesso "iter" argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti”
(Cass. 18025/2019; conf. 17316/2018; Cass. 20170/2018; Cass. 14570/2017;
Cass. 8603/2017; Cass. 1948/2016; Cass. 24475/2014; Cass. s.u. 1768/2011).
A ciò si aggiunga che i gravi fatti emersi in sede penale hanno trovato pieno riscontro nell'istruttoria svolta in questa sede;
difatti, entrambi i testi escussi all'udienza dell'8 marzo 2024 (teste assistente sociale presso il Testimone_1
consultorio familiare di Gioiosa Marea, e Dr.ssa psicologa presso Testimone_2
la stessa struttura) hanno confermato quanto già scritto nella relazione dell'8.6.2007, e cioè la situazione di grave conflittualità, prevaricazione e violenze
– sia fisiche che psicologiche – perpetrare dal nei confronti della Pt_2
compagna e dei due figli, nonché lo stato di ansia e paura dei minori (di 9 e 10 anni), all'idea di poter in qualche modo tornare a contatto col padre, temendo ripercussioni nei propri confronti e anche nei confronti della loro madre.
La teste pur confermando di non aver assistito Testimone_1
direttamente ad alcun episodio di violenza, ha così testualmente affermato:
“Ricordo che c'era stata una richiesta di intervento da parte della Caserma dei
Carabinieri di Gioiosa che chiedevano di prendere in carico la signora madre dei
per verificare eventuali comportamenti da parte del nei Pt_2 Parte_2
5 confronti dei figli. Specifico che si trattava di una denuncia per violazione sulla signora e sui figli della signora, sia assistita che diretta.
In quell'occasione abbiamo ascoltato le parti, cioè la signora ed i figli, ed abbiamo relazionato al Tribunale dei minori una situazione problematica relativa alle denunce dei figli e della moglie che avevano lamentato delle violenze fisiche.
Sia la signora che i figli, infatti, hanno riferito di violenze nei confronti della donna davanti ai figli nonché violenze direttamente ai figli. Nella relazione abbiamo riportato tutto.”.
La stessa ha riferito di aver redatto una relazione di aggiornamento ed ha precisato
“Ricordo che nella richiesta di aggiornamento abbiamo sentito i racconti degli insegnanti, a scuola, che riferivano un malessere dei ragazzini manifestato in vario modo”.
Ed anche la teste Dr.ssa a confermato il contenuto della relazione, Tes_2
a sua firma, in atti allegata.
A ciò si aggiunga che la Sig.ra madre dell'odierna attrice, CP_1
ha confermato in giudizio i maltrattamenti subiti dalla figlia, con riferimento anche all'episodio del maggio 2007.
Non può, invece, darsi valore alla testimonianza di , anche CP_2
per quanto si dirà più avanti.
Dunque, riconosciuta la responsabilità del in forza sia Parte_2 dell'accertamento contenuto nelle due sentenze sopra citate, che di quanto acquisito in questa sede, si può procedere alla liquidazione e quantificazione dei danni richiesti dall'attrice, nella duplice veste di danno patrimoniale e morale.
Con riferimento al lamentato danno patrimoniale parte attrice nulla ha addotto o provato in merito alla sua ricorrenza nella fattispecie, deve dunque essere rigettata la relativa domanda.
Per contro, appare legittimo – sulla scorta dei fatti emersi nel corso del presente giudizio, a conferma di quanto accertato in sede penale – liquidare il danno morale subito dall'attrice, per tale intendendosi il pretium doloris ovvero la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte subiti in occasione dell'illecito; si tratta di un pregiudizio che, sfuggendo necessariamente ad una
6 valutazione analitica, deve essere liquidato, come meglio infra si dirà, attraverso il ricorso ad apprezzamenti equitativi (Cass. 31 luglio 2015, n. 16222).
È da precisare che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale va risarcito nei casi stabiliti dalla legge, ed in particolare le conseguenze non patrimoniali dell'illecito, oltre che in presenza di una lesione di interessi costituzionalmente rilevanti, devono essere risarcite in presenza di un fatto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 185 c.p. Quest'ultima disposizione – originariamente individuata come l'unica ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale prevista dalla legge – stabilisce, infatti, che ogni reato che abbia causato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Ma anche a prescindere da tali considerazioni, va dato seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia n.
5992/2025, secondo cui:
“È certamente vero che, secondo pluridecennale ed ormai pacifica acquisizione
(v. Cass. Sez. U. 11/01/2008, nn. 576, 582, 581, 582, 584; Id. 11/11/2008, nn.
26972 - 26975; ma v. già Cass. 15/10/1999, n.11629 e, in seguito, Cass.
21/07/2011, n. 15991; v. anche 27 ottobre 1994, n. 372), ad essere CP_3 risarcibile non è la lesione dell'interesse giuridicamente protetto (danno-evento o evento di danno) ma il danno-conseguenza, vale a dire i pregiudizi derivanti secondo nesso di causalità giuridica (artt. 1223 e 2056 cod. civ.) dalla lesione stessa, da allegare e provare da parte del danneggiato.
Nel caso del danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona quel che rileva ai fini risarcitori non è la lesione in sé del diritto ma le conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, nella «doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza» (Cass. 17/01/2018, n. 901).
È anche vero però che tale prova ben può essere offerta anche a mezzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
(…)
7 Ciò tanto più ove si consideri la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del pregiudizio che si tratta di risarcire (danno morale), all'esistenza del quale non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata
e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato.
In tali casi ad un puntuale onere di allegazione - la cui latitudine riflette la complessità e multiformità delle concrete alterazioni in cui può esteriorizzarsi il danno non patrimoniale che, a sua volta, deriva dall'ampiezza contenutistica dei diritti della persona investiti dalla lesione ingiusta - non corrisponde, pertanto, un onere probatorio parimenti ampio.
Come è stato condivisibilmente rimarcato (v. in motivazione Cass. 10/11/2020, n.
25164), «esiste, difatti, nel territorio della prova dei fatti allegati, un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione - sovente ricorrendosi, a tal fine, alla categoria del fatto notorio per indicare il presupposto di tale ragionamento inferenziale, mentre il riferimento più corretto ha riferimento alle massime di esperienza (i fatti notori essendo circostanze storiche concrete ed inoppugnabili, non soggette a prova e pertanto sottratte all'onere di allegazione) ….
La massima di esperienza, difatti, non opera sul terreno dell'accadimento storico, ma su quello della valutazione dei fatti, è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico-ambientale, la cui utilizzazione nel ragionamento probatorio, e la cui conseguente applicazione, risultano doverose per il giudice, ravvisandosi, in difetto, illogicità della motivazione, volta che la massima di esperienza può da sola essere sufficiente a fondare il convincimento dell'organo giudicante.
Tanto premesso, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di
8 afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito».”.
Alla luce del superiore principio va sicuramente riconosciuta l'esistenza del danno morale, ed il suo conseguente risarcimento, in favore della Pt_1
soggetto minore all'epoca dei fatti che ha subito maltrattamenti e vessazioni
[...]
da parte del padre, e ciò al fine precipuo di restaurare la sofferenza morale inflitta, con ogni ragionevole presunzione, dal padre violento e maltrattante, il quale con la sua condotta ha imposto, per un certo lasso di tempo, un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, costringendo la figlia a convivere con ansie e paure, condizioni queste che devono trovare integrale riparazione, anche nel caso in cui, come nella fattispecie, non siano sfociate in vera e propria patologia medico-clinica.
La valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze della fattispecie, in modo da adeguare il risarcimento al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità. Tale valutazione deve, inoltre, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'equivalente pecuniario, cosicché questo non si riduca a mera espressione simbolica.
Devono, dunque, essere prese in considerate la gravità del fatto e le modalità delle condotte perpetrate a danno dell'attrice, considerando tanto la sua giovane età – periodo in cui la sua personalità era ancora in via di formazione - quanto il fatto che le stesse provenivano proprio dal padre.
Non va, infine, sottovalutato il carico di ulteriore sofferenza che la figlia ha dovuto patire nel vedere la madre ed il fratello destinatarie delle medesime condotte violente.
Nulla va, invece, riconosciuto come specifico danno biologico, in assenza di concrete prove ed allegazioni rispetto alle mere dichiarazioni di parte ricorrente.
9 Quanto alla liquidazione del danno, la stessa vieni quindi effettuata in via equitativa;
sul punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 44477/2024, ha ricordato che la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, mediante l'indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell'ammontare del risarcimento;
ed ancora,
“In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato
l'ammontare del risarcimento” (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, Rv. 27422).
Tutto quanto sin qui dedotto legittima il riconoscimento in favore dell'attrice del danno morale che, tenuto conto della gravità delle condotte subite,
e del vincolo di parentela tra le parti, nonché quanto sopra specificato, può essere equitativamente liquidato in misura pari ad € 8.000,00, somma già rivalutata e comprensiva di interessi. Su detta somma saranno applicati solo gli interessi di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla pubblicazione della sentenza fino all'avvenuto soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto, a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n.
115/02.
In relazione alla testimonianza di , si osserva quanto segue. CP_2
Lo stesso ha dichiarato all'udienza dell'8 marzo 2024: Non ci sono mai stati episodi di violenza neanche nei miei confronti né nei confronti di mia madre né nei confronti di mia sorella. Lo so per certo perché ero sempre attaccato a mio papà. e Mia mamma mi diceva che mio padre non ci mandava i soldi e ho fatto una denuncia civile contro mio padre per chiedere i soldi. Non ho lamentato di maltrattamenti ma solo relativamente ai soldi. Non essendo a conoscenza di quanto successo nonché delle cose che mi ha fatto vedere dopo, avendo visto le ricevute mi sono poi ritirato.
10 A.D.R. Io ho fatto il giudizio civile per chiedere i soldi, come ho detto, poi però mi sono ritirato.
Tali dichiarazioni, per quanto – ai fini del presente giudizio - totalmente ininfluenti, appaiono in contrasto sia con le risultanze dell'istruttoria svolta in sede penale nonché con l'istruttoria svolta in questa sede. Ancora, è stata depositata in atti da copia dell'ordinanza emessa nel Parte_2
procedimento n. 1954/2017 RG Tribunale di Patti, introdotto proprio da CP_2
che chiedeva la condanna del padre al risarcimento dei danni patrimoniali e
[...]
non patrimoniali derivanti dalla condotta illecita tenuta dallo stesso in occasione dei maltrattamenti in famiglia e delle lesioni accertate nella sentenza del Tribunale di Patti del 23 marzo 2013.
Le incongruenze riscontrate, dunque, impongono la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza alla competente Procura della
Repubblica per le opportune valutazioni di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta nel procedimento R.G. 1956/2017 e rigettata ogni contraria domanda ed istanza, così provvede
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore dell'attrice della somma di Pt_2 Parte_1
€ 8.000,00, somma già rivalutata e comprensiva di interessi, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'avvenuto soddisfo;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Parte_2 liquidate in € 5.077,00 per compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, ed oltre rimborso del contributo unificato nonché delle ulteriori spese prenotate a debito;
11 4) Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla competente Procura della Repubblica con riferimento alla posizione di
. CP_2
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Patti, 31 luglio 2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott. Carmelo Proiti)
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