CA
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. Parte_1 atura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
, e elett.me Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, gli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra che li rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2038/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 18.2.2025 e notificata il 19.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. in qualità di vittima del terrorismo, riconosciuta con sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma n. 1033/2018, nonché e Controparte_2 CP_3 in qualità di familiari superstiti di vittima del v e figlia), premesso di aver ricevuto, con i decreti nn. 39 e 40 del 15.6.2021 emessi a favore della prima e con decreto n. 64 dell'1.9.2022 emesso a favore dei secondi, rispettivamente l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio entrambi con decorrenza dal 28.10.2016 e l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio per i familiari di vittima del dovere con invalidità non inferiore al 50% dal 29.7.2022, date delle rispettive domande amministrative, anziché dalle date di entrata in vigore delle rispettive leggi istitutive (segnatamente dall'11.12.1998, dal 26.8.2004 e dal 1.1.2014), hanno convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il Parte_1 diritto di quale vittima del terrorismo con invalidità superiore al Controparte_1
25% gi la corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 e dello speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004, o da altra data, ma salvo gravame, che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a Parte_1 tali titoli, maggiorati d essi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo;
b) dichiarare il diritto di e quali Controparte_2 CP_3 familiari superstiti di vittima del dovere con invalidità complessiva superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dall'1.1.2014 ovvero, in via subordinata, ma salvo gravame, dal 2.10.2019 o da altra data che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a tali titoli a Parte_1 ognuno di loro, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. Condannare il intimato alla rifusione di tutte le spese Parte_1 competenze ed onorari di a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha cosi Parte_1 disposto: accoglie il ricorso e per l'effetto: Dichiara il diritto di Controparte_1 alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11. speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004; dichiara il diritto di e Controparte_2
quali familiari di vittima del dovere con in a CP_3 superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dal 2.10.2019; condanna il a liquidare alle parti Parte_1 ricorrenti quanto ancora dovuto a ta gli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. Condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal per ritenuta violazione del divieto di Parte_1 frazionamento del credito, osservando che il presente giudizio ha a oggetto provvedimenti amministrativi diversi da quello impugnato dalla e CP_1 Pt_2 relativo alla speciale elargizione- e oggetto della sentenza del medesimo Tribunale di Roma n. 1018/2023 impugnata in appello;
ii) nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato e, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 2 legge n. 407/1998, art 14 DPR n. 510/1999, l'art 4 comma 238 legge n. 350/2003, artt. 5 comma 3, 15 e 16 legge n. 206/2004, art 5 commi 3 bis e 3 quater legge n. 206/2004 per come introdotti dall'art. 1 comma 494 legge n. 147/2013 e art 1 comma 495 legge finanziaria 2004), ha affermato che la tesi sostenuta dal
che ancora la decorrenza dei benefici erogati alla sig.ra e ai Parte_1 CP_1 suoi familiari dalla data della domanda amministrativa rispettivamente del 2016 e del 2022 contrasta con il dato normativo> e in particolare;
iii) con riguardo all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. 407/98, richiamato il testo della norma e quello dell'art. 14 DPR n. 510/1999, ha osservato che L'evidente volontà del legislatore esclude che l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, co. 1 elargito alla sig.ra possa avere una decorrenza diversa dall'entrata in CP_1 vigore della legge 407/1998 ossia dal . La disposizione si differenza chiaramente dal precedente p.to 2 che al contrario prevede la decorrenza dalla domanda amministrativa. Non può pertanto essere condivisa l'interpretazione dell'amministrazione convenuta che vorrebbe estendere la previsione di cui al p.to 3 anche alle ipotesi di cui al p.to 2. L'assegno vitalizio, inizialmente di € 258,23 (vecchie £ 500.000) al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato elevato a € 500,00 al mese con l'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (Finanziaria 2004). Pertanto, alle vittime del terrorismo il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 nell'importo di € 258,23, (vecchie 500.000 lire), elevato a € 500,00 dall'1.1.2004, esente da Irpef e soggetto alla perequazione automatica ex art. 11, dlgs 503/1992 e s.m.i>; iv) quanto allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3, L. 206/2004, ha osservato che anche in questo caso è la legge stessa che fa decorrere il beneficio dall'emanazione della legge prevedendo a tal fine una speciale copertura finanziaria già a decorrere dal 2004> e che è di tutta evidenza che la copertura finanziaria fin dal 2004, ulteriormente ribadita dal successivo art. 16, determina la volontà legislativa di ricomprendere fin dal 2004 l'elargizione del beneficio per gli eventi accorsi fin dal 1961 indipendentemente dalla presentazione della domanda>; v) quanto alle speciali elargizioni di cui ai commi 3 bis e 3 quater dell'art. 5 della legge 206/2004, introdotti dalla legge n. 147/2013, riconosciuti ai familiari della vittima portatrice di invalidità non inferiore al 50%, ha affermato che anche in questo caso la legge finanziaria del 2014 all'art. 1 co. 495 ha garantito la copertura finanziaria immediata per l'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di Euro per l'anno 2014>, aggiungendo che per tutte le vittime del terrorismo (e i familiari superstiti), il Legislatore ha voluto mantenere invariato il potere di acquisto dell'importo stabilito con le singole norme di concessione dei diversi benefici>; vi) ha quindi dichiarato il diritto di all'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 ed allo speciale Controparte_1 assegno vitalizio dal 26.8.2004; vii) ha dichiarato, altresì, il diritto dei familiari e all'assegno vitalizio ed allo speciale assegno Controparte_2 CP_3 vitalizio non dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, come da questi preteso, bensì dal 2.10.2019, data in cui era stato accertato il superamento in capo alla vittima della soglia di invalidità del 50%.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 2 5 L. 206/2004, degli artt. 3 e 14, commi 2 e 3, D.P.R. n. 510/1999, la violazione del principio di obbligatorietà della domanda amministrativa ai fini del riconoscimento delle provvidenze economiche previste in favore delle vittime del terrorismo, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 11 delle Preleggi. In particolare l'appellante ha sottoposto a censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha erroneamente fissato il dies a quo della decorrenza dei benefici, riconosciuti dal legislatore alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi istitutive anziché dalla data della presentazione della istanza in via amministrativa. Lamenta, inoltre, l'erroneità della statuizione di condanna alla corresponsione degli interessi legali, posto che gli assegni vitalizi sono per legge già soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11, D.L. n. 503/1992. 2.1. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
resistendo al gravame e ch
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Deve preliminarmente rilevarsi come l'oggetto del presente giudizio riguarda esclusivamente il tema della decorrenza dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, benefici riconosciuti dal legislatore a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari superstiti, stante la pacifica spettanza agli appellati del diritto a detti benefici, come già riconosciuti in sede amministrativa.
5. Con l'atto di appello, il lamenta l'erroneità della Parte_1 pronuncia gravata laddove “r zione della decorrenza dei benefici” di legge dalla data di entrata in vigore delle singole leggi istitutive anziché dalla data della presentazione dell'istanza in via amministrativa, rilevando come la previsione del diritto a detti benefici da parte del legislatore non possa equivalere sic et simplicter al riconoscimento ex lege del diritto stesso, che richiede invece la presentazione di apposita domanda amministrativa e l'adozione di provvedimento ad hoc, avente carattere costitutivo, da parte della pubblica amministrazione. A parere del appellante l'obbligo di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa viene escluso espressamente dalla vigente normativa solo per le vittime del dovere (art. 6, comma 2, L. n. 302/1990), il che confermerebbe la volontà del legislatore di riconoscere alla domanda amministrativa la funzione di attualizzazione del diritto, che esisterebbe solo se ed in quanto riconosciuto dalla pubblica amministrazione e a decorrere dalla data dell'istanza. In tal senso, il disposto delle norme che stabiliscono la decorrenza del diritto ai benefici dalla data di entrata in vigore della legge (cfr. art 14, comma 3, D.P.R. n. 510/1999 con riguardo all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, L. n. 407/1998; art. 5, commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, L. n. 206/2004, con riguardo allo speciale assegno vitalizio) dovrebbe correttamente intendersi nel senso di escludere che i benefici in discorso possano essere concessi retroattivamente da parte della pubblica amministrazione, in linea con il generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle Preleggi. A conferma di ciò, viene valorizzato il dettato dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 510/1999 secondo cui l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, principio che dovrebbe applicarsi in via analogica, attesa l'identità di ratio, a tutti i benefici economici per i quali è prevista la previa presentazione della domanda. Tale ricostruzione risulterebbe, secondo l'appellante, cristallizzata nel parere reso in data 22 gennaio 2020 in tema di decorrenze delle provvidenze economiche, dalla commissione consultiva ex art. 11 D.P.R. n. 510/1999. Infine, si lamenta la contraddittorietà della pronuncia impugnata nella parte in cui riconosce ai familiari della vittima il diritto allo speciale assegno vitalizio a decorrere dall'ottobre 2019, data che non corrisponde né a quella di presentazione della domanda né a quella di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio.
5.1. La tesi dell'appellante non può essere condivisa, poiché non considera adeguatamente la lettera della legge, per come puntualmente richiamata dal Tribunale, né i princìpi generali in materia.
5.2. In particolare, con riguardo all'assegno vitalizio istituito dall'art. 2 della L. n. 407/1998, il legislatore ha espressamente previsto che questo “decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge” (11/12/1998) ex art. 14, comma 3, D.P.R. n. 510/1999, a differenza dell'assegno vitalizio di cui agli artt. 3 e 5, L. n. 302/1990, che “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” ex art. 14, comma 2, D.P.R. n. 510/1999. La circostanza che il legislatore abbia, anche testualmente, distinto il trattamento normativo riservato ai suddetti benefici già impone di escludere la fondatezza della proposta interpretativa dell'appellante, secondo cui la previsione della “decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” assurgerebbe a principio generale e dovrebbe applicarsi in via analogica a tutti i benefici economici per cui è prevista la previa presentazione della domanda. In disparte la precisazione che all'interpretazione analogica è consentito ricorrere solo ed esclusivamente se la fattispecie concreta non risulti disciplinata da specifiche norme (cfr. art. 12, comma 2 delle Preleggi), il che non ricorre nel caso di specie stante la previsione di espresse disposizioni normative in punto di decorrenza dei benefici di cui si discorre, deve rilevarsi come ai fini della individuazione del dies a quo della decorrenza del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998, come visto, è lo stesso legislatore che impone di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio (comma 3 dell'art. 14 della legge citata), e non alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con tale previsione l'appellante non si confronta adeguatamente limitandosi a sostenere che questa andrebbe intesa “nel senso che detta provvidenza economica non può essere concessa retroattivamente, cioè per periodi di tempo anteriori alla data di entrata in vigore della legge”, opzione interpretativa che però non si confronta con il testo integrale del citato art 14. 5.3. Ad analoghe conclusioni, così come ritenuto dal primo giudice, deve pervenirsi con riguardo allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 della L. 206/2004, entrato in vigore il 26/8/2004. In particolare, il comma 3 della norma in discorso istituisce il beneficio a favore delle vittime di terrorismo “a decorrere dalla data di entrata in vigore” della legge istitutiva, prevedendo, così come evidenziato dal Tribunale, una espressa copertura finanziaria negli artt. 15 e 16 sin, appunto, dal 2004. Anche al riguardo l'appellante si limita ad affermare che la richiamata previsione servirebbe solo a escludere che il beneficio non può essere concesso retroattivamente, effetto invero che consegue ai princìpi generali, necessitando le deroghe di espressa previsione.
5.4. Anche il comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 147/2013, riconosce il diritto allo speciale assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito “a decorrere dal 1° gennaio 2014”. Ebbene, la circostanza che la fonte primaria abbia fissato, expressis verbis, il dies a quo delle prestazioni in oggetto e previsto altrettanto espressamente che
“L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio 2014”, prevedendo espressa copertura finanziaria sin da detto anno, circostanza da valorizzare anche alla luce del principio di primazia della legge sugli altri atti, normativi e paranormativi, di cui all'art. 1 delle Preleggi, consente di riconoscere decisivo rilievo interpretativo, così disattendendolo, al parere della Commissione consultiva ex art. 11 del D.P.R. n. 510/1999, reso in data 22 gennaio 2020, invocato dall'appellante.
5.5. A disattendere il gravame va ulteriormente osservato, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass n. 34714/2024, Cass. n. 17276/2025) e di quella di merito (C.d.A. Milano dell'8/5/2025), che la lettera delle disposizioni normative che disciplinano gli assegni vitalizi e gli speciali assegni vitalizi offre ulteriore elemento di rilievo nella disamina della questione oggetto del presente giudizio. In particolare, dalla lettura delle norme in discorso si rileva come il legislatore abbia individuato e definito ex ante gli elementi tipici della fattispecie costitutiva delle prestazioni in oggetto, ponendo in capo all'istante l'onere di attivare la procedura amministrativa volta all'accertamento della sussistenza di detti elementi e del perfezionamento di tale fattispecie. Non a caso, il legislatore ex art. 2, L. n. 407/1998 individua gli aventi diritto (per quanto qui interessa) in coloro che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di attentati o eventi di matrice terroristica, abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, e prevede che ai soggetti così individuati “è concesso” un assegno vitalizio. Parimenti, l'art. 5, comma 3 fa riferimento a soggetti che subiscono o abbiano subito, per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, “è concesso” uno speciale assegno vitalizio. Il comma 3 bis dell'art. 5 bis, infine, prevede che al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, “è riconosciuto” il diritto ad uno speciale assegno vitalizio.
5.6. Ebbene, le disposizioni normative cui si è fatto riferimento riconoscono ed attribuiscono il diritto ai benefici ai soggetti ivi indicati in forza e a condizione della sussistenza degli elementi descritti in astratto dal legislatore (ferite o lesioni che siano conseguenza degli atti descritti, e che abbiano determinato uno specifico livello di invalidità), non richiedendosi ai fini della nascita della situazione giuridica soggettiva in capo al privato la ricorrenza di ulteriori presupposti, quali ad esempio l'adozione di un provvedimento da parte della pubblica amministrazione.
5.7. In altri termini, il diritto ai benefici è riconosciuto ex lege in forza della integrazione di presupposti fissati dal legislatore, come si evince dalla lettera delle norme in esame, dovendosi escludere che il provvedimento adottato dall'amministrazione richiesto dal privato ai fini della effettiva elargizione dei benefici sia suscettibile di incidere sulla fattispecie legale, sia ai fini della genesi del diritto da questa derivante, sia ai fini della decorrenza degli effetti da questa discendenti. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal , il provvedimento Parte_1 amministrativo non ha carattere costitutivo del diritto al beneficio, ma solo funzione accertativa e ricognitiva della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva, come in astratto definiti dalle norme in materia. In conclusione, la presentazione della domanda amministrativa è condizione per l'erogazione della prestazione in concreto, ma non coincide con il momento di insorgenza del diritto. Ecco allora che, proprio in quanto il diritto nasce ex lege, in quanto “concesso” e “riconosciuto” dallo stesso legislatore, si giustifica la previsione della decorrenza dalla data della entrata in vigore della legge istitutiva dei benefici.
5.8. Peraltro, la circostanza che il diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in esame abbia natura di diritto disponibile non rileva, come vorrebbe l'appellante, ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio. Invero, la natura disponibile del diritto ai benefici incide sulla suscettibilità della situazione giuridica soggettiva ad essere oggetto di atti dispositivi, ed in particolare di atti rinunciativi, nonché sul regime della prescrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 17440 del 30/05/2022), ma non rileva ai fini della individuazione del dies a quo della decorrenza degli effetti del diritto.
5.9. Inoltre, l'affermazione secondo cui gli effetti dei benefici decorrono non dalla data della presentazione della domanda, bensì dalla data indicata dal legislatore nella legge istitutiva non importa la violazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle Preleggi, pure invocato dall'appellante. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale «la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza” ( Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n.2705 del 1982). Ebbene, alle disposizioni che prevedono la decorrenza dei benefici assistenziali dalla data della loro entrata in vigore non si attaglia la definizione di norme retroattive, dovendosi escludere la violazione del principio di irretroattività proprio in quanto la disciplina in esame ha inteso operare mediante l'introduzione di “nuove” fattispecie astratte costituite da specifici elementi, anche se correlati a fatti generatori già storicamente avvenuti.
5.10. Del resto, il principio della domanda in materia assistenziale e previdenziale, in forza del quale il dies a quo della corresponsione del beneficio deve coincidere con la data della domanda, trova applicazione solo ove espressamente previsto dalla legge (ad esempio, L. n. 104/1992, L n.118/1971), diversamente operando il principio secondo cui il diritto il beneficio spetta a decorrere dalla data individuata dal legislatore ovvero dalla data del perfezionamento degli elementi, come definiti in astratto dalla legge, da cui nasce il diritto al beneficio (cfr., ex multis, Cass. n. 34714 del 2024, Cass. n. 11180 del 2022).
5.11. In tal senso, risulta immune da censure la gravata sentenza anche nella parte in cui riconosce il diritto allo speciale assegno vitalizio ai familiari della vittima del terrorismo a decorrere dall'ottobre 2019, data che non corrisponde né con quella di entrata in vigore della legge istitutiva, né con quella di presentazione della domanda amministrativa. Invero, la previsione secondo cui il beneficio ex art. 5, comma 3 bis della L. n. 206/2004 decorre dall' 1° gennaio 2014 non importa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza da quella data anche laddove i presupposti di legge (tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario) siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe, inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati. Pertanto, posto che ai fini della riconoscimento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio la norma richiede che la vittima di terrorismo sia portatrice di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, e considerato che è stata dichiarata Controparte_1 vittima del terrorismo con invalidità superiore a quella soglia a seguito del verbale del 02/10/2019 della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile presso il Centro Medico Legale INPS di Roma, è corretta la decisione impugnata che da detta data ha fatto decorrere i benefici a favore dei familiari.
5.12 La gravata sentenza va infine confermata anche laddove ha riconosciuto gli interessi per il ritardato pagamento, che conseguono alla legge (n. 412/1991) e non possono certo essere confusi, come invece fa il , con la Parte_1 perequazione automatica ex art. 11 d.lgs n. 503/1992.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. Non sussistono nei confronti del le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il appellante a rifondere agli appellati le spese del grado Parte_1 liquidate in € 3473,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi.
Roma 6.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta Ranalli
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 6.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. Parte_1 atura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
, e elett.me Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, gli avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra che li rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2038/2025 del Tribunale di Roma pubblicata il 18.2.2025 e notificata il 19.2.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. in qualità di vittima del terrorismo, riconosciuta con sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma n. 1033/2018, nonché e Controparte_2 CP_3 in qualità di familiari superstiti di vittima del v e figlia), premesso di aver ricevuto, con i decreti nn. 39 e 40 del 15.6.2021 emessi a favore della prima e con decreto n. 64 dell'1.9.2022 emesso a favore dei secondi, rispettivamente l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio entrambi con decorrenza dal 28.10.2016 e l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio per i familiari di vittima del dovere con invalidità non inferiore al 50% dal 29.7.2022, date delle rispettive domande amministrative, anziché dalle date di entrata in vigore delle rispettive leggi istitutive (segnatamente dall'11.12.1998, dal 26.8.2004 e dal 1.1.2014), hanno convenuto in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare il Parte_1 diritto di quale vittima del terrorismo con invalidità superiore al Controparte_1
25% gi la corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 e dello speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004, o da altra data, ma salvo gravame, che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a Parte_1 tali titoli, maggiorati d essi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo;
b) dichiarare il diritto di e quali Controparte_2 CP_3 familiari superstiti di vittima del dovere con invalidità complessiva superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dall'1.1.2014 ovvero, in via subordinata, ma salvo gravame, dal 2.10.2019 o da altra data che verrà eventualmente indicata dal ctu, con ogni conseguente obbligo del intimato di liquidare quanto ancora dovuto a tali titoli a Parte_1 ognuno di loro, maggiorati degli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. Condannare il intimato alla rifusione di tutte le spese Parte_1 competenze ed onorari di a distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha cosi Parte_1 disposto: accoglie il ricorso e per l'effetto: Dichiara il diritto di Controparte_1 alla corresponsione dell'assegno vitalizio a decorrere dall'11. speciale assegno vitalizio dal 26.8.2004; dichiara il diritto di e Controparte_2
quali familiari di vittima del dovere con in a CP_3 superiore al 50%, alla concessione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio dal 2.10.2019; condanna il a liquidare alle parti Parte_1 ricorrenti quanto ancora dovuto a ta gli interessi legali per il ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ogni singolo rateo mensile fino all'integrale soddisfo. Condanna il al Parte_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari>.
1.2. Il primo giudice, in sintesi: i) ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dal per ritenuta violazione del divieto di Parte_1 frazionamento del credito, osservando che il presente giudizio ha a oggetto provvedimenti amministrativi diversi da quello impugnato dalla e CP_1 Pt_2 relativo alla speciale elargizione- e oggetto della sentenza del medesimo Tribunale di Roma n. 1018/2023 impugnata in appello;
ii) nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato e, ricostruito il quadro normativo di riferimento (art. 2 legge n. 407/1998, art 14 DPR n. 510/1999, l'art 4 comma 238 legge n. 350/2003, artt. 5 comma 3, 15 e 16 legge n. 206/2004, art 5 commi 3 bis e 3 quater legge n. 206/2004 per come introdotti dall'art. 1 comma 494 legge n. 147/2013 e art 1 comma 495 legge finanziaria 2004), ha affermato che la tesi sostenuta dal
che ancora la decorrenza dei benefici erogati alla sig.ra e ai Parte_1 CP_1 suoi familiari dalla data della domanda amministrativa rispettivamente del 2016 e del 2022 contrasta con il dato normativo> e in particolare;
iii) con riguardo all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. 407/98, richiamato il testo della norma e quello dell'art. 14 DPR n. 510/1999, ha osservato che L'evidente volontà del legislatore esclude che l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2, co. 1 elargito alla sig.ra possa avere una decorrenza diversa dall'entrata in CP_1 vigore della legge 407/1998 ossia dal . La disposizione si differenza chiaramente dal precedente p.to 2 che al contrario prevede la decorrenza dalla domanda amministrativa. Non può pertanto essere condivisa l'interpretazione dell'amministrazione convenuta che vorrebbe estendere la previsione di cui al p.to 3 anche alle ipotesi di cui al p.to 2. L'assegno vitalizio, inizialmente di € 258,23 (vecchie £ 500.000) al mese e soggetto a perequazione automatica annuale, è stato elevato a € 500,00 al mese con l'art. 4, comma 238, L. 350/2003 (Finanziaria 2004). Pertanto, alle vittime del terrorismo il diritto all'assegno vitalizio spetta dall'11.12.1998 nell'importo di € 258,23, (vecchie 500.000 lire), elevato a € 500,00 dall'1.1.2004, esente da Irpef e soggetto alla perequazione automatica ex art. 11, dlgs 503/1992 e s.m.i>; iv) quanto allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, co. 3, L. 206/2004, ha osservato che anche in questo caso è la legge stessa che fa decorrere il beneficio dall'emanazione della legge prevedendo a tal fine una speciale copertura finanziaria già a decorrere dal 2004> e che è di tutta evidenza che la copertura finanziaria fin dal 2004, ulteriormente ribadita dal successivo art. 16, determina la volontà legislativa di ricomprendere fin dal 2004 l'elargizione del beneficio per gli eventi accorsi fin dal 1961 indipendentemente dalla presentazione della domanda>; v) quanto alle speciali elargizioni di cui ai commi 3 bis e 3 quater dell'art. 5 della legge 206/2004, introdotti dalla legge n. 147/2013, riconosciuti ai familiari della vittima portatrice di invalidità non inferiore al 50%, ha affermato che anche in questo caso la legge finanziaria del 2014 all'art. 1 co. 495 ha garantito la copertura finanziaria immediata per l'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di Euro per l'anno 2014>, aggiungendo che per tutte le vittime del terrorismo (e i familiari superstiti), il Legislatore ha voluto mantenere invariato il potere di acquisto dell'importo stabilito con le singole norme di concessione dei diversi benefici>; vi) ha quindi dichiarato il diritto di all'assegno vitalizio a decorrere dall'11.12.1998 ed allo speciale Controparte_1 assegno vitalizio dal 26.8.2004; vii) ha dichiarato, altresì, il diritto dei familiari e all'assegno vitalizio ed allo speciale assegno Controparte_2 CP_3 vitalizio non dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva, come da questi preteso, bensì dal 2.10.2019, data in cui era stato accertato il superamento in capo alla vittima della soglia di invalidità del 50%.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 2 5 L. 206/2004, degli artt. 3 e 14, commi 2 e 3, D.P.R. n. 510/1999, la violazione del principio di obbligatorietà della domanda amministrativa ai fini del riconoscimento delle provvidenze economiche previste in favore delle vittime del terrorismo, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 11 delle Preleggi. In particolare l'appellante ha sottoposto a censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha erroneamente fissato il dies a quo della decorrenza dei benefici, riconosciuti dal legislatore alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, dalla data di entrata in vigore delle singole leggi istitutive anziché dalla data della presentazione della istanza in via amministrativa. Lamenta, inoltre, l'erroneità della statuizione di condanna alla corresponsione degli interessi legali, posto che gli assegni vitalizi sono per legge già soggetti alla perequazione automatica di cui all'art. 11, D.L. n. 503/1992. 2.1. Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
resistendo al gravame e ch
[...]
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Deve preliminarmente rilevarsi come l'oggetto del presente giudizio riguarda esclusivamente il tema della decorrenza dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, benefici riconosciuti dal legislatore a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari superstiti, stante la pacifica spettanza agli appellati del diritto a detti benefici, come già riconosciuti in sede amministrativa.
5. Con l'atto di appello, il lamenta l'erroneità della Parte_1 pronuncia gravata laddove “r zione della decorrenza dei benefici” di legge dalla data di entrata in vigore delle singole leggi istitutive anziché dalla data della presentazione dell'istanza in via amministrativa, rilevando come la previsione del diritto a detti benefici da parte del legislatore non possa equivalere sic et simplicter al riconoscimento ex lege del diritto stesso, che richiede invece la presentazione di apposita domanda amministrativa e l'adozione di provvedimento ad hoc, avente carattere costitutivo, da parte della pubblica amministrazione. A parere del appellante l'obbligo di Parte_1 presentazione della domanda amministrativa viene escluso espressamente dalla vigente normativa solo per le vittime del dovere (art. 6, comma 2, L. n. 302/1990), il che confermerebbe la volontà del legislatore di riconoscere alla domanda amministrativa la funzione di attualizzazione del diritto, che esisterebbe solo se ed in quanto riconosciuto dalla pubblica amministrazione e a decorrere dalla data dell'istanza. In tal senso, il disposto delle norme che stabiliscono la decorrenza del diritto ai benefici dalla data di entrata in vigore della legge (cfr. art 14, comma 3, D.P.R. n. 510/1999 con riguardo all'assegno vitalizio di cui all'art. 2, L. n. 407/1998; art. 5, commi 3, 3 bis, 3 ter e 3 quater, L. n. 206/2004, con riguardo allo speciale assegno vitalizio) dovrebbe correttamente intendersi nel senso di escludere che i benefici in discorso possano essere concessi retroattivamente da parte della pubblica amministrazione, in linea con il generale principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle Preleggi. A conferma di ciò, viene valorizzato il dettato dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 510/1999 secondo cui l'assegno vitalizio, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, principio che dovrebbe applicarsi in via analogica, attesa l'identità di ratio, a tutti i benefici economici per i quali è prevista la previa presentazione della domanda. Tale ricostruzione risulterebbe, secondo l'appellante, cristallizzata nel parere reso in data 22 gennaio 2020 in tema di decorrenze delle provvidenze economiche, dalla commissione consultiva ex art. 11 D.P.R. n. 510/1999. Infine, si lamenta la contraddittorietà della pronuncia impugnata nella parte in cui riconosce ai familiari della vittima il diritto allo speciale assegno vitalizio a decorrere dall'ottobre 2019, data che non corrisponde né a quella di presentazione della domanda né a quella di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio.
5.1. La tesi dell'appellante non può essere condivisa, poiché non considera adeguatamente la lettera della legge, per come puntualmente richiamata dal Tribunale, né i princìpi generali in materia.
5.2. In particolare, con riguardo all'assegno vitalizio istituito dall'art. 2 della L. n. 407/1998, il legislatore ha espressamente previsto che questo “decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge” (11/12/1998) ex art. 14, comma 3, D.P.R. n. 510/1999, a differenza dell'assegno vitalizio di cui agli artt. 3 e 5, L. n. 302/1990, che “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” ex art. 14, comma 2, D.P.R. n. 510/1999. La circostanza che il legislatore abbia, anche testualmente, distinto il trattamento normativo riservato ai suddetti benefici già impone di escludere la fondatezza della proposta interpretativa dell'appellante, secondo cui la previsione della “decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda” assurgerebbe a principio generale e dovrebbe applicarsi in via analogica a tutti i benefici economici per cui è prevista la previa presentazione della domanda. In disparte la precisazione che all'interpretazione analogica è consentito ricorrere solo ed esclusivamente se la fattispecie concreta non risulti disciplinata da specifiche norme (cfr. art. 12, comma 2 delle Preleggi), il che non ricorre nel caso di specie stante la previsione di espresse disposizioni normative in punto di decorrenza dei benefici di cui si discorre, deve rilevarsi come ai fini della individuazione del dies a quo della decorrenza del diritto all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della L. n. 407/1998, come visto, è lo stesso legislatore che impone di fare riferimento alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio (comma 3 dell'art. 14 della legge citata), e non alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con tale previsione l'appellante non si confronta adeguatamente limitandosi a sostenere che questa andrebbe intesa “nel senso che detta provvidenza economica non può essere concessa retroattivamente, cioè per periodi di tempo anteriori alla data di entrata in vigore della legge”, opzione interpretativa che però non si confronta con il testo integrale del citato art 14. 5.3. Ad analoghe conclusioni, così come ritenuto dal primo giudice, deve pervenirsi con riguardo allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 della L. 206/2004, entrato in vigore il 26/8/2004. In particolare, il comma 3 della norma in discorso istituisce il beneficio a favore delle vittime di terrorismo “a decorrere dalla data di entrata in vigore” della legge istitutiva, prevedendo, così come evidenziato dal Tribunale, una espressa copertura finanziaria negli artt. 15 e 16 sin, appunto, dal 2004. Anche al riguardo l'appellante si limita ad affermare che la richiamata previsione servirebbe solo a escludere che il beneficio non può essere concesso retroattivamente, effetto invero che consegue ai princìpi generali, necessitando le deroghe di espressa previsione.
5.4. Anche il comma 3 bis, introdotto dalla legge n. 147/2013, riconosce il diritto allo speciale assegno vitalizio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito “a decorrere dal 1° gennaio 2014”. Ebbene, la circostanza che la fonte primaria abbia fissato, expressis verbis, il dies a quo delle prestazioni in oggetto e previsto altrettanto espressamente che
“L'assegno vitalizio non può avere decorrenza anteriore al 10 gennaio 2014”, prevedendo espressa copertura finanziaria sin da detto anno, circostanza da valorizzare anche alla luce del principio di primazia della legge sugli altri atti, normativi e paranormativi, di cui all'art. 1 delle Preleggi, consente di riconoscere decisivo rilievo interpretativo, così disattendendolo, al parere della Commissione consultiva ex art. 11 del D.P.R. n. 510/1999, reso in data 22 gennaio 2020, invocato dall'appellante.
5.5. A disattendere il gravame va ulteriormente osservato, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass n. 34714/2024, Cass. n. 17276/2025) e di quella di merito (C.d.A. Milano dell'8/5/2025), che la lettera delle disposizioni normative che disciplinano gli assegni vitalizi e gli speciali assegni vitalizi offre ulteriore elemento di rilievo nella disamina della questione oggetto del presente giudizio. In particolare, dalla lettura delle norme in discorso si rileva come il legislatore abbia individuato e definito ex ante gli elementi tipici della fattispecie costitutiva delle prestazioni in oggetto, ponendo in capo all'istante l'onere di attivare la procedura amministrativa volta all'accertamento della sussistenza di detti elementi e del perfezionamento di tale fattispecie. Non a caso, il legislatore ex art. 2, L. n. 407/1998 individua gli aventi diritto (per quanto qui interessa) in coloro che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di attentati o eventi di matrice terroristica, abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, e prevede che ai soggetti così individuati “è concesso” un assegno vitalizio. Parimenti, l'art. 5, comma 3 fa riferimento a soggetti che subiscono o abbiano subito, per effetto di ferite o lesioni causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, “è concesso” uno speciale assegno vitalizio. Il comma 3 bis dell'art. 5 bis, infine, prevede che al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, “è riconosciuto” il diritto ad uno speciale assegno vitalizio.
5.6. Ebbene, le disposizioni normative cui si è fatto riferimento riconoscono ed attribuiscono il diritto ai benefici ai soggetti ivi indicati in forza e a condizione della sussistenza degli elementi descritti in astratto dal legislatore (ferite o lesioni che siano conseguenza degli atti descritti, e che abbiano determinato uno specifico livello di invalidità), non richiedendosi ai fini della nascita della situazione giuridica soggettiva in capo al privato la ricorrenza di ulteriori presupposti, quali ad esempio l'adozione di un provvedimento da parte della pubblica amministrazione.
5.7. In altri termini, il diritto ai benefici è riconosciuto ex lege in forza della integrazione di presupposti fissati dal legislatore, come si evince dalla lettera delle norme in esame, dovendosi escludere che il provvedimento adottato dall'amministrazione richiesto dal privato ai fini della effettiva elargizione dei benefici sia suscettibile di incidere sulla fattispecie legale, sia ai fini della genesi del diritto da questa derivante, sia ai fini della decorrenza degli effetti da questa discendenti. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal , il provvedimento Parte_1 amministrativo non ha carattere costitutivo del diritto al beneficio, ma solo funzione accertativa e ricognitiva della sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva, come in astratto definiti dalle norme in materia. In conclusione, la presentazione della domanda amministrativa è condizione per l'erogazione della prestazione in concreto, ma non coincide con il momento di insorgenza del diritto. Ecco allora che, proprio in quanto il diritto nasce ex lege, in quanto “concesso” e “riconosciuto” dallo stesso legislatore, si giustifica la previsione della decorrenza dalla data della entrata in vigore della legge istitutiva dei benefici.
5.8. Peraltro, la circostanza che il diritto soggettivo alle prestazioni assistenziali in esame abbia natura di diritto disponibile non rileva, come vorrebbe l'appellante, ai fini della soluzione della questione oggetto del presente giudizio. Invero, la natura disponibile del diritto ai benefici incide sulla suscettibilità della situazione giuridica soggettiva ad essere oggetto di atti dispositivi, ed in particolare di atti rinunciativi, nonché sul regime della prescrizione (cfr., ex multis, Cass. n. 17440 del 30/05/2022), ma non rileva ai fini della individuazione del dies a quo della decorrenza degli effetti del diritto.
5.9. Inoltre, l'affermazione secondo cui gli effetti dei benefici decorrono non dalla data della presentazione della domanda, bensì dalla data indicata dal legislatore nella legge istitutiva non importa la violazione del principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle Preleggi, pure invocato dall'appellante. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale «la retroattività normativa sussiste quando una disposizione di legge introduca, sulla base di una nuova qualificazione giuridica di fatti e rapporti già assoggettati all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina dagli effetti già esauriti sotto una legge precedente, ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma, senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla nuova disposizione, pur essendo possibile separare ontologicamente gli uni dagli altri e non sussistendo tra i medesimi un rapporto di inerenza o dipendenza” ( Cass. n. 2743 del 1975; Cass. n.2705 del 1982). Ebbene, alle disposizioni che prevedono la decorrenza dei benefici assistenziali dalla data della loro entrata in vigore non si attaglia la definizione di norme retroattive, dovendosi escludere la violazione del principio di irretroattività proprio in quanto la disciplina in esame ha inteso operare mediante l'introduzione di “nuove” fattispecie astratte costituite da specifici elementi, anche se correlati a fatti generatori già storicamente avvenuti.
5.10. Del resto, il principio della domanda in materia assistenziale e previdenziale, in forza del quale il dies a quo della corresponsione del beneficio deve coincidere con la data della domanda, trova applicazione solo ove espressamente previsto dalla legge (ad esempio, L. n. 104/1992, L n.118/1971), diversamente operando il principio secondo cui il diritto il beneficio spetta a decorrere dalla data individuata dal legislatore ovvero dalla data del perfezionamento degli elementi, come definiti in astratto dalla legge, da cui nasce il diritto al beneficio (cfr., ex multis, Cass. n. 34714 del 2024, Cass. n. 11180 del 2022).
5.11. In tal senso, risulta immune da censure la gravata sentenza anche nella parte in cui riconosce il diritto allo speciale assegno vitalizio ai familiari della vittima del terrorismo a decorrere dall'ottobre 2019, data che non corrisponde né con quella di entrata in vigore della legge istitutiva, né con quella di presentazione della domanda amministrativa. Invero, la previsione secondo cui il beneficio ex art. 5, comma 3 bis della L. n. 206/2004 decorre dall' 1° gennaio 2014 non importa che la provvidenza spetti, sempre e comunque, con decorrenza da quella data anche laddove i presupposti di legge (tra cui, in primis, il grado di invalidità necessario) siano riconosciuti con una decorrenza successiva, poiché ciò significherebbe, inammissibilmente, assegnare un beneficio per periodi in relazione ai quali i presupposti di legge non si erano ancora concretizzati. Pertanto, posto che ai fini della riconoscimento dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio la norma richiede che la vittima di terrorismo sia portatrice di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, e considerato che è stata dichiarata Controparte_1 vittima del terrorismo con invalidità superiore a quella soglia a seguito del verbale del 02/10/2019 della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile presso il Centro Medico Legale INPS di Roma, è corretta la decisione impugnata che da detta data ha fatto decorrere i benefici a favore dei familiari.
5.12 La gravata sentenza va infine confermata anche laddove ha riconosciuto gli interessi per il ritardato pagamento, che conseguono alla legge (n. 412/1991) e non possono certo essere confusi, come invece fa il , con la Parte_1 perequazione automatica ex art. 11 d.lgs n. 503/1992.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con distrazione.
6.1. Non sussistono nei confronti del le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il appellante a rifondere agli appellati le spese del grado Parte_1 liquidate in € 3473,00 oltre rimborso 15% iva e cpa da distrarsi.
Roma 6.11.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Marta Ranalli