Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2025, proposto da
Evolution Snc di MO US e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bonomi e Paolo Giudici, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Bonomi, in Bergamo, via Ghislanzoni n. 41;
contro
Comune di Sant'Ippolito, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Agricola Fabbri Sonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Raffaela Mazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del titolo abilitativo perfezionato con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche del 23.10.2025 anno LVI n. 90 a pagina 23953, dell'avviso ex art. 8, comma 9, del D.Lgs. 25.11.2024 n. 190,
e per
la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sant’Ippolito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Ippolito e dell’Azienda Agricola Fabbri Sonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente allega di essere titolare di un compendio immobiliare confinante con i terreni su cui è stato realizzato l’impianto fotovoltaico in oggetto e che ritiene essere lesivo dei propri diritti ed interessi.
Si sono costituiti, per resistere al gravame, il Comune di Sant’Ippolito e l’Azienda Agricola controinteressata, con eccezioni in rito e deduzioni di merito
2. Il ricorso deve comunque essere respinto nel merito per cui il Collegio ritiene di poter soprassedere dal trattare le molteplici eccezioni in rito.
3. Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, dell’art. 2, comma 1, lett. l), della L.r. n. 4/2024, dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, dell’art. 21 delle NTA del PRG, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:
- con nota del 30/7/2025 prot. 4673, il Comune aveva inizialmente e giustamente comunicato, alla controinteressata, che l’impianto avrebbe dovuto essere realizzato esternamente alla “Zona RA di Rispetto ambientale” perché con essa incompatibile, non essendo indispensabile all’attività di conduzione del fondo. L’amministrazione ha tuttavia mutato immotivatamente opinione acconsentendo la realizzazione dell’impianto nella citata Zona RA;
- non si può sostenere che l’impianto sia connesso alla costituzione di una “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER) perché nessun documento, attestante tale connessione, è stato prodotto dalla controinteressata;
- in ogni caso l’impianto non avrebbe potuto essere realizzato in zona agricola stante il divieto di cui all’art. 2, comma 1, lett. l), della L.r. n. 4/2024 non trattandosi di area incolta o abbandonata, bensì coltivata con produzioni alimentari di qualità (biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale;
- in conclusione il titolo si è illegittimamente perfezionato, ex art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024, per ingiustificata inerzia del Comune di Sant’Ippolito dopo la ricordata nota del 30/7/2025.
3.1 Tutte le censure sono infondate.
3.2 È innanzitutto opportuno fare chiarezza su alcuni aspetti dell’iter procedimentale che ha portato alla realizzazione dell’impianto di cui si discute.
La nota del 30/7/2025, su cui la ricorrente molto insiste, non costituisce un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e neanche un diniego definitivo, ma si limitava a comunicare l’incompletezza della pratica, sospendendone dell’iter fino all’acquisizione della documentazione richiesta.
È pur vero che tale nota prospettava incompatibilità dell’impianto con la Zona RA, ma non per ragioni di totale inedificabilità dell’area, ma perché non erano state allegate connessioni del predetto impianto con l’attività di conduzione del fondo.
Tale aspetto è stato poi chiarito, dalla controinteressata, con la documentazione integrativa trasmessa in data 4/8/2025. In particolare veniva prospettata la compatibilità dell’impianto, con la zona agricola, per effetto della deroga di cui all’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021 quando è finalizzato alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).
Tra la documentazione integrativa venivano quindi forniti anche atto costitutivo e statuto della CER Metauro-Cesano E.T.S. (versati anche agli atti dell’odierno giudizio – cfr. doc. 15 e 17 deposito 12/12/2025).
Veniva anche chiarito che “l’area non ricade in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, della L.R. Marche nr. 4/2024” (cfr. doc. 9, deposito 12/12/2025 – pag. 5).
Non si può quindi sostenere che dopo la citata nota (istruttoria e interlocutoria) del 30/7/2025 ci sia stata totale inerzia che ha dato luogo all’illegittima formazione tacita del provvedimento autorizzativo. Tantomeno si può sostenere che il Comune di Sant’Ippolito abbia assunto un comportamento ingiustificatamente contraddittorio rispetto ai rilievi iniziali di cui alla ricordata nota del 30/7/2025.
3.3 La Zona RA include le “aree agricole per le quali è prescritto il mantenimento della situazione esistente” (art. 21 delle NTA del PRG) pur non essendo del tutto inedificabile. Peraltro non era sull’inedificabilità che il Comune, con la ricordata nota del 30/7/2025, richiamava l’attenzione della controinteressata, ma sul fatto che non emergevano elementi per ritenere che l’impianto fosse “indispensabile all’attività di conduzione del fondo”.
Tale profilo è stato superato, a giudizio del Comune ma anche dell’odierno Collegio, evidenziandone il collegamento con la CER Metauro-Cesano E.T.S. secondo le agevolazioni del all’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021.
3.4 Riguardo alla pretesa violazione dall’art. 2, comma 1, lett. l), della L.R. Marche nr. 4/2024, va osservato che oltre alla dichiarazione istruttoria ricordata nel precedente paragrafo 3.2, la controinteressata ha ulteriormente chiarito che essa “coltiva unicamente seminativi o erba medica, ma non ha mai operato le coltivazioni tradizionali a cui fa riferimento la norma regionale” (cfr. memoria depositata il 12/12/2025, pag. 12).
Data la genericità della censura in esame (peraltro giustamente eccepita dalla stessa controinteressata), sarebbe stato preciso onere della ricorrente allegare e dimostrare quali produzioni “agricolo-alimentari di qualità” o “di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale” avrebbero impedito la realizzazione dell’impianto in oggetto.
4. In conclusione il ricorso va respinto.
5. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC Anastasi, Presidente
AN OR, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | NC Anastasi |
IL SEGRETARIO