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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11091/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11091/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI UGO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI N. 6 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. LENZI UGO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI Controparte_1 C.F._2 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 7 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. PAGANELLI SARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di pc congiunte depositato il 21-11-2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del presente procedimento, con sentenza parziale del Tribunale di Bologna n. 792 del 2023 era pronunciata la separazione fra le parti, che avevano contratto matrimonio civile celebrato in
MEDICINA (BO) il 17/09/1995, e dalla cui unione era nato il figlio il 9 agosto 2003, avendo Per_1
pagina 1 di 2 peraltro il marito adottato la figlia nata da precedente matrimonio della moglie (rimasta vedova), a nome e nata il [...]. Per_2
La causa era rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di cui al foglio depositato il 21-11-2024.
Le stesse risultano conformi a legge e, per quanto occorrer possa, all'interesse dei figli e vanno pertanto qui integralmente recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – conferma la pronuncia di separazione di cui alla sentenza non definitiva n. 792/2023 sul vincolo pronunciata dall'intestato Tribunale il 28.03.2023 e pubblicata il 07.04.2023;
2 – dà atto che le parti dichiarano essere stata già risolta, fra le medesime, ogni altra questione tra loro pendente, ivi comprese le questioni di natura economica e patrimoniale e, conseguentemente, dà atto che è stata rinunciata ogni domanda in atti;
3 – dà atto della reciproca e vicendevole rinuncia delle Parti alle domande di addebito ex art. 151, comma
II, c.c.;
4 - dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11091/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale
(conclusioni congiunte) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI UGO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. LEOPARDI N. 6 40122 BOLOGNApresso il difensore avv. LENZI UGO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI Controparte_1 C.F._2 SARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DELL'ISONZO 7 40100 BOLOGNApresso il difensore avv. PAGANELLI SARA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di pc congiunte depositato il 21-11-2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nel corso del presente procedimento, con sentenza parziale del Tribunale di Bologna n. 792 del 2023 era pronunciata la separazione fra le parti, che avevano contratto matrimonio civile celebrato in
MEDICINA (BO) il 17/09/1995, e dalla cui unione era nato il figlio il 9 agosto 2003, avendo Per_1
pagina 1 di 2 peraltro il marito adottato la figlia nata da precedente matrimonio della moglie (rimasta vedova), a nome e nata il [...]. Per_2
La causa era rimessa sul ruolo con assegnazione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di cui al foglio depositato il 21-11-2024.
Le stesse risultano conformi a legge e, per quanto occorrer possa, all'interesse dei figli e vanno pertanto qui integralmente recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – conferma la pronuncia di separazione di cui alla sentenza non definitiva n. 792/2023 sul vincolo pronunciata dall'intestato Tribunale il 28.03.2023 e pubblicata il 07.04.2023;
2 – dà atto che le parti dichiarano essere stata già risolta, fra le medesime, ogni altra questione tra loro pendente, ivi comprese le questioni di natura economica e patrimoniale e, conseguentemente, dà atto che è stata rinunciata ogni domanda in atti;
3 – dà atto della reciproca e vicendevole rinuncia delle Parti alle domande di addebito ex art. 151, comma
II, c.c.;
4 - dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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