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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2283 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato STILLITANO TOMMASO Parte_1
ATTRICE
E
con il patrocinio dell'avvocato PAGNOTTA NICOLA CP_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole il 23.06.2023 da con cui il convenuto le ha intimato il CP_1 pagamento della somma di euro 30.372,48 - quale differenza tra la somma di euro 99.522,50 (somma iniziale più rivalutazione monetaria) e la somma corrisposta attraverso l'offerta reale del 04.04.2023
(euro 69.150,02) - in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1402/2020 del 03.08.2020, riconfermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza n. 1311/2022, pubblicata il 21.11.2022, a seguito di gravame da lei proposto unitamente a Parte_2
e .
[...] Parte_3
Ha, in particolare, dedotto l'attrice che la sentenza anzidetta “non prevede la rivalutazione monetaria
e contiene specifici prospetti a cui si dovevano applicare solo gli interessi legali, come in effetti sono stati applicati agli importi dell'offerta reale realizzata in data 04.04.2023” né essa è dovuta in ragione della natura del credito azionato (valore degli immobili oggetto della CTU espletata nella causa definita col titolo esecutivo sotteso al precetto). Ha precisato, quindi, che detta sentenza aveva posto a suo carico la somma di euro 67.599,13 che, con l'applicazione degli interessi dal giorno della sua emanazione fino a quello dell'offerta reale, era salita ad euro 65.150,02 con conseguente non dovutezza dell'ulteriore somma di 30.372,48 richiesta.
La ha chiesto, pertanto, al Tribunale: “a) preliminarmente sospendere l'efficacia Parte_1 esecutiva del titolo;
b) nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve all'intimante in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'annullabilità del precetto notificato in data 23.06.23; c) in via subordinata, solo per mero tuziorismo difensivo, ferme le considerazioni predette che depongono per una indebita intimazione di pagamento, qualora ritenga possibile la rivalutazione, per le sole somme di danaro, che le stesse siano calcolate dalla data della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Costituitosi in giudizio, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto ed CP_1 opponendosi all'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il convenuto, dato atto che con la sentenza portata in esecuzione (con la quale si è decisa la divisione ereditaria tra le parti) si era stabilito che gli versasse la complessiva somma di Parte_1 euro 67.599,12 (di cui euro 47.257,60 “a soddisfazione del credito vantato”, euro 12.641,00 “per la restituzione del debito contratto dal de cuius” ed euro 7.700,525 “per i canoni di locazione (già depurati dalle spese)”, ha confermato che medio tempore, in data 4 aprile 2023, la con Parte_1 verbale di offerta reale notificato in pari data, gli aveva corrisposto l'importo di Euro 69.150,02 (con assegno circolare N.T. n. 3306073389-08 tratto su Intesa San Paolo S.p.A.), comprensivo di sorte e interessi legali quantificati, in maniera del tutto unilaterale, in euro 1.550,89 – somma che ha dichiarato di avere egli accettato a titolo di mero acconto sul maggiore importo ritenuto dovuto.
Ritenendo, infatti, che gli spettano anche gli interessi legali sul capitale rivalutato dal 06.02.2009
(data dell'apertura della successione) pari ad euro 31.923,37, il convenuto ha esposto di avere intimato all'attrice il pagamento della somma di euro 30.372,48 (sorte capitale liquidata in sentenza
– euro 67.599,13, più interessi legali sul capitale rivalutato dal 06.02.2009 - euro 31.923,37; detratta la somma di euro 69.150,02 corrisposti in data 04.04.2023). L ha, sul punto, allegato che CP_1 “l'obbligo per l'attrice di corrispondere l'importo rivalutato e maggiorato dagli interessi deriva da noto principio, ribadito in plurime pronunce di merito e di legittimità, secondo il quale deve ritenersi non necessaria la formulazione di una autonoma domanda volta al riconoscimento del diritto agli interessi per la natura restitutoria dell'obbligo, come nel caso di specie, dettato dall'art. 1282 c.c., che opera ex lege. Infatti l'azione restitutoria di che trattasi, non è riconducibile allo schema processuale della ripetizione d'indebito perché, come noto, si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente alla sentenza (nel caso di specie la data di morte del de cuius) e prescinde dal rapporto sostanziale”.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di “respingere, in ogni caso, con ogni conferente e conseguente statuizione, le domande tutte proposte dalla signora perché infondate in fatto e in diritto e non provate. In ogni caso Parte_1 con vittoria di spese e degli onorari di giudizio e con condanna di parte attrice al risarcimento da responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma I e/o comma III, c.p.c.”.
Con ordinanza del 05.12.2023 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza azionata col precetto e, in difetto di istanze di prova costituenda, sulle conclusioni delle parti, la causa, previo deposito di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è stata, infine, trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata.
Incontestata la somma dovuta dalla all'Oliverio a titolo di sorte capitale come liquidata Parte_1 in sentenza (euro 67.599,13), l'attrice eccepisce la non dovutezza su detto importo – che è tenuta a corrispondere in conseguenza della intervenuta divisione giudiziale della comunione ereditaria sorta in seguito alla morte di – della rivalutazione monetaria, conteggiata invece nel Persona_1 precetto.
L'assunto è fondato.
Non solo, infatti, la rivalutazione non è stata chiesta dall nel giudizio conclusosi con la CP_1 sentenza azionata ma essa non è stata prevista nemmeno in sentenza, né la sentenza è stata impugnata sul punto.
Si osserva, peraltro, che la rivalutazione è in parte esclusa dalla stessa natura del credito.
Come si legge nella sentenza, infatti, la somma di euro 67.599,13 complessivamente dovuta dall'attrice al convenuto è così composta: euro 47.257,60 “a soddisfazione del credito vantato”, euro
12.641,00 “per la restituzione del debito contratto dal de cuius” ed euro 7.700,525 “per i canoni di locazione (già depurati dalle spese)”. Ebbene, sia i canoni di locazione che il debito contratto dalla con il de cuius hanno la Parte_1 natura di debiti di valuta che, com'è noto, non sono soggetti a rivalutazione monetaria decorrendo rispetto ad essi unicamente gli interessi di mora.
Quanto invece alla somma di euro 47.257,60, essa, per come si legge in sentenza, è dovuta a titolo di conguaglio per il maggior valore dei beni ottenuti dall'attrice in assegnazione a seguito della divisione del compendio ereditario.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell'art. 728 c.c., a carico di colui cui viene attribuita la porzione in natura di maggior valore e a favore del condividente al quale è attribuita la porzione di minor valore, prescinde dalle singole domande delle parti, atteso che essa attiene alle concrete modalità di attuazione del progetto divisionale devolute alla competenza del giudice e la sentenza di scioglimento della comunione persegue il mero effetto di perequare il valore delle rispettive quote” (tra le altre, v.
Cass. civ., n. 7833/2008).
Tuttavia, “la rivalutazione d'ufficio da parte del giudice del debito di valore è dovuta se e nei limiti in cui nel frattempo vi sia stata una apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote di cui sono rispettivamente titolari i condividenti e quindi una alterazione della funzione di riequilibrio cui il conguaglio è finalizzato.
Ciò che spetta alla parte è solo un onere di allegazione circa l'avvenuta verificazione della sproporzione eventualmente intervenuta, al fine di sollecitare i poteri officiosi di accertamento del giudice” (cfr., tra le altre, Cass. civ., n. 15288/2014, 29733/2017).
Ebbene, nel caso che ci occupa, dalla sentenza emerge chiaramente che la stima dei beni immobili è stata effettuata dal perito, ingegnere all'attualità (v. pagina 10 della sentenza di primo grado) Per_2 ditalchè, a prescindere da ogni altra considerazione, la rivalutazione richiesta dal convenuto col precetto va sicuramente esclusa anche per dette somme, avendo il CTU già attualizzato il valore degli immobili oggetto di conguaglio.
Ciò posto, si osserva che il precetto non contiene una specificazione degli importi richiesti a titolo di rivalutazione e di quelli richiesti a titolo di interessi ditalchè, avuto anche riguardo alle somme già corrisposte dalla non appare possibile una loro rideterminazione, in questa sede, al fine Parte_1 di circoscrivere eventualmente l'efficacia esecutiva del titolo azionato col precetto ad una minor somma, se eventualmente ancora dovuta dall'attrice.
Il precetto deve essere, pertanto, annullato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa (compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) a tariffa compresa tra minimo e medio in ragione della ordinarietà delle questioni trattate (fase di studio: euro 500,00, fase introduttiva: euro
400,00, fase di decisoria: euro 860,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute da parte attrice che liquida in euro 1.760,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 30/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo