Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13827/2024 RG
Tribunale di PA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di PA, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13827/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.11.2024 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. USAI AGNESE, come da mandato Parte_2
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“conclusioni
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
[...]
e celebrato in data 14.5.1983 e trascritto nei registri Parte_2 Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di PA al n. 304, parte 2, serie A, vol.
02, anno 1983 alle seguenti
condizioni
a) il Signor corrisponderà alla RA la somma di Euro Pt_1 Pt_2
13.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8,
legge 898/1970 entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ratifica
delle condizioni di divorzio;
b) con l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente accordo, le parti, che
dichiarano di essere economicamente autosufficienti, riconoscono di avere altresì
definito tra loro ogni questione patrimoniale nascente dal rapporto di coniugio e
di non vantare pertanto più alcunché, reciprocamente, per titolo alcuno;
c) i coniugi si impegnano reciprocamente, anche dopo il loro divorzio, a
conservare rapporti civili, di collaborazione e di rispetto e ciò anche per
mantenere, indipendentemente dalla cessazione del loro vincolo matrimoniale, la
loro piena funzione genitoriale;
d) i coniugi dichiarano infine di avere compreso pienamente il contenuto delle
suindicate condizioni oggetto del presente accordo di cessazione degli effetti civili
del matrimonio dei coniugi;
e) le spese legali per il presente Procedimento restano a carico del Signor
. Parte_1
2) disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio dello Stato Civile
affinché proceda per le annotazioni.”
Per il P.M: “Il Pubblico Ministero, Visti gli atti, dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario il 14.05.1983 a PA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, Serie A, atto n.304, anno 1983. 3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale
in data 24.01.2013 e la separazione dei coniugi è stata omologata, giusto decreto n. cronol. 2987/2014, in data 11.02.2014
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n.
2, lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale del 24.01.2013.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti b), c) e d) delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento al punto a) delle rassegnate conclusioni, si rileva che alla luce dell'età dei coniugi e dei loro redditi, va riconosciuta l'equità della somma di euro 13.000,00 (tredicimila/00) che il sig. si impegna a Parte_1
corrispondere alla sig.ra a titolo di liquidazione una tantum a Parte_2
definitiva tacitazione degli obblighi contributivi.
Con riferimento, infine, al punto e) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso, pur essendo volto alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su 4
diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 14.05.1983 a Parte_1 Parte_2
PA (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, serie A, atto n. 304,
anno 1983;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti b), c) e d) delle conclusioni sopra riportate;
4. dichiara l'equità dell'accordo di cui al punto a) delle rassegnate conclusioni con corresponsione della somma concordata in favore della sig.ra , pari ad euro 13.000,00 (tredicimila/00), a titolo di Parte_2
una tantum ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L. 898/1970;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in PA nella camera di consiglio del 22.01.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari