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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/06/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5041/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5041/2017 tra
, Parte_1 Parte_2 ATTORI e
CP_1
CONVENUTO
CP_1 INTERVENUTO
Oggi 20 giugno 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BALDINI ALESSANDRO per e per Parte_1 Parte_2
[...]
Avv. GUIDUGLI ORIETTA per CP_2
Avv. BALDINI ALESSANDRO per CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti si riportano alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Alice Croci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5041/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI ALESSANDRO, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDUGLI CP_2 C.F._3 ORIETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica 1, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI CP_1 C.F._4 ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio, come da procura in atti;
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 685/2024 emessa il 17/05/2024 è stato pronunciato lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 6 A.1) unità immobiliare per abitazione, lato monte, di un fabbricato composto da due unità abitative oltre resede e manufatto accessorio, posta a Seravezza, via Nerino Garbuio, identificata al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 41, mappale 1202 sub. 1, oggi di proprietà della convenuta per la quota di 1/2 e di ciascuno dei due attori per la quota di 1/4;
A.2) unità immobiliare per abitazione, lato mare, del fabbricato di cui al cespite A.1), suddivisa in due porzioni ai fini dei diritti successori di causa, ossia:
A.2.1) porzione lato mare catastalmente identificata al foglio 41, mappale 1202 sub. 2, ora
5, sulla quale la de cuius vantava i diritti di proprietà di 6/12, oggi in proprietà di ciascun attore per la quota di 7/24 (4/24 per precedente successione paterna e 3/24 per successione materna), della convenuta per la quota di 6/24 e dell'intervenuta per i 4/24; CP_1
A.2.2) porzione lato monti catastalmente identificata al foglio 41, mappale 1202 sub. 2, ora
4, che era nella piena proprietà della de cuius, oggi di proprietà della convenuta per la quota di ½ e degli attori per la quota di ¼ per ciascuno;
A.3) manufatto per ripostiglio sito ove sopra, pertinenza del fabbricato di cui fanno parte i beni A.1) e A.2), identificato catastalmente al foglio 41, mappali 1201 sub. 1 e 1201 sub. 2, di cui sono proprietari gli attori per la quota di 13/48 ciascuno (4/48 per successione paterna e 9/48 per successione materna), la convenuta per la quota di 18/48 e l'intervenuta per la quota di 4/48. CP_1
Con la medesima decisione, che oggi è passata in giudicato, è stato stabilito di procedere alla divisione in natura di detti beni ai condividenti secondo quanto indicato dal c.t.u., Ing.
nella Soluzione 1 come modificata con la relazione definitiva, descritta a Persona_1 pag. 48 e rappresentata nella planimetria a pag. 45 dell'elaborato in atti.
Si riporta il relativo passaggio motivazionale:
“Stimati gli immobili secondo quanto valutato dal c.t.u. e condiviso dalle parti – cespite
A.1) € 168.000,00, cespite A.2) € 155.694,00, ossia € 77.572,00 per la porzione A.2.1) ed €
78.122,00 per la porzione A.2.2), cespite A.3) € 19.400,00 – tenuto conto delle quote di proprietà delle quali sono oggi proprietarie le parti e preso atto della richiesta degli attori
e dell'intervenuta di vedersi assegnati i beni in comproprietà, considerata la comoda divisibilità del compendio, il c.t.u. ha elaborato il seguente progetto di divisione, chiamato
Soluzione 1, che prevede:
pagina 3 di 6
- l'assegnazione alla convenuta , la cui quota di proprietà vale € 149.729,00, CP_2 del bene ad uso abitativo sopra indicato come A.2) del valore di € 155.694,00 oltre ad una porzione della resede di corredo del fabbricato accessorio pari a 92 mq del valore di €
1.840,00 (€ 20,00 al mq), per un valore complessivo dei beni assegnati di € 157.534,00, con un conguaglio a dare di € 7.805,00;
- l'assegnazione in comproprietà tra gli attori e l'intervenuta, la cui quota complessivamente è pari ad un valore di € 193.364,96, dei seguenti beni: l'immobile ad uso abitativo indicato come A.1) del valore di € 168.000,00 e i locali accessori indicati con
A.3), oltre a porzione di resede per un valore di € 17.560,00 (€ 19.400,00 – 1.840,00), per complessivi € 185.560,00, con un conguaglio ad avere di € 7.805,00.
Questo progetto divisionale è quello elaborato dal c.t.u. nella planimetria a pag. 34 della relazione in atti. Il c.t.u. ha chiarito che per attuare detta soluzione occorre frazionare la resede comune ad A.1) e A.2) secondo quanto riportato nella planimetria, in modo proporzionale alla superficie commerciale di ciascuna unità abitativa. Ha anche rilevato che, dovendo realizzare due accessi carrabili indipendenti, è necessario predisporre una zona di ingresso a comune, indicata con il colore verde nella medesima planimetria, oltre ad occorrere un rilievo topografico per l'individuazione delle porzioni di resede (92 mq al cespite A.2) e 128 mq al cespite A.1). I costi e le spese tecniche necessarie sono stati stimati in € 6.000,00, da dividersi tra le due quote in misura paritaria, attesa la sostanziale omogeneità delle stesse.
Tale progetto è stato parzialmente modificato in seguito alle osservazioni pervenute dal consulente delle parti attrice e intervenuta. In particolare, è stato previsto un accesso e un passaggio più ampio ai due cespiti A.l) e A.2), portandoli da 3,5 a 4,5 metri. Al fine di mantenere inalterati i valori della quota e del conguaglio, l'aumento di resede che ne deriva per il cespite A.2 (pari a circa 10 mq) è stato compensato con una riduzione sul retro, diminuendo da 92 a 82 mq la superficie della porzione assegnata, secondo quanto indicato nella planimetria a pag. 45”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento degli incombenti tecnici necessari per pervenire all'esatta identificazione catastale delle porzioni assegnate.
Tali incombenti, ad oggi, risultano essere stati espletati. Difatti, revocato l'incarico al c.t.u.
Ing. le parti hanno incaricato, al di fuori del giudizio, il Geom. che ha Per_1 CP_3 provveduto ad espletare i necessari adempimenti tecnici. In data 29/04/2025 il procuratore di parte attrice e intervenuta ha depositato le relative risultanze, analogo deposito è stato effettuato il 05/05/2025 dal procuratore di parte convenuta ed entrambe le parti hanno pagina 4 di 6 chiesto di definire la controversia sulla base di quanto statuito nella sentenza passata in giudicato e in senso conforme agli aggiornamenti catastali.
Pertanto, si provvede all'assegnazione dei beni in natura secondo il sopra detto progetto divisionale.
Con riferimento alle quote di comproprietà spettanti agli attori e all'intervenuta si CP_1 osserva che, mentre gli attori vantano quote paritarie, il controvalore monetario della quota spettante a quest'ultima sui beni oggetto della domanda di divisione era pari ad 14.545,32 su un valore complessivo dei beni di € 343.093,96 (pag. 31 e 32 dell'elaborato peritale depositato in atti). Tenuto conto che detto controvalore monetario oggi deve esserle riconosciuto su un totale di € 193.364,96 (pari al controvalore dei beni assegnati in comproprietà tra parte attrice e parte intervenuta), la relativa quota di comproprietà risulta pari a 47/625, mentre i due attori sono comproprietari dei beni assegnati per le quote paritarie di 339/625.
Pertanto, si provvede ad assegnare in proprietà esclusiva alla convenuta : CP_2
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1202, sub 4, 5, 8 e 6, quest'ultimo a comune con le parte parti, nonché mappale 1201 sub 5;
- con conguaglio a dare di € 7.805,00 a favore di parte attrice, in parti uguali per i due attori.
Mentre si assegnano in comproprietà a , , , Parte_2 Parte_1 CP_1 per le rispettive quote di 339/625, 339/625 e 47/625:
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1201, sub 1, 2, 4; mappale 1202, sub 1, 7; mappale 1202, sub 6 quest'ultimo a comune con l'altra parte in quanto area di accesso ai singoli beni immobili;
- con conguaglio ad avere di € 7.805,00 per i due attori in parti uguali.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c., l'ipoteca iscritta sui beni indivisi a favore degli attori e dell'intervenuta produce effetto rispetto ai beni assegnati alla convenuta con la presente decisione, essendo invece liberati i beni a questa non assegnati.
pagina 5 di 6 La statuizione sulle spese processuali, ad oggi relative alla sola domanda di divisione, essendo già state regolamentate quelle relative alle domande precedentemente decise, devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
Assegna in proprietà esclusiva alla convenuta : CP_2
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1202, sub 4, 5, 8 e 6, quest'ultimo a comune con le parte parti, nonché mappale 1201 sub 5;
- con conguaglio a dare a favore di parte attrice di € 7.805,00;
Assegna in comproprietà a , , per le Parte_2 Parte_1 CP_1 rispettive quote di 339/625, 339/625 e 47/625:
- I beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1201, sub 1, 2, 4; mappale 1202, sub 1, 7; mappale 1202, sub 6 quest'ultimo a comune con le parte parti in quanto area di accesso ai singoli beni immobili;
- con conguaglio ad avere di € 7.805,00 a favore di e di Parte_1 Parte_2 in parti uguali.
[...]
- Dichiara il trasferimento delle ipoteche iscritte a favore di parte attrice e di parte intervenuta, di cui alle note del 12/06/2023, rispettivamente reg. gen. 11395, reg. part. 1576 e reg. gen. 11395, reg. part. 1577, sui beni assegnati in proprietà esclusiva alla convenuta, con liberazione dei beni assegnati in comproprietà a parte attrice e a parte intervenuta.
- Ordina al competente conservatore presso l'Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
- Compensa le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti ed in particolare nella misura del 50% a carico della convenuta e del 50% a CP_2 carico di parte attrice e di parte intervenuta in solido tra loro.
Lucca, 20/06/2025. Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5041/2017 tra
, Parte_1 Parte_2 ATTORI e
CP_1
CONVENUTO
CP_1 INTERVENUTO
Oggi 20 giugno 2025 innanzi al dott. Alice Croci, sono comparsi:
Avv. BALDINI ALESSANDRO per e per Parte_1 Parte_2
[...]
Avv. GUIDUGLI ORIETTA per CP_2
Avv. BALDINI ALESSANDRO per CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa. I procuratori delle parti si riportano alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott. Alice Croci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alice Croci, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5041/2017 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI ALESSANDRO, presso il C.F._2 cui studio sono elettivamente domiciliati a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio, come da procura in atti;
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDUGLI CP_2 C.F._3 ORIETTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pietrasanta (LU), Piazza della Repubblica 1, come da procura in atti;
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BALDINI CP_1 C.F._4 ALESSANDRO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Galleria D'Azeglio, come da procura in atti;
INTERVENUTO
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 685/2024 emessa il 17/05/2024 è stato pronunciato lo scioglimento della comunione sui seguenti beni immobili:
pagina 2 di 6 A.1) unità immobiliare per abitazione, lato monte, di un fabbricato composto da due unità abitative oltre resede e manufatto accessorio, posta a Seravezza, via Nerino Garbuio, identificata al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio 41, mappale 1202 sub. 1, oggi di proprietà della convenuta per la quota di 1/2 e di ciascuno dei due attori per la quota di 1/4;
A.2) unità immobiliare per abitazione, lato mare, del fabbricato di cui al cespite A.1), suddivisa in due porzioni ai fini dei diritti successori di causa, ossia:
A.2.1) porzione lato mare catastalmente identificata al foglio 41, mappale 1202 sub. 2, ora
5, sulla quale la de cuius vantava i diritti di proprietà di 6/12, oggi in proprietà di ciascun attore per la quota di 7/24 (4/24 per precedente successione paterna e 3/24 per successione materna), della convenuta per la quota di 6/24 e dell'intervenuta per i 4/24; CP_1
A.2.2) porzione lato monti catastalmente identificata al foglio 41, mappale 1202 sub. 2, ora
4, che era nella piena proprietà della de cuius, oggi di proprietà della convenuta per la quota di ½ e degli attori per la quota di ¼ per ciascuno;
A.3) manufatto per ripostiglio sito ove sopra, pertinenza del fabbricato di cui fanno parte i beni A.1) e A.2), identificato catastalmente al foglio 41, mappali 1201 sub. 1 e 1201 sub. 2, di cui sono proprietari gli attori per la quota di 13/48 ciascuno (4/48 per successione paterna e 9/48 per successione materna), la convenuta per la quota di 18/48 e l'intervenuta per la quota di 4/48. CP_1
Con la medesima decisione, che oggi è passata in giudicato, è stato stabilito di procedere alla divisione in natura di detti beni ai condividenti secondo quanto indicato dal c.t.u., Ing.
nella Soluzione 1 come modificata con la relazione definitiva, descritta a Persona_1 pag. 48 e rappresentata nella planimetria a pag. 45 dell'elaborato in atti.
Si riporta il relativo passaggio motivazionale:
“Stimati gli immobili secondo quanto valutato dal c.t.u. e condiviso dalle parti – cespite
A.1) € 168.000,00, cespite A.2) € 155.694,00, ossia € 77.572,00 per la porzione A.2.1) ed €
78.122,00 per la porzione A.2.2), cespite A.3) € 19.400,00 – tenuto conto delle quote di proprietà delle quali sono oggi proprietarie le parti e preso atto della richiesta degli attori
e dell'intervenuta di vedersi assegnati i beni in comproprietà, considerata la comoda divisibilità del compendio, il c.t.u. ha elaborato il seguente progetto di divisione, chiamato
Soluzione 1, che prevede:
pagina 3 di 6
- l'assegnazione alla convenuta , la cui quota di proprietà vale € 149.729,00, CP_2 del bene ad uso abitativo sopra indicato come A.2) del valore di € 155.694,00 oltre ad una porzione della resede di corredo del fabbricato accessorio pari a 92 mq del valore di €
1.840,00 (€ 20,00 al mq), per un valore complessivo dei beni assegnati di € 157.534,00, con un conguaglio a dare di € 7.805,00;
- l'assegnazione in comproprietà tra gli attori e l'intervenuta, la cui quota complessivamente è pari ad un valore di € 193.364,96, dei seguenti beni: l'immobile ad uso abitativo indicato come A.1) del valore di € 168.000,00 e i locali accessori indicati con
A.3), oltre a porzione di resede per un valore di € 17.560,00 (€ 19.400,00 – 1.840,00), per complessivi € 185.560,00, con un conguaglio ad avere di € 7.805,00.
Questo progetto divisionale è quello elaborato dal c.t.u. nella planimetria a pag. 34 della relazione in atti. Il c.t.u. ha chiarito che per attuare detta soluzione occorre frazionare la resede comune ad A.1) e A.2) secondo quanto riportato nella planimetria, in modo proporzionale alla superficie commerciale di ciascuna unità abitativa. Ha anche rilevato che, dovendo realizzare due accessi carrabili indipendenti, è necessario predisporre una zona di ingresso a comune, indicata con il colore verde nella medesima planimetria, oltre ad occorrere un rilievo topografico per l'individuazione delle porzioni di resede (92 mq al cespite A.2) e 128 mq al cespite A.1). I costi e le spese tecniche necessarie sono stati stimati in € 6.000,00, da dividersi tra le due quote in misura paritaria, attesa la sostanziale omogeneità delle stesse.
Tale progetto è stato parzialmente modificato in seguito alle osservazioni pervenute dal consulente delle parti attrice e intervenuta. In particolare, è stato previsto un accesso e un passaggio più ampio ai due cespiti A.l) e A.2), portandoli da 3,5 a 4,5 metri. Al fine di mantenere inalterati i valori della quota e del conguaglio, l'aumento di resede che ne deriva per il cespite A.2 (pari a circa 10 mq) è stato compensato con una riduzione sul retro, diminuendo da 92 a 82 mq la superficie della porzione assegnata, secondo quanto indicato nella planimetria a pag. 45”.
La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l'espletamento degli incombenti tecnici necessari per pervenire all'esatta identificazione catastale delle porzioni assegnate.
Tali incombenti, ad oggi, risultano essere stati espletati. Difatti, revocato l'incarico al c.t.u.
Ing. le parti hanno incaricato, al di fuori del giudizio, il Geom. che ha Per_1 CP_3 provveduto ad espletare i necessari adempimenti tecnici. In data 29/04/2025 il procuratore di parte attrice e intervenuta ha depositato le relative risultanze, analogo deposito è stato effettuato il 05/05/2025 dal procuratore di parte convenuta ed entrambe le parti hanno pagina 4 di 6 chiesto di definire la controversia sulla base di quanto statuito nella sentenza passata in giudicato e in senso conforme agli aggiornamenti catastali.
Pertanto, si provvede all'assegnazione dei beni in natura secondo il sopra detto progetto divisionale.
Con riferimento alle quote di comproprietà spettanti agli attori e all'intervenuta si CP_1 osserva che, mentre gli attori vantano quote paritarie, il controvalore monetario della quota spettante a quest'ultima sui beni oggetto della domanda di divisione era pari ad 14.545,32 su un valore complessivo dei beni di € 343.093,96 (pag. 31 e 32 dell'elaborato peritale depositato in atti). Tenuto conto che detto controvalore monetario oggi deve esserle riconosciuto su un totale di € 193.364,96 (pari al controvalore dei beni assegnati in comproprietà tra parte attrice e parte intervenuta), la relativa quota di comproprietà risulta pari a 47/625, mentre i due attori sono comproprietari dei beni assegnati per le quote paritarie di 339/625.
Pertanto, si provvede ad assegnare in proprietà esclusiva alla convenuta : CP_2
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1202, sub 4, 5, 8 e 6, quest'ultimo a comune con le parte parti, nonché mappale 1201 sub 5;
- con conguaglio a dare di € 7.805,00 a favore di parte attrice, in parti uguali per i due attori.
Mentre si assegnano in comproprietà a , , , Parte_2 Parte_1 CP_1 per le rispettive quote di 339/625, 339/625 e 47/625:
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1201, sub 1, 2, 4; mappale 1202, sub 1, 7; mappale 1202, sub 6 quest'ultimo a comune con l'altra parte in quanto area di accesso ai singoli beni immobili;
- con conguaglio ad avere di € 7.805,00 per i due attori in parti uguali.
Ai sensi dell'art. 2825 c.c., l'ipoteca iscritta sui beni indivisi a favore degli attori e dell'intervenuta produce effetto rispetto ai beni assegnati alla convenuta con la presente decisione, essendo invece liberati i beni a questa non assegnati.
pagina 5 di 6 La statuizione sulle spese processuali, ad oggi relative alla sola domanda di divisione, essendo già state regolamentate quelle relative alle domande precedentemente decise, devono dichiararsi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
Assegna in proprietà esclusiva alla convenuta : CP_2
- i beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1202, sub 4, 5, 8 e 6, quest'ultimo a comune con le parte parti, nonché mappale 1201 sub 5;
- con conguaglio a dare a favore di parte attrice di € 7.805,00;
Assegna in comproprietà a , , per le Parte_2 Parte_1 CP_1 rispettive quote di 339/625, 339/625 e 47/625:
- I beni posti nel Comune di Seravezza, identificati catastalmente al foglio 41, mappale 1201, sub 1, 2, 4; mappale 1202, sub 1, 7; mappale 1202, sub 6 quest'ultimo a comune con le parte parti in quanto area di accesso ai singoli beni immobili;
- con conguaglio ad avere di € 7.805,00 a favore di e di Parte_1 Parte_2 in parti uguali.
[...]
- Dichiara il trasferimento delle ipoteche iscritte a favore di parte attrice e di parte intervenuta, di cui alle note del 12/06/2023, rispettivamente reg. gen. 11395, reg. part. 1576 e reg. gen. 11395, reg. part. 1577, sui beni assegnati in proprietà esclusiva alla convenuta, con liberazione dei beni assegnati in comproprietà a parte attrice e a parte intervenuta.
- Ordina al competente conservatore presso l'Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza.
- Compensa le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti ed in particolare nella misura del 50% a carico della convenuta e del 50% a CP_2 carico di parte attrice e di parte intervenuta in solido tra loro.
Lucca, 20/06/2025. Il Giudice Dott.ssa Alice Croci
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