Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3602/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 12:22
Il giorno 06/05/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Leonardo Aleo per l'attrice e l'avv. Raimondo Cipolla in
Cont sostituzione dell'avv. Rossana Castaldo per l' convenuta.
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni richiamandosi ai rispettivi atti difensivi e dopo breve discussione, richiamate le rispettive note conclusive chiedono che la causa venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale depositato in uno alla sentenza alle ore 19:30
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n° 3602 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
(c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Leonardo Aleo in virtù di procura in calce, ex art 83 c.p.c, all'atto introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Agrigento nella Via Gioeni, n. 43,
attrice
CONTRO
( (P.I. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del rappresentata e difesa Controparte_3 dall'Avv. Rossana Castaldo in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Agrigento nella Via Giovanni XXIII, 170 nello studio dell'indicato difensore
Convenuto
Oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c. – 2043 c.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio, avanti l'intestato Tribunale l , al fine di sentire Controparte_4 dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Azienda convenuta nella causazione del sinistro occorsole in data 12 settembre 2019, alle ore
20:30 circa presso l'Ospedale “San Giacomo d'Altopasso” di Licata, allorquando nel percorrere, in discesa, le scale interne del predetto nosocomio inciampava a causa della banda antiscivolo non correttamente posizionata.
Esponeva, in particolare, che percorrendo la seconda rampa di scale che dal piano secondo porta al primo piano del presidio ospedaliero, inciampava sulla banda antiscivolo che non era perfettamente aderente al gradino, provocandone una rovinosa caduta.
Soccorsa da alcuni passanti, veniva inviata al Pronto Soccorso, ove i sanitari refertavano “ frattura spiroidea scomposta del iii diafisario-medio- distale della tibia-frattura spiroidea scomposta del iii diafisario medio- distale del perone”, rendendosi necessario intervento chirurgico di riduzione e sintesi con viti e fissatore esterno.
Nel febbraio del 2020 veniva sottoposta ad un ulteriore intervento chirurgico di rimozione delle viti libere, revisione e dinamizzazione del fissatore, e nel mese di luglio 2020 ad ulteriore intervento di rimozione del fissatore articolare
Seguivano controlli, cure mediche e terapia riabilitativa, all'esito delle quali riportava un danno biologico permanente del 10%, ed un periodo di inabilità totale e temporanea di complessivi 310 giorni;
Chiedeva, dunque, che l'adito Tribunale ritenuta la responsabilità ex art
2051 c.c.,o in subordine dell'art. 2043 c.c., dell convenuta per i CP_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice nel sinistro descritto in narrativa, pronunciasse sentenza di condanna al pagamento della somma di € 48.829,50, oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo.
3 Con vittoria di spese e compensi di causa e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l con deposito di comparsa di Controparte_4 costituzione e risposta, contestava, in relazione allo stato dei luoghi così come rappresentato nelle foto, la configurazione di una insidia idonea a determinare la responsabilità del custode a norma dell'art. 2051 c.c., rilevava che a seguito della comunicazione del sinistro veniva dato incarico ad un tecnico della Prevenzione al fine di verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza all'interno del nosocomio, il quale nella relazione tecnica depositata il 24.10.2019 evidenziava “il corretto posizionamento delle bande antiscivolo della scala centrale della hall, dal piano rialzato al piano 6 del Presidio, non viene riscontrato nessuna anomalia alle bande antiscivolo, tutte risultano correttamente posizionate e non creano pericolo alle persone”, evidenziava che la raffigurazione del luogo, in cui era avvenuta la caduta, fosse stato alterato e modificato in quanto il drappo della banda antiscivolo evidenziato nelle foto prodotte in sede stragiudiziale dall'attrice, fosse stato posizionato ad hoc, in un momento successivo all'evento e non faceva parte della banda antiscivolo dello stesso scalino, apparendo esageratamente più lunga rispetto alla porzione di nastro mancante;
evidenziava come il comportamento imprudente della stessa attrice risulterebbe assorbente nella causazione del sinistro con esclusione della responsabilità del custode;
contestava il quantum della pretesa risarcitoria avanzata, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Nel merito, ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto e, quindi, rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, per i motivi sopra esposti;
Sempre nel merito, ritenere e dichiarare
l'insussistenza del nesso di causalità tra i lamentati danni asseritamente subiti dalla IG.ra e la condotta dell Parte_1 [...]
, ovvero l'insussistenza del nesso di causalità tra il Controparte_2 verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, e, quindi, la mancanza di ogni responsabilità a qualunque titolo
e natura a carico di quest'ultima, per i motivi di cui in narrativa;
4 Conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso formulata volta ad ottenere il risarcimento dei danni richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
In subordine, nella non temuta e denegata ipotesi in cui il Giudice adito dovesse, contro tutte le argomentazioni infra esposte, ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni asseritamente lamentati dalla IG.ra e l'operato dell Parte_1 [...]
, ovvero il nesso di causalità tra il Controparte_2 verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, e/o un qualsivoglia profilo di responsabilità in ordine ai danni tutti patiti dalla stessa, si chiede fin da adesso di tenere conto delle concause che hanno dato origine all'evento lesivo e, conseguentemente ridurre proporzionalmente e gradatamente le somme richieste da parte attrice…..
Con vittoria di spese, competenze ed onorai del presente giudizio.
Ritenuta soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda e concessi i termini di cui all'art 183 co 6, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di testi ed espletamento di consulenza medico legale.
All'udienza del 10.09.2024, depositata la relazione peritale, in mancanza di osservazioni e/o contestazioni sugli accertamenti eseguiti dall'ausiliario, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per deposito di note conclusive .
Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati appare opportuno richiamare i principi generali in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. nell'ambito del quale è sussumibile la presente azione.
La formulazione dell'articolo 2051 c.c. ("ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito") evidenzia chiaramente che: - la responsabilità ex articolo 2051
c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. Civ. 15761/2016); -
5 ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo
2051 c.c. (ex multis Cass. 4476/2011);
Funzione dell'art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, la responsabilità è quindi in relazione al rapporto di custodia del bene dal quale proviene il danno
L'inquadramento nell'ambito della suddetta norma comporta, quindi, precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
Più esattamente: spetta all'attore la prova della derivazione del danno dalla cosa, nonché quello dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa stessa;
solamente ove sia assolto dal danneggiato tale onere della prova, spetterà poi al convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, ovverosia la prova di un fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno, non potendo, invece, dispiegare alcuna rilevanza la prova della diligenza del custode, trattandosi – come detto – di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 2488/2018).
Orbene, in primo luogo occorre verificare se le parti hanno rispettato il principio di ordine generale, inerente alla distribuzione dell'onere della prova, nell'ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Ed infatti, l'affermazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la dimostrazione ad opera del danneggiato, in quanto fatto costitutivo, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
L'art. 2051 c.c., dunque, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare
6 che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. n. 15389/11 e Cass. n. 8005/10).
Ciò significa che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, esonera il danneggiato dalla prova del solo elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso causale che costituisce, anzi un prius logico rispetto alla prova liberatoria del custode;
Pertanto è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata;
Concreta, del resto, vero e proprio ius receptum il principio giurisprudenziale secondo il quale, qualora, come nel caso di specie, il pregiudizio lamentato non sia certo il frutto del dinamismo intrinseco di una determinata cosa (oggetto che esplode, corrode, si disgrega, si distacca, si espande, si ritrae, etc.), ma derivi da comportamenti della stessa parte lesa (la quale si trovi al momento del sinistro in movimento, camminando), la prova del nesso causale, secondo il costante orientamento della S.C., deve necessariamente passare attraverso la dimostrazione della presenza di un'insidia o di un trabocchetto.
Ed infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, “la prova del nesso causale” – di cui è onerato l'attore, e non del caso fortuito di cui
è onerato il convenuto – “è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243). La pila di mattoni sull'angolo della strada, il
7 blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (cfr. Cass. n. 2660/13 e Cass. n.
6306/13).
Facendo applicazione dei principi appena ricordati alla fattispecie in disamina, si ravvisa, in prima battuta, la necessità di vagliare se possa ritenersi dimostrata l'esistenza di un nesso eziologico fra l'evento dannoso lamentato dall'attrice e la cosa nella materiale disponibilità della convenuta e possa, quindi, concludersi che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio sulla medesima gravante nei termini sopra descritti.
Ebbene, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che il sinistro si verificava nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel libello introduttivo, così come la ricorrenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Il punto esatto nel quale si è verificato l'incidente è ben rappresentato nelle foto prodotte da parte attrice, oltre che essere confermato dalla prova testimoniale assunta.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 14.03.2023, ha dichiarato di aver assistito al sinistro, di aver visto l'attrice inciampare e cadere a terra riportando lesioni all'arto destro, ed in particolare di aver visto la sig.ra inciampare sulla striscia antiscivolo posta sul primo gradino Pt_1 della rampa di scale all'interno dell'Ospedale, ha perso l'equilibrio e ha
8 cercato di aggrapparsi allo scorrimano” aggiungendo che allorché ho soccorso la sig.ra ho visto la striscia antiscivolo che per un Pt_1 tratto del primo gradino era sollevata e arrotolata su se stessa
Ferma la già rilevata pacificità del verificarsi della caduta descritta dall'attrice in corrispondenza del primo gradino della rampa di scale interna del nosocomio si rileva che le dichiarazioni rese dal teste, sulla cui attendibilità questo giudice non ha motivo di dubitare, in merito allo stato dei luoghi al momento del verificarsi del sinistro, confermano che l'evento dannoso è stato causato dalla res in questione o, più precisamente, dalla condizione di intrinseca pericolosità che la conformazione dello strappo della banda antiscivolo ha assunto nell'essere sollevata e arrotolata su se stessa.
In altri e più chiari termini, la dimostrazione che la caduta per cui è causa
è stata cagionata dalla cosa interessata, la quale ha svolto un autonomo ruolo nella sequenza causale produttiva dell'evento dannoso, in virtù sia della sua originaria pericolosità, data dalla mancanza, sebbene per un piccolo tratto della banda antiscivolo, sia della sua oggettiva alterazione, data dall'essere il drappo della banda antiscivolo sollevato e arrotolato su se stesso.
La circostanza dell'alterazione dello stato dei luoghi come riprodotto nella foto prodotta dall'attrice, in un momento successivo all'evento dannoso, evidenziata dalla convenuta è rimasta del tutto indimostrata.
Da tutto quanto sopra evidenziato discende, sul piano dell'an debeatur, Cont che è da riconoscere la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell convenuta, quale custode della res produttiva dell'evento dannoso, nel determinarsi di quest'ultimo, non essendo stata fornita la prova del ricorrere di alcun fattore idoneo ad interrompere il relativo nesso di causalità.
Ciò posto, a questo punto occorre indagare la presenza di eventuali concause che abbiano potuto influenzare la normale eziologia del danno.
In particolare, occorre verificare se la normale diligenza posta dall' attrice in relazione alle condizioni fattuali esistenti, avrebbe potuto evitare il
9 danno così come occorso. Come già detto l'orientamento prevalente ritiene che la responsabilità per danno da cose in custodia sia una responsabilità oggettiva in senso stretto (cfr. Cass. civ. sez. III 1°. febbraio
2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez.
VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e
15384).
Il caso fortuito, infatti, viene considerato un fattore esterno naturale, derivante del fatto del terzo o del danneggiato stesso idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio.
In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla condotta colposa del danneggiato e sia imprevedibile ed eccezionale in modo tale da assumere efficacia determinante dell'evento dannoso (cfr. pronuncia
(Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche
Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno
2016, n. 13222)
La valutazione sulla colpevolezza e sull'imprevedibilità sono valutazioni distinte in quanto la colpevolezza attiene alla condotta del danneggiato ex art. 1176 c.c., mentre l'imprevedibilità deve essere valutata con riferimento alla condotta del custode. Alla stregua di una valutazione ex ante, compiuta ponendosi dal punto di vista del custode, se il fatto del danneggiato colpevole si rivela anche imprevedibile e, quindi, idoneo a interrompere il nesso di causalità dovrà essere esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.
Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia efficacia concorrente nell' eziologia del danno, ovvero difetti il requisito dell'imprevedibilità, allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. I c.c. in forza del richiamo operato dall' art. 2056 c.c.
Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia
10 suscettibile di essere prevista e superata con l' adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l' efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell' eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento. Infatti “la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell' art. 1227,1°. comma, c.c.; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (cfr. Corte di Cass., ordinanza n. 161493 del 17 giugno
2019).
Orbene, nella fattispecie in esame l'attrice si accingeva a percorrere in discesa le scale interne del nosocomio di Licata, dotate, come ben evincibile dalle foto dalla stessa prodotte, di corrimano.
Il fatto che l'attrice, nell'affrontare le scale in discesa non avesse fatto uso del corrimano lo si desume dalla stessa prova testimoniale assunta, allorquando lo stesso teste dichiara “ha perso l'equilibrio e ha cercato di aggrapparsi allo scorrimano”
Ebbene, in primo luogo l'attrice nell'accingersi a percorrere le scale in discesa avrebbe dovuto affrontare i gradini molto prudentemente, ed avrebbe potuto e dovuto servirsi del corrimano che l'avrebbe stabilizzata.
11 Tuttavia, attesa la natura evidentemente occulta dell'anomalia che non rendeva percepibile per il fruitore il livello di pericolosità del bene e considerando che lo strappo della banda antiscivolo era posizionato nella pedata del gradino vicino al corrimano, appare “più probabile che non” che il comportamento imprudente dell'attrice non abbia interrotto del tutto il nesso eziologico tra danno ed evento dannoso, assumendo rilievo ai soli fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.
Si può esaminare il quantum della pretesa risarcitoria con una liquidazione del danno in via equitativa secondo le risultanze della ctu medico legale che ha acclarato la ricorrenza del nesso causale tra modalità di svolgimento del sinistro e lesioni riportate, siccome priva di vizi logici e/o scientifici.
In particolare, l'ausiliario nominato ha accertato in capo all'attrice un danno biologico permanente del 7% ed un danno biologico temporaneo di complessivi 155 giorni, di cui 35 di ITT;
giorni 60 (sessanta) di ITP al 75%,
40 (quaranta) di ITP al 50% e 20 giorni di ITP al 25%.
Il danno biologico va dunque risarcito e liquidato con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, nella riunione del 21.05.2024 e confluite nel DM del
16.07.2024 pubblicato in G.U. serie generale n. 173 il 25.07.2024, per cui si avrà ( punto base € 947,30 – 7% età del danneggiato anni 52 – indennità giornaliera € 55,24) € 9.953,28 per il danno biologico permanente;
€ 1933,40 per il danno biologico temporaneo totale ( 35 gg);
€ 2485,80 per l'invalidità temporanea parziale al 75% ( 60 gg); € 1104,80 per la parziale al 50% ( 40 gg); € 276,20 per la parziale al 25% ( 20gg).
Così in totale la somma di € 15.753,48 per il danno biologico non patrimoniale, alla quale vanno aggiunte le spese mediche accertate e ritenute congrue dal ctu pari ad € 366,00 ( perizia di parte).
La somma su citata è quella ottenuta in base ai criteri tabellari incluso nello standard statistico sintetizzato dal punto di invalidità già rivalutata secondo gli indici Istat.
12 Pare doveroso evidenziare che con la sentenza 25164/2020 la Suprema
Corte ha precisato come il danno morale resta una voce in più rispetto al danno biologico, ma pur sempre compresa nelle tabelle milanesi usate come riferimento in tutta Italia.
Altra cosa è l'eventuale personalizzazione del danno che non è stata neanche prospettata dall' attrice.
In conclusione, applicando una percentuale di corresponsabilità in capo alla stessa attrice del 50% per i motivi esposti in narrativa, alla stessa va riconosciuta la complessiva somma di € 7.876,74 quale danno biologico non patrimoniale sopportato a causa del sinistro in narrativa e le spese mediche sostenute.
Vanno infine riconosciuti sulle somme liquidate i soli interessi legali, senza rivalutazione a decorrere dalla presente pronuncia, essendo stata operata la liquidazione ai valori attuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3602/2021, in accoglimento della domanda formulata da . Parte_1
Condanna l , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in Controparte_4 favore dell'attrice, della somma di € 7.876,74 già comprensiva di rivalutazione, con applicazione dei soli interessi legali dalla pronuncia all'effettivo soddisfo;
Condanna l , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle Controparte_4 spese di lite, in favore del procuratore antistatario che liquida nella complessiva somma di € 2.745,00 di cui 545 per esborsi ed € 2200 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali iva e cpa di legge, se dovute.
Pone definitivamente in capo alla convenuta le spese di ctu già liquidate
13 con separato decreto
Cosi deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 06 maggio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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