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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1777/2023 RGAC, vertente:
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Ionadi, Via Nazionale n. C.F._1
130, presso lo studio dell'avv. Antonio Spinoso, che la rappresenta e difende;
Appellante.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. C.F._2
Boccaccio n. 7, presso lo studio dell'avv. Bruno Gianino che lo rappresenta e difende.
Appellato. con l'intervento della P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Conclude e ricorre all'on. le Corte d'Appello di Catanzaro perché, confermate le statuizioni relative alla disposta cessazione degli effetti civili del matrimonio di esse parti, voglia accogliere la domanda già formulata dalla appellante nel primo grado del giudizio, e dunque, Parte_1
accertata l'illegittimità dell'operato del Tribunale di prima sede, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento
1 del presente gravame, voglia parzialmente riformare l'appellata sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia n. 254 del 15.5.2023, affermare al contempo la validità della richiesta di assegno divorzile da parte della istante, almeno nella misura di €. 500,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, quindi condannare il sig. al pagamento Parte_2
dell'assegno di divorzio con l'obbligo di corresponsione dello stesso posto direttamene a carico dell' (per competenza territoriale sede provinciale di P_
Vibo Valentia, nella persona del Direttore e responsabile pro tempore), quale ente deputato al pagamento della sua pensione, con la condanna dell'appellato medesimo alla rivalsa delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
A) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello siccome formulato nell'interesse della signora per Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.;
B) In via principale e nel merito, rigettare l'atto di appello formulato nell'interesse della signora perché infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto e così confermare integralmente la sentenza n. 254/2023 emessa il
15.05.2023 dal Tribunale di Vibo Valentia, depositata e pubblicata il
05.06.2023, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
IL PG “Conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_2
adiva il Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo che venisse pronunciato lo
[...]
scioglimento del matrimonio concordatario, contratto nel 1984, con
[...]
essendo perdurata la separazione in modo interrotto e non essendovi Parte_1
possibilità di una riconciliazione.
2 Il ricorrente chiedeva, inoltre, che non venisse riconosciuto alcun contributo economico in favore della coniuge poiché autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio che, pur Parte_1
aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva, tuttavia, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 500,00, mensili per come era stato stabilito in sede di omologa del decreto di separazione.
A sostegno della domanda deduceva di versare in precarie condizioni di salute, di non avere capacità lavorativa e di aver sempre contribuito al ménage familiare in costanza di matrimonio.
Effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di
Vibo Valentia adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c..
Al procedimento avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva riunita la causa recante n.r.g. 494/2021 instaurata dalla per il riconoscimento di una quota del TFR. Pt_1
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 254/2023, emessa il 15.5.2023 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e – smg – (Reg. Atti Matrimonio del Parte_2 Parte_1
comune di MILETO anno 1984, parte II, serie A atto n. 12);
B) obbliga il ricorrente a corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese
€ 250,00 alla resistente a titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione come per legge. C) dichiara che ha diritto a percepire la quota pari ad €. Parte_1
20.136,00 del trattamento di fine servizio spettante a , oltre Parte_2
accessori come per legge e detratti eventuali adempimenti parziali.
D) dispone il pagamento diretto di tale importo da parte dell' (ex gestione P_
Inpdap) sede competente da prelevare sul totale dovuto a . Parte_2
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile
3 del Comune di MILETO (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i ( ex L.
6.3.1987 n.74);
F) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente - con distrazione a favore dello Erario - che si liquidano in euro
2300,00 oltre spese e accessori come per legge>>.
Il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedeva ad esaminare le questioni economiche vertenti tra le parti.
Accoglieva, in particolare, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla , Pt_1
accertando la sola sussistenza della componente assistenziale del suddetto assegno, non essendo state allegate scelte rinunciatarie effettuate da quest'ultima in costanza di matrimonio.
Osservava, il giudice di primo grado, che la resistente era affetta da significative patologie invalidanti in grado di ridurre le sue capacità lavorative, tale da essere stata dichiarata invalida civile all'80%, con attribuzione di benefici economici pari ad euro 6.000,00, annui.
Il Tribunale - evidenziata, inoltre, la lunga durata del rapporto matrimoniale
(circa 39 anni) nonché l'età della resistente (anno 1965) e l'assenza di autonomia economica – riteneva congrua la misura di euro 250,00, a titolo di assegno divorzile.
Sotto altro profilo, il Tribunale, ricostruita la disciplina normativa e i principi vigenti in materia di TFR, riconosceva alla una quota pari ad euro Pt_1
20.136,00 (calcolati dividendo il TFR totale per il numero di anni lavorativi, nella specie 37, moltiplicando il risultato per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni di separazione legale e calcolando, infine, sul valore così ottenuto, il 40%).
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , chiedendone Parte_1
la riforma esclusivamente sotto il profilo del quantum dell'assegno di divorzio, chiedendone la rideterminazione in euro 500,00.
4 A sostegno dell'appello, la ha dedotto l'erronea valutazione del Tribunale Pt_1
in ordine all'ammontare dell'assegno di invalidità che non è pari a 6.000,00, euro annui, ma a 297, 14, mensili (circa 3.500,00, euro annui).
Sostiene l'appellante che il Tribunale, errando nella lettura delle carte reddituali, ha ritenuto che 6.000,00 euro annui corrispondessero all'assegno di invalidità, sebbene si trattasse invece della cifra derivante dalla percezione dell'assegno di separazione pari a 500 euro al mese (quindi, 6.000,00, euro all'anno).
Afferma, quindi, la , che se il Tribunale avesse correttamente calcolato i Pt_1
redditi della stessa, avrebbe riconosciuto, quanto meno, la cifra di 450,00, euro mensili a titolo di assegno di divorzio, che avrebbe consentito di raggiungere il dignitoso importo di euro 9.000,00 annui.
L'appellante ha evidenziato, altresì, posto in rilievo l'erronea valutazione delle ulteriori circostanze di fatto, evidenziando, sotto questo aspetto, che, con l'accordo di separazione, i coniugi avevano raggiunto un equilibrio economico venuto meno con la determinazione dell'assegno di divorzio per come operata dal Tribunale.
Attraverso quell'accordo, ha proseguito la , ella aveva fatto delle rinunce Pt_1
concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il contributo al mantenimento del figlio all'epoca non economicamente autosufficiente. Per_1
L'odierna appellante ha contestato, inoltre, la statuizione del Tribunale di Vibo
Valentia relativa all'esclusione del profilo compensativo dell'assegno di divorzio.
Sotto questo aspetto, la ha dedotto di aver contribuito all'acquisto della Pt_1
casa coniugale, considerato che le rate del mutuo erano state corrisposte anche attraverso le proprie sostanze economiche1.
5 Infine, la ha evidenziato le favorevoli condizioni economiche dello Pt_1
, il quale gode di una pensione da impiegato statale pari ad euro Parte_2
19.074,00 l'anno oltreché della casa coniugale, mentre ella versa in condizioni precarie e deve soddisfare le sue esigenze abitative pagando un canone di affitto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito nel giudizio di appello , Parte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato le argomentazioni svolte nell'atto di appello, deducendo che l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il Tribunale, anche ove sussistente, non inciderebbe, in ogni caso, sulla ragionevolezza delle valutazioni operate dal giudice di prime cure.
Secondo lo il Tribunale ha infatti correttamente valutato anche le Parte_2
ulteriori circostanze di fatto, considerato, da un lato, che la casa coniugale era in realtà di sua esclusiva proprietà , avendola acquistata con le sue sole sostanze economiche, e, dall'altro lato, che la non aveva compiuto alcuna rinuncia Pt_1 professionale condivisa dall'altro coniuge, considerato che la scelta di non lavorare, prima dell'insorgere della sua patologia, era frutto di una libera scelta dalla stessa compiuta.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
13.12.2021, del sig. pagata euro 60.000,00 e il contemporaneo atto notarile di mutuo Parte_2 bancario ipotecario di euro 90.000,00 (doc. n. 8), anche allegato al n. 1 della memoria ex art. 183, VI com. n. 3 c.p.c. del 13.12.2021, del sig. . Anche da questi due documenti, (che già nella fase Parte_2 presidenziale del giudizio di separazione del 2010, hanno fatto luce su una certa preordinazione della separazione da parte del sig. sintetizzata nei punti da uno a quattro dell'anzidetta Parte_2 ordinanza, dov'è anche contenuta l'importante constatazione che l'acquisto della casa coniugale sia ascrivibile ad entrambi i coniugi, che sia stato effettuato utilizzando il denaro proveniente dal mutuo e che le rate dello stesso siano state pagate con il concorso del lavoro di entrambi i coniugi, tenuto conto che oltre al contributo di lavoro domestico della , la stessa era beneficiaria di una pur modesta Pt_1 pensione d'invalidità) si ricava la necessità nella specifica vicenda oggetto di giudizio di apprezzare oltre la natura assistenziale anche quella perequativo-compensativa dell' assegno di divorzio>> (cfr. p.
16).
6 Preliminarmente, deve osservarsi che è divenuta definitiva poiché trascorsa in giudicato la statuizione avente ad oggetto il riconoscimento e la determinazione della quota del TFR in favore di . Parte_1
Sempre in via preliminare, deve, poi, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Sul punto, è opportuno evidenziare, che, secondo quanto posto in rilievo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 (nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012) va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili>>.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto, emerge la sufficiente indicazione della parte di sentenza oggetto di impugnazione, le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice, le modifiche richieste e le ragioni per cui andrebbero apportate tali modifiche alla sentenza impugnata.
In particolare, emerge chiaramente la doglianza della e la ragione posta a Pt_1
suo fondamento, lamentando la stessa l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, di talune circostanze di fatto (quali, ad esempio, il preciso ammontare dei redditi di cui dispone) e, di conseguenza, l'ingiusta determinazione dell'assegno divorzile.
Devono essere, poi, disattese le censure svolte dall'odierna appellante nella memoria di replica depositata nel presente giudizio di appello in ordine alla
7 presunta lesione del proprio diritto di difesa, poiché basate su argomentazioni prive di fondamento logico-giuridico che non si risolvono in alcuna precisa istanza.
Invero, a dire dell'appellante, lo , costituendosi tardivamente, Parte_2
avrebbe impedito alla di difendersi adeguatamente, costringendola a Pt_1
depositare la memoria di replica soltanto qualche giorno prima dell'udienza2. Si tratta di deduzioni prive di consistenza in astratto e, in ogni caso, poco significative in concreto, avendo la depositato apposita memoria di Pt_1
replica, argomentando compiutamente la sua tesi difensiva, senza che alcuna lesione al suo diritto di difesa possa ritenersi integrata.
Passando, quindi, all'esame dell'atto di appello deve rilevarsene la fondatezza nei termini di seguito precisati.
Prima di esaminare nel dettaglio le censure sollevate con l'impugnazione, appare necessario svolgere talune precisazioni in ordine alla ricostruzione della effettiva situazione reddituale in cui versa la . Pt_1
Sotto tale aspetto, appaiono, infatti, fondate le deduzioni della stessa in punto di erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle sue effettive sostanze economiche.
In effetti, dalle emergenze processuali, emerge che la somma di 6.000,00 euro, identificata dal Tribunale con l'ammontare dell'assegno di invalidità civile, corrisponde, in realtà, all'ammontare annuo dell'assegno di mantenimento che la percepiva in forza dell'accordo raggiunto in sede di separazione ( euro Pt_1
500,00, mensili x 12= euro 6.000,00 ).
Tale ricostruzione trova, del resto, conforto nella documentazione allegata dall'appellante (certificato di pensione di invalidità) dal cui esame emerge la percezione, a titolo di assegno di invalidità, di circa 297,00, euro al mese e, dunque, la diversa somma di euro 3.564,00 annui.
8 Dunque, il reddito indicato dalla , quale unico emolumento economico Pt_1
percepito, ammonta alla cifra sopra indicata e non alla più ampia somma individuata dal Tribunale.
Tanto chiarito, può passarsi all'esame delle ulteriori circostanze addotte a sostegno dell'appello.
Secondo l'odierna appellante, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'assegno divorzile in misura pari ad almeno 450,00, alla luce delle seguenti circostanze:
1) le sue precarie condizioni di salute, trattandosi di soggetto invalido all'80%, con percezione di un assegno di invalidità pari a circa 3.500,00, euro annui e non anche a 6.000,00, euro annui per come invece ritenuto dal Tribunale;
2) la sussistenza di esigenze compensative, ritenute erroneamente insussistenti dal Tribunale, pur avendo la contribuito al ménage familiare, concorrendo Pt_1
anche all'acquisto della casa coniugale con i suoi limitati emolumenti economici;
3) lo squilibrio economico venutosi a determinare a suo carico con l'impugnata statuizione del Tribunale pur a fronte di un equo accordo raggiunto in sede di separazione3 e le migliori condizioni economiche in cui versa lo , Parte_2
pensionato come impiegato statale;
4) l'impossibilità di acquisire la quota del TFR per come liquidata dal Tribunale poiché oggetto di cessione effettuata dallo ad un istituto Parte_2
finanziario;
5) la necessità di dover soddisfare le sue esigenze abitative, non avendo cespiti di proprietà.
6) la considerevole durata del rapporto coniugale.
Appare necessario in proposito richiamare le norme ed i principi giurisprudenziali che governano la materia.
9 Stabilisce l'art. 5, comma 6°, della L. 898 del 1970, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del
2018, hanno affermato il seguente principio di diritto “ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, è stato posto in rilievo che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto
10 delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. SS. UU. richiamata Cass. n. 1882/2019).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
11 Inoltre, “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma
6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. n. 29920 /2022).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame complessivo della vicenda, è emerso che
, affetta da patologia invalidante all'80%, percepisce un assegno Parte_1
di invalidità pari ad euro 297,00, per come rileva dalla sopra richiamata documentazione, non possiede cespiti immobiliari e soddisfa le sue esigenze abitative corrispondendo un canone per l'affitto di un'abitazione che, sebbene non indicato nel suo ammontare, può ritenersi modesto trattandosi di casa popolare ATERP.
Non rileva, inoltre, una capacità lavorativa, neppure potenziale, considerato, da un lato, che ellaè affetta da patologia invalidante nella misura dell'80% e, dall'altro lato, che il suo grado di istruzione si arresta alla licenza media.
Tali elementi, valutati unitamente all' età - circa 60 anni - depongono nel senso di una rilevante preclusione all'accesso nel mondo del lavoro.
D'altra parte, pensionatosi come impiegato statale, Parte_2
percepisce un reddito netto pari, negli anni più recenti a circa 20.000,00, euro annui.
Non assume significativa rilevanza la circostanza, dallo stesso riferita nei suoi scritti difensivi, relativa alla perdita della proprietà della ex casa coniugale a seguito di un'esecuzione forzata, essendo lo stesso riuscito a soddisfare le sue esigenze abitative andando a vivere con la propria madre. Né ha trovato riscontro probatorio la circostanza che lo contribuisca alle spese di Parte_2
tale abitazione, non avendo allegato alcun elemento che deponga in tal senso.
12 Evidenziati tali elementi, rileva una sperequazione economica tra i coniugi a carico della di non scarsa importanza. Pt_1
A ciò si aggiunga che appare verosimile, sotto il profilo perequativo, quanto dedotto dall'odierna appellate in punto di sussistenza di esigenze compensative che, nella specie, devono ritenersi sussistenti.
Invero, la costituendosi nel giudizio di primo grado, con dichiarazioni Pt_1
ribadite anche in sede di appello, ha riferito di aver sempre contribuito alla cura della famiglia e alla formazione del patrimonio comune nonché personale dell'ex coniuge mettendo a disposizione le sue pur scarne risorse economiche.
Ha allegato, a tal fine, la circostanza relativa alla sua diretta partecipazione, seppure nei limiti delle sue risorse economiche, all'acquisto della ex casa coniugale, attribuita poi, in via esclusiva, allo a seguito Parte_2
dell'accordo raggiunto in sede di separazione.
Si tratta di circostanza che, del resto, è stata accertata in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in sede di separazione dal Presidente del Tribunale
(cfr. provvedimento allegato in atti) e che appare, in ogni caso, verosimile anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio (contratto di mutuo e contratto di compravendita). Rileva, invero, come pure evidenziato nel provvedimento del Presidente del Tribunale succitato, che la contrazione del mutuo, da parte dello , è avvenuta per una somma superiore a quella Parte_2 necessaria all'acquisto della casa, pur a fronte dell'assenza, nel frattempo, di altre entrate ovvero devoluzioni economiche in favore dello stesso. Parte_2
Appare, quindi, verosimile che tale acquisto sia avvenuto anche attraverso i redditi, sia pure esigui, di cui disponeva la . Pt_1
Sembra, allora, ragionevole ritenere che il contributo della non si sia Pt_1
limitato alle cure domestiche ma che sia consistito anche nella attiva partecipazione - sia pure limitata alla scarsezza delle risorse derivanti dalla percezione di una pensione di invalidità - alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, considerata, sotto tale ultimo profilo,
l'attribuzione dell'immobile allo e, quindi, il godimento e i Parte_2
vantaggi che lo stesso ne ha tratto, in via esclusiva, nel tempo.
13 Dunque, alla luce di tali valutazioni, tenuto conto della componente perequativo- compensativa ed in pari misura assistenziale assunta dall'assegno divorzile, appare congruo determinare in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile in favore della , oltre rivalutazione monetaria come per legge. Pt_1
Non colgono, invece, nel segno, ai fini di una maggiore determinazione del quantum dell'assegno divorzile, per come richiesta dall'odierna appellante, le ulteriori deduzioni dalla stessa svolte nell'atto di appello.
In primo luogo, la circostanza della minore determinazione dell'assegno divorzile rispetto a quello concordato in sede di separazione non può acquisire rilevanza in tale sede. Infatti, alla luce dei superiori principi sanciti dalle Sezioni
Unite in materia di assegno divorzile, sopra richiamati, si tratta di prestazione, posta a carico del coniuge obbligato, che si fonda su presupposti del tutto diversi rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione, volto piuttosto ad assicurare la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza svolgere la funzione compensativa e perequativa attribuita, invece, all'assegno di divorzio.
Sotto altro profilo, non riveste alcuna rilevanza, ai fini di interesse, la circostanza relativa alla impossibilità di godere concretamente della quota del TFR – in quanto oggetto di integrale cessione a terzi - considerato che, ai fini del suo ottenimento, sono previsti appositi strumenti, nella specie già azionati, per come riferito dalla stessa appellante, essendo incorso apposita procedura esecutiva.
Deve, infine, rilevarsi l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il pagamento diretto da parte dell' dell'assegno divorzile in favore della P_
, avanzata solamente in grado di appello, rilevandosi comunque la non Pt_1
ricorrenza nella fattispecie del necessario presupposto dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile da parte dello . Parte_2
I mutamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile inducono a compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
14 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. Parte_2
254/2023 del 5.6.2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di Parte_2
l'obbligo di pagare, nei primi cinque giorni di ogni mese, in favore di
[...]
la somma di euro 400,00, a titolo di assegno di divorzio, oltre Parte_1
rivalutazione come per legge
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siamo omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in comparsa di costituzione e risposta: << (…) ha contribuito al management familiare non con lavori che le consentissero una qualche indipendenza e una propria autonomia economica, ma svolgendo le più umili mansioni di casalinga, prendendosi cura concordemente al marito della conduzione della vita familiare, coltivando con un lavoro apparentemente impercettibile ma ugualmente importante e soprattutto di pari dignità di quello del marito, una serenità domestica, di cui ha beneficiato anche lo stesso consorte, che infatti non ha mai dato segni di disapprovazione dell' operato della moglie>> (cfr. p. 17); <Difatti tra l'altro oltre alle su esposte considerazioni, già al vaglio del primo giudice, nella fase istruttoria del giudizio di divorzio sono stati posti all'attenzione del Giudicante, proprio dal patrocinio del sig. l'atto notarile di compravendita della casa coniugale del Parte_2 19.7.2005 (doc. n. 7), -anche allegato al n. 2 della memoria ex art. 183, VI com. n. 3 c.p.c. del 2 Così la in memoria di replica: “la ritardata costituzione di parte appellata, a due giorni Pt_1 dall'udienza, anziché come previsto dall'art. 473 bis. 32, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ha evidentemente e illegittimamente impedito l'esercizio del diritto di replica alla costituzione avversaria, da parte della signora che avrebbe altrimenti potuto depositare Pt_1 una memoria di replica entro il termine di 20 giorni prima della predetta udienza”. 3 L'accordo di separazione, allegato in atti, stabiliva le seguenti condizioni: <la casa coniugale sita in SÀ (VV) viene assegnata al sig. . La signora si impegna Parte_2 Pt_1 ad affittare, nel più breve tempo possibile, una casa dove si trasferirà insieme ai figli, rimanendo nella casa coniugale finché non le sarà possibile il trasferimento;
alla signora
andranno i mobili che costituiscono l'arredamento della casa ad accezione di (…); le Pt_1 due autovetture in possesso della famiglia vengono assegnate alla signora ); il sig. Pt_1
di impegna a versare la somma mensile di 500,00, euro quale mantenimento della Parte_2 sig.ra ogni ventisei del mese>>. Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1777/2023 RGAC, vertente:
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Ionadi, Via Nazionale n. C.F._1
130, presso lo studio dell'avv. Antonio Spinoso, che la rappresenta e difende;
Appellante.
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. C.F._2
Boccaccio n. 7, presso lo studio dell'avv. Bruno Gianino che lo rappresenta e difende.
Appellato. con l'intervento della P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Conclude e ricorre all'on. le Corte d'Appello di Catanzaro perché, confermate le statuizioni relative alla disposta cessazione degli effetti civili del matrimonio di esse parti, voglia accogliere la domanda già formulata dalla appellante nel primo grado del giudizio, e dunque, Parte_1
accertata l'illegittimità dell'operato del Tribunale di prima sede, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento
1 del presente gravame, voglia parzialmente riformare l'appellata sentenza del
Tribunale di Vibo Valentia n. 254 del 15.5.2023, affermare al contempo la validità della richiesta di assegno divorzile da parte della istante, almeno nella misura di €. 500,00 ovvero in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e, quindi condannare il sig. al pagamento Parte_2
dell'assegno di divorzio con l'obbligo di corresponsione dello stesso posto direttamene a carico dell' (per competenza territoriale sede provinciale di P_
Vibo Valentia, nella persona del Direttore e responsabile pro tempore), quale ente deputato al pagamento della sua pensione, con la condanna dell'appellato medesimo alla rivalsa delle spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
A) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello siccome formulato nell'interesse della signora per Parte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c.;
B) In via principale e nel merito, rigettare l'atto di appello formulato nell'interesse della signora perché infondato sia in fatto che in Parte_1
diritto e così confermare integralmente la sentenza n. 254/2023 emessa il
15.05.2023 dal Tribunale di Vibo Valentia, depositata e pubblicata il
05.06.2023, con ogni consequenziale provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”.
IL PG “Conclude per il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento impugnato”.
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Parte_2
adiva il Tribunale di Vibo Valentia, chiedendo che venisse pronunciato lo
[...]
scioglimento del matrimonio concordatario, contratto nel 1984, con
[...]
essendo perdurata la separazione in modo interrotto e non essendovi Parte_1
possibilità di una riconciliazione.
2 Il ricorrente chiedeva, inoltre, che non venisse riconosciuto alcun contributo economico in favore della coniuge poiché autosufficiente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva nel giudizio che, pur Parte_1
aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva, tuttavia, il riconoscimento di un assegno divorzile pari ad euro 500,00, mensili per come era stato stabilito in sede di omologa del decreto di separazione.
A sostegno della domanda deduceva di versare in precarie condizioni di salute, di non avere capacità lavorativa e di aver sempre contribuito al ménage familiare in costanza di matrimonio.
Effettuato inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale di
Vibo Valentia adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'art. 708, comma 3, c.p.c..
Al procedimento avente ad oggetto la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio veniva riunita la causa recante n.r.g. 494/2021 instaurata dalla per il riconoscimento di una quota del TFR. Pt_1
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 254/2023, emessa il 15.5.2023 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Vibo Valentia così statuiva:
<A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
e – smg – (Reg. Atti Matrimonio del Parte_2 Parte_1
comune di MILETO anno 1984, parte II, serie A atto n. 12);
B) obbliga il ricorrente a corrispondere entro i primi cinque giorni di ogni mese
€ 250,00 alla resistente a titolo di assegno divorzile oltre rivalutazione come per legge. C) dichiara che ha diritto a percepire la quota pari ad €. Parte_1
20.136,00 del trattamento di fine servizio spettante a , oltre Parte_2
accessori come per legge e detratti eventuali adempimenti parziali.
D) dispone il pagamento diretto di tale importo da parte dell' (ex gestione P_
Inpdap) sede competente da prelevare sul totale dovuto a . Parte_2
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile
3 del Comune di MILETO (VV) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898 e s.m.i ( ex L.
6.3.1987 n.74);
F) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente - con distrazione a favore dello Erario - che si liquidano in euro
2300,00 oltre spese e accessori come per legge>>.
Il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedeva ad esaminare le questioni economiche vertenti tra le parti.
Accoglieva, in particolare, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla , Pt_1
accertando la sola sussistenza della componente assistenziale del suddetto assegno, non essendo state allegate scelte rinunciatarie effettuate da quest'ultima in costanza di matrimonio.
Osservava, il giudice di primo grado, che la resistente era affetta da significative patologie invalidanti in grado di ridurre le sue capacità lavorative, tale da essere stata dichiarata invalida civile all'80%, con attribuzione di benefici economici pari ad euro 6.000,00, annui.
Il Tribunale - evidenziata, inoltre, la lunga durata del rapporto matrimoniale
(circa 39 anni) nonché l'età della resistente (anno 1965) e l'assenza di autonomia economica – riteneva congrua la misura di euro 250,00, a titolo di assegno divorzile.
Sotto altro profilo, il Tribunale, ricostruita la disciplina normativa e i principi vigenti in materia di TFR, riconosceva alla una quota pari ad euro Pt_1
20.136,00 (calcolati dividendo il TFR totale per il numero di anni lavorativi, nella specie 37, moltiplicando il risultato per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro ha coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni di separazione legale e calcolando, infine, sul valore così ottenuto, il 40%).
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , chiedendone Parte_1
la riforma esclusivamente sotto il profilo del quantum dell'assegno di divorzio, chiedendone la rideterminazione in euro 500,00.
4 A sostegno dell'appello, la ha dedotto l'erronea valutazione del Tribunale Pt_1
in ordine all'ammontare dell'assegno di invalidità che non è pari a 6.000,00, euro annui, ma a 297, 14, mensili (circa 3.500,00, euro annui).
Sostiene l'appellante che il Tribunale, errando nella lettura delle carte reddituali, ha ritenuto che 6.000,00 euro annui corrispondessero all'assegno di invalidità, sebbene si trattasse invece della cifra derivante dalla percezione dell'assegno di separazione pari a 500 euro al mese (quindi, 6.000,00, euro all'anno).
Afferma, quindi, la , che se il Tribunale avesse correttamente calcolato i Pt_1
redditi della stessa, avrebbe riconosciuto, quanto meno, la cifra di 450,00, euro mensili a titolo di assegno di divorzio, che avrebbe consentito di raggiungere il dignitoso importo di euro 9.000,00 annui.
L'appellante ha evidenziato, altresì, posto in rilievo l'erronea valutazione delle ulteriori circostanze di fatto, evidenziando, sotto questo aspetto, che, con l'accordo di separazione, i coniugi avevano raggiunto un equilibrio economico venuto meno con la determinazione dell'assegno di divorzio per come operata dal Tribunale.
Attraverso quell'accordo, ha proseguito la , ella aveva fatto delle rinunce Pt_1
concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il contributo al mantenimento del figlio all'epoca non economicamente autosufficiente. Per_1
L'odierna appellante ha contestato, inoltre, la statuizione del Tribunale di Vibo
Valentia relativa all'esclusione del profilo compensativo dell'assegno di divorzio.
Sotto questo aspetto, la ha dedotto di aver contribuito all'acquisto della Pt_1
casa coniugale, considerato che le rate del mutuo erano state corrisposte anche attraverso le proprie sostanze economiche1.
5 Infine, la ha evidenziato le favorevoli condizioni economiche dello Pt_1
, il quale gode di una pensione da impiegato statale pari ad euro Parte_2
19.074,00 l'anno oltreché della casa coniugale, mentre ella versa in condizioni precarie e deve soddisfare le sue esigenze abitative pagando un canone di affitto.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito nel giudizio di appello , Parte_2
eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Nel merito, l'appellato ha contestato le argomentazioni svolte nell'atto di appello, deducendo che l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il Tribunale, anche ove sussistente, non inciderebbe, in ogni caso, sulla ragionevolezza delle valutazioni operate dal giudice di prime cure.
Secondo lo il Tribunale ha infatti correttamente valutato anche le Parte_2
ulteriori circostanze di fatto, considerato, da un lato, che la casa coniugale era in realtà di sua esclusiva proprietà , avendola acquistata con le sue sole sostanze economiche, e, dall'altro lato, che la non aveva compiuto alcuna rinuncia Pt_1 professionale condivisa dall'altro coniuge, considerato che la scelta di non lavorare, prima dell'insorgere della sua patologia, era frutto di una libera scelta dalla stessa compiuta.
All'udienza del 28.11.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
13.12.2021, del sig. pagata euro 60.000,00 e il contemporaneo atto notarile di mutuo Parte_2 bancario ipotecario di euro 90.000,00 (doc. n. 8), anche allegato al n. 1 della memoria ex art. 183, VI com. n. 3 c.p.c. del 13.12.2021, del sig. . Anche da questi due documenti, (che già nella fase Parte_2 presidenziale del giudizio di separazione del 2010, hanno fatto luce su una certa preordinazione della separazione da parte del sig. sintetizzata nei punti da uno a quattro dell'anzidetta Parte_2 ordinanza, dov'è anche contenuta l'importante constatazione che l'acquisto della casa coniugale sia ascrivibile ad entrambi i coniugi, che sia stato effettuato utilizzando il denaro proveniente dal mutuo e che le rate dello stesso siano state pagate con il concorso del lavoro di entrambi i coniugi, tenuto conto che oltre al contributo di lavoro domestico della , la stessa era beneficiaria di una pur modesta Pt_1 pensione d'invalidità) si ricava la necessità nella specifica vicenda oggetto di giudizio di apprezzare oltre la natura assistenziale anche quella perequativo-compensativa dell' assegno di divorzio>> (cfr. p.
16).
6 Preliminarmente, deve osservarsi che è divenuta definitiva poiché trascorsa in giudicato la statuizione avente ad oggetto il riconoscimento e la determinazione della quota del TFR in favore di . Parte_1
Sempre in via preliminare, deve, poi, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Sul punto, è opportuno evidenziare, che, secondo quanto posto in rilievo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 27199/2017, che l'art. 342 (nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012) va interpretato nel senso che, al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate, <l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili>>.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame complessivo dell'atto, emerge la sufficiente indicazione della parte di sentenza oggetto di impugnazione, le ragioni di dissenso rispetto all'iter logico-giuridico adottato dal primo giudice, le modifiche richieste e le ragioni per cui andrebbero apportate tali modifiche alla sentenza impugnata.
In particolare, emerge chiaramente la doglianza della e la ragione posta a Pt_1
suo fondamento, lamentando la stessa l'erronea valutazione, da parte del
Tribunale, di talune circostanze di fatto (quali, ad esempio, il preciso ammontare dei redditi di cui dispone) e, di conseguenza, l'ingiusta determinazione dell'assegno divorzile.
Devono essere, poi, disattese le censure svolte dall'odierna appellante nella memoria di replica depositata nel presente giudizio di appello in ordine alla
7 presunta lesione del proprio diritto di difesa, poiché basate su argomentazioni prive di fondamento logico-giuridico che non si risolvono in alcuna precisa istanza.
Invero, a dire dell'appellante, lo , costituendosi tardivamente, Parte_2
avrebbe impedito alla di difendersi adeguatamente, costringendola a Pt_1
depositare la memoria di replica soltanto qualche giorno prima dell'udienza2. Si tratta di deduzioni prive di consistenza in astratto e, in ogni caso, poco significative in concreto, avendo la depositato apposita memoria di Pt_1
replica, argomentando compiutamente la sua tesi difensiva, senza che alcuna lesione al suo diritto di difesa possa ritenersi integrata.
Passando, quindi, all'esame dell'atto di appello deve rilevarsene la fondatezza nei termini di seguito precisati.
Prima di esaminare nel dettaglio le censure sollevate con l'impugnazione, appare necessario svolgere talune precisazioni in ordine alla ricostruzione della effettiva situazione reddituale in cui versa la . Pt_1
Sotto tale aspetto, appaiono, infatti, fondate le deduzioni della stessa in punto di erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle sue effettive sostanze economiche.
In effetti, dalle emergenze processuali, emerge che la somma di 6.000,00 euro, identificata dal Tribunale con l'ammontare dell'assegno di invalidità civile, corrisponde, in realtà, all'ammontare annuo dell'assegno di mantenimento che la percepiva in forza dell'accordo raggiunto in sede di separazione ( euro Pt_1
500,00, mensili x 12= euro 6.000,00 ).
Tale ricostruzione trova, del resto, conforto nella documentazione allegata dall'appellante (certificato di pensione di invalidità) dal cui esame emerge la percezione, a titolo di assegno di invalidità, di circa 297,00, euro al mese e, dunque, la diversa somma di euro 3.564,00 annui.
8 Dunque, il reddito indicato dalla , quale unico emolumento economico Pt_1
percepito, ammonta alla cifra sopra indicata e non alla più ampia somma individuata dal Tribunale.
Tanto chiarito, può passarsi all'esame delle ulteriori circostanze addotte a sostegno dell'appello.
Secondo l'odierna appellante, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'assegno divorzile in misura pari ad almeno 450,00, alla luce delle seguenti circostanze:
1) le sue precarie condizioni di salute, trattandosi di soggetto invalido all'80%, con percezione di un assegno di invalidità pari a circa 3.500,00, euro annui e non anche a 6.000,00, euro annui per come invece ritenuto dal Tribunale;
2) la sussistenza di esigenze compensative, ritenute erroneamente insussistenti dal Tribunale, pur avendo la contribuito al ménage familiare, concorrendo Pt_1
anche all'acquisto della casa coniugale con i suoi limitati emolumenti economici;
3) lo squilibrio economico venutosi a determinare a suo carico con l'impugnata statuizione del Tribunale pur a fronte di un equo accordo raggiunto in sede di separazione3 e le migliori condizioni economiche in cui versa lo , Parte_2
pensionato come impiegato statale;
4) l'impossibilità di acquisire la quota del TFR per come liquidata dal Tribunale poiché oggetto di cessione effettuata dallo ad un istituto Parte_2
finanziario;
5) la necessità di dover soddisfare le sue esigenze abitative, non avendo cespiti di proprietà.
6) la considerevole durata del rapporto coniugale.
Appare necessario in proposito richiamare le norme ed i principi giurisprudenziali che governano la materia.
9 Stabilisce l'art. 5, comma 6°, della L. 898 del 1970, che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287 del
2018, hanno affermato il seguente principio di diritto “ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In particolare, è stato posto in rilievo che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto
10 delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. SS. UU. richiamata Cass. n. 1882/2019).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che l'assegno di divorzio “presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico- patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” ( cfr. Cass. n. 35434//2023).
11 Inoltre, “Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma
6, l. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, la cui prova spetta al richiedente” (cfr. Cass. n. 29920 /2022).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame complessivo della vicenda, è emerso che
, affetta da patologia invalidante all'80%, percepisce un assegno Parte_1
di invalidità pari ad euro 297,00, per come rileva dalla sopra richiamata documentazione, non possiede cespiti immobiliari e soddisfa le sue esigenze abitative corrispondendo un canone per l'affitto di un'abitazione che, sebbene non indicato nel suo ammontare, può ritenersi modesto trattandosi di casa popolare ATERP.
Non rileva, inoltre, una capacità lavorativa, neppure potenziale, considerato, da un lato, che ellaè affetta da patologia invalidante nella misura dell'80% e, dall'altro lato, che il suo grado di istruzione si arresta alla licenza media.
Tali elementi, valutati unitamente all' età - circa 60 anni - depongono nel senso di una rilevante preclusione all'accesso nel mondo del lavoro.
D'altra parte, pensionatosi come impiegato statale, Parte_2
percepisce un reddito netto pari, negli anni più recenti a circa 20.000,00, euro annui.
Non assume significativa rilevanza la circostanza, dallo stesso riferita nei suoi scritti difensivi, relativa alla perdita della proprietà della ex casa coniugale a seguito di un'esecuzione forzata, essendo lo stesso riuscito a soddisfare le sue esigenze abitative andando a vivere con la propria madre. Né ha trovato riscontro probatorio la circostanza che lo contribuisca alle spese di Parte_2
tale abitazione, non avendo allegato alcun elemento che deponga in tal senso.
12 Evidenziati tali elementi, rileva una sperequazione economica tra i coniugi a carico della di non scarsa importanza. Pt_1
A ciò si aggiunga che appare verosimile, sotto il profilo perequativo, quanto dedotto dall'odierna appellate in punto di sussistenza di esigenze compensative che, nella specie, devono ritenersi sussistenti.
Invero, la costituendosi nel giudizio di primo grado, con dichiarazioni Pt_1
ribadite anche in sede di appello, ha riferito di aver sempre contribuito alla cura della famiglia e alla formazione del patrimonio comune nonché personale dell'ex coniuge mettendo a disposizione le sue pur scarne risorse economiche.
Ha allegato, a tal fine, la circostanza relativa alla sua diretta partecipazione, seppure nei limiti delle sue risorse economiche, all'acquisto della ex casa coniugale, attribuita poi, in via esclusiva, allo a seguito Parte_2
dell'accordo raggiunto in sede di separazione.
Si tratta di circostanza che, del resto, è stata accertata in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in sede di separazione dal Presidente del Tribunale
(cfr. provvedimento allegato in atti) e che appare, in ogni caso, verosimile anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio (contratto di mutuo e contratto di compravendita). Rileva, invero, come pure evidenziato nel provvedimento del Presidente del Tribunale succitato, che la contrazione del mutuo, da parte dello , è avvenuta per una somma superiore a quella Parte_2 necessaria all'acquisto della casa, pur a fronte dell'assenza, nel frattempo, di altre entrate ovvero devoluzioni economiche in favore dello stesso. Parte_2
Appare, quindi, verosimile che tale acquisto sia avvenuto anche attraverso i redditi, sia pure esigui, di cui disponeva la . Pt_1
Sembra, allora, ragionevole ritenere che il contributo della non si sia Pt_1
limitato alle cure domestiche ma che sia consistito anche nella attiva partecipazione - sia pure limitata alla scarsezza delle risorse derivanti dalla percezione di una pensione di invalidità - alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, considerata, sotto tale ultimo profilo,
l'attribuzione dell'immobile allo e, quindi, il godimento e i Parte_2
vantaggi che lo stesso ne ha tratto, in via esclusiva, nel tempo.
13 Dunque, alla luce di tali valutazioni, tenuto conto della componente perequativo- compensativa ed in pari misura assistenziale assunta dall'assegno divorzile, appare congruo determinare in euro 400,00 mensili l'assegno divorzile in favore della , oltre rivalutazione monetaria come per legge. Pt_1
Non colgono, invece, nel segno, ai fini di una maggiore determinazione del quantum dell'assegno divorzile, per come richiesta dall'odierna appellante, le ulteriori deduzioni dalla stessa svolte nell'atto di appello.
In primo luogo, la circostanza della minore determinazione dell'assegno divorzile rispetto a quello concordato in sede di separazione non può acquisire rilevanza in tale sede. Infatti, alla luce dei superiori principi sanciti dalle Sezioni
Unite in materia di assegno divorzile, sopra richiamati, si tratta di prestazione, posta a carico del coniuge obbligato, che si fonda su presupposti del tutto diversi rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione, volto piuttosto ad assicurare la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, senza svolgere la funzione compensativa e perequativa attribuita, invece, all'assegno di divorzio.
Sotto altro profilo, non riveste alcuna rilevanza, ai fini di interesse, la circostanza relativa alla impossibilità di godere concretamente della quota del TFR – in quanto oggetto di integrale cessione a terzi - considerato che, ai fini del suo ottenimento, sono previsti appositi strumenti, nella specie già azionati, per come riferito dalla stessa appellante, essendo incorso apposita procedura esecutiva.
Deve, infine, rilevarsi l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il pagamento diretto da parte dell' dell'assegno divorzile in favore della P_
, avanzata solamente in grado di appello, rilevandosi comunque la non Pt_1
ricorrenza nella fattispecie del necessario presupposto dell'inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'assegno divorzile da parte dello . Parte_2
I mutamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di assegno divorzile inducono a compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
14 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. Parte_2
254/2023 del 5.6.2023, con l'intervento del P.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, pone a carico di Parte_2
l'obbligo di pagare, nei primi cinque giorni di ogni mese, in favore di
[...]
la somma di euro 400,00, a titolo di assegno di divorzio, oltre Parte_1
rivalutazione come per legge
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente decreto siamo omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 10.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così in comparsa di costituzione e risposta: << (…) ha contribuito al management familiare non con lavori che le consentissero una qualche indipendenza e una propria autonomia economica, ma svolgendo le più umili mansioni di casalinga, prendendosi cura concordemente al marito della conduzione della vita familiare, coltivando con un lavoro apparentemente impercettibile ma ugualmente importante e soprattutto di pari dignità di quello del marito, una serenità domestica, di cui ha beneficiato anche lo stesso consorte, che infatti non ha mai dato segni di disapprovazione dell' operato della moglie>> (cfr. p. 17); <Difatti tra l'altro oltre alle su esposte considerazioni, già al vaglio del primo giudice, nella fase istruttoria del giudizio di divorzio sono stati posti all'attenzione del Giudicante, proprio dal patrocinio del sig. l'atto notarile di compravendita della casa coniugale del Parte_2 19.7.2005 (doc. n. 7), -anche allegato al n. 2 della memoria ex art. 183, VI com. n. 3 c.p.c. del 2 Così la in memoria di replica: “la ritardata costituzione di parte appellata, a due giorni Pt_1 dall'udienza, anziché come previsto dall'art. 473 bis. 32, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ha evidentemente e illegittimamente impedito l'esercizio del diritto di replica alla costituzione avversaria, da parte della signora che avrebbe altrimenti potuto depositare Pt_1 una memoria di replica entro il termine di 20 giorni prima della predetta udienza”. 3 L'accordo di separazione, allegato in atti, stabiliva le seguenti condizioni: <la casa coniugale sita in SÀ (VV) viene assegnata al sig. . La signora si impegna Parte_2 Pt_1 ad affittare, nel più breve tempo possibile, una casa dove si trasferirà insieme ai figli, rimanendo nella casa coniugale finché non le sarà possibile il trasferimento;
alla signora
andranno i mobili che costituiscono l'arredamento della casa ad accezione di (…); le Pt_1 due autovetture in possesso della famiglia vengono assegnate alla signora ); il sig. Pt_1
di impegna a versare la somma mensile di 500,00, euro quale mantenimento della Parte_2 sig.ra ogni ventisei del mese>>. Pt_1