Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1454 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a GELA (CL) il 28/10/1969. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LUNARDI SONIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PALERMO (PA) il 28/02/1972 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GAIARDELLI MELISSA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente Nel merito, in via principale:
❖ Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti in NOVARA il 03/04/1993 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
❖ Disporre l'affidamento condiviso del minore on prevalente collocamento presso il Persona_1 padre , opportunamente disponendo che la madre possa/debba tenere con sé il minore per Parte_1
Pag. 1
❖ Porre a carico di l'obbligo di versamento mensile della somma pari ad euro 200 Controparte_1
(duecento/00) quale contributo al mantenimento ordinario di , con aggiornamento in ragione delle Per_1 variazioni ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al signor e prevedere l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie nella misura Parte_1 percentuale pari al 50%. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese necessarie e conseguenti la nomina di perito di parte. Nel merito, in via subordinata:
❖ Dichiarare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2) lett. b), Legge 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle Parti in NOVARA il 03/04/1993 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
❖ Disporre l'affidamento condiviso del minore on collocamento settimanale alternato Persona_1 presso ciascun genitore, opportunamente disponendo che, nella settimana in cui non l'avrà con sé, il genitore possa/debba tenere con sé il minore per un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21, con accompagnamento del minore presso la casa del genitore presso cui è fissato il pernotto settimanale;
❖ Dichiarare tenuto ciascun genitore a provvedere in via diretta al mantenimento ordinario di Per_1 per il periodo in cui l'avrà con sé e prevedere l'obbligo in capo a ciascuno di essi di contribuire alle spese straordinarie nella misura pari al 50%. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, ivi comprese le spese necessarie e conseguenti la nomina di perito di parte.
Per il resistente Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara,
-previ gli incombenti e le declaratorie del caso;
-contrariis reiectis;
-dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Controparte_1 Parte_1
Novara il 3.4.1993 e trascritto nei registri dello Stato Civile del citato Comune al n. 28, Parte II, Serie A dell'anno 1993.
-Disporre l'affido condiviso del figlio con collocazione e residenza anagrafica presso la madre e con Persona_1 iscrizione nello stato di famiglia materno.
-Fatti salvi diversi accordi tra i coniugi, disporre che potrà tenere con sé a week end Parte_1 Per_1 alternati dalle ore 17.00 del venerdì pomeriggio sino alle ore 21.30 della domenica e, nelle settimane in cui il week end sarà di pertinenza di , un pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00. CP_1
-Salvo diverso accordo tra i coniugi, nel periodo estivo, questi potranno trascorrere con il figlio quindici Per_1 giorni anche non consecutivi in periodo da concordarsi entro il 31 maggio. A tale proposito, entrambi i genitori si impegnano a comunicare la località e i recapiti in cui intenderanno trascorrere le vacanze estive con il figlio Per_1
Salvo diverso accordo tra i coniugi, nelle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni con un Per_1 genitore i giorni della Vigilia, di Natale e dell'Epifania e con l'altro i giorni di Santo Stefano, di San Silvestro ed
Pag. 2 il primo giorno dell'anno. Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore.
-Dichiarare tenuto a versare a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Controparte_1
la somma di € 550,00, con rivalutazione annuale ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese mediante Per_1 accredito sul conto corrente intestato a , oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, Controparte_1 sportive e ricreative.
-Dare atto che l'assegno unico viene richiesto da e il relativo importo viene ripartito tra le parti Controparte_1 nella misura del 50%.
-Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto a titolo di reciproco mantenimento.
-Dare atto che ogni altra questione economica e patrimoniale tra le parti è già stata definita e le parti non hanno più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro. Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novara di provvedere alle annota-zioni e trascrizioni di legge sull'atto di matrimonio. Con vittoria di spese e competenze.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con a Novara il 3/04/1993, trascritto nei Controparte_1
Registri dello Stato Civile degli Atti Matrimonio di detto Comune con Atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993, in regime di comunione legale;
dalla loro unione nascevano in Novara: SARA il Per_ 25/07/1993; il 15/06/1996 e , il 8/06/2007. e sono Per_2 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, mentre è ancora studente. Per_1
Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei rapporti con il figlio minore. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che le visite del figlio . Per_1
All'udienza del 14.1.2025 le parti congiuntamente chiedevano emettersi sentenza parziale in punto di status. Il Giudice rimetteva la causa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione
Pag. 3 di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere decise al merito. Deve disporsi con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, NON definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Novara il 3/04/1993, trascritto nei Registri dello Stato Civile degli Controparte_1
Atti Matrimonio di detto Comune con Atto n. 28 – Parte II – Serie A – Anno 1993;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. provvede con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 17/01/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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