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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Giuseppina Valestra, all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 584/2023 R.G. vertente fra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacoviello;
Parte_1
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 5.3.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata
CP_ in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, l' di Potenza ha notificato in data
7/02/2023 l'avviso di addebito n° 392 2022 00016912 09 000, di € 9,405,65, con il quale intimava al ricorrente, classe 50, di anni 72, di pagare i contributi della gestione commercianti
CP_ per gli anni dal 2016 al 2021; l' pretende dal ricorrente tale somma di denaro dal ricorrente sulla base di un'inesistente attivita' commerciale e di un'inesistente lavoro autonomo
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare nullo l'avviso di addebito , con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il CP_1
rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto .
1 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 2 luglio 2025 , verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la
2 partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del
26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di CP_ specie, il ricorrente ha dedotto che l' di Potenza ha notificato in data 7/02/2023 l'avviso di addebito n° 392 2022 00016912 09 000, di € 9,405,65, con il quale intimava al ricorrente, classe 50, di anni 72, di pagare i contributi della gestione commercianti per gli anni dal 2016
CP_ al 2021; l' pretende dal ricorrente tale somma di denaro dal ricorrente sulla base di un'inesistente attivita' commerciale e di un'inesistente lavoro autonomo.
A fondamento delle proprie rivendicazioni deduce che 1) la società Parte_2
aveva cessato la propria attività di ristorazione nel 2014, dandone rituale
[...] comunicazione e che, per effetto di tale cessazione, l' -Gestione Commercianti- CP_1
accoglieva la proposta domanda di cancellazione, risultando così i soci cancellati da tale gestione con effetto dal 31.10.2014.
Le rivendicazioni dell' appaiono prive di fondamento. Controparte_2
Dalla documentazione versata in atti l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della società di cui risultava socio.
3 Da tale carenza probatoria consegue, in accoglimento del ricorso, la nullità dell'avviso di addebito n°392 2022 00016912 09 000, notificato in data 7/02/2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 5.3.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito n°392 2022 00016912 09 000, notificato in data 7/02/2023;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 2 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Giuseppina Valestra, all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 584/2023 R.G. vertente fra
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iacoviello;
Parte_1
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 5.3.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata
CP_ in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, l' di Potenza ha notificato in data
7/02/2023 l'avviso di addebito n° 392 2022 00016912 09 000, di € 9,405,65, con il quale intimava al ricorrente, classe 50, di anni 72, di pagare i contributi della gestione commercianti
CP_ per gli anni dal 2016 al 2021; l' pretende dal ricorrente tale somma di denaro dal ricorrente sulla base di un'inesistente attivita' commerciale e di un'inesistente lavoro autonomo
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di dichiarare nullo l'avviso di addebito , con vittoria delle spese e dei compensi professionali di causa da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il CP_1
rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e diritto .
1 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 2 luglio 2025 , verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sul piano normativo giova richiamare l'art. 29, comma 1, della legge 3 giugno 1975 n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tuti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Al fine di determinare la portata del significato da ascrivere alla locuzione “con carattere di abitualità e prevalenza” e di determinare l'ambito dell'accertamento rimesso al giudice, le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito, con la sentenza n. 3240 del
12.02.2010: “In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che esercita attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente –ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma
26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 – il giudice deve accertare la
2 partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza –verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” e, sul piano del riparto dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nelle società ad accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 3835 del
26.02.2016).
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di CP_ specie, il ricorrente ha dedotto che l' di Potenza ha notificato in data 7/02/2023 l'avviso di addebito n° 392 2022 00016912 09 000, di € 9,405,65, con il quale intimava al ricorrente, classe 50, di anni 72, di pagare i contributi della gestione commercianti per gli anni dal 2016
CP_ al 2021; l' pretende dal ricorrente tale somma di denaro dal ricorrente sulla base di un'inesistente attivita' commerciale e di un'inesistente lavoro autonomo.
A fondamento delle proprie rivendicazioni deduce che 1) la società Parte_2
aveva cessato la propria attività di ristorazione nel 2014, dandone rituale
[...] comunicazione e che, per effetto di tale cessazione, l' -Gestione Commercianti- CP_1
accoglieva la proposta domanda di cancellazione, risultando così i soci cancellati da tale gestione con effetto dal 31.10.2014.
Le rivendicazioni dell' appaiono prive di fondamento. Controparte_2
Dalla documentazione versata in atti l' non ha fornito alcuna prova dei caratteri CP_1 dell'abitualità e della prevalenza in relazione all'attività svolta dal ricorrente nell'ambito della società di cui risultava socio.
3 Da tale carenza probatoria consegue, in accoglimento del ricorso, la nullità dell'avviso di addebito n°392 2022 00016912 09 000, notificato in data 7/02/2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 5.3.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara la nullità dell'avviso di addebito n°392 2022 00016912 09 000, notificato in data 7/02/2023;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del
15% ed IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 2 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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