Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1577/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv. Gennaro Scorza
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contro
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/5/2020 parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2014, 2015 e 2016 per n. 102 giornate annue, alle dipendenze dell'azienda agricola “Acri Ivan Francesco”; lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria CP_2 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 638\70, l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 443 c.p.c., l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7 e il difetto di legittimazione passiva;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione documentale.
***
In via preliminare, deve essere affermata l'infondatezza dell'eccepita carenza di CP_ legittimazione passiva dell' in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato
CP_ proprio per il caso in esame, appare del tutto evidente la legittimazione in capo all' in questa controversia promossa per il riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per la conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici.
Limitata la disamina delle eccezioni preliminari alla questione funzionale alla corretta instaurazione del rapporto processuale, si procede alla valutazione del merito, in cui, in via assorbente, la domanda risulta infondata, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n.
212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa” (Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877).
Pertanto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale per gli anni indicati in domanda.
Ciò premesso in punto di diritto, la ricorrente non ha fornito prova del rapporto di lavoro di cui è causa, a fronte del disconoscimento operato da , con il verbale ispettivo allegato in atti. CP_2
Infatti, parte ricorrente è decaduta dall'ammessa prova testimoniale, ai sensi dell'art. 208
c.p.c., all'udienza dell'8/3/2024, data l'assenza della difesa, dei testi da escutere e della prova delle intimazioni testimoniali per l'udienza in corso.
Né, alla prima udienza utile successiva del 10/10/2024, la parte ha rappresentato l'evenienza di giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza dal diritto di far escutere i testi ammessi, chiedendo, al contrario, decidersi la causa e, nell'ipotesi di rigetto, la compensazione delle spese.
Pertanto, non avendo parte ricorrente coltivato il giudizio ed assolto l'onere probatorio su di lei incombente, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese di lite, si specifica che nel presente giudizio non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., in virtù del principio specificato da Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16676, per cui: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”.
Ciò posto, la regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ai sensi degli artt. 91 e ss.
c.p.c., con la condanna alla rifusione delle stesse a nella misura di cui al dispositivo, ai sensi CP_2
del d. m. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, considerata in particolare l'assenza di istruttoria e la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 884,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge, in favore di . CP_2
Castrovillari, 31.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.